Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 25338 del 6 luglio 2026 (UP 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Blasi
Urbanistica. Illeceità di interventi su strutture abusive e principio di correlazione
In materia edilizia, l'installazione di pannelli fotovoltaici su una struttura portante abusiva non sana l'illiceità di quest'ultima, in quanto ogni nuovo intervento su un manufatto abusivo ne eredita le caratteristiche di illegittimità, dovendo la qualificazione dell'opera discendere da una valutazione unitaria che ne escluda il frazionamento. Ai fini della configurabilità del reato di "nuova costruzione" ex art. 3 DPR 380/01, è sufficiente la realizzazione di uno scheletro metallico destinato a trasformare durevolmente il territorio, anche se privo di copertura. Inoltre, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condanna riguardi solo una parte dell'opera contestata (nella specie, la sola struttura verticale rispetto alla tettoia completa); tale variazione configura un "minus" che non altera il fatto storico essenziale né pregiudica il diritto di difesa, essendo l'imputato stato posto in condizione di interloquire sull'intero oggetto della contestazione durante l'iter processuale
Corte costituzionale n. 121 del 6 luglio 2026
Oggetto: Usi civici - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità - Previsione che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4620 del 8 giugno 2026
Urbanistica. Accertamento dello stato legittimo e vincolo della destinazione d’uso
Lo stato legittimo di un immobile deve essere ricostruito esclusivamente attraverso la documentazione dei titoli edilizi che ne hanno legittimato la realizzazione e le successive trasformazioni, con specifico riguardo alla destinazione d'uso in essi indicata. Ne consegue che ogni modifica della destinazione funzionale operata in assenza di un apposito titolo abilitativo è illegittima, non potendo assumere rilievo dirimente, a fronte della chiarezza dei titoli amministrativi, né le diverse risultanze dell’accatastamento, né interpretazioni di settore della legislazione regionale
Cass. Sez. III n. 24403 del 2 luglio 2026 (CC 10 apr 2026)
Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Sicignano e altra
Urbanistica. Difetto di legittimazione ed interesse del precedente proprietario dopo l'acquisizione comunale.
In tema di reati edilizi, l’avvenuta acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, determina la perdita della titolarità del bene in capo al precedente proprietario, il quale diviene terzo estraneo alle vicende giuridiche dello stesso. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di legittimazione ed interesse, delle istanze di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione proposte dall'ex proprietario, fatta salva l'ipotesi in cui siano finalizzate esclusivamente all'esecuzione spontanea del provvedimento. La pendenza di giudizi amministrativi avverso il silenzio del Comune sull'adozione di regolamenti per l'edilizia sociale non sospende l'esecuzione, in assenza di una specifica delibera consiliare che destini l'immobile a housing sociale o ne dichiari la conservazione per prevalenti interessi pubblici, restando la demolizione l'esito obbligato del procedimento sanzionatorio.
Consiglio di Stato Sez. V n. 4592 del 08 giugno 2026
Caccia e animali. Illegittimità del divieto assoluto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche
È illegittima l’ordinanza comunale che impone un divieto generalizzato di accesso dei cani nelle aree verdi urbane, in quanto tale misura viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Tale principio impone all’Amministrazione di adottare provvedimenti che non eccedano quanto necessario per il raggiungimento dello scopo prefissato (igiene e sicurezza), operando un bilanciamento che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi contrapposti. Pertanto, a fronte di normative nazionali che già prescrivono l’obbligo di raccolta delle deiezioni e l’uso del guinzaglio, il divieto assoluto risulta una misura eccessiva. Inoltre, la presunta carenza di personale di vigilanza dell'ente non può giustificare la restrizione, poiché l'efficienza della struttura organizzativa non costituisce "fatto notorio" ma richiede una prova specifica, non potendosi fondare su mere opinioni soggettive.
Corte di giustizia (Seconda Sezione) 9 luglio 2026
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Piano o programma nel settore dei trasporti, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli – Decreto che stabilisce le condizioni di gestione dei parcheggi – Mantenimento degli effetti di un atto nazionale in caso di assenza di valutazione dell’impatto ambientale – Presupposti »
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