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Cass. Sez. III sent.1413 del 3 agosto 2005 (Ud. 2452005)
Pres.Savignano Est. Sarno Ric. P.M. in proc. CORONA

Aria - Peggioramento delle emissioni

In relazione al disposto degli artt. 13 co.5 e 25 co. 7 dpr 203-1988 per la configurabilità del reato non è necessario individuare un valore medio delle emissioni avendo il legislatore specificato che il peggioramento rileva comunque, anche se temporaneo

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica del tribunale di Ascoli Piceno ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Corona Cesare, assolto dal Tribunale di Ascoli Piceno perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 25/7°-13/5° dpr 203/88, a lui contestato perché, quale direttore dello stabilimento SOL Carbon, in assenza di autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera di impianti esistenti ai sensi del DPR 205/88, ometteva di adottare tutte le necessarie misure per evitare peggioramenti delle emissioni in atmosfera provenienti dalla ciminiera al servizio dei forni 7 e 8, impregnazione e grafitazione, determinando o comunque consentendo un significativo peggioramento delle emissioni medesime con particolare riferimento alle emissioni di sostanze cancerogene di cui alla classe 1 tabella Al, Allegato 1 DM 12.7.190 - in Ascoli Piceno dicembre 2000-febraio 2001- maggio 2001.

Il Tribunale ha ritenuto che il fatto addebitato all'imputato non sussista per due ordini di ragioni:

1) Non vi è riscontro certo del peggioramento delle emissioni perché nei vari campionamenti effettuati non venivano rispettate le prescrizioni del Manuale UNICHIM che prevedono 5 campionamenti nell'arco di 24 ore;

2) Non vi è riscontro “circa l'esistenza di migliori tecnologie con maggiore efficienza” per l'abbattimento del particolato rispetto ai c.d. elettrofiltri in dotazione alla azienda nel periodo in esame.

Il procuratore ricorrente eccepisce al riguardo la violazione di legge per illogicità e carenza della motivazione, traducentesi nel travisamento del fatto.

Quanto al primo punto (inattendibilità/inutilizzabilità dei campionamenti delle corrispondenti analisi) sarebbero stati del tutto dimenticati i campionamenti del 13/14.12.2000; tali campionamenti hanno avuto una durata complessiva di 21 ore - dalle ore 12.00 del 13 alle ore 8.40 del 14.12 - e, dunque, sarebbero comunque da ritenersi affidabili e utilizzabili in quanto rappresentativi delle 24 ore; il che evidenzierebbe un evidente e incontestabile peggioramento tra i dati del dicembre 2000 e quelli del febbraio 2001 in quanto il totale degli IPA cancerogeni sarebbe passato da una concentrazione di 48,5 nanogrammi per metro cubo a ben 114.1 nanogrammi per metro cubo e il flusso di massa passa da 10,3 glh a 31,7 glh.

Verrebbe, inoltre, sbrigativamente affermato in sentenza, aggiunge il ricorrente, che i campionamenti del 92 e del 98 sono campionamenti singoli della durata di circa 6 ore e dunque inespressivi degli effettivi valori di emissione; anche qui la motivazione sarebbe del tutto carente basandosi su uno stravolgimento del fatto; solo il campionamento del 30.10.92 avrebbe, infatti, avuto una durata di circa 6 ore; quello del 98, invece, una durata di circa 13 ore; e su tale durata mancherebbe la motivazione che invece si baserebbe su dati e affermazioni errate. Ulteriore carenza della motivazione è, sempre secondo il ricorrente, il non aver speso nemmeno una parola in sentenza per inficiare un dato evidente e cioè la assoluta omogeneità di valori riscontrati nel 1992 e nel 1998; tale omogeneità - nel senso di valori di concentrazione e flusso di massa vicinissimi tra loro -unita alla durata dei due campionamenti - 6 ore in un caso, 13 ore in un altro -supportano in realtà una attendibilità e affidabilità dei campionamenti medesimi e dei corrispondenti rilievi analitici. Erroneamente sarebbe stato, infine, attribuito dal giudice alle prescrizioni tecniche del Manuale UNICHIM un rigido valore normativo diretto circa la verifica del reato di cui agli artt. 25/7A e 13/5A dpr 203/88 , quale regola probatoria unica e tipica per il reato in questione, assegnando, inoltre, al mancato rispetto di tali regole sanzioni di inutilizzabilità.

Riconoscere, infatti, alle regole del manuale UNICHIM un rigido valore di regola probatoria per l'accertamento del fatto (con l'eccezione di campionamenti che rappresentino comunque le 24 ore) significherebbe violare il disposto normativo della stessa fattispecie incriminatrice che sanziona, evidentemente il peggioramento anche temporaneo delle emissioni.

Il Tribunale avrebbe, infine, per il ricorrente, completamente omesso di motivare sulle dichiarazioni rese dal dr. Corradetti   che   avrebbe   ampiamente   ed esaurientemente spiegato per tutti i campionamenti le modalità seguite, la loro durata, l'omogeneità delle metodiche seguite, il normale assetto produttivo verifìcato durante i campionamenti, la loro complessiva affidabilità, spiegando anche come l'aumento sia dei valori di concentrazione che di quelli del flusso di massa, le modalità e durata dei vari campionamenti, siano indici sicuri e attendibili per riconoscere un peggioramento delle emissioni.

Quanto al secondo punto (mancata prova circa l'aver omesso di adottare tutte le misure necessarie ad evitare il peggioramento delle emissioni) il ricorrente rileva quanto segue.

Il reato è di evento e a condotta libera non a condotta vincolata ed il peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni può dipendere da una qualsiasi condotta, omissiva o commissiva, salvo la forza maggiore o il caso fortuito; né occorre la prova specifica di quale sia stata la condotta e delle ragioni che hanno determinato il peggioramento delle emissioni. Peraltro, la struttura stessa del reato di peggioramento delle emissioni è tale che, una volta attendibilmente accertato il peggioramento (e l'assenza di forza maggiore o del fortuito), è anche ineluttabilmente dimostrato che precedentemente le emissioni erano migliori e che dunque vi è stata una modifica/variazione nei sistemi di abbattimento e/o nelle modalità produttive che ha determinato il peggioramento. Il ragionare del Giudice sui migliori sistemi di abbattimento, aggiunge infine il ricorrente, sarebbe del tutto illogico e privo dì costrutto, irrilevante e comunque errato e seguirebbe in maniera acritica quanto sostenuto dal CT della difesa dimenticando, peraltro, che anche a parità di sistemi di abbattimento, vi possono essere molteplici ragioni che determinano un peggioramento delle emissioni (aumento della produzione, modifica dei sistemi produttivi).

La difesa ha fatto pervenire due memorie.

Nella prima di esse si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto finalizzata a riproporre esclusivamente motivi di merito già esaminati dal tribunale, e si condivide, nel merito, il giudizio di inattendibilità/inutilizzabilità dei campionamenti e delle rispettive analisi aggiungendo che il tribunale avrebbe fatto corretta applicazione dell'ari. 4 del DM 12.7.1990 che disciplina il metodo di campionamento analisi e valutazioni delle emissioni. Quanto alla mancata prova dell'omessa adozione delle misure necessarie ad evitare il peggioramento delle emissioni si ribadisce che la tecnologia adottata è certamente la migliore, come evidenziato dall'allegato 5 del DM citato.

Con la seconda memoria si evidenzia che la sentenza impugnata non avrebbe comunque conferito al manuale UNICHIM n. 158/88 un valore di rigida regola probatoria; che la tesi del PM ricorrente sconfinerebbe in una sorta di responsabilità oggettiva dell'impresa, come tale inammissibile; che, in ogni caso, tutti gli elementi evidenziati nel ricorso, sarebbero stati correttamente esaminati dal tribunale.

 

Motivi della decisione

Tanto premesso, ritiene il collegio che 11 ricorso sia fondato e meriti, quindi, accoglimento per le ragioni che si indicheranno di seguito.

Vanno, anzitutto operate alcune precisazioni rispetto a quanto sin qui detto.

Le disposizioni UNI, perlopiù rilevanti sul piano contrattuale, possono indubbiamente fungere da supporto, come documenti tecnici, per la normativa statale in quanto espressamente richiamate.

Il DM 12.7.1990 del Ministero  dell'Ambiente,  contenente linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, ne è l'esempio in quanto richiama all'art 4, avente ad oggetto i metodi di campionamento, analisi e valutazioni delle emissioni, la tabella 4.1 che, in effetti, incorpora diversi metodi e manuali UNICHIM - compreso il sopracitato n. 158/88.

Posto, tuttavia, che lo stesso DM sancisce la natura provvisoria delle disposizioni relative ai controlli, in quanto prevede, al comma 1 dell'art. 4, entro sei mesi, l'integrazione dei metodi dì campionamento, analisi e valutazioni delle emissioni; e posto anche che, in ogni caso, è fatta comunque salva, nell'allegato, la possibilità di più mirati controlli e misurazioni per  prevenire le emissioni inquinanti, il problema che si pone nella specie non riguarda tanto l'ammissibilità in via di principio di mutuare criteri di analisi da tali disposizioni, quanto, piuttosto, quello di verificare se le disposizioni richiamate, siano pertinenti al caso di specie.

L'allegato 4, al comma 4, del DM del 1990, stabilisce, infatti, che il limite di emissione si intende rispettato se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco di 24 ore è inferiore o uguale al limite di emissione stabilito a norma dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del DPR 24 maggio 1988 n. 203, e ciascun vai are di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite.

Il senso sembra, dunque, chiaro. Il metodo di campionamento indicato nell'alt 4 del citato DM è strumentale alla necessità di individuare un valore di media delle emissioni per le finalità indicate dall'ari. 4 del DPR n. 203/1988.

Il problema che si pone nella specie è, invece, diverso.

Si tratta di verificare, infatti, se, in relazione al disposto degli art. 13 co. 5 e 25 co. 7 del DPR n. 203/1988 vi sia stato un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni per gli impianti in attesa d autorizzazione definitiva.

Non serve, dunque, necessariamente individuare un valore medio delle emissioni per il confronto, avendo il legislatore specificato che   il peggioramento delle emissioni rileva comunque, anche se temporaneo.

E, d'altra parte, il comma 5 dell'art. 13, richiamato dall'art. 25, comma 7, del DPR fa direttamente riferimento alle emissioni e non già ai valori di emissione, come accade, invece, per il comma 3 del medesimo articolo.

Quindi, anche un rilevamento che si sviluppi in un arco temporale inferiore alle 24 ore può assumere rilievo purché il confronto avvenga sulla base di dati omogenei raccolti con analoghe  modalità o con modalità che consentano, comunque, il confronto medesimo.

Quanto alle misure adottate per evitare un peggioramento delle emissioni, la sentenza evidenzia un profilo dì contraddittorietà della motivazione nella parte in cui per un verso ritiene correttamente  adempiuti  gli  obblighi  incombenti  sull'imputato e, peraltro, evidenzia come lo stesso consulente della difesa  abbia  comunque evidenziato la possibilità dì fuoriuscita degli IPA nelle fasi di rimozione dei coperchi per l'estrazione degli elettrodi raffreddati.

La sentenza va, pertanto, annullata e gli atti vanno rimessi al Tribunale dì Ascoli Piceno che, nella nuova decisione, dovrà adeguarsi ai principi enunciati.