Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez. II n. 1736 del 7 ottobre 2025
Beni ambientali.Impianto di un vigneto e VINCA
In materia di impianto di un vigneto, non è sostenibile l’insussistenza dei presupposti di assoggettamento a VINCA, per la natura “non intensiva” dell’impianto e l’assenza di movimenti di terra. Infatti, la disciplina di tutela degli habitat non è condizionata dalla qualificazione edilizia o dall’intensità agronomica dell’intervento, ma dalla sua idoneità a determinare incidenze significative (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)
Cass. Sez. III n. 32523 del 1 ottobre 2025 (UP 26 set 2025)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Mottola
Rifiuti.Sversamento sul terreno di effluenti zootecnici
Configura la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 l'aver fatto defluire effluenti zootecnici provenienti dai paddock di stabulazione di capi bufalini privi di idonei sistemi di raccolta e regimentazione nel terreno circostante e l'aver depositato direttamente sul suolo letame proveniente dall'allevamento.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7400 del 19 settembre 2025
Urbanistica.Caratteristiche del centro commerciale
Gli elementi circostanziati per potersi comprovare che attività commerciali esercitate in distinti edifici o parti di edificio configurino un “centro commerciale” sono i seguenti: è necessario che le strutture siano direttamente collegate fra loro; i percorsi devono collegare direttamente le strutture, non il più ampio lotto ove queste insistono; deve esservi la presenza di servizi all’utenza e, generale, di spazi pertinenziali (in primis parcheggi, ma anche, ad esempio, aree per bambini) indistintamente fruibili dalla clientela di tutte le strutture, regolati, gestiti e manutenuti unitariamente; deve sussistere una policy di gestione accentrata ed unitaria, con riferimento tanto alle relazioni contrattuali con terze parti (utenze, servizi di pulizia e guardianaggio, selezione del personale), quanto alla promozione commerciale, operata unitariamente a favore dell’intera struttura complessa, peraltro solitamente caratterizzata da un nome commerciale autonomo e distinto da quelli dei singoli esercizi ivi allocati.
Corte costituzionale n. 143 del 7 ottobre 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Turismo - Disciplina urbanistica degli alberghi - Norme della Regione Liguria - Proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d’uso ad albergo - Previsione che costoro possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, a causa dell’impossibilità oggettiva a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile per sussistenza di vincoli di diversa natura o a causa della collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell'attività alberghiera - Previsione che omette di stabilire come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilità economica dell’attività - Denunciata compressione della libertà imprenditoriale poiché, qualora la prosecuzione dell’attività non sia più compatibile con lo scopo di conseguimento del profitto, il titolare si troverebbe di fronte all’alternativa tra chiudere l’attività produttiva in perdita o cedere il compendio produttivo
Testo “coordinato” delle disposizioni di interesse penalistico modificate con Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 come modificato con legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (le modifiche a suo tempo adottate in sede di D.L. sono in neretto corsivo, quelle poi modificate in sede di conversione, in neretto semplice).
di Giancarlo BONOCORE
Cass. Sez. III n. 32260 del 30 settembre 2025 (UP 10 set 2025)
Pres. Di Nicola Est. Noviello Ric. Sorrentino
Alimenti.Frode in commercio
Nella frode in commercio il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile. Da qui la correttezza della motivazione del giudice del merito censurata, laddove ai fini della configurazione del reato ha sottolineato come l'uso della locuzione "tipo Parma" abbia costituito quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, a prescindere dalla sua richiesta, necessario e sufficiente ai fini in esame.
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