Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 23004 del 22 giugno 2026 (CC 11 giu 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Chiaro
Urbanistica. Ordine di demolizione: natura giuridica e test di proporzionalità
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio e non di pena, con la conseguenza che esso non è soggetto alla prescrizione delle pene ex art. 173 c.p., né a quella quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie. In sede esecutiva, il test di proporzionalità volto a bilanciare l'interesse statale al ripristino della legalità urbanistica con il diritto al domicilio (art. 8 CEDU) deve considerare la consapevolezza dell'illiceità da parte del reo e il tempo trascorso. Tale bilanciamento non può però premiare l'inerzia del condannato che, pur consapevole dell'irrevocabilità dell'ordine, non si sia attivato per anni (nella specie diciassette) nel reperire soluzioni abitative alternative. L'ordine non può essere sospeso per la pendenza di un'istanza di sanatoria qualora non ne sia plausibilmente prossimo l'accoglimento, escluso in radice in caso di violazione della normativa sismica.
Il silenzio del Governo sui conflitti interministeriali in materia ambientale
Consiglio di Stato Sez. II n. 4618 dell'8 giugno 2026
Rifiuti. Coordinamento tra regolazione ARERA e disciplina dei contratti pubblici nel settore rifiuti
Lo schema tipo di contratto di servizio predisposto da ARERA per il ciclo dei rifiuti costituisce un contenuto minimo obbligatorio che non esclude, ma integra, la disciplina del Codice dei contratti pubblici, operando in un regime di cumulo di tutele e rimedi. Il principio di "coerenza" tra il corrispettivo d'appalto e i costi efficienti riconosciuti dal metodo tariffario (MTR) non preclude l'applicazione della revisione dei prezzi ex art. 60 d.lgs. 36/2023, poiché la "clausola di salvezza" della normativa settoriale garantisce la coesistenza di strumenti regolatori e legali volti al riequilibrio economico-finanziario. Parimenti, le clausole regolatorie sulla durata e sulla proroga del rapporto sono legittime in quanto funzionali alla continuità del servizio e alla salvaguardia degli investimenti, a condizione che siano interpretate e applicate in conformità ai limiti codicistici allo ius variandi. Infine, l'obbligo di applicazione del CCNL di settore non comprime la libertà dell'operatore di proporre contratti collettivi diversi, purché equivalenti sotto il profilo delle tutele, assicurando così il contemperamento tra efficienza della gestione e principi concorrenziali.
Cass. Sez. III n. 22972 del 22 giugno 2026 (CC 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Badas Ric. Giannantonio
Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione ad opere accessorie e successive
L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere reale con finalità ripristinatoria, ha ad oggetto l'edificio nel suo complesso. Esso comprende non solo le opere originariamente oggetto di condanna, ma anche tutte le aggiunte, modifiche o superfetazioni accessorie e complementari realizzate successivamente, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. Poiché qualsiasi intervento su un immobile abusivo integra una prosecuzione dell'attività criminosa, l'obbligo di "restitutio in integrum" impone l'esecuzione dell'ordine sull'immobile considerato nella sua interezza. Tale estensione opera anche qualora le opere successive siano state oggetto di distinti procedimenti penali conclusi con declaratoria di prescrizione, stante l'assenza di effetti sananti di tale pronuncia.
Criticità sistematiche dell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 nel recepimento della direttiva VIA: il caso dell’industria chimica tra incoerenze normative e supplenza giurisprudenziale
di Walter FORMENTON e Lara FORMENTON
Il contributo prende le mosse da un caso concreto di ampliamento di un impianto di plastic compounding, per mettere in luce come alcune scelte di tecnica legislativa operate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 abbiano prodotto criticità sistematiche nel recepimento della direttiva VIA, solo parzialmente affrontate dalla recente Legge 182/2025.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4648 del 9 giugno 2026
Rifiuti. Potere regionale di inasprimento degli standard ambientali e conclusioni BAT
In materia di tutela dell'ambiente, dotata di natura “trasversale”, le Regioni hanno la facoltà di adottare forme di protezione giuridica più restrittive rispetto ai livelli minimi uniformi definiti dallo Stato o dalle Conclusioni europee sulle migliori tecniche disponibili (BAT), qualora ciò sia richiesto da situazioni particolari e criticità specifiche del territorio. Ai sensi dell’art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. n. 152/2006, nelle more della definizione dei criteri statali, la Regione può legittimamente dettare una disciplina tecnica di maggior dettaglio per il trattamento dei rifiuti, volta a innalzare gli standard di tutela e orientare l'esercizio delle funzioni amministrative provinciali in sede di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA). Tale potestà, espressione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, non configura una violazione della competenza legislativa esclusiva statale né dei principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica, purché l'intervento sia proporzionato e motivato da effettive esigenze di salvaguardia della salute e dell'ecosistema locale
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