Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Ambito di applicabilità dell’art. 255, commi 1.2, 1-bis, 1-ter, del D.Lgs. 152/2006 e rapporto con i regolamenti comunali
di Rosa BERTUZZI
Consiglio di Stato Sez. II n. 8042 del 14 ottobre 2025
Urbanistica.Impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, una volta affermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, costituente elemento fisico-spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo. Ne deriva che, nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici (come avvenuto nel caso in esame, ove la violazione delle distanze costituisce uno dei motivi di ricorso), la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente (e addirittura quella tra detto immobile e una terza costruzione) è rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere, con l’annullamento del titolo edilizio, un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.
Cass. Sez. III n. 34982 del 27 ottobre 2025 (UP 23 set 2025)
Pres. Aceto Rel. Giorgianni Ric. Grilli
Urbanistica.Posizione di garanzia del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale
L'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 pone a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8068 del 17 ottobre 2025
Urbanistica.Sostituzione della copertura di un edificio
La sostituzione della copertura di un edificio si distingue dal ripristino e dalla ricostruzione proprio in ragione della contestualità delle operazioni di rimozione ed installazione, o almeno della loro contiguità temporale, in quanto la rimozione della precedente copertura si giustifica proprio in ragione della sua contestuale o imminente sostituzione con altra copertura, con conseguente sussistenza di un nesso causale tra la rimozione e la nuova installazione. Qualora, invece, sia trascorso un certo lasso temporale tra la rimozione della precedente copertura e il progetto della nuova installazione, non può più parlarsi di sostituzione, essendo venuto meno qualsiasi collegamento causale tra le due operazioni di rimozione e nuova installazione, che si configurano quindi come due interventi distinti ed autonomi.
Nuove sanzioni per l’illecita gestione rifiuti: considerazioni critiche al D.L. 116/2025 come convertito dalla L. 147/25.
di Stefano MAGLIA e Alessandra CORRU'
Cass. Sez. III n. 34296 del 21 ottobre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. fontani
Rifiuti.Accertamento della natura di una cosa come rifiuto
Ai fini dell'accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, potendosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo, sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri
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