Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Abruzzo (PE) Sez. I, n. 254 del 14 aprile 2026,
Caccia e animali. Legittimità della richiesta di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario per motivi etici
La quota del 20-30% di territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica, prevista dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992, costituisce una "soglia minima" di tutela funzionale alla conservazione del patrimonio faunistico e non un limite massimo invalicabile a favore dell’attività venatoria. Pertanto, il raggiungimento di tale percentuale nella pianificazione regionale non legittima il rigetto automatico dell’istanza di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario ai sensi dell’art. 15, comma 4, della citata legge,. Tale richiesta deve essere accolta qualora non ostacoli concretamente l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, potendo essere fondata anche su ragioni etiche e morali,. In ossequio ai principi della CEDU, il diritto di proprietà comprende infatti la facoltà di non rendere disponibile il proprio fondo per attività, quali la cattura e l'uccisione di animali, che risultino in contrasto con le convinzioni personali del titolare,. L'amministrazione ha l'onere di fornire una motivazione puntuale che dimostri lo specifico pregiudizio arrecato dall'esclusione agli obiettivi del piano, non potendo limitarsi al mero richiamo dei limiti percentuali di legge
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3195 del 23 aprile 2026
Rifiuti. Accertamento della responsabilità per contaminazione e prova del nesso causale
In materia di bonifica di siti inquinati, l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 242, 245 e 253 del d.lgs. n. 152/2006 richiede una rigorosa istruttoria volta a dimostrare il nesso di causalità tra l'evento specifico e l'effettivo superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). In ossequio al principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione è tenuta a fornire una prova adeguata del nesso eziologico, non potendo limitarsi alla mera correlazione tra un sinistro accidentale e la presenza di inquinanti, specialmente qualora le evidenze tecniche suggeriscano una contaminazione storica preesistente o situata a profondità non compatibili con l'evento recente. Risulta pertanto illegittimo il provvedimento di individuazione del responsabile adottato a notevole distanza di tempo dall'evento e in difetto di una puntuale confutazione delle perizie di parte che escludano l'attualità o la riconducibilità del danno ambientale alla condotta del soggetto individuato
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. (26G00095)
Cass. Sez. III n. 15687 del 30 aprile 2026 (UP 9 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Tantulli,,
Rifiuti. Gestione illecita di rifiuti e continuità normativa tra l'abrogato art. 256, comma 2 e il novellato art. 255, comma 1.1, d.lgs. 152/2006
Non sussiste l'abrogazione della rilevanza penale (cosiddetta abolitio criminis) per la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti a seguito della riforma operata dal d.l. n. 116 del 2025. Sebbene la disposizione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 sia stata formalmente abrogata, la medesima fattispecie è stata contestualmente trasfusa, con identico contenuto precettivo, nel novellato art. 255, comma 1.1 del medesimo decreto, configurando una successione di leggi con piena continuità del tipo di illecito.
Cass. Sez. III n. 15085 del 27 aprile 2026 (UP 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Malatesta e altri
Ecodelitti. Nozione di abusività e rilevanza della tracciabilità nel traffico illecito di rifiuti
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la clausola di illiceità speciale espressa dall’avverbio "abusivamente" non si limita alle ipotesi di assenza della prescritta autorizzazione, ma ricomprende ogni attività di gestione svolta in violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni amministrative, incluse le norme poste a presidio della corretta identificazione (codici CER) e tracciabilità (FIR e registri) dei rifiuti. Tali violazioni non costituiscono mere irregolarità formali, ma strumenti tipici di una gestione abusiva idonei a compromettere il sistema di controllo e a porre in pericolo il bene giuridico dell’ambiente, integrando l’offensività tipica della fattispecie anche qualora i rifiuti siano infine conferiti in impianti autorizzati. Il dolo specifico consiste nella consapevolezza della natura organizzata e reiterata della gestione abusiva finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, valutabile anche come risparmio di spesa.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3192 del 23 aprile 2026
Ambiente in genere. Rapporto tra poteri sanitari del Sindaco, Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e principio di precauzione.
In sede di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e dell’AIA, i poteri di tutela della salute assegnati al Sindaco dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie devono ritenersi recessivi rispetto alle valutazioni tecniche compiute dagli organismi specializzati (ARPAE, AUSL) all'interno della Conferenza di servizi. Non è previsto un parere preventivo del Sindaco con valenza autonomamente inibitoria, poiché la determinazione conclusiva della Conferenza sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. Il principio di precauzione è pienamente rispettato qualora l'Amministrazione svolga un'istruttoria approfondita che, andando oltre il mero rispetto dei limiti normativi, utilizzi parametri scientifici cautelativi (come i valori DNEL) per escludere correlazioni causa-effetto tra emissioni e disagi sanitari. Tali valutazioni, essendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo profili di manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
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