Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2725 del 20 marzo 2024
Rifiuti.Fonti inquinanti costituite da rifiuti stoccati e messa in sicurezza soggetta al regime autorizzatorio previsto per le discariche
L’art. 3, comma 3, del d.l. 25 gennaio 2012, come novellato dal d.lgs. 77/2021, convertito con modifiche dalla legge 108/2021, nell’affermare, ai fini dell’interpretazione autentica dell’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, l’equiparazione al suolo (e la gestione attraverso i soli procedimenti di bonifica) si riferisce alle “…matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione…”, ragione per cui non può trovare applicazione nella fattispecie, ricorrente nel caso in esame, in cui il materiale non sia, in grandissima parte, qualificabile come “riporto” ma come residuo di attività produttive, identificabile pertanto quale come rifiuto. In favore di questa conclusione depone l’evoluzione della rilevante normativa di settore. Dal quadro regolatorio emerge che, nell’ipotesi in cui le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati, la messa in sicurezza deve trovare collocazione nel quadro del più ampio regime autorizzatorio di cui al Titolo IV previsto per le discariche di rifiuti. Ne discende che qualora nell’ambito di un procedimento di bonifica sia prevista la messa in sicurezza permanente mediante la realizzazione di un volume confinato qualificabile come rifiuto, tale intervento, pur se autorizzato nell’ambito di un procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006, necessita di tutti i titoli necessari alla sua realizzazione restando conseguentemente la MISP assoggettata al regime autorizzatorio delle discariche di rifiuti di cui al citato Titolo IV.
Cass. Sez. III n. 11407 del 19 marzo 2024 (CC 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Cannatelli
Urbanistica.Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo e sanatoria
La revoca della sospensione condizionale opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice, al punto che nemmeno il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria osta a tale esito. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, all'inutile scadere del termine previsto per adempiere, cui sia seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il giudice dell'esecuzione revoca di diritto il beneficio, e, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2746 del 21 marzo 2024
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario
Incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente. Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.
Cass. Sez. III n. 11599 del 20 marzo 2024 (UP 6 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. La Fauci
Rifiuti.Rinvenimento rifiuti smaltiti illecitamente da terzi
Commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione.
Diniego di autorizzazione all’esportazione dell’opera d’arte e procedimento dichiarativo dell’interesse culturale. Valutazioni tecnico-discrezionali e limiti del sindacato giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023 n. 11204)
di Maria Grazia DELLA SCALA
TAR Piemonte Sez. III n. 292 del 20 marzo 2024
Polizia Giudiziaria.Guardia giurata volontaria zoofila e attribuzioni del prefetto
Nessun dubbio può esservi circa la spettanza in capo al Prefetto delle funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività di prevenzione degli illeciti penali commessi nei confronti degli animali, di cui all’art. 6 legge n. 189/2004. Anche a trascurare le ulteriori attribuzioni dell’Autorità prefettizia rilevanti sul punto, tali funzioni le sono espressamente conferite dal Decreto del Ministero dell’interno del 23/03/2007. Stante la chiarezza del dato normativo, parimenti indubbia è l’inerenza delle attività espletate dalle guardie giurate volontarie zoofile, in particolare delle funzioni di polizia giudiziaria loro attribuite, alla prevenzione degli illeciti penali commessi nei confronti degli animali. Ne consegue che le funzioni di coordinamento attribuite al Prefetto si estendono necessariamente all’attività espletate dai privati in forza dell’art. 6, co. 2 legge n. 189/2004. In questo contesto normativo, è doveroso ritenere che il Prefetto possa – recte, debba – introdurre criteri selettivi per la nomina a guardia giurata volontaria zoofila, al fine di assicurare e favorire l’effettivo e ordinato espletamento delle funzioni di rilevanza pubblicistica loro attribuite.
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