Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 33623 del 16 settembre 2026 (CC 13 maggio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Vergine Ric. Fasolo
Urbanistica. Acquisizione al patrimonio comunale, revoca dell'ordine di demolizione e carenza di interesse del condannato
In tema di reati edilizi, l’acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio disponibile del Comune non determina la decadenza dell’obbligo di demolizione, né costituisce impedimento alla sua esecuzione. Ne consegue che il condannato, pur non essendo più proprietario del bene, difetta di un interesse concreto e attuale a richiedere la revoca o la sospensione dell'ordine giudiziale di demolizione, salvo il solo caso in cui l'istanza sia formulata al fine di procedere spontaneamente e a proprie spese all'autodemolizione dell'immobile, ovvero qualora sia intervenuta deliberazione consiliare dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6969 del 21 settembre 2026
Urbanistica. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) su bene in comproprietà
In materia edilizia e urbanistica, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, il principio secondo cui la richiesta del titolo deve provenire da soggetto avente un idoneo titolo di disponibilità dell'immobile si applica anche agli interventi soggetti a segnalazione o comunicazione (SCIA e CILA). Qualora l'intervento ricada su un bene in comproprietà e sussista un conclamato e noto dissenso tra i contitolari, la P.A. non può limitarsi al dato formale della comproprietà o alla mera allegazione del rispetto dell'art. 1102 c.c., ma ha l'onere di svolgere un'adeguata istruttoria per verificare se l'opera consenta il pari uso agli altri comunisti e non ne pregiudichi i diritti. In mancanza di tale effettivo riscontro, del consenso unanime dei comproprietari o della prova di un pactum fiduciae, l'amministrazione è tenuta a inibire l'efficacia della CILA e a riavviare il procedimento di verifica e autotutela.
Cass. Sez. III n. 34437 del 24 settembre 2026 (PU 16 settembre 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Di Cicco
Beni culturali. Non sanabilità degli interventi non autorizzati e contestuale preclusione della doppia conformità per la sanatoria urbanistica
In tema di tutela penale dei beni culturali, l'esecuzione di interventi o opere su beni soggetti a tutela in assenza della preventiva autorizzazione della Soprintendenza integra il reato formale e di pericolo presunto di cui all'art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, per il quale non è previsto alcun meccanismo di estinzione del reato per sanatoria postuma o regolarizzazione amministrativa mediante pagamento di sanzione pecuniaria. L'illegittimità derivante dalla mancanza della preventiva autorizzazione della Soprintendenza preclude, altresì, la configurabilità della doppia conformità urbanistica e la conseguente estinzione del reato edilizio ai sensi degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001
Calendari venatori regionali, il parere ISPRA è sempre centrale (nel bene e nel male)
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7083 del 24 settembre 2026
Urbanistica. Limiti alla tutela dell'affidamento edificatorio del privato di fronte alla discrezionalità di pianificazione del verde urbano
In materia di pianificazione urbanistica, l'esercizio del potere conformativo rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione comunale, la quale può legittimamente destinare a verde urbano e alla salvaguardia ambientale anche fondi inseriti in contesti densamente edificati, al fine di garantire la qualità della vita e contenere il consumo di suolo. L'interesse del proprietario al mantenimento della previgente destinazione edificatoria reca natura di mera aspettativa di fatto e non configura un legittimo affidamento qualificato, qualora le pregresse iniziative di trasformazione non si siano perfezionate mediante l'approvazione formale del piano attuativo, la stipula della convenzione urbanistica o il rilascio del titolo abilitativo, a nulla rilevando il mero avvio dell'istruttoria procedimentale ovvero l'esecuzione di interventi di bonifica ambientale
Cass. Sez. III n. 33957 del 21 settembre 2026 (UP 17 giu 2026)
Pres. Liberati Rel. Gentili Ric. Truscello
Caccia e animali. Uccisione di animali, distinzione tra la condotta "per crudeltà" (dolo specifico) e "senza necessità" (dolo generico) ed efficacia probatoria degli indizi
In tema di delitto di uccisione di animali (art. 544-bis cod. pen.), le espressioni "per crudeltà" e "senza necessità" non costituiscono una endiadi, ma descrivono due distinte modalità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato: l'uccisione "per crudeltà" richiede l'intento dell'agente di infliggere inutili sofferenze all'animale per mera brutalità, integrando un'ipotesi di dolo specifico; l'uccisione "senza necessità" si configura invece in assenza di situazioni volte ad evitare un pericolo imminente o un danno non altrimenti evitabile, richiedendo il solo dolo generico. Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, il ritrovare sul luogo del delitto bossoli esplosi dall'arma nella disponibilità dell'imputato, unito alla percezione acustica degli spari e alla visione immediata dell'agente che si allontana dal sito, integra un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., idoneo a giustificare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio
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