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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rumore.Piano di classificazione acustica

Dettagli
Categoria principale: Rumore
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 12 Luglio 2024
Visite: 2264

Consiglio di Stato Sez. IV n. 5068 del 6 giugno 2024
Rumore.Piano di classificazione acustica

Secondo quanto previsto dalla L. n. 447/95, il piano di classificazione acustica suddivide il territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista acustico, e ciò all’esito di una analisi tecnica eseguita dalla amministrazione comunale; si tratta di un atto che ha carattere tecnico e politico, insieme, poiché tiene conto degli obiettivi ambientali che si prefigge l’amministrazione comunale, i quali possono essere anche quelli di ottenere un progressivo miglioramento delle caratteristiche acustiche di alcune zone di territorio, in funzione di quelli che sono anche i programmi di sviluppo della città; il piano, dunque, non si limita a prendere atto delle attuali caratteristiche del territorio comunale, dal punto di vista acustico, ma pianifica anche gli obiettivi ambientali, e in conseguenza suddivide il territorio comunale in porzioni a ciascuna delle quali assegna una delle classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, il quale, per ognuna delle classi, prevede i valori massimi diurni di emissione e di immissione, oltre al c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo). Tenuto conto di quanto sopra è evidente che il piano di classificazione acustica è idoneo a conformare immediatamente l’uso della proprietà privata, nel senso che individua subito, senza alcun ulteriore accertamento, i livelli massimi di rumore che una determinata proprietà può generare: esattamente come uno strumento urbanistico individua immediatamente le possibili forme di utilizzazione di un fondo. Ai fini della impugnazione non conta la consapevolezza che il proprietario abbia del livello di rumore che l’uso attuale del fondo è in grado di generare: conta invece il fatto che il piano di classificazione acustica individua subito dei limiti precisi, e quindi è onere del proprietario attivarsi immediatamente per verificare se tali limiti siano compatibili con i propri interessi, impugnando all’occorrenza il piano di classificazione acustica nel termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

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Urbanistica.Demolizione e sanatoria

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 11 Luglio 2024
Visite: 1736

Cass. Sez. III n. 26535 del 5 luglio 2024 (CC 20 mar 2024)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Baiocco
Urbanistica.Demolizione e sanatoria

In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica, per cui, qualora non sia configurabile la contestuale sussistenza di tali requisiti legittimamente può essere stata disattesa la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione.

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Ambiente in genere.Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 11 Luglio 2024
Visite: 4122

Consiglio di Stato Sez. IV n. 5241 del 11 giugno 2024
Ambiente in genere.Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR  

Il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende.Il PAUR rappresenta un quid pluris rispetto alla VIA, ma, allo stesso tempo non ha la capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno.

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Urbanistica.Momento di consumazione del reato

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 10 Luglio 2024
Visite: 1586

Cass. Sez. III n. 26537 del 5 luglio 2024 (CC 21 mar 2024)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. D'Innocenzo
Urbanistica.Momento di consumazione del reato

Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, e il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta “ex auctoritate”, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera, o nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio.

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Elettrosmog.Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile

Dettagli
Categoria principale: Elettrosmog
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 10 Luglio 2024
Visite: 2502

Consiglio di Stato Sez. VI m. 5104 del 7 giugno 2024
Elettrosmog.Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile

Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.

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Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 09 Luglio 2024
Visite: 1581

Cass. Sez. III n. 26539 del 5 luglio 2024 (CC 4 apr 2024)
Pres. Sarno Rel. Andronio Ric. PM in proc. D'Antoni
Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione

Subordinata la sospensione condizionale della pena all’esecuzione da parte del condannato dell’ordine di demolizione e scaduto il termine concesso all’interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell’esecuzione, accertato l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell’obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile

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  • Ambiente in genere. Autonomia tra VIA ed AIA
  • Beni ambientali.Elemento soggettivo del reato paesaggistico
  • Urbanistica.Diritto di accesso in materia edilizia
  • Polizia giudiziaria.Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne
  • Urbanistica.Definizione di edifici o parti di edifici legittimi
  • Elettrosmog.Il riordino del codice delle comunicazioni elettroniche, l’equa ripartizione dello spazio elettromagnetico e i nuovi limiti per i campi elettromagnetici
  • Urbanistica.Vincolo di inedificabilità decennale sulle aree boschive interessate dal passaggio del fuoco
  • Beni ambientali.Livellamento del terreno
  • Rifiuti.Obblighi di bonifica e distinzione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito.
  • Caccia e animali.Somministrazione di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche

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