Cass. Sez. III n. 37822 del 16 settembre 2013 (ud 12 giu 2013)
Pres. Mannino Est.Amoresano Ric.Battistelli
Beni Ambientali. Interventi non autorizzati e ripristino spontaneo delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici 
La speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso si attivi "spontaneamente" alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. MANNINO   Saverio F.       - Presidente  - del 12/06/2013
 Dott. GENTILE   Mario            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio      - rel. Consigliere - N. 1821
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro M.    - Consigliere - N. 4382/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 1) Battistelli Andrea nato il 27.1.1972;
 avverso la sentenza del 3.7.2012 della Corte di Appello di Ancona;
 sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto  dichiararsi inammissibile il ricorso;
 sentito il difensore, avv. Camiciola Massimo, che ha concluso per  l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 3.7.2012, in  parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, in  composizione monocratica, resa in data 20.4.2008, con la quale  Battistelli Andrea era stato condannato alla pena (interamente  condonata) di anni 1, mesi 1 di reclusione per i reati di cui al  D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.Lgs. n. 42 del  2004, art. 181, comma 1 (capo b), art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del  2001, artt. 93, 94 e 95 (capo d), dichiarava non doversi procedere in  ordine ai reati ascritti ai capi a) e d) perché estinti per  prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al  capo b) in anni 1 di reclusione e confermando nel resto l'impugnata  sentenza.
 Con riferimento al delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181,  comma 1 rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di  appello, che non risultava provata la rimozione delle opere  anteriormente alla sentenza di condanna e, pertanto, non si era  verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 181, comma 1  quinquies. La relazione allegata non risultava, infatti, firmata dal  geometra redattore, per cui, tenuto conto che vi era già stata  ordinanza di rimessione in pristino nei confronti dello stesso  imputato per altre costruzioni, non vi era certezza in ordine alla  spontanea rimozione della costruzione di cui alla contestazione.  2. Ricorre per cassazione Battistelli Andrea, a mezzo del  difensore, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art.  181.
 La perizia redatta dal geom. Micucci è stata giurata davanti al  cancelliere presso il Giudice di Pace di Macerata; il che attribuisce  efficacia probatoria a tutto il documento. La decisione della Corte  territoriale risulta pertanto illegittima, avendo l'imputato fornito  la prova certa della demolizione delle opere, con conseguente  estinzione del reato. In ogni caso il reato è prescritto.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 2. A norma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1  quinquies "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili  soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che  venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e, comunque  prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma  1".
 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'applicabilità della  speciale causa estintiva di cui all'art. 181 quinquies è subordinata  al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore  dell'abuso sia spontanea e non eseguita su impulso dell'autorità  amministrativa (Cass. Sez. 3 n. 3064 del 5.12.2007).  L'estinzione si ha, pertanto, solo quando non sia stata ancora  disposta d'ufficio dalla P.A.; è necessario cioè che "l'autore  dell'abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e,  quindi, prima che la P.A. la disponga, perché l'effetto premiale  può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi  l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio" (cfr.  Cass. pen. Sez. 3 n. 3945 del 19.12.2005).
 Del resto se si fosse voluto far riferimento solo alla sentenza di  condanna non avrebbe avuto alcun senso richiamare il provvedimento  disposto d'ufficio dalla P.A. Tale ultimo richiamo attesta che il  legislatore ha voluto porre l'accento sul carattere (necessariamente)  spontaneo della rimessione in pristino per farne derivare l'effetto  estintivo del reato.
 3. I Giudici di merito, con motivazione puntuale ed immune da vizi  logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità,  hanno ritenuto che non fosse stata fornita la prova della demolizione  "spontanea" dell'opera di cui all'imputazione.
 Già il Tribunale, dopo aver rilevato che la perizia prodotta era  documento privo di firma da parte dell'estensore (l'unica  sottoscrizione era presente sull'ultima pagina relativa  all'asseverazione, senza però che essa fosse legata da "timbri di  giunzione alle restanti pagine dell'elaborato"), aveva evidenziato  che sul terreno erano stati realizzati in epoche diverse vari  manufatti, per cui non risultava in alcun modo la prova dell'avvenuta  rimozione delle opere oggetto del processo.
 La Corte territoriale ha ulteriormente confermato che, anche per la  mancanza di sottoscrizione, non vi era prova certa della avvenuta  rimozione.
 La mancanza della sottoscrizione era quindi solo un elemento che, in  una alla presenza di più manufatti sul medesimo terreno, non  consentiva di affermare che proprio le opere oggetto del processo  fossero state eliminate spontaneamente ed anteriormente alla sentenza  di condanna. A conferma della correttezza della valutazione dei  giudici di merito dalla stessa relazione richiamata dal ricorrente  risulta il riferimento al procedimento penale n. 4053/04 RGNR  (procedimento diverso da quello oggetto della sentenza impugnata -  RGNR 2832/05).
 4. Non è poi maturata la prescrizione, dovendosi tener conto del  periodo di sospensione dal 21.3.2007 al 26.9.2007 per rinvio  dell'udienza determinata da adesione del difensore all'astensione  proclamata dagli organismi di categoria.
 Come più volte ribadito da questa Corte, nelle ipotesi di rinvio per  astensione dalle udienze, non trova, invero, applicazione il disposto  di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 che ha modificato  l'art. 159 c.p., per cui il periodo di sospensione va calcolato per  intero. "La richiesta del difensore di differimento dell'udienza  motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze,  quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del  diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso  tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità di  partecipare all'attività difensiva. Ne consegue che, in tale  ipotesi, non si applica il limite massimo di giorni 60 di sospensione  della prescrizione, che resta sospesa per tutto il periodo di  differimento" (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 25714 del 17.6.2008). A  parte il fatto che la manifesta infondatezza del ricorso impedirebbe,  comunque, una declaratoria di estinzione del reato maturata dopo  l'emissione della sentenza impugnata.
 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con  condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al  versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00  ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  			pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa  			delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
 Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
 Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013
                    



