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| Rifiuti - Dottrina |
Gli effetti “penali” del nuovo regime delle terre e rocce da scavo introdotto dal D.M. 161/2012 - La retroattività negata
(Nota a Cass. Pen., Sez. III, 15.3.2013, n. 12295)
di Alfredo SCIALO'
E’ illegittimo il mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività estiva di balneazione nel caso in cui tali strutture rimangano “montate” oltre il periodo estivo, infatti, l'esistenza di una autorizzazione che attesti la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere in questione per il solo periodo estivo non comporta necessariamente che tale compatibilità sussista anche per il periodo invernale. La limitazione temporale dell'autorizzazione al solo periodo estivo risulta, infatti, frutto di un complessivo bilanciamento fra gli interessi dei privati e quelli pubblici connessi con la necessità di tutela del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione, che ha trovato il suo punto di equilibrio proprio nella limitata incidenza temporale del manufatto sull’ambiente circostante.
Le fonti comunali (NTA del PUC e Piano per la realizzazione degli impianti di carburante del Comune di Avellino), intendono affermare che, posta la possibilità di realizzazione degli impianti di carburante in tutte le zone omogenee del piano regolatore, ad eccezione della zona A, e fatti salvi particolari vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali, la concreta ubicazione degli impianti di carburante non può avvenire in qualunque luogo della zona omogenea, ma deve porsi, in coerenza con la naturale destinazione dell’impianto, lungo gli assi stradali esistenti, e non già dunque, esplicativamente, in punti lontani dagli assi viari, che abbisognano di collegamenti con i medesimi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Non può attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. "di rispetto", a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, ecc. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
E’ da escludersi che la destinazione dell’area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all’esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata. In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l’attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati ed inoltre la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione secondaria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della l. n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
E’ legittimo l’art. 1, primo comma, lettera b), del decreto del 3 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente, secondo il quale “i materiali inerti da scavo e i materiali provenienti da operazioni di disalveo sono considerati rifiuti e pertanto devono essere gestiti ai sensi della vigente normativa sui rifiuti”. Dunque, la Regione, non può utilizzare i materiali inerti da scavo e i materiali provenienti da operazioni di disalveo, senza alcun controllo delle loro caratteristiche. Con tale decreto il Ministero autorizza la Regione Valle d’Aosta per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Un complesso immobiliare di circa 16.000 metri cubi da destinare a “residenze e servizi per anziani” della superficie di metri quadrati 22.710, articolata in 36 mono-alloggi e 36 camere multiple dotate di bagni e servizio autonomo di cucina, dal punto di vista strutturale evidenzia una prevalente configurazione di tipo ricettivo o residenziale, piuttosto che quella di una struttura sanitaria, essendo quest’ultima caratterizzata dalla prevalenza di spazi destinati alla prestazione di servizi propriamente sanitari, mentre, nel caso i servizi ambulatoriali raggiungono complessivamente i 300 metri quadri, a fronte dei servizi residenziali che coprono in tutto una superficie pari a 6.700 metri quadrati. Inoltre, se il titolare della concessione edilizia non riveste lo status di soggetto pubblico o equiparato, essendo invece una società privata che svolge un’attività commerciale, dunque non sussistono i requisiti per la deroga alla onerosità della concessione. Il contributo di costruzione è posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, la deroga alla onerosità della concessione ricorre nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e, per quanto attiene in particolare l'art. 9, lettera f), della l. 28 gennaio 1977, n. 10, se ricorrano due requisiti che devono entrambi concorrere per fondare lo speciale regime di gratuità della concessione, l'uno di tipo soggettivo, per effetto del quale le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente e l'altro di carattere oggettivo per effetto del quale la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
In merito alla computabilità ai fini volumetrici dei parcheggi non pertinenziali, la giurisprudenza si è espressa in senso positivo, giacché le autorimesse edificate fuori terra vanno qualificate come nuove costruzioni. Non rileva che il parcheggio multipiano sia utile per la collettività in funzione dell’auspicato decongestionamento del traffico automobilistico della zona, perché una simile finalità è a ben vedere propria di qualunque tipo di struttura privata adibita a parcheggio di autovetture, indipendentemente dalle sue caratteristiche, anche quando utilizzabile in via temporanea da terzi, previo pagamento, nell’àmbito di un insediamento commerciale di interesse collettivo. Il legislatore ha riservato un regime differenziato ai soli parcheggi c.d. “pertinenziali”, facendo soggiacere tutti gli altri alle comuni regole edilizio-urbanistiche delle nuove costruzioni, ivi compreso il rispetto della cubatura consentita per la zona territoriale di effettiva localizzazione dell’autorimessa (nella fattispecie zona B). Non può neppure essere messa in dubbio l’immediata operatività del d.m. n. 1444 del 1968, trattandosi di normativa che costituisce fonte sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che le relative prescrizioni non sono derogabili dalle normative urbanistiche locali, per essere le prime in realtà norme imperative e di ordine pubblico, per cui in sede di redazione e revisione degli strumenti urbanistici i comuni sono obbligati a non discostarsi dalle regole ivi fissate, le quali prevalgono sulla disciplina locale eventualmente difforme e sono applicabili dal giudice in via sostitutiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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- Rifiuti.Sottoprodotto: ancora sul concetto di “normale pratica industriale”
- Ambiente in genere Legittimità del divieto di localizzazione di impianti eolici non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS costituenti la rete ecologica ‘NATURA 2000’ ed in area buffer di 200 metri
- Urbanistica.VAS, concetto di uso di piccole aree a livello locale.
- Urbanistica.L'amministratore del consorzio è legittimato ad impugnare le previsioni urbanistiche lesive della proprietà comune
- Urbanistica.Coordinate normative e giurisprudenziali utili a definire la nozione di ultimazione delle opere abusive di cui all’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994
- Elettrosmog. Elettrodotti e tutela del paesaggio
- Rifiuti. Raccolta differenziata insufficiente
- Beni Ambientali. Strada panoramica in zona di conservazione
- Rifiuti.Responsabilità del proprietario del fondo e scarico abusivo di rifiuti
- Sviluppo sostenibile.Legittimità regolamento regionale per l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.














Trib. Brindisi Sezione Riesame ord. 6 giugno 2013
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2564, del 10 maggio 2013
I rapporti tra ordinamento comunitario e diritto interno con riferimento alle implicazioni ambientali delle attività estrattive.

