Rifiuti.Rinnovo autorizzazione e normativa sopravvenuta
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 Consiglio di Stato Sez. IV n. 7532 del 25 settembre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7532 del 25 settembre 2025
Rifiuti.Rinnovo autorizzazione e normativa sopravvenuta
In base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in subiecta materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo, debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.).
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Rifiuti.Conferimenti irregolari
 Conferimenti irregolari dei rifiuti. Valide le ordinanze e i regolamenti locali: i Comuni hanno autonomia regolamentare e potestà sanzionatoria in materia di gestione dei rifiuti urbani
Conferimenti irregolari dei rifiuti. Valide le ordinanze e i regolamenti locali: i Comuni hanno autonomia regolamentare e potestà sanzionatoria in materia di gestione dei rifiuti urbani
di Giuseppe AIELLO
Rifiuti.Impianto per la gestione di rifiuti e AIA
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 Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025
Rifiuti.Impianto per la gestione di rifiuti e AIA
La legge non richiede che, per domandare il rilascio dell'AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto: nessuna disposizione dell'art. 29-ter d.lgs. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell'area; l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che "elabora" il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001. Se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni.
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Urbanistica.Lottizzazione e nozione di terzi estranei al reato ai fini della confisca
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 Cass. Sez. III n. 32526 del 10 ottobre 2025 (CC 11 giu 2025)
Cass. Sez. III n. 32526 del 10 ottobre 2025 (CC 11 giu 2025)
Pres. Andreazza Est. Liberati Ric. Polfra
Urbanistica.Lottizzazione e nozione di terzi estranei al reato ai fini della confisca
In tema di lottizzazione abusiva, non sono terzi estranei al reato, ai fini della confisca, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, in quanto normalmente committente degli interventi realizzati e parte dei relativi atti negoziali e di ogni altra attività all'uopo posta in essere, né quella che è titolare apparente di beni, che rappresenta il mero schermo con cui il reo, effettivo proprietario, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede
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Caccia e animali.Aree contigue alle aree naturali protette
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 Consiglio di Stato Sez. IV n. 7437 del 22 settembre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7437 del 22 settembre 2025
Caccia e animali.Aree contigue alle aree naturali protette
Fermo restando il principio secondo il quale nelle aree contigue alle aree protette l’esercizio dell’arte venatoria deve avvenire nella forma della “caccia controllata”, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua (art. 32, comma 3, l. n. 394/1991), la regolamentazione dell’esercizio della caccia può avvenire anche in un secondo momento rispetto alla delimitazione delle aree contigue, atteso che a tal fine è necessario acquisire atti di intesa non solo con l’organismo di gestione dell’area protetta, ma anche con gli enti locali interessati (art. 32, comma 1, l. n. 394/1991).La possibilità delle Regioni di individuare delle aree contigue alle aree naturali protette e di estendere ad esse la tutela ambientale (anche sotto il profilo della tutela della fauna selvatica) è espressamente prevista dall’ordinamento giuridico.
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Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
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 Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Colombara
Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini della valutazione dell’abusività della condotta, in disparte l’ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina», cui va equiparata l’ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo, va considerata «abusiva» anche la condotta contra legem, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario, ovvero di attività contra jus, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore (come nel caso delle c.d. «BAT» o best available techniques e delle loro relative Conclusioni), ovvero ancora quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito ad una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale (continuatività dell’inosservanza), quantitativo (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e qualitativo (natura sostanziale delle violazioni riscontrate).
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