Cons. Stato Sez. VI n. 8934 del 15 dicembre 2010
Beni Ambientali. Autorizzazioni comunali ed obbligo di motivazione
In tema di tutela paesaggistica le autorizzazioni comunali non possono limitarsi a rilevare una generica e apodittica integrazione dell’intervento nel contesto paesistico ambientale, perchè così facendo non assolvono neppure in minima parte l’obbligo motivazionale necessario alla legittimità dell’assenso, obbligo particolarmente incombente nel caso in cui, come nella fattispecie, il progetto riguardi strutture commerciali permanenti ubicate su area demaniale utilizzata per l’uso comune di balneazione; tutto il territorio sia vincolato ai fini paesaggistici e tutta la costiera sia patrimonio dell’umanità.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N.  08934/2010 REG.SEN.
 
 N. 01891/2010 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2010, proposto da: 
 Frasca Tommaso, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Maria Frasca e  Fabrizio Murino, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 32 presso lo  studio Viglione - Vitolo; 
 Sarto Emma, De Bonis Vincenzo, Sabato Caterina, rappresentati e difesi dall'avv.  Giuseppe Vitolo, elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio 32 presso lo  studio Viglione - Vitolo;
 contro
 Ministero per i beni e le attivita' culturali in persona del Ministro in carica,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per  legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Maiori, Di Bianco Francesco,  Accarino Adolfo, Spagnolo Mattia, Cuciniello Alda - intimati, non costituiti 
 per la riforma
 della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE II n.  00841/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE PER  REALIZZAZIONE STABILIMENTO BALNEARE E BAR-RISTORANTE SU AREA DEMANIALE MARITTIMA
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il consigliere Roberta  Vigotti e udito l’avvocato dello Stato Venturini.;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 I signori Tommaso Frasca, Emma Sarto, De Bonis Vincenzo e Sabato Caterina,  comproprietari di un fabbricato per civile abitazione sito nel comune di Maiori,  chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha accolto  il ricorso proposto da questo comune avverso l’annullamento pronunciato dalla  sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino  della autorizzazioni rilasciate per la realizzazione, su area inserita nel piano  spiaggia delle aree demaniali marittime del territorio comunale, dichiarato di  notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del primo dicembre 1961, di  alcuni stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi.
 
 Si è costituito il Ministero intimato, concludendo per l’accoglimento  dell’appello: data la veste di soccombente in primo grado che appartiene  all’Amministrazione statale, le conclusioni assunte in questo secondo grado  devono essere intese quali adesione alla posizione dell’appellante principale,  adesione inammissibile, sia perché la qualità di resistente-soccombente davanti  al Tar avrebbe imposto, per l’ingresso in secondo grado, la proposizione di  appello autonomo, sia perché introdotta con atto non notificato alle  controparti.
 
 I) Il ricorso di primo grado, presentato in via straordinaria, è stato trasposto  in sede giurisdizionale su richiesta del cointeressato Di Bianco, titolare di  una delle autorizzazioni annullate dalla sovrintendenza: si pone pertanto la  questione della ammissibilità del ricorso stesso, dato che la facoltà di  chiedere la trasposizione appartiene, ai sensi dell’art. 10 dpr n. 1199 del 1971  (ed ora dell’art. 48 d.lgs. n. 104 del 2010), unicamente al controinteressato.
 
 Il Collegio ritiene tuttavia di poter prescindere dall’esaminare tale questione,  riproposta in questo secondo grado del giudizio, ritenendola assorbita nella  infondatezza nel merito del ricorso di primo grado, in accoglimento  dell’appello.
 
 II) La sentenza impugnata ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura  relativa alla tardività dell’annullamento, in quanto sopraggiunto oltre il  termine, previsto dall’art. 159.3 d.lgs. n. 42 del 2004, di sessanta giorni  decorrente dalla ricezione delle autorizzazioni da parte della sovrintendenza, e  ravvisando nella motivazione del provvedimento impugnato una indebita  sovrapposizione delle valutazioni di merito da parte di questa autorità su  quelle espresse dall’amministrazione comunale.
 
 Entrambi i profili sono oggetto dell’appello in esame, che merita integrale  accoglimento.
 
 III) Non sussiste violazione del termine assegnato per lo svolgimento del potere  di controllo, la cui decorrenza presuppone la completezza della documentazione  offerta.
 
 La sovrintendenza, in sede di esame delle autorizzazioni comunali rilasciate il  16 dicembre 2007 e ricevute il successivo 12 dicembre (dopo che il piano  spiaggia, in esito alle indicazioni della medesima sovrintendenza, era stato  integrato), ha ravvisato la necessità di conseguire una più armonica  articolazione complessiva degli interventi, e ha promosso, con nota del 21  febbraio 2008, un incontro con l’amministrazione comunale e gli interessati. A  seguito dell’incontro e dell’accordo raggiunto il 14 marzo 2008, con  deliberazione n. 44 del 18 marzo 2008 il comune ha sospeso l’efficacia del piano  fino al 30 ottobre 2008 al fine di migliorare la compatibilità ambientale delle  autorizzazioni paesaggistiche, con l’avvertenza che, in mancanza di nuove  soluzioni, il piano e le autorizzazioni già rilasciate sarebbero divenute  efficaci; peraltro, con note del 12 giugno 2008 e del 23 luglio 2008, la  sovrintendenza ha chiesto elementi integrativi, ricevuti il successivo 7 agosto  ma ritenuti ancora insufficienti per valutare l’impatto delle strutture,  destinate a permanere durante tutto l’anno.
 
 Tali richieste sono rimaste inevase da parte dell’amministrazione municipale: di  conseguenza, con provvedimento del 29 settembre 2009, la sovrintendenza ha  annullato le autorizzazioni comunali, ritenendole viziate sotto diversi profili,  in particolare per difetto di istruttoria circa la compatibilità delle opere  progettate con il contesto ambientale, definito altamente qualificato e di  singolare e suggestiva bellezza paesaggistica e inserito, con tutta la costiera  amalfitana, nel patrimonio mondiale protetto dall’Unesco.
 
 Deriva dalla suesposta cronistoria che l’esercizio del potere di annullamento è  stato condotto nel rispetto del termine legislativamente previsto, posto che,  come si è detto, fin dal 21 febbraio 2008 la sovrintendenza era intervenuta per  sospendere l’efficacia delle autorizzazioni comunali e a convocare un incontro  per la messa a punto del piano spiaggia, e che le richieste di cui alle note del  giugno e del luglio 2008 non sono state evase completamente ed esaurientemente  dall’amministrazione municipale.
 
 La sentenza impugnata, che ha ravvisato la violazione del termine suddetto,  merita, sul punto, la riforma chiesta con l’appello.
 
 IV) Anche sotto l’altro profilo, sopra indicato, l’appello è fondato.
 
 E’ evidente, infatti, che le autorizzazioni comunali, che si sono limitate a  rilevare una generica e apodittica integrazione dell’intervento nel contesto  paesistico ambientale, non hanno assolto neppure in minima parte l’obbligo  motivazionale necessario alla legittimità dell’assenso, obbligo particolarmente  incombente dato che, come si è detto:
 il progetto riguarda strutture commerciali permanenti ubicate su area demaniale  utilizzata per l’uso comune di balneazione;
 tutto il territorio di Maiori è vincolato ai fini paesaggistici;
 tutta la costiera è patrimonio dell’umanità.
 
 Inoltre, nessuna considerazione si rinviene nelle autorizzazioni comunali circa  le caratteristiche delle opere progettate, puntualmente, invece, riportate nella  motivazione del pregevole provvedimento della sovrintendenza e tali da  sorreggere ampiamente la legittimità dell’atto di controllo. Nel rilevare la  carenza di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti esaminati, la  sovrintendenza non ha, infatti, contrariamente a quanto ritiene il Tar,  sostituito un suo apprezzamento di merito alle determinazioni comunali, ma ha  rilevato le carenze estrinseche delle autorizzazioni, carenze che, per essere  apprezzate, non possono non procedere dall’effettiva considerazione delle  caratteristiche delle opere e del progetto complessivo in relazione al concreto  contesto ambientale, in tutti gli aspetti di fatto e di diritto suoi propri.
 
 V) In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente  riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
 
 Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente  pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, accoglie l’appello e, per  l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo  grado.
 
 Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite agli  appellanti, nella misura complessiva di 2.000 (duemila) euro oltre IVA e CPA.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 Giancarlo Coraggio, Presidente
 Paolo Buonvino, Consigliere
 Rosanna De Nictolis, Consigliere
 Roberto Garofoli, Consigliere
 Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
 L'ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 15/12/2010
                    



