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Corte di Giustizia SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 aprile 2004
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Nozione di rifiuto - Catalogo europeo dei rifiuti - Direttiva 91/689/CEE - Elenco dei rifiuti pericolosi»

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Nella causa C-194/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28),



LA CORTE (Quinta Sezione),


composta dai sigg. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.raM.-F. Contet, amministratore principale

vista la relazione d'udienza

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 maggio 2003, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. G. zur Hausen e la Repubblica d'Austria dai sigg. E. Riedl e F. Mochty, nonché dalla sig.ra E. Wolfslehner, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza


1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso, ai sensi dell'art.226 CE, diretto a far dichiarare che, non avendo trasposto correttamente né la nozione di «rifiuto» di cui all'art.1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag.39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag.32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), né la nozione di «rifiuto pericoloso» di cui all'art.1, n.4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag.20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag.28; in prosieguo: la «direttiva 91/689»), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.


Contesto normativo

Normativa comunitaria

2
Ai sensi dell'art.1, lett. a), della direttiva 75/442, per «rifiuto» si intende:

«qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura».

3
L'art.2 della stessa direttiva elenca i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione della stessa.

4
Conformemente all'art.168 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag.21 e GU 1995, L 1, pag.1), le misure nazionali di trasposizione della direttiva 75/442 dovevano essere messe in vigore dal momento dell'adesione, cioè dal 1º gennaio 1995.

5
La decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU 1994, L 5, pag.15), ha fissato un elenco di rifiuti denominato «catalogo europeo dei rifiuti» (CER). Tale decisione è stata indirizzata agli Stati membri. La nota introduttiva al CER recita quanto segue:

«1.
L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

2.
Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3.
Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4.
I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

5.
Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (...).

6.
Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7.
Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8.
Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (...)».

6
Ai sensi dell'art.1, n.4, della direttiva 91/689, «si intende per "rifiuti pericolosi":

-
i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

-
qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco».

7
La decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689 (GU L 356, pag.14), è stata indirizzata agli Stati membri. L'introduzione all'elenco dei rifiuti pericolosi è redatta nei seguenti termini:

«1.
I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2.
L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

3.
I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4.
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE».

8
Ai sensi dell'art.10, n.1, della direttiva 91/689, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 27 giugno 1995.

Normativa nazionale

9
L'art.2, n.1, del Bundesgesetz über die Vermeidung und Behandlung von Abfällen (legge federale sulla prevenzione e sul trattamento dei rifiuti) del 6 giugno 1990, denominato altresì Abfallwirtschaftsgesetz (BGBl. 325/1990, nella versione pubblicata nel BGBl. I 151/1998; in prosieguo: l'«AWG»), definisce la nozione di «rifiuto» nei seguenti termini:

«(...) qualsiasi oggetto mobile

1. di cui il proprietario o detentore si sia disfatto o abbia l'intenzione di disfarsi, ovvero

2. la cui raccolta e il cui trattamento come rifiuto sono prescritti nell'interesse generale (art.1, n.3).

La raccolta e il trattamento dei rifiuti sono prescritti nell'interesse generale anche quando in cambio di tali cose mobili possa essere ottenuto un pagamento ».

10
L'art.1, n.3, dell'AWG elenca le circostanze in cui l'interesse generale impone la raccolta, l'immagazzinamento, il trasporto e il trattamento di tali oggetti come rifiuti.

11
Ai sensi dell'art.2, n.5, dell'AWG il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro dell'Ambiente, della Gioventù e della Famiglia) è tenuto a stabilire mediante decreto i rifiuti che, in un'ottica di tutela dell'interesse comune, ai sensi dell'art.1, n.3, dell'AWG, devono essere considerati pericolosi, nonché le condizioni in base alle quali tali rifiuti possono essere eventualmente qualificati come non pericolosi. La stessa disposizione dell'AWG contiene un elenco di 15 punti, conforme all'allegato III della direttiva 91/689, in cui si enumerano tutte le caratteristiche rilevanti per valutare i rischi in materia. L'art.2, n.5, ultimo comma, dell'AWG dispone che a tale elenco di rifiuti pericolosi occorre aggiungere tutte le categorie di rifiuti «che soddisfano le caratteristiche enumerate nell'elenco di rifiuti pericolosi fissato in conformità dell'art.1, n.4, della [direttiva 91/689]. Al fine di precisare le caratteristiche in questione e di redigere l'elenco dei rifiuti pericolosi, possono essere imposte norme austriache in tema di ecologia. Solamente i rifiuti contemplati dal decreto sono considerati pericolosi ».

12
La norma austriaca S 2100 del 1° settembre 1997 riporta il catalogo nazionale dei rifiuti. Tale catalogo comprende sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi, i quali sonotutti elencati e classificati secondo il metodo proprio della citata norma.

13
In conformità dell'art.2, n.5, dell'AWG, nel 1997 il Ministro dell'Ambiente, della Gioventù e della Famiglia ha adottato un decreto relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio (BGBl. II 227/1997). Fino al 30 giugno 2000, l'art.3, n.2, di tale decreto disponeva quanto segue:

«[A] partire dal 1° luglio 2000, sono considerati pericolosi i rifiuti contemplati dalla decisione relativa all'elenco dei rifiuti pericolosi adottata ai sensi dell'art.1, n.4, della direttiva [91/689]. Il Ministero dell'Ambiente, della Gioventù e della Famiglia pubblicherà tale elenco nel Bundesgesetzblatt entro il 1° luglio 2000»

14
Il 30 giugno 2000 è stato pubblicato un decreto di modifica del decreto precedentemente citato (BGBl. II 178/2000) che ha abrogato l'art.3, n.2, del decreto del 1997 ed ha introdotto una norma secondo la quale il decreto così modificato recepisce la direttiva 91/689 e la decisione 94/904.


Procedimento precontenzioso

15
Con lettera del 14 luglio 1999 la Commissione ha informato la Repubblica d'Austria di ritenere, sulla base dell'esame delle norme nazionali di recepimento al quale aveva proceduto in seguito ad una denuncia, che tali norme non rispondessero, in numerosi punti, a quanto prescritto dalle direttive 75/442 e 91/689. La Commissione ha precisato le censure mosse nei confronti della normativa austriaca e ha intimato alla Repubblica d'Austria di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.

16
Con telefax dell'8 ottobre 1999, la Repubblica d'Austria ha risposto alla lettera di diffida contestando la fondatezza delle conclusioni alle quali la Commissione era giunta.

17
Non convinta dagli argomenti presentati nella risposta, il 27 luglio 2000 la Commissione ha inviato alla Repubblica d'Austria un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi dalla notifica.

18
La Repubblica d'Austria ha trasmesso la risposta a mezzo telefax il 2 novembre 2000, ribadendo il proprio punto di vista secondo cui le direttive in esame erano state correttamente recepite nel diritto interno. Ha tuttavia ha annunciato la futura adozione di una modifica dell'AWG.

19
Constatando che la Repubblica d'Austria non si era conformata al parere motivato entro il termine impartito e ritenendo che l'argomentazione in punto di diritto da essa sviluppata non potesse essere accolta, la Commissione deciso di proporre il presente ricorso.


Sul ricorso

20
All'udienza del 14 maggio 2003 la Commissione ha espressamente rinunciato a una parte delle censure formulate a sostegno del ricorso, accettando così di tener conto delle modifiche legislative formalmente notificatele dalla Repubblica d'Austria dopo la chiusura della fase scritta nel presente procedimento. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato di voler mantenere tre delle censure mosse nei confronti delle misure di trasposizione delle direttive 75/442 e 91/698 adottate dalla Repubblica d'Austria. Conseguentemente, l'oggetto del presente ricorso si limita oramai alle censure relative, in primo luogo, alla non corretta trasposizione del CER fissato dalla decisione 94/3, in secondo luogo alla non corretta trasposizione dell'elenco di rifiuti pericolosi fissato dalla decisione 94/904 e, infine, alla non corretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689.

Sulla censura relativa ad una trasposizione non corretta del CER

21
La Commissione, in sostanza, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo trasposto correttamente il CER fissato dalla decisione 94/3, in applicazione dell'art.1, lett. a), della direttiva 75/442, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva. Come emerge dall'atto introduttivo, più precisamente la Commissione rimprovera a tale Stato membro di aver omesso di trasporre nel diritto nazionale l'elenco di rifiuti controverso. La convenuta sostiene di aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti e chiede che la censura formulata dalla Commissione sia respinta.

Argomenti delle parti

22
Secondo la Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno all'obbligo di trasporre nel diritto nazionale il CER fissato dalla decisione 94/3. Innanzitutto, essa rileva che, ai sensi dell'art.249, quarto comma, CE, tale decisione è obbligatoria per i destinatari da essa designati all'art.2, vale a dire gli Stati membri. Sottolinea, poi, che il CER è strettamente connesso all'allegato I menzionato all'art.1, lett. a), della direttiva 75/442, in quanto costituisce «un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I». La Commissione, infine, fa riferimento al punto 5 della nota introduttiva al CER, da cui risulta che quest'ultimo «vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti». Sarebbe quindi indispensabile applicare il CER a livello nazionale per garantire l'efficacia della politica europea di gestione dei rifiuti, sulla base di una terminologia armonizzata su scala comunitaria.

23
La Commissione riconosce che, come precisato al punto 3 della nota introduttiva al CER, questo non costituisce un elenco esaustivo. Tuttavia, ciò non escluderebbe il suo carattere vincolante, in quanto dai punti 1, 3 e 4 della stessa nota introduttiva risulta che le sostanze o gli oggetti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva 75/442 qualora rispondano alla definizione di «rifiuto», ad eccezione dei casi previsti all'art.2, n.1, lett. b), della stessa direttiva

24
Il punto 5 della stessa nota introduttiva non consentirebbe di avallare il punto di vista del governo austriaco secondo cui l'unico ruolo del CER sarebbe di fungere da riferimento comune ai fini del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n.259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag.1) o di un regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi che incombono alla Repubblica d'Austria in virtù del regolamento n.259/93, la Commissione precisa che il ricorso non verte su di essi, bensì su quelli derivanti dalla direttiva 75/442 letta in combinato disposto con la decisione 94/3.

25
La Repubblica d'Austria non potrebbe sottrarsi a tali obblighi sostenendo che il catalogo nazionale è più adatto a migliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti e della tutela dell'ambiente. Infatti, i provvedimenti adottati dalla Comunità perseguirebbero tale obiettivo proprio per mezzo di una nomenclatura di riferimento comune. La Commissione sostiene, di conseguenza, che gli Stati membri non hanno il diritto di discostarsi dal CER per il fatto che le loro norme nazionali sono di qualità migliore rispetto a quelle comunitarie. La Commissione sottolinea, peraltro, che il CER ha ricevuto un parere favorevole dal comitato istituito dall'art.18 della direttiva 75/442. Né potrebbe essere accolto l'argomento secondo cui la mancata trasposizione del CER nel diritto austriaco non nuocerebbe al buon funzionamento del mercato interno, atteso che per accertare un inadempimento non è necessario constatare l'esistenza di un danno causato dallo Stato membro (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-263/96, Commissione/Belgio, Racc. pag.I-7453, punto 30).

26
All'udienza la Commissione ha aggiunto che l'obbligo di trasposizione del CER è stato confermato dalla Corte nella sentenza 15 gennaio 2002, causa C-196/01, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag.I-569). Ha fatto altresì riferimento all'art.4 della decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3 e la decisione 94/904 (GU L 226, pag.3), ai sensidel quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione stessa entro il 1° gennaio 2002. Secondo la Commissione, questo articolo impone esplicitamente un obbligo di trasposizione a carico degli Stati membri. Un simile obbligo sarebbe già implicito nelle decisioni 94/3 e 94/904.

27
La Commissione considera, inoltre, che le divergenze tra il sistema di classificazione utilizzato dal catalogo austriaco dei rifiuti e quello utilizzato dal CER sono dannose per gli operatori austriaci nei loro rapporti commerciali con gli operatori di altri Stati membri. A suo dire, gli operatori austriaci conoscono e applicano unicamente il catalogo nazionale perché nessuna disposizione vincolante impone loro in Austria l'applicazione degli elenchi comunitari dei rifiuti. Tuttavia, l'utilizzo degli elenchi comunitari sarebbe prescritto dalla decisione della Commissione 24 novembre 1994, 94/774/CE, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento n.259/93 (GU L 310, pag.70), la quale prevede che il documento di accompagnamento debba recare la menzione del codice nazionale e del codice comunitario dei rifiuti interessati.

28
Il governo austriaco, da parte sua, sostiene che il diritto comunitario non impone agli Stati membri l'obbligo di riprodurre alla lettera il CER in un testo normativo di diritto interno.

29
In primo luogo, tale governo esprime dubbi sull'esistenza di un obbligo formale di trasposizione del detto elenco nell'ambito dell'obbligo di trasporre la nozione di «rifiuto» fissato dalla direttiva 75/442. Dai punti 3 e 5 della nota introduttiva al CER risulterebbe che quest'ultimo non fa parte della detta nozione di «rifiuto», ma costituisce un elenco non esaustivo di materiali destinato a servire da nomenclatura di riferimento, in particolare ai fini del regolamento n.259/93 o di un regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.

30
Secondo il governo austriaco, tale concezione della natura giuridica e dello scopo del CER in origine era condivisa dalla Commissione stessa. Peraltro, rileva che, a causa di alcune difficoltà pratiche, l'utilizzo del CER non è vincolante neanche nel settore delle statistiche per il quale è stato creato. In tali condizioni, l'uso vincolante del CER in altri settori richiederebbe un obbligo supplementare previsto dal diritto comunitario. Si tratterebbe dell'obbligo derivante dalla decisione della Commissione 17 aprile 1996, 96/302/CE, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/689 (GU L 116, pag.26), nonché di quello previsto al punto 15 del modello di documento di accompagnamento standard allegato alla decisione 94/774.

31
Nei settori citati, la Repubblica d'Austria utilizzerebbe ovviamente la nomenclatura di riferimento del CER. Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento n.259/93, sarebbero utilizzati, oltre all'elenco nazionale, anche il CER e l'elenco dei rifiuti pericolosi. Pertanto, il governo austriaco sostiene che non si può constatare l'esistenza di un inadempimento del diritto comunitario né, a fortiori, un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Peraltro, sottolinea che, per quanto riguarda le spedizioni dei rifiuti menzionati all'allegato II del regolamento n.259/93, è sufficiente indicare, ai sensi dell'art.11 di tale regolamento, la loro usuale descrizione commerciale. Inoltre, nell'ambito dell'applicazione dello stesso regolamento, il sistema di classificazione dei rifiuti determinante sarebbe quello del detto regolamento e non il sistema del CER.

32
Il governo austriaco fa valere, in secondo luogo, che i rifiuti menzionati nel CER figurano altresì nel catalogo nazionale contenuto nella norma austriaca S 2100, che costituisce un elenco di rifiuti più dettagliato, contenente informazioni supplementari rispetto al CER.

33
All'udienza il governo austriaco ha sottolineato che, contrariamente alla situazione esaminata dalla Corte nella sentenza Commissione/Lussemburgo, già citata, la Repubblica d'Austria ha sempre sostenutoche il catalogo nazionale recepisce in maniera adeguata, sul piano materiale, le prescrizioni degli elenchi comunitari dei rifiuti. Il carattere obbligatorio di tali disposizioni sarebbe quindi stato riconosciuto e attuato mediante il catalogo nazionale, il quale è di per sé obbligatorio. Il governo austriaco ha insistito anche sul fatto che, dal punto di vista di una gestione razionale ed ecologica dei rifiuti, che costituisce lo scopo della normativa comunitaria, il catalogo austriaco presenta, rispetto al CER, dei vantaggi che facilitano la sua applicazione da parte degli operatori e delle autorità competenti. Inoltre, quando la normativa comunitaria prevede l'utilizzo del CER, i codici della nomenclatura di riferimento sarebbero direttamente applicati dalle autorità austriache. La Repubblica d'Austria, quindi, adempirebbe i suoi obblighi nei confronti dei testi comunitari di riferimento.

Giudizio della Corte

34
In via preliminare, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell'ambito di un ricorso per inadempimento spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento. Detta istituzione deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l'esistenza di tale trasgressione, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag.1791, punto 6; 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag.I-6695, punto 26, e 6 novembre 2003, causa C-434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.I-0000, punto 21).

35
Nell'ambito della censura in esame, spetta alla Commissione dimostrare che le norme nazionali invocate dalla Repubblica d'Austria per contestare di essere venuta meno ai propri obblighi, costituite dal catalogo dei rifiuti di cui alla norma austriaca S 2100, non garantiscono un'adeguata attuazione del CER.

36
Dagli argomenti sviluppati dalle parti emerge che la Commissione non contesta che l'insieme delle sostanze e degli oggetti elencati come rifiuti nel CER figuri altresì nel catalogo austriaco dei rifiuti. La Commissione sostiene, tuttavia, che la Repubblica d'Austria ha omesso di trasporre il CER e, a questo proposito, si fonda sul fatto che il catalogo nazionale non riproduce fedelmente la nomenclatura dei rifiuti e il sistema di classificazione utilizzati nel catalogo comunitario. Si deve quindi ritenere che la Commissione sostenga che dalla direttiva 75/442 e dalla decisione 94/3 risulta che gli Stati membri sono tenuti a riprodurre letteralmente il CER in un atto di diritto interno e che solamente l'adozione di un simile atto costituisce una trasposizione corretta e completa della nozione di «rifiuto» di cui all'art.1, lett. a), della detta direttiva.

37
Si deve constatare che tale norma, che definisce la nozione di «rifiuto» ai fini della direttiva 75/442, fa effettivamente riferimento all'elenco dei rifiuti che è stato successivamente fissato dalla decisione 94/3. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva 75/442 impone esplicitamente agli Stati membri l'obbligo di riprodurre alla lettera tale elenco di rifiuti in un atto di diritto interno. Inoltre, non si può far derivare necessariamente un obbligo di riproduzione letterale del CER dall'obbligo degli Stati membri di mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 75/442, attualmente previsto all'art.19 della stessa. Si deve ricordare che, ai sensi dell'art.249, terzo comma, CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

38
Occorre ricordare altresì che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenze 7 maggio 2002, causa C-478/99, Commissione/Svezia, Racc. pag.I-4147, punto 15, e 24 giugno 2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag.I-6597, punto 18).

39
L'obbligo di assicurare la piena efficacia della direttiva, in conformità del suo obiettivo, non può essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono dispensati dall'adottare delle misure di trasposizione qualora ritengano che la loro normativa nazionale sia migliore della normativa comunitaria in questione e che le norme nazionali sono, per questa ragione, più adatte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esistenza di norme nazionali può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc solo a condizione che tali norme garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell'amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione in parola della direttiva sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali norme sia sufficientemente precisa e chiara, nonché a condizione che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in questo senso, sentenza 20 novembre 2003, causa C-296/01, Commissione/Francia, Racc. pag.I-0000, punto 55, e giurisprudenza ivi citata).

40
Nel caso di specie, il governo austriaco ha più volte sottolineato i vantaggi, dal punto di vista della gestione dei rifiuti, che il catalogo nazionale dei rifiuti presenterebbe rispetto al CER. Ha altresì osservato che quest'ultimo gli pareva insufficiente sotto diversi aspetti. Questa argomentazione, essendo volta a rimettere in discussione la decisione della Commissione di adozione del CER e, quindi, a fornire una giustificazione della mancata trasposizione dello stesso nell'ordinamento giuridico austriaco, non può che essere disattesa dalla Corte.

41
Infatti, una volta decorso il termine previsto all'art.230 CE, la Repubblica d'Austria non può contestare la legittimità di un atto adottato dal legislatore comunitario che è divenuto definitivo nei suoi confronti. Per giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire l'illegittimità di una direttiva o di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione o sull'inosservanza di tale direttiva (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania, Racc. pag.I-5437, punto 10, e 25 aprile 2002, causa C-154/00, Commissione/Grecia, Racc. pag.I-3879, punto 28).

42
E' pacifico che la decisione 94/3, in virtù dell'art.249, quarto comma, CE, è obbligatoria in tutti suoi elementi per i destinatari da essa designati e che essa è stata inviata a tutti gli Stati membri. Tuttavia, ci si chiede se tale decisione imponga a questi ultimi un obbligo di riprodurre alla lettera il CER in un atto del loro diritto nazionale.

43
A questo proposito occorre rilevare che, secondo il punto 5 della nota introduttiva al CER, questo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare l'efficacia di tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. Tuttavia, questo stesso punto precisa che il CER «dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti (...)». Inoltre, secondo il punto 3 della nota introduttiva al CER, quest'ultimo costituisce un elenco di rifiuti non esaustivo. Tuttavia, sempre secondo lo stesso punto, il fatto che un materiale vi figuri non significa che sia un rifiuto in tutte le circostanze.

44
Dal momento che né la direttiva 75/442 né la decisione 94/3 o la nota introduttiva al CER forniscono altri elementi sul contenuto degli obblighi imposti agli Stati membri dalla detta decisione, non è possibile concludere su tale base che la Repubblica d'Austria sia tenuta a riprodurre alla lettera il CER in un atto di diritto interno. Infatti, il carattere obbligatorio della decisione 94/3 per gli Stati membri consente unicamente di concludere che questi ultimi sono tenuti a garantire l'utilizzo e l'applicazione del CER come nomenclatura di riferimento, poiché questo fornisce una terminologia comune valida all'interno della Comunità. Orbene, la Repubblica d'Austria ha affermato, senza che la Commissione la contraddicesse su questo punto, che le sue autorità competenti assicurano l'utilizzo di tale nomenclatura di riferimento quando è prescritta dalla normativa comunitaria, per esempio quando il codice attribuito dal CER a un determinato tipo di rifiuto deve essere indicato sul documento di accompagnamento standard di cui al regolamento n.259/93.

45
Neanche la sentenza Commissione/Lussemburgo, precedentemente citata, consente di concludere che il diritto comunitario pretende che una nomenclatura nazionale dei rifiuti utilizzata da uno Stato membro sia sostituita da un atto di diritto interno che riproduce alla lettera il CER. Dai punti 6 e 7 di tale sentenza emerge che il governo lussemburghese ammetteva che l'introduzione di una nomenclatura meramente nazionale, diversa dal CER e avente l'effetto di escludere l'utilizzazione di quest'ultimo per un gran numero di operazioni, non garantisse l'utilizzazione integrale e fedele del CER. Nel caso di specie, il governo austriaco sostiene che l'esistenza di un catalogo nazionale dei rifiuti non impedisce l'utilizzo del CER quando l'utilizzo di quest'ultimo è prescritto dal diritto comunitario.

46
In tale contesto, occorre sottolineare che l'esistenza di una nomenclatura nazionale dei rifiuti non è di per sé incompatibile con l'applicazione della disciplina comunitaria pertinente. Sia il governo austriaco che la Commissione hanno ricordato che il modello di documento di accompagnamento standard adottato dalla decisione 94/774 prevede non soltanto l'indicazione del codice che nel CER corrisponde ai rifiuti da trasferire, ma anche l'indicazione del rispettivo codice nel catalogo nazionale. Pertanto, la semplice coesistenza del CER e del catalogo austriaco dei rifiuti non consente di dichiarare che la Repubblica d'Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 75/442 e della decisione 94/3.

47
Certamente non è affatto escluso che le differenze che un elenco nazionale dei rifiuti presenta rispetto al CER siano tali da creare delle difficoltà e uno stato di incertezza per gli operatori interessati, i quali non sarebbero, a quel punto, in grado di conoscere la portata del loro diritti e dei loro obblighi in un ambito disciplinato dal diritto comunitario. Tuttavia la Commissione, anche dopo essere stata espressamente invitata dalla Corte a descrivere tali difficoltà, non ha identificato in misura sufficiente le concrete difficoltà che sorgono a carico degli operatori e delle autorità competenti per il fatto che il catalogo austriaco segue un sistema di classificazione dei rifiuti diverso dal CER. A questo proposito, la Repubblica d'Austria ha affermato che i due sistemi, nonostante le differenze, non sono incompatibili, mentre la Commissione si è limitata a sostenere che il catalogo austriaco dei rifiuti, non riproducendo fedelmente il sistema del CER, non costituisce una misura di trasposizione appropriata.

48
Poiché la Commissione non ha dimostrato che le differenze tra il catalogo austriaco dei rifiuti e il CER sono tali da ledere gli interessi degli operatori interessati e il principio della certezza del diritto, la censura relativa alla trasposizione non corretta del CER non può essere accolta.

49
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie non si deve dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 75/442.

Sulla censura relativa alla non corretta trasposizione dell'elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione 94/904

Argomenti delle parti

50
La Commissione contesta alla Repubblica d'Austria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 91/689 per non aver correttamente trasposto l'elenco dei rifiuti pericolosi (in prosieguo: l'«ERP») fissato dalla decisione 94/904, in applicazione della detta direttiva.

51
Essa ritiene che la definizione di «rifiuti pericolosi» data all'art.1, n.4, della direttiva 91/689 sia di capitale importanza per l'applicazione di tale direttiva. La detta definizione farebbe riferimento agli allegati I-III della direttiva 91/689, nonché all'ERP fissato secondo la procedura prevista all'art.18 della direttiva 75/442. Inoltre, secondo il quinto 'considerando' della direttiva 91/689, sarebbe necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi allo scopo di migliorarne l'efficacia della gestione all'interno della Comunità. Ne risulterebbe che gli allegati I-III della direttiva 91/689 e l'ERP adottato dalla decisione 94/904, che completa tale direttiva (sentenza 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a., Racc. pag.I-4785, punto 44), costituiscono la base su cui debbono necessariamente fondarsi i provvedimenti presi dagli Stati membri al fine di attuare la detta direttiva.

52
La Commissione rileva che la Repubblica d'Austria non ha ancora adottato le misure necessarie alla trasposizione dell'ERP fissato dalla decisione 94/904. Essa fa presente che il decreto ministeriale relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio, adottato nel 1997, prevedeva di riconoscere la pertinenza dell'elenco adottato dalla decisione 94/104 solamente a partire dal 1º luglio 2000 e che, nel frattempo, tale disposizione è stata semplicemente abrogata, senza essere sostituita. Il decreto di modifica adottato nel 2000 avrebbe introdotto per la prima volta, nel nuovo paragrafo 3 aggiunto all'art.1 del decreto del 1997, un riferimento alla trasposizione della direttiva 91/689 e della decisione 94/904.

53
La Commissione riconosce che sia la direttiva 91/689 sia l'elenco adottato dalla decisione 94/104 non hanno carattere esaustivo. Gli Stati membri avrebbero quindi la possibilità di qualificare come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti agli allegati I e II di tale direttiva o nell'elenco dei rifiuti pericolosi e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione al fine di vietare l'abbandono, lo scarico e l'eliminazione incontrollata di tali rifiuti (sentenza Fornasar e a., già citata, punti 46-51). Rileva tuttavia che, in tale ipotesi, simili casi debbono essere notificati alla Commissione, in conformità dell'art.176 CE e dell'art.1, n.4, secondo trattino, della direttiva 91/689 (sentenza Fornasar e a, già citata, punto 51).

54
La Commissione insiste sul fatto che la possibilità lasciata agli Stati membri di adottare misure rafforzate di protezione nei settori legati all'ambiente armonizzati dalla normativa comunitaria non può essere assimilata alla libertà di non trasporre tali misure di armonizzazione. Sostiene che gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporre integralmente la direttiva 91/689, ivi compresi gli allegati I e II e il complemento rappresentato dalla decisione 94/104, e che essi non possono eccedere tale misura se non a certe condizioni e nel rispetto della procedura.

55
Secondo la Commissione, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nella trasposizione delle direttive non consente, nel caso della trasposizione di un elenco di rifiuti pericolosi che completa una definizione fondamentale di una direttiva e che segue un sistema preciso e determinato che attribuisce specifici codici alle sostanze e agli oggetti, che le misure nazionali adottate si limitino a includere queste stesse sostanze e questi stessi oggetti e a classificarli come pericolosi. La Commissione sostiene quindi che le misure nazionali di trasposizione debbono seguire con precisione il sistema fissato a livello comunitario.

56
A questo proposito osserva che la decisione 94/904 è obbligatoria per gli Stati membri e che il suo nesso con la direttiva 91/689 è così stretto che la data limite per la trasposizione di tale direttiva è stata posposta dalla direttiva 94/31 per tenere conto del ritardo nell'adozione dell'ERP. Fa notare, inoltre, che il punto 1 dell'introduzione a tale elenco dispone che i vari tipi di rifiuti sono pienamente definiti dai loro rispettivi codici e che è pacifico che, facendo riferimento a norme austriache, la legislazione nazionale in vigore si serve di un sistema differente nonché di altri codici.

57
Le critiche che il governo austriaco muove al contenuto e alla qualità insufficiente dell'elenco adottato dalla decisione 94/904 non possono giustificare, secondo la Commissione, l'inosservanza dell'obbligo di trasposizione. Se non è contestabile che l'ERP è suscettibile di miglioramento, la Commissione rileva che lo stesso legislatore comunitario ha previsto a tal fine una procedura di adeguamento all'art.9 della direttiva 91/689. Inoltre, sostiene che uno Stato membro non può invocare l'art.176 CE per difendersi nell'ambito di un procedimento per inadempimento, avviato nei suoi confronti per non corretta trasposizione di una direttiva, qualora non abbia rispettato la procedura prevista da tale disposizione del Trattato. Orbene, la Repubblica d'Austria non si sarebbe avvalsa dell'art.176 CE quando ha notificato il decreto relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio adottato nel 1997.

58
Il governo austriaco fa valere di aver trasposto la direttiva 91/689 e l'ERP mediante il decreto relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio adottato nel 1997, la cui ultima modifica è stata pubblicata nel 2000, in combinazione con le disposizioni della norma austriaca S 2100.

59
Sottolinea che, ai sensi dell'art.1, n.4, della direttiva 91/689, gli Stati membri, a certe condizioni, possono dichiarare pericolosi altri rifiuti. Tenendo conto del fatto che l'ERP è fissato in applicazione di tale disposizione, il governo austriaco ritiene che l'obiettivo della direttiva sia raggiunto dalla misura di trasposizione nazionale. Ricorda che l'art.249, terzo comma, CE lascia agli Stati membri la competenza in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere il risultato voluto da una direttiva. Secondo il detto governo, il combinato disposto del decreto del 1997 e della norma austriaca S 2100 hanno come risultato il fatto che tutti i rifiuti dichiarati pericolosi dalla direttiva 91/689 e dall'ERP siano considerati parimenti pericolosi nel diritto nazionale.

60
Nell'ambito del decreto del 1997, la repubblica d'Austria si sarebbe avvalsa della possibilità, offertale dall'art.1, n.4, della direttiva 91/689 e dal punto 4 dell'introduzione all'elenco fissato dalla decisione 94/904, di dichiarare pericolosi altri rifiuti rispetto a quelli figuranti in tale elenco, ritenendo che possiedano una delle caratteristiche della pericolosità. Tale decreto sarebbe stato formalemente notificato alla Commissione quale misura di trasposizione.

61
Il governo austriaco ritiene di aver dimostrato, nella lettera di accompagnamento alla notifica formale del detto decreto, che questo trasponeva integralmente il contenuto dell'elenco adottato dalla decisione 94/904. La Repubblica d'Austria si sarebbe sincerata che tutti i rifiuti figuranti in tale elenco fossero classificati con un codice dei rifiuti pericolosi della norma austriaca S 2100 e che esistesse una concordanza totale tra i due elenchi.

62
Secondo il governo austriaco, il fatto che, conformemente all'art.249, quarto comma, CE, una decisione sia obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati non comporta l'obbligo di riprodurre alla lettera l'elenco dei rifiuti pericolosi allegato alla decisione 94/904.

63
Osserva che, benché non vi sia alcun dubbio sul carattere vincolante di tale elenco per gli Stati membri, l'obbligo di trasporre nel diritto interno il detto elenco deriverebbe a sua volta dall'obbligo generale di trasporre la direttiva 91/689, nonché la nozione di «rifiuti pericolosi» che essa definisce. Orbene, in tale contesto di trasposizione nel diritto interno, l'elenco dei rifiuti pericolosi sarebbe vincolante solo per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti che dovrebbero essere considerati pericolosi e spetterebbe agli Stati membri scegliere la forma e i mezzi per raggiungere tale risultato.

64
Per quanto riguarda il rapporto tra l'ERP e il catalogo nazionale dei rifiuti, il governo austriaco afferma che la norma austriaca S 2100 contiene un'enumerazione più precisa e prevede criteri più rigorosi dell'elenco comunitario. Rileva che la Repubblica d'Austria collabora attivamente alla rielaborazione dell'ERP. Tuttavia, non potendo considerare terminata tale rielaborazione, sarebbe necessario mantenere in vigore il catalogo nazionale dei rifiuti per garantire l'elevato livello di protezione offerto dal diritto austriaco.

65
Il governo austriaco osserva che il diritto comunitario non mira a realizzare una completa armonizzazione in materia di ambiente e che sia l'art.176 CE sia la direttiva 91/689 prevedono la possibilità che gli Stati membri adottino misure rinforzate di protezione. In tale contesto, il mantenimento delle disposizioni austriache, più rigorose nel contenuto, sarebbe giustificato.

66
L'elenco comunitario non sarebbe soddisfacente in quanto, da un lato, fortemente influenzato dall'origine del rifiuto e, dall'altro, non esaustivo. Conseguentemente, numerosi rifiuti non sarebbero menzionati se provenienti da un determinato settore, mentre sarebbero classificati come pericolosi in un altro ambito di applicazione. Anche il fatto che, in linea di principio, numerosi rifiuti possano essere classificati con svariati codici diversi porrebbe un problema. Il governo austriaco illustra la detta problematica con l'ausilio di un esempio che mette a confronto la classificazione dei residui di cavi contenenti PCB secondo l'elenco comunitario e secondo l'elenco austriaco, che dimostrerebbe che l'applicazione dei più rigorosi criteri nazionali consente che i rifiuti in questione siano sempre classificati come pericolosi.

67
Il governo austriaco afferma, poi, che l'elenco austriaco è perfettamente in accordo con la giurisprudenza della Corte secondo cui il criterio determinante per dichiarare pericoloso un rifiuto è dato dalle sue caratteristiche e non dalla sua origine (sentenza Fornasar e a., già citata, punto 56). Fa riferimento, inoltre, alle riflessioni svolte nell'ambito della rielaborazione in corso dell'elenco comunitario e ad altre iniziative relative ai criteri di determinazione dei rifiuti pericolosi e delle possibili contaminazioni. Ne conclude che i codici e le descrizioni previsti negli elenchi comunitari, che si tratti dell'ERP o del CER, non sono sufficienti per assicurare la tutela dell'ambiente, in particolare in caso di recupero di tali rifiuti, e che una ripresa diretta di tali elenchi ad opera del diritto nazionale implicherebbe un deterioramento degli standard ecologici vigenti in Austria, senza che il funzionamento del mercato interno ne venisse migliorato.

68
Tenuto conto dei vantaggi presentati dal sistema nazionale di classificazione dei rifiuti, il governo austriaco sostiene che l'utilizzo dell'elenco nazionale, continuando a garantire il coordinamento con l'ERP, è conforme agli obiettivi e ai principi della disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.

Giudizio della Corte

69
L'argomentazione svolta dalle parti nell'ambito della presente censura è in gran parte analoga a quella illustrata nell'ambito della prima. Per quanto riguarda tali argomenti, è quindi sufficiente ricordare gli aspetti essenziali del giudizio che la Corte ha espresso sulle questioni già sollevate dalle parti.

70
Per le ragioni esposte ai punti 39-41 della presente sentenza, occorre quindi respingere immediatamente l'argomentazione svolta dalla Repubblica d'Austria diretta a dimostrare che la sua normativa nazionale è migliore dell'ERP adottato dal Consiglio ed assicura la tutela dell'ambiente ad un livello più elevato rispetto a quanto assicurato dai testi comunitari.

71
Per quanto riguarda il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell'adottare le misure di trasposizione dell'ERP nel diritto interno, occorre verificare se, come sostenuto dalla Commissione, la direttiva 91/689 e la decisione 94/904 limitino l'esercizio di tale competenza all'adozione di un atto interno di trasposizione che riproduca alla lettera i codici e il sistema di classificazione dell'elenco comunitario.

72
E' pacifico che l'ERP è stato fissato in applicazione dell'art.1, n.4, della direttiva 91/689, il quale definisce la nozione di «rifiuti pericolosi» ai fini di tale direttiva, e che la decisione 94/904 è obbligatoria per gli Stati membri. E' altresì pacifico che, come emerge dal secondo trattino dell'art.1, n.4, della direttiva 91/689, così come dal punto 4 dell'introduzione all'ERP, tale elenco non ha carattere esaustivo. Ciò nondimeno, sembrerebbe che la Commissione e la Repubblica d'Austria abbiano due concezioni opposte sulla possibilità che uno Stato membro consideri come rifiuti pericolosi dei rifiuti diversi da quelli elencati nell'ERP, e in particolare sulla procedura che deve delimitare l'esercizio di tale facoltà.

73
La Commissione ricorda giustamente che, in conformità dell'art.1, n.4, secondo trattino, della direttiva 91/689, lo Stato membro interessato deve notificare alla Commissione i casi in cui qualifica come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti nell'ERP (sentenza Fornasar e a., già citata, punto 51). Essa non ha però replicato all'argomento della Repubblica d'Austria che ritiene di essersi confermata a tale obbligo quando ha formalmente notificato alla Commissione il decreto del 1997 recante trasposizione dell'ERP.

74
Occorre rilevare che la Commissione non ha nemmeno contestato che il catalogo austriaco dei rifiuti qualifichi come pericolosi tutti i rifiuti figuranti nell'ERP. Non ha quindi dimostrato che, con l'adozione di un elenco in cui vengono qualificati come pericolosi altri rifiuti, la Repubblica d'Austria sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 91/689 e della decisione 94/904.

75
La Commissione non può inoltre fondarsi sul punto 1 dell'introduzione all'ERP, il quale si limita a spiegare il sistema di codici utilizzato in tale elenco,per esigere che gli Stati membri seguano con precisione tale sistema, il che equivarrebbe ad eliminare ogni loro margine di discrezionalità. Nemmeno lo stretto nesso tra la direttiva 91/689 e l'ERP, nonché il fatto che quest'ultimo sia volto a completare una nozione fondamentale della detta direttiva, consente di concludere che la Repubblica d'Austria dovesse limitarsi a riprodurre alla lettera l'elenco in questione in un atto di diritto nazionale, alla luce di quanto disposto dall'art.249, terzo comma, CE.

76
Conseguentemente, e dato che la Commissione non ha sufficientemente identificato le concrete difficoltà che derivano a carico degli operatori e delle autorità competenti dal fatto che il catalogo austriaco segue un sistema di classificazione dei rifiuti diverso dall'ERP (v. punti 47 e 48 della presente sentenza), si deve considerare che la Commissione non ha apportato alla Corte gli elementi che le consentono di accertare la sussistenza dell'inadempimento denunciato (v. punto 34 della presente sentenza).

77
Occorre pertanto respingere la censura relativa ad una non corretta trasposizione dell'ERP.

Sulla censura relativa alla trasposizione non corretta degli allegati I e II della direttiva 91/689

78
La Commissione contesta altresì alla Repubblica d'Austria la mancata trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689, i quali, a suo dire, formano parte integrante delle disposizioni di tale direttiva e sono coperti dall'obbligo di trasporre la detta direttiva. Il governo austriaco sostiene che gli Stati membri non devono trasporre nel diritto interno i detti allegati, dal momento che si considera che questi definiscano un quadro vincolante per l'iter decisionale descritto all'art.18 della direttiva 75/442 e che tale iter decisionale sfugge all'obbligo di trasposizione delle direttive.

79
A questo proposito, occorre rilevare che gli allegati I e II della direttiva 91/689 sono menzionati solamente all'art.1, n.4, primo trattino, della stessa direttiva. Ai sensi di tale disposizione, un elenco di rifiuti pericolosi doveva essere stabilito in conformità dell'art.18 della direttiva 75/442 sulla base dei detti allegati ed entro un termine di sei mesi prima della data di applicazione della direttiva 91/689. E' dunque a giusto titolo che la Repubblica d'Austria considera che, alla luce di tale testo, gli allegati I e II della direttiva 91/689 sono strumenti che dovevano essere utilizzati nell'iter di formazione dell'ERP.

80
Occorre inoltre constatare che la Commissione non ha presentato alcun argomento volto a dimostrare l'utilità di una trasposizione di tali allegati nel diritto interno ovvero che la mancata trasposizione metterebbe a repentaglio l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. Si è limitata a sostenere che gli allegati I e II, in quanto parte integrante della direttiva 91/689, dovevano formare oggetto di misure di trasposizione alla stregua delle altre disposizioni della direttiva.

81
Da quanto precede discende che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica d'Austria fosse tenuta ad adottare misure di trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689. Pertanto, la censura relativa ad una non corretta trasposizione di tali allegati non può essere accolta.

82
Poiché la Corte non ha considerato fondata nessuna delle censure mantenute dalla Commissione contro la Repubblica d'Austria (v. punto 20 della presente sentenza), il ricorso deve essere respinto.


Sulle spese

83
Ai sensi dell'art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica d'Austria ha chiesto la condanna della Commissione alle spese e quest'ultima è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Jann


Rosas


von Bahr


Così deciso e pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 29 aprile 2004.

Il cancelliere


Il presidente

R. Grass