Cass. Sez. III n. 48143 del 17 dicembre 2009 (Ud. 15 ott 2009)
Pres. Onorato Est. Sensini Ric. Raffi
Beni culturali. Restituzione all’avente diritto

Malgrado l’indiscutibile esattezza del principio secondo cui, in assenza di una pronuncia di condanna, non può essere ordinata la confisca dei beni di interesse artistico, storico ed archeologico è evidente che il problema della restituzione costituisce un posterius rispetto alla misura erroneamente confermata, ma va risolto nel senso che i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 42/2004 appartengono allo Stato sulla base del semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che il possessore non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza in data 25/5/2007 del Tribunale di Grosseto, Raffi Rudy era stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125 - ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) - "per essersi impossessato di reperti di interesse storico-artistico - archeologico ed, in particolare, di un'anfora priva di collo, di un collo di anfora, di mezza anfora tagliata longitudinalmente, presumibilmente di epoca romana di provenienza marina, di n. 2 frammenti di anfora, di n. 1 collo di anfora e n. 1 fondo di anfora, che deteneva all'interno del ristorante "La Lucerna" di Castiglione della Pescaia". Accertato il 9/5/2000.

Per l'effetto, il Tribunale condannava l'imputato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa. Dichiarava la pena interamente condonata L. n. 241 del 2006, ex art. 1. Ordinava la confisca e la restituzione dei beni in sequestro alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Firenze.

2- A seguito di impugnazione della difesa del R., la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 22/12/2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del prevenuto per essere il reato estinto per maturata prescrizione, confermando la statuizione della sentenza del Tribunale quanto alla confisca dei beni.

3- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:

2.1) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.. Con l'atto di appello, il R. aveva dedotto l'assoluta mancanza di qualsivoglia collegamento tra la sua persona ed i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza presso il ristorante "La Lucerna" di Castiglione della Pescaia, del quale non era stato mai provato che il Raffi fosse proprietario, gestore o quant'altro. La Corte di Appello di Firenze aveva bypassato il problema, affermando la riconducibilità dei reperti al prevenuto per il fatto che gli stessi erano stati rinvenuti dagli inquirenti "all'interno del ristorante ove il Raffi si trovava". Tale circostanza era stata ritenuta dalla Corte di merito sintomatica della non estraneità del Raffi al reato ascrittogli ed aveva all'evidenza ostacolato il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, ma la manifesta illogicità della motivazione imponeva l'annullamento della sentenza ed il proscioglimento del R. con formula più favorevole di quella prescrizionale; 2.2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 240 c.p.. Infatti, la misura della confisca - soprattutto alla luce della recente sentenza di questa Corte a Sezione Unite 10/7/2008 n. 38834 - non poteva essere applicata in assenza di condanna, salva l'ipotesi di cose obiettivamente criminose, nella specie non ricorrente. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

4- In data 29/9/2009, la difesa del R. depositava memoria difensiva, ribadendo, con riferimento al primo motivo di gravame, la denunciata illogicità motivazionale anche alla luce della recentissima sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 35490 del 15/9/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5- Il ricorso va rigettato, poggiando su censure destituite di fondamento.

5.1- In particolare, con riferimento alla denunciata illogicità motivazionale relativa al mancato proscioglimento nel merito, va ribadito in questa sede che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Pertanto, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, in sede di legittimità non può ritenersi che emerga dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (cfr. Cass. Sez. 6, 3/11/2003 n. 48524, Gencarelli; Sez. 6, 9/7/1998 n. 12320, P.G. in proc. Maccan ed altro). La sentenza n. 35490/2009, richiamata dal ricorrente, nell'affrontare i contrasti interpretativi del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha comunque riaffermato l'equiparazione tra l'evidenza della prova dell'innocenza e la mancanza di prova della colpevolezza, ma non è pertinente al caso concreto, avendo nel caso di specie i giudici del merito, sia pur sinteticamente, evidenziato - circa il collegamento dei beni sequestrati alla persona del R. - che essi erano stati rinvenuti all'interno del suo ristorante sito in (OMISSIS) (cfr. pag. 2 sentenza Tribunale di Grosseto), presso il quale, tra l'altro, il Raffi aveva dichiarato il proprio domicilio (cfr. verb. del 9/5/2000) e non avendo mai l'imputato, pur presente alle operazioni di perquisizione e sequestro (cfr. verbale del 9/5/2008), affermato la propria estraneità ai fatti di causa. Siffatte emergenze fattuali, non superate da elementi specifici e concreti di segno contrario, non possono essere rivalutati o diversamente apprezzati in questa sede di legittimità.

5.2- Il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla misura della confisca, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse (art. 591 c.p.p., lett. a)). Come correttamente ricordato dalla difesa, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 10/7/2008 n. 38834, hanno affermato che, in assenza di condanna, non può essere applicata la misura della confisca, salva l'ipotesi di cose obiettivamente criminose, vale a dire delle "cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato", di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 2. In particolare, si è affermato che la formula normativa "è sempre ordinata", di cui all'art. 240 c.p., comma 2, si contrappone a quella "può ordinare", di cui al comma 1, fermo rimanendo il presupposto "nel caso di condanna", fissato dallo stesso comma 1 ed esplicitamente derogato solo con riferimento alle cose di cui al n. 2, comma 2. In altri termini, l'avverbio "sempre" è finalizzato soltanto a contrapporre la confisca obbligatoria alla confisca facoltativa, ma non la confisca in presenza o in assenza di condanna.

Ciò detto, il pur esatto rilievo mosso dal ricorrente non può, tuttavia, condurre nel senso dallo stesso auspicato, in quanto - malgrado l'indiscutibile esattezza del principio secondo cui, in assenza di una pronuncia di condanna, non può essere ordinata la confisca dei beni di interesse artistico, storico ed archeologico - è evidente che il problema della restituzione costituisce un posterius rispetto alla misura erroneamente confermata, ma va risolto nel senso che i beni culturali di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, art. 10 appartengono allo Stato sulla base del semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che il possessore non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, 24/1/2006 n. 39109, Palombo). Non essendosi acquisito alcun elemento in tal senso, il capo della sentenza relativo alla restituzione dei beni alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Firenze andava, pertanto, in ogni caso, mantenuto fermo. Sotto questo profilo, non può configurarsi alcun interesse ad impugnare da parte del ricorrente.

6- Il gravame va, conclusivamente, rigettato.

Segue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.