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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.
Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 Giugno 2003
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in
 materia di incendi boschivi»;
 Visto l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di
 rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione, lo
 spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli
 incendi boschivi sono mantenute allo Stato;
 Visti gli indirizzi operativi del 23 maggio 2003 del Presidente del
 Consiglio dei Ministri diretti a prevenire e fronteggiare il rischio
 incendi boschivi;
 Vista la direttiva, con la quale il capo del Dipartimento della
 protezione civile ha fissato per l'11 giugno 2003 la formale apertura
 della campagna estiva antincendi boschivi 2003;
 Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi
 nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo
 accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad
 essi limitrofe;
 Considerato che la particolare elevata consistenza di dette
 biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente
 aumento della temperatura determina un notevole aumento del rischio
 di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio
 nazionale;
 Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni
 iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita'
 operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di
 implementare la disponibilita' dei velivoli da destinare alla lotta
 attiva agli incendi boschivi;
 Considerato che la situazione di rischio sopra descritta non e'
 fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
 Ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato -
 Sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione
 di pericolo puo' realizzare quello stato di emergenza tale da
 richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi
 dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;
 Ravvisata la ricorrenza, nella fattispecie in esame, delle
 condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992,
 per la dichiarazione dello stato di emergenza;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 riunione del 6 giugno 2003;
 Decreta:
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge
 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
 premessa, e' dichiarato fino al 31 ottobre 2003, lo stato di
 emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli
 incendi boschivi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2003
 Il Presidente: Berlusconi
                    



