Cass. Sez. III Sen. 46085 del 15 dicembre 2008 (Cc 29 ott. 2008)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Monetti e altro.
Urbanistica. Costruzioni in zona agricola e qualifica d\'imprenditore agricolo

In tema di reati edilizi, non è sufficiente il possesso temporaneo di fatto della qualifica d\'imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma quinto ter, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) ai fini del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, in quanto i requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - (est.) Consigliere - N. 1121
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22432/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Monetti Monica, nata a Nocera Inferiore il 23 febbraio 1975, e da Battipaglia Carmine, nato a Nocera Inferiore l\'8 novembre 1975;
avverso l\'ordinanza emessa il 29 febbraio 2008 dal tribunale del riesame di Salerno;
udita nella udienza in camera di consiglio del 29 ottobre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l\'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Salerno respinse l\'istanza di riesame proposta da Monetti Monica avverso il decreto emesso il 8 gennaio 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo, in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), di un fabbricato perché realizzato in assenza di valido titolo concessorio. Osservò il tribunale che il permesso di costruire ed il successivo permesso in variante dovevano ritenersi invalidi perché rilasciati sulla base di una falsa dichiarazione della Monetti di avere la qualità di piccolo imprenditore agricolo coltivatore diretto. Mancavano quindi i requisiti per poter autorizzare la costruzione di quel fabbricato in quella zona agricola.
Monetti Monica e Battipaglia Carmine propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità della ordinanza impugnata per violazione degli artt. 324, 127, 322 e 325 cod. proc. pen. perché l\'avviso della udienza camerale ai sensi dell\'art. 324 cod. proc. pen. deve essere fatto ad ogni interessato al procedimento risultante dagli atti e non ai soli soggetti indicati dall\'art. 324 c.p.p., comma 6. Nella specie, quindi, l\'avviso doveva essere notificato anche a Battipaglia Carmine, proprietario del fondo ed indagato per il reato di cui al capo B);
2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e dell\'art. 48 cod. pen. nonché della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 come sostituito dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1. Osserva che nella specie il rilascio della concessione edilizia non è frutto di collusione tra privato e pubblico funzionario ne\' l\'illegittimità della concessione può derivare dall\'idoneità dell\'azione dell\'autore mediato in relazione alle qualità e capacità dell\'autore immediato. L\'iscrizione presso i competenti uffici non attribuisce al soggetto la qualifica di imprenditore agricolo, ma ha solo effetto dichiarativo. La Monetti possiede di fatto tale qualifica ed ha depositato l\'iscrizione presso l\'Inps e presso la Camera di commercio e quindi, in base alle norme citate, ha diritto agli stessi benefici dell\'imprenditore agricolo inquadrato ed iscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato perché il Battipaglia non aveva proposto istanza di riesame e quindi non vi era alcun obbligo di inviare anche a lui l\'avviso dell\'udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame.
Il Collegio, invero, condivide e conferma il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui l\'avviso dell\'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza e non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l\'impugnazione, come nell\'ipotesi in cui l\'imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame (cfr. Sez. Un., 25 ottobre 2000, Scarlino, m. 216960; Sez. Un., 30 gennaio 2002, Munerato Carlino, m. 220842; Sez. 2, 31 ottobre 2003, Blasi, m. 227779; Sez. 3, 6 dicembre 2002, Crulli, m. 223605; Sez. 1, 6 maggio 2004, Perna, m. 228116).
Quanto al secondo motivo va rilevato, da un lato, che, trattandosi di misura cautelare reale, è sufficiente il solo fumus del reato ipotizzato e, dall\'altro, che con il ricorso per cassazione può essere dedotto solo il vizio di violazione di legge, ivi compresa la mancanza di motivazione, e non anche quello di manifesta illogicità della motivazione stessa. Ora, nella specie, il tribunale del riesame ha fornito una adeguata motivazione sulla ritenuta sussistenza, in questa fase, del fumus del reato, in considerazione del fatto che la Monetti non era iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti; che non aveva mai presentato richiesta per la qualifica di imprenditore agricolo professionale; che non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi; che quindi non aveva, contrariamente a quanto dichiarato, i requisiti per ottenere il rilascio di concessione edilizia agricola; che inoltre l\'intervento era stato realizzato su un terreno che non era di sua proprietà e sulla scorta di preliminari di asservimento non registrati e neanche in forma notarile.
Col secondo motivo la ricorrente ha anche dedotto una violazione di legge consistente nel fatto che, con l\'iscrizione presso l\'Inps e presso la camera di commercio essa avrebbe acquisito il possesso di fatto del requisito di imprenditore agricolo e che, in base al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5 ter, avrebbe gli stessi diritti dell\'imprenditore agricolo inquadrato e iscritto. Ritiene il Collegio che anche questo assunto sia infondato. È vero che il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5 ter, introdotto dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 1, comma 4, prescrive che le disposizioni relative all\'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato alla regione istanza di riconoscimento della qualifica e si siano iscritti all\'apposita gestione Inps. È tuttavia anche vero che la medesima disposizione prescrive anche che tali soggetti entro 24 mesi dalla presentazione dell\'istanza di riconoscimento devono risultare in possesso dei prescritti requisiti, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti; e nella specie è pacifico che la ricorrente non ha mai conseguito il possesso di detti requisiti. Inoltre, la previsione della decadenza dai benefici provvisoriamente attribuiti conferma che la disposizione in questione non può applicarsi anche al rilascio (che non può essere provvisorio) a soggetti aventi le richieste qualifiche del permesso di costruire in zone agricole, dal quale non deriva soltanto il beneficio (che potrebbe pure successivamente decadere) dell\'esonero dagli oneri concessori ma soprattutto la possibilità di edificare in zone per le quali vigono anche particolari indici di fabbricabilità e di volumetria e che impongono lotti minimi su cui costruire, sicché è evidente, come esattamente messo in rilievo dalla corte d\'appello, che i requisiti soggettivi fondamentali per il legittimo rilascio di un permesso di costruire in zona agricola devono esistere al momento della richiesta ed al momento di rilascio dell\'atto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008