Vincolo idrogeologico ex r.d.lgs. 3267/1923 e autorizzazioni regionali a sanatoria in attesa della corte costituzionale
di Massimo GRISANTI
Per il 25 marzo 2026 la Corte costituzionale ha in programma la trattazione del ricorso per legittimità costituzionale n. 31 del 12 agosto 2025 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la L.R. Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025. Tra molteplici motivi di ritenuta illegittimità, se il quattordicesimo supererà le probabili eccezioni che verranno mosse dall’Avvocatura regionale la Corte si pronuncerà riguardo alla possibilità, in ispecie per quelle a statuto ordinario, che le regioni possano istituire a mezzo di proprie leggi, dichiaratamente regolanti la materia delle foreste, il titolo a sanatoria di accertamento della compatibilità di un intervento già eseguito alla disciplina di tutela del vincolo idrogeologico ex r.d.lgs. 3267/1923.
L’Avvocatura dello Stato rappresenta come la disciplina del vincolo idrogeologico attenga alla difesa del suolo e quindi alla materia costituzionale della tutela dell’ambiente, in relazione alla quale lo Stato ha esclusive competenze legislativa e regolamentare. Tanto che all’art. 61 del d.lgs. 152/2006 lo Stato stabilisce che “Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni”: le funzioni contemplate dal r.d.lgs. 3267/1923 (tra cui non c’è l’accertamento postumo di compatibilità dell’intervento) e per mezzo di un esercizio integrale (quindi senza alcuna possibilità di delega di funzioni ad enti locali).
Inoltre, sempre l’Avvocatura dello Stato ricorda come la giurisprudenza amministrativa, in più sentenze, abbia stabilito che non esistendo nell’ordinamento l’autorizzazione di svincolo idrogeologico a sanatoria le opere eseguite non possono essere sanate.
Ora, la questione posta è di indubbio interesse visto che anche la Suprema Corte di cassazione, Sez. 3 penale, nella sentenza n. 50500/2023 aveva aperto acché le regioni potessero coniare con propria legge l’istituzione dell’autorizzazione de qua a sanatoria: “… L’apparente contrasto può essere composto ove si consideri che manca, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, la previsione esplicita di un istituto generalizzato della sanatoria; tuttavia, poiché il legislatore, con l’articolo 61, comma 5, del d. lgs. 152/2006, ha stabilito che le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni, esse possono prevedere (in analogia con quanto previsto per la sanatoria «urbanistica») ipotesi di rilascio postumo dell'autorizzazione (è il caso, ad esempio, della Regione Emilia-Romagna, v. Delibera di G.R. n. 1117 dell'il luglio 2000, par. 2.4.2.). Pertanto, la procedura di accertamento di conformità sarà possibile solo laddove la disciplina applicabile alla singola Regione preveda la possibilità di un nulla-osta in sanatoria, circostanza che, nel caso di specie, non risulta dalla documentazione a disposizione della Corte …”. A parere di chi scrive la sentenza de qua presta facilmente il fianco ad una critica assai negativa sia perché è manifestamente infondato il tertium paragonis utilizzato, ossia la facoltà delle regioni di poter istituire la “sanatoria urbanistica” (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, n. 233/2015), sia perché l’analogia è uno strumento di interpretazione della legge giammai un nuovo metodo di attribuzione delle competenze legislative. Per non dire che le norme che pongono limiti alla proprietà privata non possono essere oggetto di interpretazione analogica (v. Suprema Corte di cassazione, ss.uu. civili, n. 12793/2005).
Poiché non può farsi valida applicazione di una legge emanata da una regione a statuto ordinario riguardo ad una materia espressamente riservata allo Stato, vi è da interrogarsi se dal momento in cui nel ricorso n. 31/2025 lo Stato ha palesato la propria posizione sia ragionevole che le dette Regioni, a maggior ragione i Comuni che le compongono, cautelativamente sospendano l’applicazione di tali legge e atti amministrativi che contemplino l’istituzione dell’autorizzazione a sanatoria di svincolo idrogeologico. E questo perché, come ricordato dall’Avvocatura dello Stato, il provvedimento regionale a sanatoria che subirebbe l’effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone nell’alveo del procedimento di sanatoria edilizia che dà la stura a nuovi interventi edilizi e/o la circolazione giuridica dei beni immobili (i cui contratti sarebbero all’evidenza nulli).
E comunque, come ricorda anche la Suprema Corte di cassazione, Sez. 3 penale, nella sentenza n. 12520/2025, la condizione di stato legittimo di un immobile non deriva dalla mera esistenza di un titolo edilizio preventivo o a sanatoria, bensì dall’aderenza del prodotto dell’attività edilizia al complesso della disciplina applicabile all’intervento: “… Il Collegio si limita a sottolineare, in riferimento all’ultimo profilo di censura, che il c.d. «certificato di stato legittimo» dell’immobile, rilasciato ai sensi dell’articolo 9-bis d.P.R. 380/2001, anche come da ultimo modificato con d.l. n. 69/2024, altro non è che un documento formale che attesta la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, rilasciato da un tecnico abilitato al fine di facilitare la circolazione dell'immobile cui si riferisce, ma certo non può avere alcun valore vincolante per l’autorità giudiziaria, né attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio in sanatoria: un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne hanno variamente autorizzata l’esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, conformità non sussistente nel caso in esame …”.
Il non detto nel ricorso è che lo Stato assolutamente non vuole farsi carico delle nefaste conseguenze, in ispecie economiche, delle catastrofi in-naturali innescate da abusivi interventi di trasformazione territoriale. E personalmente sono dell’avviso che nemmeno nel prossimo Codice dell’Edilizia, in divenire secondo i plurimi annunci apparsi in riviste specializzate, abbia intenzione di introdurre le autorizzazione in sanatoria riguardo alla tutela degli interessi pubblici di assetto del suolo e di edilizia in zona sismica: è un rischio troppo alto per le casse erariali il dover provvedere nell’emergenza, con stanziamenti a fondo perduto, a fronte di comportamenti irresponsabili e contra legem posti in essere dai soggetti danneggiati.
Quindi, non ci rimane che stare alla finestra ad attendere la decisione della Consulta. Consci che il non affrontare la questione sollevata aggraverebbe la situazione generale – è bene ricordare la responsabilità diretta per operatori del settore sia pubblici che privati, titolari di posizioni di garanzia, e cittadini – qualora, al di là di formalistiche eccezioni, le argomentazioni dell’Avvocatura statale fossero corrette.




