Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7577 del 29 settembre 2025
Urbanistica.Permesso di costruire convenzionato
La possibilità di rilascio di un permesso di costruire convenzionato, non preceduto dall’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, è stata riconosciuta in via generale con l’introduzione dell’art. 28-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (ad opera dell’art. 17 del d.l. n. 133 del 2014), per tutte le situazioni nelle quali “le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata”. Il legislatore, recependo una prassi ampiamente diffusa, ed anche sulla scorta di talune previsioni della legislazione regionale, ha introdotto una nuova figura di titolo edilizio suscettibile di trovare spazio laddove, al di fuori della pianificazione attuativa, si renda comunque necessaria la strutturazione di un rapporto giuridico tra la parte privata e l’amministrazione pubblica relativamente a profili collaterali al contenuto abilitativo del permesso di costruire. La norma fissa un limite di ordine generale, finalizzato a distinguere lo spazio riservato all’istituto di nuovo conio rispetto agli spazi tuttora necessariamente riservati alla pianificazione attuativa.
Cass. Sez. III n. 35217 del 29 ottobre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. D'Ippolito
Urbanistica.Ristrutturazione pesante
La ristrutturazione pesante per opere non collocate nelle zone omogenee A né riguardanti immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, richiede quale requisito essenziale (accanto a quello generale della persistenza di una traccia materiale e/o funzionale del preesistente edificio), che la creazione dell'organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente si connoti per un aumento di volumetria, la cui assenza declinerebbe, diversamente, l'intervento trasformativo, nelle fattispecie di ristrutturazione cd. leggera, richiedente il mero titolo abilitativo della SCIA.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8038 del 14 ottobre 2025
Urbanistica.Lotto urbanisticamente unitario già oggetto di uno o più interventi edilizi
Qualora un lotto urbanisticamente unitario sia già stato oggetto di uno o più interventi edilizi, la volumetria residua, o la superficie coperta residua, va calcolata previo decurtamento di quella in precedenza realizzata, con irrilevanza di eventuali successivi frazionamenti catastali o alienazioni parziali, onde evitare che il computo dell’indice venga alterato con l’ipersaturazione di alcune superfici al fine di creare artificiosamente disponibilità nel residuo. Va inoltre considerato che dal provvedimento edilizio abilitativo - il cui rilascio definisce le potenzialità edificatorie di un fondo, determinandone anche la cubatura - sorge un vincolo di asservimento per cui, una volta esaurite le potenzialità edificatorie, le restanti parti del fondo sono sottoposte ad un regime di inedificabilità che discende ope legis dall'utilizzazione del fondo medesimo ; detto criterio vale anche, a maggiore ragione, nell’ipotesi in esame nella quale il vincolo di asservimento consegue ad un titolo in sanatoria che ha legittimato l’immobile nella sua conformazione, all’epoca esistente, ossia comprensivo dell’intero suolo ove insiste.
Il “bonus rifiuti” svela gli arcani della tariffa rifiuti?
di Alberto PIEROBON
Cass. Sez. III n. 35215 del 29 ottobre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Germani
Urbanistica.Omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l'inizio dei lavori senza previa autorizzazione
In tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie "a consumazione prolungata", avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato, ovvero con l'ultimazione delle opere
Consiglio di Stato Sez. II n. 8542 del 4 novembre 2025
Urbanistica.Requisiti della demo-ricostruzione e differenza con la nuova costruzione
Nella c.d. demoricostruzione l’intervento deve avere a oggetto un unico edificio, nel senso che nella fase di ricostruzione è precluso – meglio, esorbita dall’ambito della “ristrutturazione ricostruttiva” – l’accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi ovvero il frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione. Essa presuppone necessariamente una contestualità temporale tra la demolizione e la ricostruzione, dando luogo ad una “unitarietà” dell’intervento prospettato con la Scia, nel senso, dunque, che entrambe debbono essere legittimate dal medesimo titolo. Devono ritenersi escluse – meglio, conducono a qualificare l’intervento come “nuova costruzione” – tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Infatti, nelle varie evoluzioni della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” che si sono susseguite, è rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica. Tale condizione, sicuramente sottesa a quella “fedele ricostruzione” che si pretendeva in origine, deve ritenersi presente anche nell’attuale quadro normativo e si evince dall’art. 10 del d.l. n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020), il quale, pur avendo eliminato i precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ha comunque ricondotto tali innovazioni agli scopi di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e di contenimento del consumo di suolo, così confermando la finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione (segnalazione M. Grisanti)
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