Cass. Sez. III n. 30135 del 15 giugno 2017 (Ud 5 apr 2017)
Presidente: Di Nicola Estensore: Aceto Imputato: Boschi
Acque. Metodiche di prelievo e campionamento del refluo

Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella el campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. Franco Boschi ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/06/2015 della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma di quella del 26/02/2014 del G.i.p. del Tribunale di Parma, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, con la formula «perché il fatto non sussiste» e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, nella misura (già diminuita per il rito abbreviato) di 6.630,00 euro di ammenda di cui 6.500,00 euro in sostituzione di 26 giorni di arresto.

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006 e deduce, al riguardo, che il prelievo dei campioni di acque reflue è stato effettuato in un arco di tempo di quaranta minuti, piuttosto che di tre ore come prescritto dall'art. 101, d.lgs. n. 152 del 2006. Aggiunge che alcuna spiegazione è stata fornita dai tecnici dell'ARPA in ordine alle ragioni che avevano determinato una minore durata del campionamento.

1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 51, cod. pen., e deduce che la propria attività viene esercitata in conformità al cd. "Disciplinare del parmigiano reggiano" di cui al Reg. Comunitario n. 510 del 2006 che impone l'uso di caldaie in rame per la cottura del formaggio che comportano l'inevitabile rilascio di rame solubile.

1.3.Con il terzo motivo, lamentando l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 140, d.lgs. n. 152 del 2006 ovvero di quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso qualsiasi efficacia attenuante alla richiesta all'ARPA di consigli utili sulla metodologia di lavaggio, subito messi in pratica con esito positivo.

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del (solo) reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale amministratore unico della società «Caseificio La Lovetta, Soc. agr. Coop.>>, aveva superato i limiti di emissione per lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura con riferimento ai seguenti parametri: rame, solidi sospesi, BOD5, COD, fosforo, grassi ed oli animali. Il fatto è contestato come commesso in Montechiarugolo il 11/05/2012.
3.1.La Corte di appello affronta l'argomento della minore durata del campionamento evidenziando che dopo soli 40 minuti erano emersi valori di gran lunga superiori alla norma e che, del resto, lo stesso imputato aveva ammesso che il rispetto del cd. "Disciplinare del parmigiano reggiano" comportava il rilascio di importanti quantità di rame.
3.2.Come ricordato dalla Corte di appello, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella el campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze (Sez. 3, n. 26437 del 13/04/2016, Copreni, Rv. 267110; Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011, Catabbi, Rv. 250309; Sez. 3, n. Ripamonti, Rv. 234662; Sez. 3, n. 11431 del 14/10/1994, Brugnolo, Rv. 200514).

3.3.Nel caso di specie, l'evidente e massiccio superamento dei valori del Rame (253, mg/I a fronte dei 0,4 ring/I ammessi), di per sé sufficiente a integrare il reato contestato, unitamente al fatto che secondo le stesse deduzioni difensive si trattava di conseguenza "necessitata" dal rispetto del "disciplinare" eliminata successivamente al controllo, costituiscono validi argomenti per ritenere la bontà del metodo di campionamento utilizzato.

3.4. Il fatto che l'imputato, per sua stessa ammissione, abbia successivamente eliminato l'inconveniente derivante dal rispetto del citato "Disciplinare" toglie argomenti validi alla deduzione difensiva della cogenza del suo rispetto.

3.5.L'ultimo motivo di ricorso è palesemente infondato; la cessazione della condotta illecita comporta il venir meno della causa del danno, non equivale alla sua riparazione, tanto meno alla eliminazione delle conseguenze dannose della condotta.

3.6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2017.