Cass.Sez. III n. 45342 del 6 dicembre 2012 (Ud.19 ott.2011)
Pres.Ferrua Est.Gentile Ric.Mastrangelo
Rifiuti.Trasporto abusivo di rifiuti contenenti amianto

Il trasporto di rifiuti pericolosi (nella specie contenenti amianto) necessita dell'autorizzazione né rileva, in presenza di una condotta imprudente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rappresentato dalla colpa, l'ignoranza circa la natura di rifiuto pericoloso del materiale trasportato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2139
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 16049/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mastrangelo Michele, nato il 07/02/52;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Potenza, emessa il 19/11/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per: inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza emessa il 19/11/010, confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in data 17/12/09, appellata da Mastrangelo Michele, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 lett. b), (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda; pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva.
1. Che la decisione impugnata non era congruamente motivata, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato;
2. che, comunque, non sussisteva l'elemento soggettivo del reato contestato poiché il ricorrente non era consapevole della presenza di amianto nel tubo de quo;
3. che nella fattispecie, tutt'al più, ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), con conseguente applicazione di pena meno afflittiva.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa del ricorrente, mediante successiva memoria difensiva del 23/08/011, insisteva nelle proprie richieste.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che Mastrangelo Michele, quale dirigente responsabile del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - disponeva il trasporto a bordo dell'autocarro tg BP875 BR di un tubo lungo mt. 5, con diametro di 55 cm circa (quale residuo di un tubazione obsoleta sostituita dal Consorzio). Detto tubo, contenente cemento e fibre di amianto, costituiva rifiuto speciale pericoloso. Il trasporto del tubo era stato effettuato senza che il consorzio fosse munito della prescritta autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b), come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.
Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam si rileva che l'assunto difensivo - secondo cui il Mastrangelo non era a conoscenza che nel tubo fossero presenti fibre di amianto - non risulta provato in modo certo ed esaustivo. Detto assunto, peraltro, non rileva ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché - trattandosi di contravvenzione - è sufficiente la sussistenza della sola colpa ai fini della responsabilità penale. Al riguardo si evidenzia che la condotta del ricorrente è stata caratterizzata da imprudenza, avendo lo stesso disposto il trasporto abusivo del rifiuto de quo, pur essendo pienamente consapevole che si trattava di tubazione risalente negli anni e obsoleta, che come tale ben poteva contenere anche sostanze pericolose quali fibre di amianto.
Ancora, il riferimento alla normativa amministrativa di cui alla circolare del Ministero del Lavoro del 25/01/011, relativa alla determinazione all'esposizione dell'amianto (allegata alla memoria difensiva del 23/08/011), non è pertinente alla fattispecie in esame, il cui oggetto non è l'esposizione all'amianto, ma il trasporto abusivo di rifiuti speciali pericolosi.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Mastrangelo Michele con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011