Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 22855 del 22 giugno 2026 (CC 8 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Procuratore della Repubblica di Siracusa
Ambiente in genere. Sindacato del giudice penale sulle misure di bilanciamento per impianti di interesse strategico nazionale.
In tema di sequestro di stabilimenti di interesse strategico nazionale, il giudice penale, pur vincolato ad autorizzare la prosecuzione dell'attività in presenza di un decreto governativo di bilanciamento, conserva il potere-dovere di esercitare un sindacato incidentale di legittimità finalizzato all'attivazione del c.d. "freno di emergenza". Tale controllo deve verificare che le misure non travalichino il "punto morto inferiore" della tutela costituzionale, identificato nel divieto per l'iniziativa economica di recare danno alla salute e all'ambiente ex art. 41 Cost.. Il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di un'adeguata istruttoria, di una motivazione non apparente e di un sistema di monitoraggio effettivo che garantisca la protezione dei beni giuridici. È, in particolare, illegittimo il superamento dei limiti di emissione per inquinanti "assolutamente inderogabili" operato mediante il ricorso a medie mensili o annuali che aggirino i limiti giornalieri fissati dalla normativa primaria (T.U.A.), eludendo l'obiettivo di ricondurre gradualmente l'attività entro i parametri di sostenibilità legale
Consiglio di Stato Sez. II n. 4355 del 1 giugno 2026.
Urbanistica. Qualificazione di nuova costruzione per strutture metalliche industriali e limiti del regime di edilizia libera
Configura un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di una struttura metallica di rilevanti dimensioni (nel caso di specie oltre 300 mq) stabilmente ancorata a un basamento in calcestruzzo e idonea a determinare una trasformazione permanente del territorio. Tale manufatto non può qualificarsi come "pergotenda" qualora la struttura portante in acciaio assuma un rilievo costruttivo primario rispetto alla copertura, invertendo il necessario rapporto di accessorietà e creando un ambiente chiuso stabilmente inserito nel ciclo funzionale dello stabilimento. Parimenti, non è invocabile il regime di edilizia libera previsto per le coperture estensibili a protezione del carico/scarico merci (es. art. 4, l.r. Marche n. 17/2015) se l'opera eccede la funzione di mero riparo, realizzando una significativa estensione della superficie coperta che modifica le caratteristiche complessive dell'insediamento. Infine, in virtù del principio tempus regit actum, la legittimità dell’ordine di ripristino va apprezzata al momento dell’adozione del provvedimento, restando irrilevanti eventuali rimozioni parziali spontanee avvenute dopo l’accertamento
Cass. Sez. III n. 22062 del 15 giugno 2026 (CC 17 apr 2026)
Pres. Aceto Rel. Gai Ric. Martino
Ambiente in genere. Decadenza obbligatoria della concessione demaniale e riflessi penali
In tema di demanio marittimo, la disciplina della Regione Calabria (L.R. n. 17/2005) prevede l’obbligatorietà della dichiarazione di decadenza della concessione da parte del Comune al verificarsi di specifiche condizioni, tra cui l'inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti (quale l'occupazione di un'area maggiore di quella consentita). In presenza di una causa di decadenza vincolata, l'eventuale correttezza formale dell'iter amministrativo o la conformità delle opere al progetto diventano irrilevanti ai fini della legittimità dell'occupazione, essendo venuti meno i presupposti giuridici del titolo. Sotto il profilo penale, il giudice non "disapplica" l'atto amministrativo, ma accerta autonomamente la sussistenza della fattispecie criminosa verificando se la trasformazione del territorio sia avvenuta in violazione dei parametri di legalità urbanistica ed edilizia, integrati dalle prescrizioni della concessione e degli strumenti urbanistici vigenti.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4566 del 5 giugno 2026
Urbanistica. Qualificazione dell'istanza edilizia e immediata impugnabilità dei provvedimenti di conformazione
La domanda di permesso di costruire presentata per opere già ultimate deve essere riqualificata dall'Amministrazione come istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/01, restando soggetta alla verifica della "doppia conformità" urbanistica; l'accertato contrasto con le schede tecniche delle NTA locali, volte a preservare l'assetto distributivo originario in zone di pregio (come l'isola di Burano), ne legittima il rigetto. In forza del principio tempus regit actum, eventuali varianti urbanistiche favorevoli sopravvenute al diniego sono irrilevanti ai fini della legittimità dell'atto impugnato. Gli atti con cui l'Ente ordina la conformazione delle opere abusive o dispone il ripristino coattivo non sono mere diffide endoprocedimentali, ma provvedimenti repressivi immediatamente lesivi e autonomamente impugnabili
Cass. Sez. III n. 22017 del 15 giugno 2026 (CC 28 mag 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Rosanova
Acque. Scarico industriale illecito, rinnovo dell'autorizzazione e legittimazione al riesame del legale rappresentante
Integra il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs. 152/2006) la condotta di chi prosegue lo sversamento dopo la scadenza del titolo, qualora sia già intervenuto un preavviso di diniego del rinnovo per ragioni ostative insuperabili, quali l'abusività edilizia dell'opificio; in materia ambientale non opera infatti il modello del silenzio-assenso. Ai fini del sequestro preventivo, il giudice può desumere il superamento dei limiti tabellari attraverso un procedimento induttivo basato su gravi criticità gestionali (es. valvole di bypass) che rendano i campionamenti, seppur effettuati a monte dello scarico finale, indicativi della carica inquinante. In tema di impugnazione, il legale rappresentante che agisca in proprio non è legittimato a proporre riesame avverso il sequestro di beni societari se non allega un interesse concreto, attuale e diretto, non potendosi questo identificare nella mera aspettativa di restituzione di beni di cui non è titolare.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4383 del 3 giugno 2026
Elettrosmog. Telecomunicazioni: limiti al silenzio-assenso e illegittimità di vincoli paesaggistici assoluti
In materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 non si perfeziona qualora l’Amministrazione ometta di convocare la conferenza di servizi necessaria per acquisire i pareri di autorità preposte alla tutela di vincoli paesaggistici. Tale istituto, infatti, costituisce un modulo semplificativo alternativo al provvedimento espresso, ma non all'attività istruttoria, la quale resta passaggio indispensabile per la co-valutazione degli interessi sensibili coinvolti. Sotto il profilo sostanziale, sebbene la tutela del paesaggio costituisca un valore primario, essa non può configurarsi come un “interesse tiranno” rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti. È, pertanto, illegittima la previsione di un Piano Paesaggistico che imponga l’interramento generalizzato degli impianti di telefonia mobile: tale prescrizione, ignorando le caratteristiche tecniche di infrastrutture che necessitano di sviluppo in altezza, si risolve in un divieto assoluto e indiscriminato, violando il principio di proporzionalità e ostacolando irragionevolmente la diffusione di servizi di pubblica utilità assimilati a opere di urbanizzazione primaria.
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