Cass. Sez. III n. 3871 del 3 febbraio 2011 (Ud. 22 ott. 2010)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Pisa
Beni ambientali. Omessa sospensione del procedimento
La mancata sospensione del procedimento penale (nella specie, per reato paesaggistico) in ipotesi di condono edilizio non determina nullità alcuna stante l'assenza di una previsione di legge in tal senso.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Udienza pubblica
 Dott. TERESI    Alfredo           - Presidente  - del 22/10/2010
 Dott. GENTILE   Mario             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo         - rel. Consigliere - N. 1613
 Dott. AMORESANO Silvio            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta        - Consigliere - N. 10705/1998
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) PISA GIUSEPPE N. IL 04/08/1943;
 avverso la sentenza n. 4913/1994 CORTE APPELLO di NAPOLI, del  			01/12/1997;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2010 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. ALDO FIALE;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario  			che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell’1.12.1997, in  			parziale riforma della sentenza 24.2.1994 pronunciata dal G.I.P.  			della Pretura di Napoli in seguito a giudizio celebrato con il rito  			abbreviato, confermava l’affermazione della responsabilita’ penale di  			Pisa Giuseppe in ordine al reato di cui:
 - alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato, in  			zona assoggettata a vincolo paesaggistico, alcuni manufatti senza la  			necessaria autorizzazione dell’autorita’ preposta alla tutela del  			vincolo - acc. in Napoli, via Petrarca, il 27.4.1992);
 e, con le gia’ riconosciute circostanze attenuanti generiche,  			determinava la pena in giorni 10 di arresto e L. 14 milioni di  			ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione  			condizionale e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei  			luoghi.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Pisa, il  			quale ha eccepito:
 - la illegittimita’ della mancata sospensione del procedimento, L. n.  			47 del 1985, ex art. 38 in relazione alla domanda di condono edilizio  			presentata ai sensi del D.L. n. 551 del 1994;
 - la incongrua determinazione della pena.
 Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal  			ricorrente, L. n. 724 del 1994, ex art. 39 questa Corte, all’udienza  			del 19.6.1998, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi  			della L. n. 47 del 1985, art. 38.
 Il Comune di Napoli - con nota pervenuta l’8.1.2010 - ha comunicato  			che il Pisa non ha fornito a quell’Amministrazione la  			documentazione richiestagli con atti ritualmente notificati il 10 ed  			il 20.11.2009.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perche’  			manifestamente infondato.
 1. In tema di condono edilizio, nel caso di operativita’ della  			sospensione L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e 44 se il giudice, per  			errore non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per  			cio’ alcuna nullita’, essendo tale omissione - in relazione al  			principio di tassativita’ delle nullita’ - priva di sanzione  			processuale (vedi Cass., Sez. 3^ 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998,  			n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n.  			8545, D’Apice).
 L’omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza  			funzionale temporanea, ma solo un vizio in procedendo, rilevante  			qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass.,  			Sez. 3^, n. 8545/95).
 Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del  			processo, L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e/o 44 opera
 indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura  			meramente dichiarativa), purche’ sussistano i presupposti di legge.  			Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della  			sospensione, non e’ necessario un formale provvedimento giudiziale  			per la operativita’ di essa, che puo’ essere accertata anche in sede  			di giudizio finale (Cass., Sez. 3^, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc.  			Bartaloni ed altri).
 Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a  			lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poiche’ non ha  			subito alcun pregiudizio, in quanto, preso atto della avvenuta  			presentazione dell’istanza di condono, questa Corte di legittimita’  			ha sospeso il procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38.  			2. Non risulta violato il divieto di reformatio in peius, di cui  			all’art. 597 c.p.p., avendo il giudice di secondo grado irrogato una  			pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di  			giudizio.
 3. La domanda di "condono" proposta dal ricorrente e’ divenuta  			successivamente improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.  			39, comma 4, in quanto l’Amministrazione comunale ha richiesto  			l’integrazione sostanziale della documentazione e detto adempimento  			non e’ stato compiuto.
 4. La inammissibilita’ del ricorso non consente il formarsi di un  			valido rapporto di impugnazione, per cui non puo’ tenersi conto della  			prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere in epoca  			successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla  			presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32,  			ric. De Luca).
 5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte  			Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere  			che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella  			determinazione della causa di inammissibilita’", alla declaratoria  			della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese  			del procedimento nonche’ quello del versamento di una somma, in  			favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione  			dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
 P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il  			ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali  			ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa  			delle ammende.
 Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
 Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011
                    



