L’inapplicabilità dell’art. 93 d.p.r. 380/2001 alle opere già eseguite o pressoché strutturalmente ultimate
di Massimo GRISANTI
Sin dalla sentenza n. 60/2017 la Corte costituzionale ha ritenuto, ribadendolo successivamente nelle pronunce n. 232/2017, n. 264/2019 e n. 2/2021, che le disposizioni dell’art. 93 d.P.R. 380/2001, riguardanti la necessità di dare il preavviso degli interventi edilizi in zona sismica, esprimono un principio fondamentale delle materie della protezione civile e del governo del territorio, come tale non modificabile dalla legislazione regionale.
Nonostante ciò, sono diverse le legislazioni regionali, comprese quelle della Toscana e della Campania, ad esempio, che contemplano la doverosità del deposito postumo del progetto in ispecie per poter accedere alla sanatoria edilizia comunale.
Senza ripetere quanto già espresso con scritti precedenti circa l’impossibilità di conseguire la sanatoria comunale di opere realizzate senza aver effettuato gli adempimenti prescritti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, preme far rilevare che sin dall’emanazione delle prime norme tecniche costruttive ad opera del R.D.L. 2089/1924 il legislatore statale, nel prescrivere l’obbligo della denuncia delle opere, ha sempre correlato l’adempimento alla volontà del soggetto agente di “… PROCEDERE a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni …”. In un’epoca in cui una parola sembra avere il senso di qualsiasi altra, è vieppiù avvertita la necessità dell’interprete di ancorarsi o rifugiarsi nell’art. 12 delle Preleggi secondo il quale nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
L’atto del PROCEDERE è riferibile sia alla fase che precede l’inizio dei lavori, sia a quella successiva la sospensione dei lavori imposta dall’Autorità di vigilanza perché intrapresi omettendo il preavviso ex art. 93 TUE. Certamente il significato della disposizione non può essere esteso fino a farvi ricomprendere le opere strutturalmente ultimate o quasi, in ispecie considerando che diversamente opinando alla denuncia postuma non deve essere allegato un progetto, bensì il rilievo e la verificazione dell’opera effettivamente eseguita fatta precedere da accertamenti dell’intera struttura mediante l’impiego di tecniche e strumentazione ad hoc.
Invero, per il principio dell’effettività della tutela alcun valore può essere attribuito ad un progetto se questo ex ante non è stato messo a disposizione delle autorità preposte alla vigilanza e l’eseguito non sia verificabile o verificato oggettivamente nella sua interezza.
Di conseguenza appaiono manifestamente inefficaci le disposizioni di legge regionale che lo contemplino come fattibile, perché invasive di un ambito legislativo riservato allo Stato sia per la potestà legislativa che regolamentare atteso che l’adempimento prescritto dall’art. 93 attiene anche alla materia della sicurezza delle costruzioni perché coessenziale all’espletamento dell’attività di vigilanza sul rispetto nel concreto delle norme tecniche costruttive.
Il legislatore statale ha previsto quale conseguenza dell’omesso adempimento ex art. 93 TUE l’intervento regionale ex art. 100 strettamente correlato al procedimento penale: in tal caso l’organo regionale preposto, sentito l’Ufficio del Genio civile, è tenuto in via generale ad ordinare la demolizione dell’opera anche in presenza di prescrizione del reato quale una delle ulteriori cause di estinzione. In via eccezionale, la sua modifica. Trattasi di procedura del tutto autonoma rispetto ai procedimenti di sanatoria comunale (cfr. TAR Sicilia, Catania, n. 4182/2024), nel quale assolutamente non deve essere considerata la c.d. doppia conformità.
Da ciò ne conseguono, vieppiù, sia l’impossibilità di far procedere l’istanza di sanatoria ex art. 36 TUE, sia l’inapplicabilità dell’art. 36-bis visto che le relative disposizioni presuppongono l’avvenuto adempimento ex art. 93 altrimenti non esistendo una difformità dal progetto depositato, per il caso in cui sia stato omesso il preavviso-deposito progetto.
Si badi bene … lo stato legittimo ex art. 9-bis TUE si riferisce alla condizione dell’opera in possesso anche degli speciali titoli in materia di sicurezza delle costruzioni. Procedure e titoli inventati dalle regioni in violazione delle disposizioni della Parte II del TUE non conferiscono al bene il crisma di legittimità, bensì sono spie della commissione del reato di falso ideologico implicito – perché presuppongono il rispetto della normativa statale, invero inesistente – e determinano la causazione di altri (ad esempio l’uso di atto falso) nonché sono fonte di responsabilità anche civile perché mediante tali provvedimenti vengono messi in circolazione giuridica beni immobili pericolosi.
Sia consentita un’annotazione conclusiva … Perché quando si tratta di acquisire beni privati a mezzo della rinuncia abdicativa lo Stato, con l’ultima legge finanziaria, ha prescritto a pena di nullità che l’atto contenga un’attestazione (da parte di chi?) del pieno rispetto della disciplina antisismica? Forse la necessità di far quadrare i conti pubblici per presentarsi al meglio a chiedere le rate del PNNR vale più della vita dei cittadini che viene messa a repentaglio con procedure e titoli asseritamente sananti inventati da prolifiche regioni?




