Cass. Sez. III n. 32807 del 29 luglio 2013 (Cc 23 apr. 2013)
Pres. Teresi Est. Graziosi Ric. PM in proc.Timori
Beni Ambientali. Nozione onnicomprensiva di area boscata
L'impostazione “onnicomprensiva” della nozione di bosco è condivisibile poiché quel che rileva, in ultima analisi, è l'identità di ratio che accomuna-la tutela dei terreni coperti da foreste di alto fusto a quella delle aree inserite in un contesto di vegetazione anche di tipo arbustivo
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. TERESI    Alfredo          - Presidente  - del 23/04/2013
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRAZIOSI  Chiara      - rel. Consigliere - N. 1103
 Dott. ANDREAZZA Gastone          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro Maria - Consigliere - N. 390/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA;
 nei confronti di:
 TIMORI DAVIDE N. IL 12/08/1983;
 avverso l'ordinanza n. 60/2012 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA, del  13/12/2012;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
 sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio annullamento con  rinvio;
 Udito il difensore Avv. Scella Andrea di Savona.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2012 il Tribunale di Savona ha  accolto la richiesta di riesame presentata da Timori Davide contro  decreto del gip dello stesso Tribunale che in data 8 novembre 2012  aveva disposto sequestro preventivo di immobili in relazione a un  procedimento in cui tra gli altri era indagato il Timori per i  reati di cui agli artt. 110 e 113 c.p., art. 81 c.p., comma 1, e  D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), all'art. 110  c.p., art. 81 c.p., comma 1, e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma  1, e all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 1, e art. 734 c.p.,  annullando il decreto di sequestro e disponendo il sequestro degli  immobili con restituzione all'avente diritto.
 2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il  Tribunale di Savona, per violazione di legge penale e  contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel  caso di specie, invero, la L. n. 353 del 2010, art. 10, non lascia  spazio all'applicabilità della norma regolamentare del PRG di Savona  (anch'essa comunque violata) perché, al comma 1, vieta per 10 anni  sulle "aree boscate percorse dal fuoco" la realizzazione di edifici,  di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed  attività produttive, "fatti salvi i casi in cui detta realizzazione  sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti  urbanistici vigenti a tale data". Erroneamente il Tribunale ha  equiparato alle opere previste prima dell'incendio quelle prevedibili  secondo lo strumento urbanistico anche se non ancora autorizzate o  concesse, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui  non rileva la generica compatibilità dell'intervento con la  destinazione dell'area. Dovendosi quindi valutare se l'intervento di  cui si tratta è su area boscata percorsa dal fuoco nei 10 anni  antecedenti la realizzazione che è in corso, si deve rilevare che  quest'area è stata colpita da una serie di incendi, l'ultimo dei  quali si è sviluppato tra il 6 e il 12 agosto 2003. L'ordinanza,  peraltro, pur essendo indiscutibile la presenza del bosco prima  dell'ultimo incendio (il Corpo Forestale dello Stato ha prodotto una  fotografia del bosco risalente all'agosto 2002), ha stilato un elenco  di elementi su cui fondare la propria valutazione sull'esistenza di  bosco, senza peraltro includervi quelle che più la evidenziano;
 tuttavia, anche tali elementi condurrebbero all'accertamento della  sussistenza dell'area boschiva, che il Tribunale ha invece negato.  Ha depositato memoria Timori Davide, chiedendo la dichiarazione di  inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso è fondato.
 3.1 Il Tribunale ha esaminato una richiesta di riesame prospettante  che l'area interessata dalle opere attinenti al procedimento penale  non fosse boschiva. Tale asserto è stato fatto proprio dal Tribunale  dopo un esame di documenti (pagina 8) dai quali peraltro risulta che  anteriormente all'incendio del 2003 la zona era qualificabile  "macchia mediterranea"; pur non menzionando le fotografie prodotte  dal Corpo Forestale, il Tribunale riconosce poi (pagina 11) come "in  quella zona in origine vi fosse macchia mediterranea arbustiva con  alcuni alberi ad alto fusto". Deve allora ricordarsi che la nozione  di bosco o territorio boschivo (di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n.  227, penalmente tutelato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181,  norma annoverata tra quelle dei capi d'imputazione) per consolidata  giurisprudenza di questa Suprema Corte deve intendersi in senso  normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un  concetto estensivo che include anche la macchia mediterranea, qualora  (Cass. sez. 3^, 15 dicembre 2004 n. 48118), comprenda alberi di medio  fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta) o in  un'accezione ancora più estensiva (cfr. Cass. sez. 3^, 16 novembre  2006-23 gennaio 2007 n. 1874, per cui "deve qualificarsi come bosco,  dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, ogni  terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a  quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea,  purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con  larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore  al 20 per cento": e nel caso di specie non vi è contestazione in  ordine all'estensione dell'area come compatibile alla qualifica di  bosco) di recente pervenuta anche a ritenere tutelata quale area  boschiva pure la macchia mediterranea caratterizzata dall'assenza di  alberi d'alto fusto (Cass. sez. 3^, 20 luglio 2011 n. 28928, in  motivazione). Tale ultima impostazione "omnicomprensiva" è  condivisbile, poiché quel che rileva, in ultima analisi, è  l'identità di ratio che accomuna la tutela dei terreni coperti da  foreste di alto fusto a quella delle aree inserite in un contesto di  vegetazione anche di tipo arbustivo (cfr. Cons. Stato, sez. 4^, 12  marzo 2013 n. 1481). È esattamente opposta a tale ratio, invece, una  visione riduttiva del concetto di bosco quale è quella che in  effetti, così incorrendo in violazione di legge, viene adottata  nella impugnata ordinanza.
 3.2 Lo stesso Tribunale, peraltro, forse non convinto appieno della  propria interpretazione della nozione di bosco, fonda l'annullamento  del decreto di sequestro su un'ulteriore base: la L. n. 353 del 2000,  art. 10, vieta per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa  dal fuoco tranne per i casi di realizzazione dell'opera prevista  prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.  Poiché nel testo in vigore la norma recita letteralmente "fatti  salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data  precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale  data", mentre il testo anteriore alla modifica operata dalla L. n.  350 del 2003, art. 4, comma 173, recitava "fatti salvi i casi in cui  per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente  l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale  data, la relativa autorizzazione o concessione", afferma il Tribunale  che "non si comprende per quale motivo il legislatore avrebbe espunto  i termini "autorizzazione o concessione", sostituendoli con la  "previsione" degli strumenti urbanistici se non per richiedere che  l'intervento edilizio fosse prevedibile secondo lo strumento  urbanistico anche se non ancora autorizzato o concesso"; lettura lata  che quindi sposa. Ma l'argomento non è logico: per ottenere il  risultato modificativo rispetto al previgente testo che il Tribunale  sostiene, il legislatore avrebbe dovuto non tanto incidere sulla  conseguenza della eccezione (cioè sul rilascio, non più menzionato  espressamente, dell'autorizzazione o concessione), bensì, a monte,  sul contenuto dell'eccezione stessa, sostituendo all'aggettivo  "prevista" l'aggettivo "prevedibile". Tali aggettivi, invero, non  sono affatto sinonimi, tanto che lo stesso Tribunale, nella sua  argomentazione, per manifestare quel che evince dalla norma deve  abbandonare l'aggettivo in essa inserito dal legislatore ("prevista")  per sostituirlo con un correttivo "prevedibile" che radicalmente muta  il significato della norma stessa. Norma, poi, il cui reale contenuto  era già stato chiarito da questa Suprema Corte, che ha escluso sia  sufficiente la compatibilità delle opere (che, seppur con una  intensità semantica minore, può assimilarsi al concetto di  prevedibilità) con gli strumenti urbanistici vigenti prima  dell'incendio per integrare l'eccezione all'inedificabilità dettata  dall'articolo 10, occorrendo che l'area sia già stata riservata  dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle opere stesse  (Cass. sez. 3^, 28 marzo 2011 n. 16592). Anche sotto questo secondo  profilo, dunque, il Tribunale è incorso in violazione di legge, come  prospettato nel ricorso.
 Quanto rilevato, in conclusione, comporta l'annullamento  dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Savona, in  diversa composizione, per nuovo esame.
 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona per  			nuovo esame.
 Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
 Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013
                    



