Presidente: Fiduccia G. Estensore: Lupo E. P.M. Palmieri R. (Conf.)
Longoni (Pomarici) contro Amm. Prov. di Lecco Sett. Ambiente ed Ecologia (Non cost.)
(Rigetta, Pret. Lecco, 5 maggio 1986).
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - Esercizio venatorio - Configurabilità - Condizioni.
In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina.
  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  
    
SEZIONE TERZA
    
    
			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
			Dott. Gaetano                 FIDUCCIA                 - Presidente -
			Dott. Ernesto                 LUPO               - rel. Consigliere -
			Dott. Michele                 VARRONE                 - Consigliere -
			Dott. Antonio                 LIMONGELLI              - Consigliere -
			Dott. Alfonso                 AMATUCCI                - Consigliere -
			ha pronunciato la seguente
		 
			S E N T E N Z A
			sul ricorso proposto da:
			LONGONI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 103, 
			presso lo studio dell'avvocato GUIDO POMARICI, che lo difende anche 
			disgiuntamente all'avvocato EMILIO SANGREGORIO, giusta delega in 
			atti;
			- ricorrente -
			contro
			AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO SETTORE AMBIENTE E ECOLOGIA;
			- intimata -
			avverso la sentenza n. 364/96 del Pretore di LECCO, emessa l'01/08/96 
			e depositata il 05/08/96 (R.G. 1444/96);
			udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 
			19/06/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
			udito l'Avvocato Guido POMARICI;
			udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
			Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
			Svolgimento del processo
			Con ricorso al Pretore di Lecco depositato il 4 giugno 1996 
			Angelo Longoni si opponeva all'ordinanza- ingiunzione con la quale 
			l'Amministrazione provinciale di Lecco gli aveva applicato la 
			sanzione amministrativa di L.400.000 per la violazione dell'art.43, 
			comma 1, lettera e), della legge Regione Lombardia 16 agosto 1993 
			n.26, per avere, il 4 ottobre 1995, esercitato la caccia a mano di 50 
			metri dalla strada provinciale Moggio- Culmine S. Pietro. Il 
			ricorrente deduceva che egli, unitamente a Davide Combi, si stava 
			recando in zona caccia con i rispettivi cani addestrati per la caccia 
			alla lepre, per la quale egli aveva la licenza, con il fucile in 
			spalla, aperto e scarico, onde non sussisteva l'illecito sanzionato. 
			Costituitasi l'Amministrazione provinciale a mezzo di un proprio 
			funzionario, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 5 agosto 
			1996, ha rigettato l'opposizione, osservando che il Longoni, all'atto 
			della sorpresa da parte dei guardiacaccia, stava cacciando la lepre 
			con i cani liberi, essendo irrilevante che il fucile fosse scarico 
			potendo essere "questione di attimi il caricamento all'atto della 
			scoperta della preda da parte dei cani".
			Angelo Longoni ha proposto ricorso per cassazione. È stato 
			disposto il rinnovo della notificazione del ricorso, la quale è 
			stata effettuata al presidente dell'Amministrazione provinciale. La 
			parte intimata non ha svolto attività difensiva davanti a questa 
			Corte.
			Motivi della decisione
			Il ricorrente deduce l'insufficienza, incongruità e comunque 
			erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia 
			ed erronea applicazione dell'art.10 della legge 2 agosto 1967 n.799 e 
			dell'art.8, terzo comma, della legge 27 dicembre 1977 n.968. Il 
			ricorrente lamenta che il Pretore abbia insufficientemente motivato 
			sull'atteggiamento di caccia che va inteso come attitudine concreta 
			alla caccia. La normativa sopra specificata consente 
			l'attraversamento di zone di caccia con il fucile scarico, ed il 
			Longoni stava spostandosi da un lato all'altro della zona di caccia, 
			che è attraversata nella sua estensione da una strada statale. La 
			sentenza del Pretore non ha tenuto conto delle condizioni dei luoghi 
			risultanti dalle testimonianze.
			Il motivo di ricorso è infondato.
			Va premesso che al ricorrente è stata applicata la sanzione 
			amministrativa comminata per la violazione della legge della Regione 
			Lombardia 16 agosto 1993 n.26, recante "norme per la protezione della 
			fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e 
			disciplina dell'attività venatoria". L'art.43 di detta legge prevede 
			che è vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a cinquanta 
			metri da strade carrozzabili" (lettera e). Poiché la legge regionale 
			non definisce cosa si intende per "esercizio venatorio", occorre 
			riferirsi alla legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 ("norme per la 
			protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
			venatorio"), a cui lo stesso art.43 della legge regionale rinvia. 
			Tale legge è quella applicabile ratione temporis (tenuto conto che 
			il fatto è stato commesso il 4 ottobre 1995), invece delle leggi 
			statali n. 799/67 e 968/77 invocate nel ricorso per cassazione. 
			L'art. 12 della citata legge statale n. 157/92 prevede, nel 
			comma 2, che "costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto 
			all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego 
			dei mezzi di cui all'art.13". Il successivo comma 3 dello stesso 
			art.12 dispone che "è considerato altresì esercizio venatorio il 
			vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in 
			attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della 
			medesima per abbatterla". In quest'ultimo comma è definito 
			l'esercizio presunto di caccia, desumibile da atteggiamenti che, 
			secondo la comune esperienza, rivelano il proposito di esercitare la 
			caccia.
			La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente, nel comportamento 
			tenuto dal Longoni, l'esercizio presunto di caccia sulla base delle 
			testimonianze dei guardiacaccia. Trattasi di accertamento di merito 
			la cui motivazione resiste alle censure del ricorrente. Questi, 
			infatti, ritiene che l'esercizio presunto di caccia dovesse 
			escludersi per il fatto che il fucile da lui portato sulla spalla era 
			scarico ed aperto. Ma questa Corte ha già affermato che l'attitudine 
			di ricerca della fauna selvatica o di attesa della stessa non è 
			esclusa dal fatto che "il cacciatore abbia il fucile scarico ed 
			aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato 
			ed utilizzato per abbattere la selvaggina" (Cass. 10 settembre 1997 
			n.8890). Il Pretore, nell'accertare l'esercizio venatorio presunto, 
			ha applicato la stessa massima di esperienza.
			Per quanto attiene, infine, alla valutazione delle testimonianze 
			da parte del pretore, trattasi di censura inammissibile, non potendo 
			questa Corte procedere ad un diretto esame delle dichiarazioni 
			testimoniali, che neanche sono trascritte nel ricorso, in violazione 
			del principio di autosufficienza dello stesso.
			In conclusione il ricorso va rigettato.
			Poiché l'intimato non si è costituito, manca il presupposto 
			per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. 
			P.Q.M
			La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. 
			Così deciso in Roma, il 19 giugno 2000.
			Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2000
		
                    



