Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Piemonte Sez. II n. 1091 del 30 ottobre 2019
Urbanistica.Obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione
L’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell’accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti. La causa della convenzione urbanistica, e cioè l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare, in particolare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione
Corte di Giustizia (Grande Sezione) 12 novembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell’impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria»
Corte EDU sent.12 novembre 2019
S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique,
Art 1 P 1 • Réglementation de l’usage des biens • Refus d’indemnisation pour abattage de bovins malades du fait du non-respect d’obligations sanitaires • Absence de charge spéciale ou exorbitante pour le propriétaire
(in lingua francese)
Cass. Sez. III n. 43698 del 28 ottobre 2019 (Ud 12 giu 2019)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Rappuoli
Urbanistica.Mancata esposizione cartello di cantiere
La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) dell’art. 44 dpr 380\01 sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l’apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il permesso di costruire. Di fatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell’art. 44, comma 1, lett. b) e c), T.U.E. – salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione - si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e, nel caso di opere assoggettate al regime della s.c.i.a., sono state a quelle parificate nei limiti in cui si tratti di titolo alternativo al permesso ai sensi dell’art. 23, comma 01, T.U.E. (cfr. art. 44, comma 2, T.U.E.). La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a), salva l’ipotesi dei lavori in parziale difformità (pure questa limitata al solo caso in cui il titolo sia quello del permesso di costruire), si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d’intervento assoggettato a permesso di costruire (o a s.c.i.a. ad esso alternativa) piuttosto che a semplice s.c.i.a. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l’apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice s.c.i.a., l’inosservanza della disposizione integrerà gli estremi della contravvenzione in parola, peraltro punita con la sola pena dell’ammenda senza limiti minimi edittali.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7094 del 21 ottobre 2019
Urbanistica.Titolo abilitativo fondato su false rappresentazioni della realtà e potere di autotutela della PA
Quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall'interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà èconsentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Nel caso, poi, in cui la domanda di rilascio del permesso di costruire sia stata presentata da parte di precedente proprietario dell'area, l’affidamento legittimo dell'acquirente deve ritenersi escluso tutte le volte in cui il medesimo abbia comunque avuto contezza dell’errore o comunque quando, utilizzando la ordinaria diligenza allo stesso richiesta in quanto soggetto che intendeva ottenere il titolo edilizio, avrebbe potuto accorgersi del suddetto errore
Corte costituzionale sent. n. 236 del 15 novembre 2019
Oggetto: Ambiente - Fauna selvatica - Norme della Regione Liguria - Regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione - Previsione che i tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157 del 1992, non cacciabili e cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.
Previsione che coloro che detengono, a qualsiasi titolo, preparati tassidermici [animali "imbalsamati" o "impagliati"], realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali, sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione.
Sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni della legge regionale.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
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