Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5566 del 10 luglio 2026
Ambiente in genere. Discrezionalità tecnica nella pianificazione idrogeologica e natura dei vincoli PAI
La valutazione della sussistenza e dell'intensità del rischio idrogeologico, finalizzata alla perimetrazione e classificazione delle aree nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o palese inattendibilità scientifica. L’onere probatorio a carico del ricorrente impone una contestazione specifica del nucleo degli apprezzamenti tecnici mediante i medesimi parametri specialistici usati dall’amministrazione, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di un’opinione dissenziente. Ai fini della revisione del PAI, il verificarsi di nuovi eventi di dissesto costituisce presupposto autonomo e alternativo rispetto agli approfondimenti del quadro conoscitivo ex art. 68, co. 4-bis, d.lgs. n. 152/2006. Infine, i vincoli derivanti dall'attribuzione di classi di rischio idrogeologico hanno natura conformativa e non espropriativa, in quanto non determinano l'ablazione della proprietà ma ne regolano le modalità di godimento a tutela della pubblica incolumità.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5475 dell'8 luglio 2026
Rifiuti. Corresponsabilità del Comune per inquinamento da discarica in gestione a terzi
In materia di bonifica di siti inquinati, la responsabilità del Comune per la contaminazione delle acque sotterranee causata da una discarica non è esclusa dall'affidamento della gestione a un soggetto privato tramite concessione. L'ente locale, mantenendo la titolarità delle autorizzazioni ambientali, assume la qualifica di "operatore" ai sensi della direttiva 2004/35/CE, restando obbligato al rispetto delle prescrizioni di tutela e salvaguardia delle matrici ambientali derivanti dal progetto approvato. La responsabilità amministrativa si fonda sul controllo della fonte di inquinamento e sull’omesso esercizio dei doveri di vigilanza, controllo e intervento previsti dalle convenzioni, con particolare riguardo alla corretta gestione del percolato. Ai fini dell’individuazione del responsabile ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, il nesso di causalità tra l'attività e l'inquinamento va accertato secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", basato su indizi plausibili e presunzioni semplici, differenziandosi dal più rigoroso standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5511 del 9 luglio 2026.
Rifiuti. Responsabilità ambientale: nesso di causalità e contaminazioni storiche
In materia di bonifica di siti inquinati, l'individuazione del responsabile ex art. 244 D.Lgs. n. 152/2006 si fonda sul principio "chi inquina paga" e richiede l'accertamento del nesso di causalità tra l'attività (anche omissiva) e il danno ambientale secondo il canone civilistico del "più probabile che non", ovvero una probabilità superiore al 50%. Tale criterio differisce da quello penalistico del "ragionevole dubbio", giustificando esiti divergenti tra i due giudizi. Le misure di bonifica e messa in sicurezza non hanno natura sanzionatoria-afflittiva ma finalità di ripristino dell'interesse pubblico leso, rendendo legittima la loro applicazione anche alle "contaminazioni storiche". L'obbligo di intervento non agisce retroattivamente sanzionando condotte passate, ma pone rimedio a una situazione di inquinamento attuale e perdurante accertata al momento dell'istruttoria. Grava pertanto sul proprietario del fondo, che abbia beneficiato o consentito lo sversamento di rifiuti in passato, l'obbligo di bonifica qualora sia dimostrato il contributo causale della sua condotta alla compromissione delle matrici ambientali.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 05184 del 30 giugno 2026
Beni ambientali. Tutela delle aree boscate e limiti alla sanatoria paesaggistica
La riduzione della superficie boscata soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, costituisce un intervento di radicale trasformazione del territorio che non rientra tra le esenzioni per l’attività agro-silvo-pastorale di cui all'art. 149 del medesimo Codice,. Tale illecito comporta l’obbligo di rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, restando esclusa ogni possibilità di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in quanto la trasformazione del suolo boscato non è annoverabile nel catalogo tassativo delle opere sanabili previsto dal comma 4 della citata norma,,. Il preventivo accertamento della natura non boscata dell’area (c.d. decreto di non boscosità) deve necessariamente precedere l'intervento, essendo precluso un rilascio ex post che risulterebbe privo di base empirica a causa dell’avvenuta eliminazione della vegetazione, rendendo impossibile il sopralluogo volto a descrivere lo stato reale dei luoghi
La Corte costituzionale in tema di vincoli ambientali
(Commento a Corte costituzionale, n. 100/2026 e n. 142/2026)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5219 del 01 luglio 2026
Sviluppo sostenibile. Partecipazione dei comuni confinanti alla PAS e termini della conferenza di servizi
In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti da fonti rinnovabili, la nozione di comuni "interessati" di cui all’art. 6, co. 9-ter, d.lgs. n. 28/2011 si riferisce ai soli enti nel cui territorio insiste l'opera, unici competenti alla gestione del procedimento. I comuni limitrofi, pur se legittimati a impugnare il titolo abilitativo per gli effetti riflessi (quali impatti odorigeni o viabilistici), non vantano un diritto di partecipazione alla conferenza di servizi, non essendo né amministrazioni preposte al rilascio di atti di assenso, né controinteressati in senso tecnico-procedimentale. Sotto il profilo temporale, è legittima la conclusione anticipata della conferenza di servizi asincrona rispetto ai termini di cui all’art. 14-bis, co. 2, l. n. 241/1990, laddove tutte le amministrazioni coinvolte abbiano reso le proprie determinazioni. I termini di fase della conferenza hanno infatti natura acceleratoria e non precludono l’adozione del provvedimento finale prima della loro scadenza, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa
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