Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 22972 del 22 giugno 2026 (CC 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Badas Ric. Giannantonio
Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione ad opere accessorie e successive
L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere reale con finalità ripristinatoria, ha ad oggetto l'edificio nel suo complesso. Esso comprende non solo le opere originariamente oggetto di condanna, ma anche tutte le aggiunte, modifiche o superfetazioni accessorie e complementari realizzate successivamente, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. Poiché qualsiasi intervento su un immobile abusivo integra una prosecuzione dell'attività criminosa, l'obbligo di "restitutio in integrum" impone l'esecuzione dell'ordine sull'immobile considerato nella sua interezza. Tale estensione opera anche qualora le opere successive siano state oggetto di distinti procedimenti penali conclusi con declaratoria di prescrizione, stante l'assenza di effetti sananti di tale pronuncia.
Criticità sistematiche dell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 nel recepimento della direttiva VIA: il caso dell’industria chimica tra incoerenze normative e supplenza giurisprudenziale
di Walter FORMENTON e Lara FORMENTON
Il contributo prende le mosse da un caso concreto di ampliamento di un impianto di plastic compounding, per mettere in luce come alcune scelte di tecnica legislativa operate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 abbiano prodotto criticità sistematiche nel recepimento della direttiva VIA, solo parzialmente affrontate dalla recente Legge 182/2025.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4648 del 9 giugno 2026
Rifiuti. Potere regionale di inasprimento degli standard ambientali e conclusioni BAT
In materia di tutela dell'ambiente, dotata di natura “trasversale”, le Regioni hanno la facoltà di adottare forme di protezione giuridica più restrittive rispetto ai livelli minimi uniformi definiti dallo Stato o dalle Conclusioni europee sulle migliori tecniche disponibili (BAT), qualora ciò sia richiesto da situazioni particolari e criticità specifiche del territorio. Ai sensi dell’art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. n. 152/2006, nelle more della definizione dei criteri statali, la Regione può legittimamente dettare una disciplina tecnica di maggior dettaglio per il trattamento dei rifiuti, volta a innalzare gli standard di tutela e orientare l'esercizio delle funzioni amministrative provinciali in sede di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA). Tale potestà, espressione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, non configura una violazione della competenza legislativa esclusiva statale né dei principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica, purché l'intervento sia proporzionato e motivato da effettive esigenze di salvaguardia della salute e dell'ecosistema locale
Cass. Sez. III n. 22979 del 22 giugno 2026 (UP 13 maggio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Delia
Alimenti. Controlli, garanzie procedurali e causa estintiva
In tema di sicurezza alimentare, l'inosservanza delle garanzie procedimentali di cui al Reg. UE 2017/625 durante le ispezioni non determina l'inutilizzabilità dei risultati probatori ex art. 191 c.p.p., non essendo tale sanzione prevista dalla normativa unionale né da quella nazionale (D.Lgs. 27/2021). L'omesso avviso della facoltà di assistenza legale configura una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita. L'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni della L. 283/1962. Infine, la procedura estintiva introdotta dalla "Riforma Cartabia" (art. 12-ter L. 283/1962) non è applicabile ai procedimenti in cui l'azione penale sia stata già esercitata prima della sua entrata in vigore, stante la deroga espressa all'art. 2, comma 4, c.p. stabilita dalla disciplina transitoria.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4670 del 10 giugno 2026
Urbanistica. Natura vincolata della demolizione, requisito della doppia conformità e limiti del diritto all'abitazione
L’ordine di demolizione di manufatti abusivi costituisce atto dovuto e vincolato che non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo quest'ultimo immanente al ripristino della legalità violata tramite la descrizione delle opere e delle violazioni. Per l’ottenimento del permesso in sanatoria ordinario è necessario il rigoroso rispetto del principio della "doppia conformità" alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che della presentazione dell’istanza. In ambito paesaggistico, la sanatoria è categoricamente esclusa ex art. 167 d.lgs. 42/2004 per interventi che abbiano determinato la creazione di nuovi volumi o superfici utili. Il diritto all'abitazione e lo stato di necessità non operano come esimenti assolute: l’ordine di demolizione è legittimo e proporzionato quando l’interesse privato è contemperato con la salvaguardia dell'ambiente e il responsabile ha fruito di un tempo sufficiente per regolarizzare l'opera o reperire una soluzione abitativa alternativa. L'eventuale istanza di sanatoria semplificata ex art. 36-bis d.p.r. 380/2001, introdotta dal cd. "Salva Casa", incide solo sull'efficacia esecutiva e non sulla legittimità del provvedimento repressivo già emesso.
Corte costituzionale n. 116 del 30 giugno 2026
Oggetto: Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 30 del 2015 - Sospensione e riduzione in pristino di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza (VINCA) - Previsione della eventuale sospensione, anziché della sospensione obbligatoria, dei lavori o delle attività iniziati in assenza della preventiva VINCA.
Dispositivo: non fondatezza
Pagina 1 di 758