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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003
 Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3295).
Gazzetta Ufficiale N. 147 del 27 Giugno 2003
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003,
 dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta
 aerea agli incendi boschivi;
 Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
 1992, n. 225, che per l'attuazione degli interventi di emergenza
 conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza prevede
 l'adozione di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
 rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
 Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi
 nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo
 accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad
 essi limitrofe, e che la particolare elevata consistenza di dette
 biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente
 aumento della temperatura determina, un notevole aumento del rischio
 di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio
 nazionale;
 Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni
 iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita'
 operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di
 implementare la disponibilita' dei mezzi da destinare alla lotta
 attiva agli incendi boschivi;
 Considerato che gli incendi boschivi nel contesto emergenziale
 sopra descritto sono suscettibili, inoltre, di determinare gravissimi
 danni al patrimonio boschivo e faunistico, rendendo cosi' necessaria
 una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso
 delle componenti aeree;
 Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di porre in essere
 interventi di carattere straordinario;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
 1. Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di
 contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in
 relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e
 propagazione connesso al significativo accrescimento della
 vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita'
 sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile,
 coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge
 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli
 aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per
 l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili,
 nello svolgimento delle attivita' di istituto, la priorita' nelle
 sequenze di atterraggio e decollo.
 2. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla
 presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e'
 autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e
 di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala
 fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di
 ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di
 detti mezzi tenendo conto della peculiarita' del servizio in
 argomento.
Art. 2.
 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
 stipulare a trattativa privata, in considerazione della ricorrenza
 della somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo
 art. 3, contratti di locazione, anche contenenti espressa previsione
 di cedibilita' alle strutture operative del Servizio nazionale di
 protezione civile a fronte di esigenze di ottimale gestione o
 coordinamento della flotta aerea, per l'acquisizione della
 disponibilita' di mezzi e per l'implementazione di servizi di
 spegnimento aereo degli incendi boschivi.
 2. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli aeromobili
 impegnati in attivita' di soccorso aereo per la lotta agli incendi
 boschivi, unitamente alla necessita' di garantire una migliore
 operativita' dei velivoli stessi, il Dipartimento della protezione
 civile e' autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in
 essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al
 potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea di cui
 sopra, tenuto conto della peculiarita' del servizio in argomento e
 previa acquisizione di apposita valutazione di congruita' delle
 relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta
 attivita' contrattuale, il Dipartimento della protezione civile e'
 altresi' autorizzato a disporre l'immediata attivazione del servizio
 ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente
 normativa in materia di forma degli atti.
Art. 3.
 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla
 presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali
 dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga
 alle seguenti disposizioni:
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
 ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto
 legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche
 ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;
 decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
 modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto
 legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e
 conseguenti provvedimenti di esecuzione;
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
 1999;
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
 modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
 17, 19, 81;
 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
 ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 50, 103, 104, 105, 106,
 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120;
 decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
 articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
 legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
 legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-ter, 12, 17, 20 e 29;
 decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14;
 art. 746 codice della navigazione;
 codice civile, libro IV, titolo secondo, capo VIII;
 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 225,
 art. 8;
 legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2003
 Il Presidente: Berlusconi
                    



