TAR Campania (SA) SEz. II sent. 3936 del 16 aprile 2010
Urbanistica. Lottizzazione abusiva (configurazione)
Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato. Per quanto concerne il frazionamento "cartolare"  è necessario che l’accertamento del presupposto di legge comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti. E' sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03932/2010 REG.SEN.
 N. 02011/1993 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
 sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 2011 del 1993, proposto da:
 Illustrazione Vincenzo, rappresentato e difeso, come da mandato a  margine del  ricorso, dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio  eletto  presso il loro studio in Salerno, via Roma, n. 61;
 contro
 Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e  difeso, in  virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Alfonso Longobardi e  Antonio  Pentangelo, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vitt. Emanuele n.  143, c/o lo  studio C. Monina;
 
 per l'annullamento
 
 del provvedimento del Sindaco di Angri n. 15301 del 31/5/1993 nonché di  ogni  altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott.  Giovanni  Sabbato e uditi per le parti i difensori Presente l'avv.to Annunziata.;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Con ricorso notificato in data 14 luglio 1993 e ritualmente depositato  il giorno  dopo, il sig. Illustrazione Vincenzo ha impugnato l’atto, meglio  distinto in  epigrafe, con il quale il Sindaco di Angri ha disposto la sospensione di  tutte  le eventuali opere in corso anche sul fondo rustico di sua proprietà ed  il  divieto di disporre del suolo e delle opere stesse, ritenendo che queste   “costituiscono violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici   vigenti”.
 
 Ha quindi articolato i seguenti motivi di censura:
 
 violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 L. 47/85; art. 3 L.  241/90).  Eccesso di potere (erroneità del presupposto – travisamento dei fatti –  difetto  di istruttoria), in quanto l’atto impugnato si fonderebbe su presupposto   erroneo, sia perché il rogito di acquisto del fondo non è stato  stipulato nella  data ivi indicata, sia perché sul fondo medesimo la ricorrente non ha  realizzato  alcuna opera edilizia, tant’è che nell’atto stesso di discorre di opere  “eventuali”, di tal che non emergono i presupposti per la  configurabilità della  contestata lottizzazione abusiva.
 
 Il ricorrente ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva,  degli  atti impugnati.
 
 Si è costituito il Comune intimato, resistendo al ricorso.
 
 Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 1993, la domanda di sospensiva è  stata  accolta.
 
 Alla Udienza Pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso, sulle  conclusioni delle  parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
 
 Il ricorso è fondato.
 
 L’ordinanza oggetto del gravame posto all’esame del Collegio dispone la  sospensione, nei riguardi anche del lotto di proprietà ricorrente, “di  tutte le  eventuali opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle  opere  stesse con atti tra vivi” interessanti il fondo appartenuto al sig.  Adinolfi  Pasquale e successivamente sottoposto a frazionamento e vendita delle  singole  aree derivanti dallo stesso, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 18  della l.  28.02.1985, n. 47.
 
 Nell’ambito dell’unico motivo articolato con il proposto gravame parte  ricorrente assume che il provvedimento impugnato non sarebbe preceduto  da  adeguata istruttoria e che comunque gli elementi di fatto posti a base  della  contestata determinazione non sarebbero tali da integrare la complessa  fattispecie della lottizzazione abusiva.
 
 Occorre far precedere la disamina delle censure di parte dalla  riproduzione del  tenore testuale della norma applicata ed alla ricostruzione del suo  esatto  contesto applicativo secondo gli apporti ermeneutica della  giurisprudenza. Ai  sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "si ha  lottizzazione  abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere  che  comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in  violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o  adottati, e  comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta   autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta  attraverso  il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti  che, per  le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del  terreno  e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,  l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in  rapporto  ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la  destinazione a scopo edificatorio". La norma disciplina, pertanto, due  differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale,  relativa  all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione   urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle  prescrizioni degli  strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite  direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della  prescritta  autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha  allorquando,  pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di  carattere  materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e  la  vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche,  quali la  dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica,  l'ubicazione e  la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli  acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso  edificatorio. Ne  consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo  quello  dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del  territorio, ma  anche quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte  del  soggetto titolare della relativa funzione. In tal senso la  giurisprudenza ha  evidenziato che per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è  sufficiente  il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati  realizzati  in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di  lottizzazione  convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Per  quanto  concerne il frazionamento "cartolare" si è altresì, precisato che,  seppure è  necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18  della legge  28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro  indiziario sulla  scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile  desumere  in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli  atti posti  in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n.  6810), è  sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio  (Consiglio  di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno  2005; n.  6060 del 11 ottobre 2006).
 
 Nella specie, il provvedimento sottoposto al vaglio di questo Tribunale  si  limita a valorizzare l’attività negoziale posta in essere con  riferimento al  fondo in considerazione, attività consistita, come detto, in  frazionamento e  vendita delle aree derivanti dallo stesso, senza quindi operare alcun  ulteriore  approfondimento in ordine alla destinazione urbanistica dell’area e alla   incidenza che sulla stessa può avere l’attività di trasformazione  giuridica  posta in essere, sia con riguardo alle caratteristiche dei lotti che ne  sono  derivati che dei soggetti coinvolti. La disamina delle note richiamate  nelle  premesse dell’ordinanza impugnata (relazione del Comandante dei  Carabinieri di  Angri n. 1178/1 del 9.12.1992 e n. 1178/1-1 del 14.1.1993 nonché la nota  n.  1393/Urb. Del 4.2.1993 della Polizia Municipale di Angri) non consente  di  ricavare ulteriori elementi di fatto che denotino in maniera plausibile,  secondo  i predetti filoni di approfondimento istruttorio, la contestata  fattispecie  lottizzatoria, in quanto esse contengono unicamente l’accertamento di un   intervento edilizio abusivo commesso in area di proprietà Adinolfi per  la  edificazione di un fabbricato. Siccome l’Amministrazione non ha mostrato  di  contestualizzare tale intervento non autorizzato nel quadro complessivo  delle  vicende negoziali e materiali che hanno interessato il fondo, di talché  lo  stesso, assumendo carattere episodico e quindi sostanzialmente neutro  rispetto  alla fattispecie lottizzatoria contestata, non costituisce indice in  qualche  modo significativo atto a comprovare l’intento di imprimere all’area,  complessivamente considerata, una destinazione diversa da quelle che le  attribuisce la disciplina urbanistica localmente vigente. In altre  parole la  fattispecie della lottizzazione abusiva non emerge in maniera  sufficientemente  evidente dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle stesse, pervero  alquanto  laconiche, prospettazioni acquisite al sostrato motivazionale dell’atto  impugnato.
 
 Il rilevato difetto istruttorio, dalle ineludibili conseguenze  patologiche sul  quadro motivazionale, che, come rilevato, appare gravemente deficitario,  si  riflette, dunque, sulla legittimità dell'impugnato provvedimento, che,  pertanto,  va caducato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
 
 Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali  tra le  parti, a carico delle quali restano in via definitiva gli oneri  sostenuti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – II Sezione di  Salerno –  definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2011/93, proposto da  Illustrazione  Vincenzo, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
                    



