Cass.Sez. III n. 40591 del 1 ottobre 2013 (Ud 3 mag 2013)
Pres.Gentile Est.Grillo Ric.Cambriglia
Beni Ambientali.Importazione di esemplare di esemplare di "orchidaceae spp" per fini personali 
In tema di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione non integra il reato di cui all'art. 2, comma primo, lett. a) l. n. 150 del 1992, l'importazione, per fini soltanto personali, in assenza di certificazione Cites, di un esemplare di "orchidaceae spp" non destinato alla commercializzazione.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. GENTILE  Mario             - Presidente  - del 03/05/2013
 Dott. FRANCO   Amedeo            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO   Renato       - rel. Consigliere - N. 1370
 Dott. SARNO    Giulio            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro        - Consigliere - N. 33290/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 CAMBRIGLIA MICHELE N. IL 03/02/1950;
 avverso la sentenza n. 5602/2012 TRIBUNALE di MILANO, del 06/07/2012;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal  Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo  che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
 RITENUTO IN FATTO
 1.1 Con sentenza del 6 luglio 2012 il Tribunale di Milano dichiarava  CAMBRIGLIA Michele, imputato del reato di cui alla L. n. 150 del  1992, art. 2, comma 1, lett. a) colpevole della detta
 contravvenzione, condannandolo alla pena di Euro 7000.00 di ammenda  e, contestualmente, disponendo la confisca e distruzione di quanto in  sequestro.
 1.2 Osservava il Tribunale che la prova della responsabilità si  traeva dalla circostanza che da parte dell'imputato era stata  effettuata l'importazione di un esemplare di una pianta esotica  appartenente al genere delle orchidacee spp priva della  certificazione C.I.T.E.S, e che le deroghe alla norma incriminatrice  previste dalla L. n. 150 del 1992, per le quali non era contemplata  alcuna sanzione penale concernevano non gli esemplari, ma articoli o  beni personali di uso domestico costituenti prodotti derivati  ottenuti da esemplari così come previsto dalla Convenzione di  Washington del 3.3.1973, ratificata in Italia con la L. 19 dicembre  1975, n. 874.
 1.3 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato a  mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con unico motivo,  violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della  legge penale e contraddittorietà e/o mancanza della motivazione.  Afferma, in proposito il ricorrente che nella specie si trattava di  un esemplare di pianta per uso domestico per il quale l'importazione  è consentita rientrando tra le deroghe di cui alla L. n. 150 del  1992, art. 7 in correlazione con quanto previsto dal D.M. 31 dicembre  1983, art. 6 del attuativo del regolamento comunitario n. 3626/82 del  31.12.1982 e del successivo regolamento comunitario n. 3418/83 del  28.11.1983 riguardanti l'applicazione della Convenzione di Washington  nell'ambito della Comunità Europea.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso è fondato.
 2. Rileva, anzitutto, il Collegio che la normativa di riferimento  indicata dal Tribunale, seppure corretta, è in ogni caso  insufficiente in quanto non tiene conto di modifiche e/o integrazioni  apportate nel corso degli anni al regolamento comunitario indicato  nel capo di imputazione: al CAMBRIGLIA è stato contestato il reato  di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 2, lett. a) "per avere importato  sul territorio nazionale dalla Thailandia, senza prescritto  certificato o licenza del reg. CE n. 338/97 del Consiglio del 9  dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni n. 1 esemplare  di "Orchidaceae spp" elencata nell'allegato "B" del suddetto Reg. CE  n. 338/97, appendice II cites" (reato accertato in Milano-Linate il  17 febbraio 2010).
 3. Va subito chiarito che il detto regolamento 338/97 (che a sua  volta sostituiva, abrogandolo, il precedente regolamento CE 3626/82  cui era stata data attuazione dal D.M. 31 dicembre 1983) è stato, a  sua volta, sostituito dal Regolamento n. 407/2009 del 14 maggio 2009,  del quale nessuna menzione si rinviene nella sentenza impugnata.  4. E, tuttavia, scorrendo il preambolo di tale regolamento e gli  allegati formanti parte integrante, si rileva che l'esemplare  contestato risulta in atto compreso nell'allegato "B", riguardante  quindi specimens oggetto di particolari controlli laddove in transito  dal paese di origine per essere importati in paesi della Comunità  Europea.
 5. Come contemplato dalla L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett.  a) sanziona la condotta di "Chiunque, in violazione di quanto  previsto dal D.M. Commercio con l'estero del 31 dicembre 1983,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64  del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi  regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la  vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi,  esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici 2^ e 3^ -  escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C,  parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3  dicembre 1982, e successive modificazioni" con la pena dell'ammenda  da L. 20 milioni a L. 200 milioni (lett. a) e, in caso di recidiva,  con l'arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da L. 20 milioni a  quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti  derivati oggetto della violazione.
 6. Il secondo comma, invece, sanziona in via amministrativa  l'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a  specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della  documentazione CITES, ove prevista, con ammenda da L. 2 milioni a L.  dodici milioni.
 7. A sua volta, l'art. 7 della suddetta legge - come ricordato dal  Tribunale - prevede espressamente che "Restano valide le deroghe  previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di  cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE)  n. 3626/82, e successive modificazioni", cosi richiamando le  disposizioni derogatorie per specimens che siano articoli personali o  di uso domestico.
 8. Il regime derogatorio, già previsto nel D.M. 31 dicembre 1983,  era contemplato nell'art. 6 del detto Decreto, nel quale, al comma 1,  espressamente si disponeva che "Per l'importazione di esemplari  destinati ad uso personale o domestico, si applicano le disposizioni  previste all'art. 7^ della convenzione e all'art. 14 del regolamento  (CEE) n. 3626/82" (regolamento successivamente abrogato - come  precedentemente accennato - dal Regolamento n. 338/97 ex art. 21,  comma 1 ed a sua volta sostituito ed integrato dal Regolamento n.  407/09).
 9. La formula omnicomprensiva contenuta nel menzionato art. 6 del  suddetto D.M. 1983 parlava in via generale di esemplari, senza altra  distinzione: il corrispondente regime derogatorio, certamente più  articolato, previsto dall'art. 7 del Regolamento 338/97 parla di  "oggetti personali e domestici", intendendo per tali "esemplari  morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati  da "A" a "D" del regolamento che siano oggetti personali o domestici  introdotti nella Comunità", per i quali le restrizioni previste agli  artt. 4 e 5 del Regolamento medesimo non trovano applicazione: il che  significa che nessuna certificazione deve essere rilasciata per  l'importazione dall'estero di tali prodotti.
 10. Tanto precisato quanto ai riferimenti normativi e proseguendo, in  particolare, nell'analisi del Regolamento CE n. 338/97, si rileva  all'art. 3 comma 2 che l'allegato "B" include le varie specie (o  esemplari) figuranti nell'appendice 2^ della Convenzione di  Washington ratificata dall'Italia con L. 19 dicembre 1975, n. 874:
 scorrendo tale allegato e l'appendice 2^ sopra menzionate si  riscontra la presenza della orchidaceae "spp" (termine di intendersi  quale sottospecie, come precisato nell'allegato punto 5 al  Regolamento CE n. 407/09 contenete le definizioni).  11. Il punto di contrasto è costituito dal fatto che, secondo  l'interpretazione fornita dal Tribunale, l'importazione di un  esemplare (intendendosi per tale, secondo la definizione contenuta  nell'art. 2 par. "t" del regolamento n. 338/97, "qualsiasi pianta o  animale, vivo o morto, delle spese elencate negli allegati da A a D;
 qualsiasi parte o prodotto che da essa derivi, contenuto o meno in  altre merci, se da un documento di accompagnamento ovvero  dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da altra circostanza,  risulti trattarsi di parti o prodotti derivati da animali o da piante  appartenenti a questa specie", salve esplicite esclusioni, è  assoggettata a particolari restrizioni ed al rilascio di apposita  certificazione, mentre secondo l'interpretazione della difesa,  trattandosi di oggetti importati per uso domestico, la norma penale  non avrebbe alcuna valenza per effetto delle deroghe contenute nelle  norme di riferimento sia nazionali che comunitarie.  12. In particolare nella sentenza impugnata viene evidenziata una  distinzione tra "esemplari" (per i quali vige un sistema vigilato di  circolazione) e "parti, prodotti o derivati delle specie previste  negli appositi allegati da A a D" (per i quali il regime limitativo  non trova applicazione).
 13. Secondo l'interpretazione difensiva, trattandosi, comunque, di  esemplare destinato ad un uso soltanto domestico, il regime  derogatorio trova applicazione tout court.
 14. In effetti il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa  del ricorrente autorizza questa interpretazione, nel senso che, come  affermato nella decisione suddetta, (riferita, però, alle specie  animali) "L'importazione di animali appartenenti a specie protette è  vietata quando venga posta in essere in violazione delle formalità  previste dalla normativa internazionale ed interna. Essa è tuttavia  consentita in casi eccezionali, rientranti tra quelli catalogati come  "deroghe". Tra queste vanno annoverate le importazioni di esemplari  per uso personale o domestico e tutti i casi di transito o trasbordo,  quando gli animali siano sotto i controlli doganali". (Nella specie  la Corte ha osservato che non era stata presa in considerazione  l'esistenza delle deroghe, come evidenziato dal ricorrente, il quale  assumeva la regolarità dell'importazione di esemplare destinato ad  uso personale o domestico mancando la finalità della  commercializzazione).
 15. A giudizio del Collegio, tale decisione, assunta prima  dell'approvazione ed entrata in vigore del Regolamento n. 338/97  fissata all'1 giugno 1997, mantiene tuttavia la sua attualità in  quanto il regime derogatorio ipotizzato dall'art. 7 del detto  Regolamento fa riferimento, per ciò che concerne gli oggetti di uso  personale o domestico, anche ad "esemplari morti, o parti o prodotti"  derivati dalle specie elencate negli appositi allegati.  16. Non mancano, per la verità, decisioni antecedenti (Sez. 3^  14.3.1997 n. 3859) che introducono la distinzione tra "esemplare"  (inteso come animale, o pianta, vivo o morto ed ogni parte di esso) e  "oggetto" (inteso come prodotto derivato ottenuto da esemplari o  parti di esso), per affermare la valenza criminale della condotta  riferita alla importazione dell'esemplare e non dell'oggetto, e  decisioni successive (Sez. 3A 27.4.2006 n. 18805 che parla di  illecita detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di  estinzione; o Sez. 3A 8.10.2003 n. 49454, che attribuisce valenza  penale alla detenzione di prodotti derivati da esemplari di fauna  selvatica minacciati di estinzione ove manchi la prescritta  documentazione CITES): ma tali ondivaghe interpretazioni confermano  la esattezza della soluzione qui adottata.
 17. Nell'art. 2 contenente le definizioni, per "oggetti personali o  domestici" si intendono esemplari morti, parti e prodotti derivati  (senza altra indicazione) appartenenti ad un privato, mentre per  esemplari si intende "qualsiasi pianta o animale, vivo o morto"  appartenente alle specie allegate da A a D, ovvero "qualsiasi parte o  prodotto che da essa derivi, contenuto o meno in altre merci".  18. Per finire, il concetto di importazione deve, comunque, essere  associato ad un significato economico come traspare dall'art. 2,  comma 1, lett. a) laddove si usa l'espressione "importa, esporta o  riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la  vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche  per conto terzi, esemplari di specie etc".
 19. Vero è che il regolamento n. 3626/82 cui è stata data  attuazione dal D.M. 31 dicembre 1983 è stato successivamente  abrogato dal regolamento n. 338/97, ma il decreto ministeriale  attuativo è rimasto invariato anche per quel che riguarda il regime  derogatorio che non prevede distinzioni tra esemplari e oggetti per  uso domestico e che dunque determina la piena legittimità di una  importazione per fini soltanto personali di esemplari non destinati  alla commercializzazione, così lasciando intendere come il  discrimen, ai fini della punibilità, debba essere individuato non  tanto nella distinzione tra esemplari e parti o prodotti derivati,  quanto nella finalità cui è destinata l'importazione o detenzione  dell'esemplare.
 20. D'altro canto non vi sarebbe stata alcuna specifica ragione per  assoggettare un oggetto inanimato ad uno speciale regime restrittivo  quanto alla sua circolazione, se la finalità della legge era quella  di salvaguardare specie protette in via di estinzione, mentre ben  può un esemplare essere costituito da una parte ricavata dalla  pianta originale (una radice fiorescente).
 21. Alla stregua di tali considerazioni deve allora procedersi  all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il  fatto non sussiste.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non  			sussiste.
 Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013
                    



