Urbanistica.Natura della CILA e differenze rispetto alla SCIA
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6322 del 17 luglio 2025
Urbanistica.Natura della CILA e differenze rispetto alla SCIA
La CILA ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato. Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA). Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA.(segnalazione Ing. M. FEDERICI)
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Ambiente in genere.Natura e finalità della VIA
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5466 del 23 giugno 2025
Ambiente in genere.Natura e finalità della VIA
La VIA mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”, come si argomenta dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 152 del 2006. Rilevante è la natura del potere esercitato con la VIA, che non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati. La VIA, in altri termini, costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.
Ecodelitti.La circostanza attenuante del ravvedimento operoso
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La circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies, c.p.: la prima pronuncia della Cassazione
di Vincenzo PAONE
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Rifiuti.Obblighi della curatela fallimentare
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5510 del 25 giugno 2025
Rifiuti.Obblighi della curatela fallimentare
Il curatore fallimentare deve custodire l'ambiente: gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino di fondi inquinati (di cui all’articolo 192 Codice dell’ambiente) gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione e la responsabilità presuppone sempre l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il danno ed il sistema osta a responsabilità oggettive o di posizione; la curatela fallimentare, essendo custode dei beni del fallito e detentrice dei rifiuti, risulta, in ogni caso, onerata alla rimozione degli stessi
Urbanistica.Muri di cinta o contenimento
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4802 del 3 giugno 2025
Urbanistica.Muri di cinta o contenimento
La realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, in relazione alla nozione di nuova costruzione, configurata quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, per le opere di qualsiasi genere se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione
Beni ambientali.Mutamento della destinazione d'uso di un immobile in zona vincolata
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Cass. Sez. III n. 24991 del 8 luglio 2025 (CC 28 mag 2025)
Pres. Ramacci Est. Bucca Ric. Tadini
Beni ambientali.Mutamento della destinazione d'uso di un immobile in zona vincolata
In tema di violazioni edilizie e paesaggistiche, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile in zona vincolata, realizzato mediante modifiche interne tali da renderlo idoneo ad un uso residenziale, diverso da quello originariamente assentito, integra sia il reato di esecuzione di lavori in difformità totale dal permesso di costruire, che quello di esecuzione di lavori su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione
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- Ambiente in genere.Ambiente ed energia. Dalla tradizione alla transizione
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- Urbanistica.Difformità totali variazioni essenziali e difformità parziali
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