Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 25510 del 8 luglio 2026 (UP 10 giu 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Alfonzo e Mazzara
Rifiuti. Responsabilità del proprietario per discarica abusiva su terreno privato
Concorre nel reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 il proprietario di un fondo che, pur non essendo l'autore materiale dello scarico, mantenga il costante controllo di fatto e di diritto sull'area e ne consenta l'utilizzo a terzi per l'accumulo di rifiuti, traendone un profitto economico. Tale condotta trascende la mera connivenza non punibile, configurandosi come una partecipazione morale e materiale nell'illecito, poiché il cosciente e volontario consenso alla gestione abusiva del sito, unito alla percezione di un compenso ("prezzo del reato"), costituisce un contributo specifico alla realizzazione della discarica. La disponibilità giuridica del bene e la presenza costante sul luogo rendono il proprietario garante dell'integrità del fondo, fondando la responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
Riflessioni in materia di FER.
Spunti tratti dalla sentenza n. 2855/2026 del Consiglio di Stato.
di Samantha ROSA, Raffaella QUITADAMO, Luisa MARINONI e Francesca POLLASTRO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4619 dell'8 giugno 2026
Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria frazionata e prevalenza del titolo edilizio
L’istanza di accertamento di conformità deve riguardare l’immobile nella sua globalità, essendo preclusa una sanatoria "frazionata" o atomistica volta a scomporre l’intervento abusivo per eluderne i limiti di ammissibilità. Lo stato legittimo del fabbricato si desume esclusivamente dall’ultimo titolo edilizio rilasciato, il quale prevale sia sulle schede catastali, aventi mera valenza fiscale, sia sul certificato di agibilità, che attesta profili igienico-sanitari distinti dalla conformità urbanistica. L'onere della prova circa la risalenza dell'opera a un'epoca anteriore all'obbligo del titolo abilitativo (L. n. 761/1967) grava sul privato. L’acquisto del bene tramite procedura esecutiva immobiliare non sana i precedenti abusi, né il decorso del tempo può ingenerare un legittimo affidamento, restando l’ordine di demolizione un atto dovuto e vincolato per il ripristino della legalità
Cass. Sez. III n. 25338 del 6 luglio 2026 (UP 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Blasi
Urbanistica. Illeceità di interventi su strutture abusive e principio di correlazione
In materia edilizia, l'installazione di pannelli fotovoltaici su una struttura portante abusiva non sana l'illiceità di quest'ultima, in quanto ogni nuovo intervento su un manufatto abusivo ne eredita le caratteristiche di illegittimità, dovendo la qualificazione dell'opera discendere da una valutazione unitaria che ne escluda il frazionamento. Ai fini della configurabilità del reato di "nuova costruzione" ex art. 3 DPR 380/01, è sufficiente la realizzazione di uno scheletro metallico destinato a trasformare durevolmente il territorio, anche se privo di copertura. Inoltre, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condanna riguardi solo una parte dell'opera contestata (nella specie, la sola struttura verticale rispetto alla tettoia completa); tale variazione configura un "minus" che non altera il fatto storico essenziale né pregiudica il diritto di difesa, essendo l'imputato stato posto in condizione di interloquire sull'intero oggetto della contestazione durante l'iter processuale
Corte costituzionale n. 121 del 6 luglio 2026
Oggetto: Usi civici - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità - Previsione che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4620 del 8 giugno 2026
Urbanistica. Accertamento dello stato legittimo e vincolo della destinazione d’uso
Lo stato legittimo di un immobile deve essere ricostruito esclusivamente attraverso la documentazione dei titoli edilizi che ne hanno legittimato la realizzazione e le successive trasformazioni, con specifico riguardo alla destinazione d'uso in essi indicata. Ne consegue che ogni modifica della destinazione funzionale operata in assenza di un apposito titolo abilitativo è illegittima, non potendo assumere rilievo dirimente, a fronte della chiarezza dei titoli amministrativi, né le diverse risultanze dell’accatastamento, né interpretazioni di settore della legislazione regionale
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