Urbanistica.Annullamento di ufficio del permesso di costruire
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6891 del 4 agosto 2025
Urbanistica.Annullamento di ufficio del permesso di costruire
Nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire (o di una S.c.i.a.), il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale. Nell'esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l'effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela. Il limite temporale dei 12 mesi per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio trova applicazione se il comportamento del privato, durante il procedimento di formazione dell'atto di primo grado, non abbia indotto l'Amministrazione in errore, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In caso contrario, ovvero quando l'Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento, a causa anche del comportamento del privato, non trova applicazione il limite temporale di cui al comma 1 dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, non potendo l'ordinamento tollerare “lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata. Ne consegue, dunque, che il superamento del termine di 12 mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio è ammissibile, a prescindere dall'accertamento penale di natura processuale, quando il soggetto abbia rappresentato all'Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti. (segnalazione Ing. M. Federici)
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Rifiuti.Obblighi di bonifica
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6137 del 14 luglio 2025
Rifiuti.Obblighi di bonifica
La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando l'istituto della bonifica è stato introdotto nell'ordinamento giuridico, ove gli effetti dannosi dell'inquinamento permangano al momento dell'adozione del provvedimento
Elettrosmog.Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 6331 del 18 luglio 2025
Elettrosmog.Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile
Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. La legge, di conseguenza, ha imposto tempi certi per la definizione del relativo iter, all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, una volta decorso il termine, il legislatore ha previsto la formazione del silenzio assenso. Al Comune, pertanto, compete la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale
Urbanistica.SCIA in sanatoria e silenzio
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 6169 del 14 luglio 2025
Urbanistica.SCIA in sanatoria e silenzio
Nell’ipotesi di SCIA in sanatoria, il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'Amministrazione procedente, configurandosi in assenza un'ipotesi di silenzio inadempimento. L’inerzia della p.a. sulla SCIA in sanatoria vale quindi come silenzio inadempimento, ovvero quale silenzio non significativo.
Rifiuti.Cessazione dell'attività di impresa ed obblighi di rimozione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6159 del 14 luglio 2025
Rifiuti.Cessazione dell'attività di impresa ed obblighi di rimozione
Secondo il diritto eurounitario, i rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l'attività dell'impresa cessi: il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare. Invero, i costi della gestione dei rifiuti vanno imputati sia al loro produttore iniziale che ai detentori del momento ed ai detentori precedenti, potendo riconoscersi l'esimente prevista all'art. 192, comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 soltanto ed unicamente a favore di chi non sia mai stato detentore dei rifiuti e, pertanto, nei confronti, ad esempio, del proprietario incolpevole del terreno
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Rifiuti.Abbandono e colpa del proprietario che si disinteressa del fondo
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6166 del 14 luglio 2025
Rifiuti.Abbandono e colpa del proprietario che si disinteressa del fondo
E' ravvisabile la colpa del proprietario che si disinteressi del fondo omettendo di adottare le cautele necessarie ad evitare che siano accumulati rifiuti; il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.
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