Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 22062 del 15 giugno 2026 (CC 17 apr 2026)
Pres. Aceto Rel. Gai Ric. Martino
Ambiente in genere. Decadenza obbligatoria della concessione demaniale e riflessi penali
In tema di demanio marittimo, la disciplina della Regione Calabria (L.R. n. 17/2005) prevede l’obbligatorietà della dichiarazione di decadenza della concessione da parte del Comune al verificarsi di specifiche condizioni, tra cui l'inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti (quale l'occupazione di un'area maggiore di quella consentita). In presenza di una causa di decadenza vincolata, l'eventuale correttezza formale dell'iter amministrativo o la conformità delle opere al progetto diventano irrilevanti ai fini della legittimità dell'occupazione, essendo venuti meno i presupposti giuridici del titolo. Sotto il profilo penale, il giudice non "disapplica" l'atto amministrativo, ma accerta autonomamente la sussistenza della fattispecie criminosa verificando se la trasformazione del territorio sia avvenuta in violazione dei parametri di legalità urbanistica ed edilizia, integrati dalle prescrizioni della concessione e degli strumenti urbanistici vigenti.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4566 del 5 giugno 2026
Urbanistica. Qualificazione dell'istanza edilizia e immediata impugnabilità dei provvedimenti di conformazione
La domanda di permesso di costruire presentata per opere già ultimate deve essere riqualificata dall'Amministrazione come istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/01, restando soggetta alla verifica della "doppia conformità" urbanistica; l'accertato contrasto con le schede tecniche delle NTA locali, volte a preservare l'assetto distributivo originario in zone di pregio (come l'isola di Burano), ne legittima il rigetto. In forza del principio tempus regit actum, eventuali varianti urbanistiche favorevoli sopravvenute al diniego sono irrilevanti ai fini della legittimità dell'atto impugnato. Gli atti con cui l'Ente ordina la conformazione delle opere abusive o dispone il ripristino coattivo non sono mere diffide endoprocedimentali, ma provvedimenti repressivi immediatamente lesivi e autonomamente impugnabili
Cass. Sez. III n. 22017 del 15 giugno 2026 (CC 28 mag 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Rosanova
Acque. Scarico industriale illecito, rinnovo dell'autorizzazione e legittimazione al riesame del legale rappresentante
Integra il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs. 152/2006) la condotta di chi prosegue lo sversamento dopo la scadenza del titolo, qualora sia già intervenuto un preavviso di diniego del rinnovo per ragioni ostative insuperabili, quali l'abusività edilizia dell'opificio; in materia ambientale non opera infatti il modello del silenzio-assenso. Ai fini del sequestro preventivo, il giudice può desumere il superamento dei limiti tabellari attraverso un procedimento induttivo basato su gravi criticità gestionali (es. valvole di bypass) che rendano i campionamenti, seppur effettuati a monte dello scarico finale, indicativi della carica inquinante. In tema di impugnazione, il legale rappresentante che agisca in proprio non è legittimato a proporre riesame avverso il sequestro di beni societari se non allega un interesse concreto, attuale e diretto, non potendosi questo identificare nella mera aspettativa di restituzione di beni di cui non è titolare.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4383 del 3 giugno 2026
Elettrosmog. Telecomunicazioni: limiti al silenzio-assenso e illegittimità di vincoli paesaggistici assoluti
In materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 non si perfeziona qualora l’Amministrazione ometta di convocare la conferenza di servizi necessaria per acquisire i pareri di autorità preposte alla tutela di vincoli paesaggistici. Tale istituto, infatti, costituisce un modulo semplificativo alternativo al provvedimento espresso, ma non all'attività istruttoria, la quale resta passaggio indispensabile per la co-valutazione degli interessi sensibili coinvolti. Sotto il profilo sostanziale, sebbene la tutela del paesaggio costituisca un valore primario, essa non può configurarsi come un “interesse tiranno” rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti. È, pertanto, illegittima la previsione di un Piano Paesaggistico che imponga l’interramento generalizzato degli impianti di telefonia mobile: tale prescrizione, ignorando le caratteristiche tecniche di infrastrutture che necessitano di sviluppo in altezza, si risolve in un divieto assoluto e indiscriminato, violando il principio di proporzionalità e ostacolando irragionevolmente la diffusione di servizi di pubblica utilità assimilati a opere di urbanizzazione primaria.
Alla Plenaria la “vexata quaestio” del silenzio-assenso sul parere della soprintendenza nell’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 d.lgs. n. 42/2004). Osservazioni a margine dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 1° giugno 2026, n. 4354
di LORENZO BRUNO MOLINARO
Cass. Sez. III n. 22006 del 15 giugno 2026 (CC 25 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Coppola
Urbanistica. Inammissibilità del condono per frazionamento artificioso delle istanze e poteri del giudice penale.
È inammissibile il condono edilizio qualora la sanatoria sia richiesta frazionando artificiosamente l'unità immobiliare in plurimi interventi, allo scopo di eludere i limiti volumetrici o cronologici prescritti dalla legge. Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo in sanatoria, accertando la conformità dell'opera alla normativa urbanistica e la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del reato. Tale controllo non è precluso dalla formazione di un eventuale silenzio-assenso, che non impedisce la verifica incidentale sulla sussistenza dei requisiti di legge. Inoltre, per sospendere l'ordine di demolizione, la pendenza dell'istanza di condono deve essere accompagnata da tempi certi di definizione e dalla probabile ravvisabilità dei presupposti sananti, non rilevando il frazionamento di opere che, per coesione strutturale e coincidenza catastale, costituiscono un unico manufatto.
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