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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 31 gennaio 2006
Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Gazzetta Ufficiale N. 137 del 15 Giugno 2006

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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11,
commi 1 e 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di
accessi ai corsi universitari», ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia
di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in
particolare l'art. 6, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000
concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la
declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come
rideterminati dai precitati decreti ministeriali, e il successivo
decreto di modifica del 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, «Nuove disposizioni in
materia di interventi per i beni e le attivita' culturali», ed in
particolare l'art. 6: Scuole di specializzazione nel settore della
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Tenuto conto che il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
stabilisce che possono essere istituiti corsi di specializzazione
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge;
Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale nel quadro della disciplina generale degli
studi universitari recata dal decreto ministeriale n. 509/1999, come
sostituito dal decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 24 luglio 2003;
Acquisito il preliminare concerto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali con nota del 18 giugno 2004 prot. n. 11470;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi della legge n. 29 del
23 febbraio 2001, art. 6, le tipologie di scuole di specializzazione
nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale di cui agli allegati da 1 a 8.
2. Le universita' nell'osservanza dei criteri previsti dall'art.
11 del decreto ministeriale n. 270/2004, procedono all'istituzione
delle scuole di specializzazione e dei rispettivi corsi di studio.

Art. 2.
1. Le scuole sono strutture didattiche dell'universita'. Sono
possibili convenzioni tra piu' universita' per l'istituzione o la
gestione di una scuola. In tal caso deve essere indicata
l'universita' sede amministrativa del corso. L'universita' o le
universita' convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le
risorse finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2. Al fine di garantire i necessari requisiti didattici, possono
istituire una scuola di specializzazione le universita' anche
convenzionate, in cui risulti attivata almeno una laurea
specialistica nella classe di riferimento corrispondente. Ciascuna
universita', o insieme di universita' convenzionate, puo' istituire
una sola scuola per tipologia.
3. Nel rispetto della normativa di riferimento le scuole
organizzano autonomamente gli ordinamenti didattici, le modalita' di
accesso e le prove di ammissione.
4. I corsi di studio nelle scuole di specializzazione hanno
durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri
o trimestri, e prevedono l'acquisizione di 120 CFU, con un adeguato
numero di crediti riservato a tirocini e stage formativi.
5. La frequenza e' obbligatoria; le modalita' della sua verifica
saranno stabilite dalle singole scuole che indicheranno i limiti
minimi di frequenza, anche in relazione alle diverse tipologie
d'insegnamento.
6. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed
alle attivita' pratiche il Consiglio della scuola potra' riconoscere
sulla base di idonea documentazione l'attivita', attinente alla
specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della
laurea specialistica, in Italia e all'estero, in laboratori
universitari o extrauniversitari altamente qualificati.
7. La scuola redige l'ordinamento didattico del proprio corso di
studio, in conformita' alle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 3.
1. Alle scuole si accede col titolo di laurea specialistica o
magistrale.
2. Gli ordinamenti dei corsi di specializzazione indicheranno una
o piu' lauree specialistiche o magistrali che danno diritto
all'accesso, anche con eventuali debiti formativi.
3. Il numero dei laureati da ammettere alle singole scuole e'
determinato dalle universita' ai sensi della legge 2 agosto 1999, n.
264, art. 2, sulla base delle strutture disponibili, la cui
congruita' sara' valutata dal CNVSU.
4. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso
del titolo di studio, conseguito presso universita' estere,
equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso a ogni
singola scuola. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero e'
dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla scuola.
5. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame.
6. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame d'ammissione,
compresa l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri, sono
decisi annualmente dalle singole scuole.
7. La valutazione dei titoli avverra' secondo criteri
predeterminati dalle singole scuole e terra' in particolare
considerazione il possesso dei diplomi di archivistica, paleografia e
diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi
di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.
8. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in
relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il
candidato piu' giovane di eta'.
9. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla scuola sono
fissati dall'universita' sede amministrativa della scuola stessa.
10. Per tutte le attivita' e specificatamente per quelle pratiche
e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, deve essere
prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento
dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi,
un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o
subiti.
11. Lo studente non puo' iscriversi per piu' di due volte allo
stesso anno di corso.
12. Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage, le scuole
stipulano convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare
qualificazione.
13. Il diploma di specializzazione e' conferito dopo il
superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un
elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi
di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle
valutazioni riportate negli esami annuali, nonche' dei risultati
delle eventuali valutazioni periodiche.
14. Le universita', insieme al diploma, rilasciano una
certificazione dell'intero percorso svolto dallo specializzando,
indicando le attivita' formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 4.
1. Possono accedere alle scuole i laureati in possesso di titoli
del precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento
indicati come requisito per l'accesso.

Art. 5.
1. Il titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole
precedentemente attivate presso le universita' e' equipollente a
quello rilasciato dalle scuole istituite nel presente decreto,
secondo la seguente tabella di equipollenza:

   Scuola di specializzazione in     |
   archeologia                       |
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |
   archeologia orientale             |Beni archeologici
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola nazionale di archeologia   |
   (disattivata)                     |
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di perfezionamento in      |
   archeologia (triennale            |
   disattivata)                      |
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |
   storia dell'arte medievale e      |
   moderna                           |
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |
   storia dell'arte                  |Beni storici e artistici
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |
   storia dell'arte e delle arti     |
   minori                            |
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |
   tutela e valorizzazione dei beni  |
   culturali                         |
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola speciale per archivisti e  |
   bibliotecari                      |Beni archivistici e librari
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |Beni architettonici e del
   restauro dei monumenti            |paesaggio
   ---------------------------------------------------------------------
   Scuola di specializzazione in     |
   storia analisi e valutazione dei  |Beni architettonici e del
   beni architettonici e ambientali  |paesaggio
   ---------------------------------------------------------------------
   |Beni naturali e territoriali (2°
   Scuola di specializzazione in     |profilo: architettura di parchi,
   architettura dei giardini e       |giardini e dei sistemi
   progettazione del paesaggio       |naturalistico-ambientali)

Art. 6.
1. I regolamenti didattici d'ateneo, disciplinanti gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio delle suddette scuole, sono
redatti in conformita' alle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 270/2004 e a quanto previsto dal presente decreto entro
diciotto mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Le attuali scuole istituite e attivate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 162/1982 non possono procedere a
iscrizioni alla data di scadenza del suddetto termine.
3. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e
il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli specializzandi gia' iscritti ai corsi alla data di
entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano
altresi' la facolta' per i medesimi specializzandi di optare per
l'iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al presente decreto.
Ai fini dell'opzione le universita' valutano in termini di crediti
formativi universitari le attivita' formative previste dagli
ordinamenti didattici vigenti.

Art. 7.
1. Su richiesta degli Istituti centrali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, con la procedura prevista dall'art. 6,
comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, potranno essere
successivamente costituite scuole di specializzazione in materia di
conservazione e restauro dei beni culturali mobili e superfici
decorate dell'architettura.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Moratti

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 270

Numerazione e denominazione delle scuole
di specializzazione nel settore della tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale

   Denominazione                                   |Allegato
   Beni archeologici                               |1
   Beni architettonici e del paesaggio             |2
   Beni storico-artistici                          |3
   Beni archivistici e librari                     |4
   Beni demoetnoantropologici                      |5
   Beni musicali                                   |6
   Beni scientifici e tecnologici                  |7
   Beni naturali e territoriali                    |8

 

Allegato

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo