Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 29122 del 31 luglio 2026 (UP 10 giu 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Ciatto
Rifiuti. Qualifica di sottoprodotto del "pastazzo" di agrumi e gestione illecita di rifiuti
In tema di gestione di rifiuti, il "pastazzo" di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere considerato un rifiuto qualora, per le modalità di raccolta e conservazione (esposizione agli agenti atmosferici, assenza di contenitori idonei), sia soggetto ai naturali processi di fermentazione, attestati dallo sversamento spontaneo di liquidi. Tale stato di degradazione è sintomatico della non freschezza e della incompatibilità con un ipotetico riutilizzo immediato, escludendo la "certezza" della destinazione richiesta dalla norma. Di conseguenza, il trasporto non autorizzato di tale materiale integra la fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, a nulla rilevando la produzione tardiva di documenti di trasporto (DDT) non riferibili allo spedizioniere o al carico accertato.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5902 del 20 luglio 2026.
Rifiuti. Distinzione tra responsabilità per abbandono di rifiuti e obblighi di bonifica del proprietario incolpevole
Il regime di responsabilità per l'abbandono di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006) è autonomo rispetto a quello previsto per l'inquinamento del sito (Titolo V, Parte IV), con divieto di estensione analogica tra le due discipline. Mentre per l'abbandono di rifiuti il proprietario risponde in solido a titolo di colpa omissiva qualora non abbia esercitato la dovuta vigilanza (culpa in vigilando) per impedire il deposito incontrollato sul fondo, l'obbligo di bonifica e messa in sicurezza d'emergenza grava esclusivamente sul responsabile della contaminazione in forza del principio "chi inquina paga". Il proprietario "incolpevole" è tenuto solo all'adozione di misure di prevenzione e alla segnalazione alle autorità, non potendo l'Amministrazione imporgli oneri di caratterizzazione o ripristino ambientale in assenza di prova del suo apporto causale diretto all'inquinamento. In tali casi, gli interventi di bonifica devono essere eseguiti d'ufficio dall'autorità competente, la quale potrà rivalersi sul proprietario nei soli limiti del valore di mercato del sito tramite onere reale e privilegio speciale
Cass. Sez. III n. 29121 del 31 luglio 2026 (UP 22 aprile 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Perciballi e altri
Urbanistica. Configurabilità della lottizzazione abusiva in aree urbanizzate
Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che comporti il pericolo di un'urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata. Anche in presenza di un "lotto intercluso" in zona già urbanizzata, sussiste lottizzazione se l'intervento richiede una rimodulazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a causa del mutato carico urbanistico
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5958 del 22 luglio 2026
Elettrosmog. Infrastrutture di telefonia mobile, silenzio-assenso paesaggistico e oneri di impugnazione
In tema di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il silenzio dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ritualmente convocata in conferenza di servizi equivale ad assenso incondizionato ai sensi dell’art. 14-bis, commi 3 e 4, della L. n. 241/1990. Il terzo che impugni il titolo abilitativo formatosi per silentium ha l'onere di contestare specificamente l'assenso tacito intervenuto; in mancanza di una puntuale censura, il giudice amministrativo non può rilevare d'ufficio presunti difetti istruttori o la mancata valutazione di localizzazioni alternative previste dalla normativa regionale (art. 28 NTA del PTPR), pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il vizio di ultrapetizione. Le prescrizioni dei regolamenti comunali circa il ricorso al co-siting o l'utilizzo di aree preferenziali hanno natura di criteri guida che devono cedere a fronte di comprovate esigenze tecniche di copertura del segnale e della necessità di realizzare impianti multigestore (raw land) non compatibili con strutture preesistenti, restando tali infrastrutture assimilate ad opere di urbanizzazione primaria.
Cass. Sez. III n. 27668 del 23 luglio 2026 (UP 2 luglio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Lerro
Caccia e animali. Uccisione di animali e limiti dell'esimente per attività regolate da leggi speciali
In tema di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), i requisiti della "crudeltà" e della "assenza di necessità" sono tra loro alternativi per l'integrazione del reato. La brama di profitto economico non giustifica lo sfruttamento dell'animale fino allo sfinimento e alla morte (nella specie, per colpo di calore dovuto a esercizio eccessivo in condizioni climatiche proibitive e carenza di idratazione). L'esimente prevista dall'art. 19-ter disp. coord. c.p. per le attività regolate da leggi speciali (quali il trasporto a trazione animale) presuppone che la condotta sia stata esercitata nel rigoroso rispetto della normativa di settore e dei regolamenti locali volti alla tutela del benessere animale; il superamento di tali limiti, attraverso modalità di utilizzo perniciose e incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie, preclude l'applicazione della scriminante e configura la rilevanza penale della condotta.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6046 del 24 luglio 2026
Rifiuti. Legittimità delle prescrizioni idrauliche per lo scarico di acque di seconda pioggia
In tema di gestione dei rifiuti, lo scarico diretto delle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia (c.d. acque di seconda pioggia) non costituisce una facoltà assoluta, potendo essere condizionato dall'amministrazione al rischio di dilavamento di inquinanti connesso all'attività esercitata. Tale rischio può essere legittimamente desunto dalla natura dell'impianto e dall'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, senza che occorrano necessari campionamenti tecnici qualora l'istruttoria del Gestore del Servizio Idrico Integrato evidenzi pericoli di sovraccarico idraulico. È inoltre legittimo il recepimento di prescrizioni rese dal Gestore in una nota successiva alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, purché originate da chiarimenti richiesti durante i lavori e non contestate dal privato, il quale manifesta acquiescenza sollecitando la conclusione del procedimento. Infine, i pareri favorevoli resi in precedenti titoli autorizzativi provvisori non vincolano l'amministrazione né generano legittimo affidamento in sede di rilascio dell'autorizzazione definitiva ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006.
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