Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6958 del 6 agosto 2025
Urbanistica.Compromissione della visuale panoramica ed interesse a ricorrere
La visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e in questo senso la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere, ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà
Cass. Sez. III n. 30473 del 9 settembre 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Crispino ed altri
Urbanistica.Permesso di costruire illegittimo e poteri del giudice penale
La contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Ciò sul rilievo che il permesso di costruire non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio. Sicché, allorché il giudice accerta l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7085 del 19 agosto 2025
Rifiuti.Sito di interesse nazionale e bonifica
L’inclusione di un’area in un SIN non fa sì che essa sia “sottoposta a bonifica” in via automatica, ma si pone solo come equivalente normativo del verificarsi di un evento di possibile contaminazione che l’abbia interessata, restando poi tutto da accertare se l’area stessa sia o no appunto da sottoporre a bonifica
Cass. Sez. III n. 30398 del 8 settembre 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Cortigiani
Caccia e animali.Alimentazione dei suini e reato di cui all’art. 727 c.p.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, quali devono essere ritenuti quelli provocati nella vicenda in esame ai maiali presenti nell’allevamento dell’imputato, costretti ad alimentarsi con mangime frammisto alle proprie deiezioni e in una zona circoscritta, con conseguente contesa tra di essi da cui sono derivate condizioni di dimagrimento o lesioni cutanee per i suini più fragili. Del resto, l’allegato 1 punto 6 del d. lgs. n. 122 del 2011 (“attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”) dispone che “tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo”, dovendosi ritenere evidentemente che l’accesso agli alimenti debba essere effettivo e salubre.
Consiglio di Stato Sez. IV n.7084 del 19 agosto 2025
Rifiuti.Distinzione fra misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza di emergenza
In termini generali, la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che invece presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che -riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno.Ciò posto, il criterio distintivo fra le due fattispecie va ricavato argomentando dalle norme generali del sistema, considerando il principio di solidarietà e buona fede di cui agli artt. 2 Cost. e 1176 c.c., norma specifica in materia di obbligazioni nei rapporti di diritto privato ma applicabile anche nei rapporti di diritto pubblico caratterizzati dall’accertamento della violazione di obbligazioni pubbliche che implicano la responsabilità del privato con conseguente applicazione di una misura amministrativa, di norma, coincidente con una sanzione, nella specie, avente valenza ripristinatoria (cfr anche art 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990). Tale principio di buona fede impone di attivarsi a protezione delle posizioni giuridiche altrui se ciò si possa fare senza apprezzabile sacrificio. Cosa in concreto costituisca “non apprezzabile sacrificio” non si può poi dire a priori: secondo comune esperienza, esso coinciderà di solito con misure semplici e di costo economico economico, come risulta dal fatto obiettivo per cui le misure di prevenzione di norma si adottano nell’immediatezza dell’evento e quindi non presuppongono la caratterizzazione e, per conseguenza, l’esatta conoscenza dell’inquinamento sul quale si interviene, ma non è detto che sia sempre così, potendosi fare il caso di un incidente verificatosi in uno stabilimento che lavora abitualmente una data sostanza inquinante e pertanto dispone per propria organizzazione di presidi tecnicamente più sofisticati che può immediatamente mettere in campo. Dato però che la non colpevolezza si presume, dovrà essere l’amministrazione, attraverso una corretta e completa istruttoria, ad attivarsi non solo per individuare le misure da adottare a titolo di prevenzione, ma anche a dimostrare che esse, in rapporto alla situazione concreta e ai mezzi di cui l’obbligato dispone, rappresentano qualcosa di esigibile appunto perché per quello specifico obbligato metterle in atto rappresenta un sacrificio di entità non apprezzabile.
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