Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Il presupposto della disponibilità giuridica nei procedimenti ambientali
di Oreste PATRONE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6490 del 22 luglio 2025
Rifiuti.Responsabilità per abbandono o deposito incontrollato
La responsabilità per illeciti ambientali, tra i quali figura anche l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, si basa sul criterio probatorio del "più probabile che non" o della preponderanza dell'evidenza, perciò richiede che la responsabilità di un soggetto nella commissione dell'illecito, ipotizzata dall'autorità competente, sia più probabile della sua negazione, in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, nell'interpretare il principio "chi inquina paga", ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento, nonché conformemente alla considerazione per cui la "responsabilità ambientale" non ha natura penalistica, perciò non richiede il rigore probatorio previsto in subiecta materia
Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Vinaccia
Acque.Autorizzazione allo scarico e necessità di provvedimento espresso
L'art. 124, comma 8, d.lv. 152\2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso
I progetti immobiliari in contrasto con la pianificazione paesaggistica non possono esser presi in considerazione
di Stefano DELIPERI
L’assenza di pianificazione, non solo a Milano
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. VII n. 6550 del 23 luglio 2025
Ambiente in genere.VIA e strumenti urbanistici 
La valutazione d’impatto ambientale non può non tener conto della compatibilità del progetto presentato con gli strumenti urbanistici. La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
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