TAR Piemonte, Sez. II, n. 417, del 11 marzo 2014
Urbanistica.Distanza minima tra pareti finestrate e corpi avanzati aggettanti

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, ai fini dell’applicazione della distanza minima tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, rientrano nel concetto civilistico di costruzioni le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati aggettanti che, seppure non corrispondano a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato; e che, al contrario, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di finitura od accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00417/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01354/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giuseppe Botta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Re Umberto, 65;

contro

Comune di Savigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Goldoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Graziella Garnero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Golinelli e Giovanni Martino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via Stefano Clemente, 22;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Savigliano del 16 settembre 2011, prot. n. 21539, avente ad oggetto "Richiesta di annullamento in via di autotutela di titolo edilizio. Conclusione del procedimento avviato in data 08.07.2011 con nota 16539";

- dell’art. 8, settimo comma – lett. F), delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Savigliano;

- del provvedimento del Comune di Savigliano del 21 gennaio 2013, prot. n. 1770, avente ad oggetto "Contenzioso avanti al TAR Botta / Comune di Savigliano / Garnero. Istanza di verifica di nuove opere. Atto di diffida alla rimozione. Conclusione del procedimento avviato in data 15.11.2012 con nota prot. 25678 del 19.11.2012";

- della s.c.i.a. per "Ristrutturazione con sopraelevazione di fabbricato civile esistente sito in Savigliano, via Biga n. 46, area di PRGC R2 - variante in corso d’opera a permesso di costruire n. 104/10 del 23 agosto 2010", rubricata al protocollo del Comune di Savigliano n. 39 del 26 marzo 2012, e comunque dell’atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine legale;

- della s.c.i.a. per "Variante in corso d’opera a permesso di costruire n. 104/10 del 23 agosto 2010 per l’installazione di pensiline a protezione dei serramenti esistenti in Savigliano, via Biga n. 46, destinazione ad abitazione civile", rubricata al protocollo del Comune di Savigliano n. 232 del 15 novembre 2012, e comunque dell’atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine legale;

- degli artt. 16 e 17 del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui stabiliscono che "(...) sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline (...) aggettanti per non più di m. 1,5 dal filo di fabbricazione (...)" definendo il filo di fabbricazione come il "perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere (...) aggettanti per non più di m. 1,5 dal filo di fabbricazione (...)";

- nonché per il risarcimento dei danni, nella misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savigliano e di Graziella Garnero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente Giuseppe Botta è proprietario di un immobile residenziale in via Biga n. 46, nel Comune di Savigliano.

Con il ricorso originario, notificato il 23 novembre 2011, impugna il provvedimento prot. n. 21539 del 16 settembre 2011 con cui il Comune ha respinto la sua richiesta di annullamento in autotutela (inoltrata il 6 luglio 2011) avente ad oggetto il permesso di costruire n. 104/10 del 23 agosto 2010 rilasciato alla controinteressata Graziella Garnero per la ristrutturazione e sopraelevazione del fabbricato adiacente. Chiede inoltre l’annullamento dell’art. 8, settimo comma – lett. F), delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Savigliano, nella parte in cui dispone che la sopraelevazione di fabbricati rispetti la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, ma prevede che tale prescrizione “… si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti e non si applica per pareti o parti di pareti non finestrate per le quali è ammessa l’aderenza o la confrontanza minima di mt. 3”.

Deduce motivi così rubricati:

1) violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968: lo strumento urbanistico comunale ed il permesso di costruire sarebbero contrastanti con la normativa regolamentare statale in materia di distanze tra costruzioni;

2) violazione degli artt. 6-ss. e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione del contraddittorio: il Comune non avrebbe rispettato gli obblighi procedimentali relativi all’esercizio dell’autotutela;

3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità: il Comune non avrebbe motivato la decisione di non annullare in autotutela il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata;

4) violazione degli artt. 10-ss. del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Savigliano: l’intervento assentito configurerebbe un vero e proprio ampliamento di volume e di superficie abitabile;

5) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria: il Comune non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli elementi rilevanti per il rilascio del permesso di costruire, neppure in sede di riesame;

6) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: il Comune non avrebbe inviato il preavviso di diniego di annullamento.

Chiede inoltre la condanna del Comune di Savigliano al risarcimento del danno.

Con motivi aggiunti notificati il 4 febbraio 2013, il ricorrente impugna il provvedimento comunale prot. n. 1770 del 21 gennaio 2013 (diniego di annullamento in autotutela), la s.c.i.a. in variante del 26 marzo 2012 (per la modifica e risegatura del tetto), la s.c.i.a. in variante del 15 novembre 2012 (per la realizzazione di pensiline a protezione delle finestre esistenti) e gli artt. 16 e 17 del regolamento edilizio comunale (nella parte in cui escludono dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni e le pensiline aggettanti per non più di 1,5 metri dal filo del fabbricato).

Deduce censure sostanzialmente coincidenti con quelle introdotte mediante il ricorso originario, affermando l’illegittimità della varianti tacitamente assentite dal Comune di Savigliano in relazione ai lavori di ristrutturazione e sopraelevazione autorizzati con il permesso di costruire n. 104/10.

Si sono costituiti l’Amministrazione intimata e la controinteressata Graziella Garnero, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 15 gennaio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso originario è inammissibile.

Il pregiudizio lamentato dal ricorrente Giuseppe Botta discende dal permesso di costruire n. 104/10, rilasciato in data 23 agosto 2010 alla controinteressata Graziella Garnero e non impugnato.

Del resto, l’eventuale impugnativa avverso l’originario titolo edilizio sarebbe risultata senz’altro tardiva, dal momento che il ricorso è stato notificato il 23 novembre 2011, mentre il ricorrente aveva piena conoscenza del contenuto lesivo e degli asseriti vizi di legittimità del provvedimento quantomeno alla data del 18 luglio 2011, allorquando egli ha notificato al Comune un’analitica diffida ad agire in autotutela (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).

L’inoppugnabilità del permesso di costruire non può essere aggirata mediante la proposizione del ricorso avverso l’atto comunale del 16 settembre 2011, recante il rifiuto dell’esercizio dell’autotutela. Secondo un principio processuale consolidato e pacifico, il diniego esplicito di autotutela è un atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco e che, pertanto, non può essere il mezzo per una surrettizia rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012 n. 2549 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).

Ne discende l’integrale inammissibilità del ricorso originario, per omessa impugnazione del permesso di costruire n. 104/10.

2. I motivi aggiunti sono inammissibili per difetto d’interesse, in relazione alla s.c.i.a. in variante presentata dalla controinteressata Graziella Garnero il 26 marzo 2012.

Essa, infatti, ha ad oggetto una modesta variazione progettuale in corso d’opera all’originario permesso di costruire, e cioè la risegatura del tetto sopraelevato in aderenza, allo scopo di eliminare ogni interferenza tra il tetto e la finestra esistente sul prospetto del fabbricato di proprietà del ricorrente Giuseppe Botta.

In concreto, la variante ha un effetto manifestamente migliorativo nei confronti del ricorrente, poiché corregge l’interferenza tra la nuova copertura e la persiana ivi già esistente, così attenuando proprio il pregiudizio denunciato mediante il ricorso originario.

Deve escludersi, pertanto, che il ricorrente abbia un interesse apprezzabile all’annullamento dell’assenso tacitamente formatosi sulla variante (ed all’annullamento del susseguente diniego di autotutela del 21 gennaio 2013), la cui concreta conseguenza sarebbe la reviviscenza del progetto autorizzato dal Comune con il permesso di costruire n. 104/10 (divenuto inoppugnabile, come si è visto), progetto che comporterebbe la realizzazione di una sopraelevazione maggiormente pregiudizievole per il ricorrente.

3. Viceversa, i motivi aggiunti sono infondati in relazione alla s.c.i.a. in variante presentata il 15 novembre 2012, per la realizzazione di pensiline a protezione delle finestre esistenti, ed in relazione alla presupposta disciplina contenuta negli artt. 16 e 17 del regolamento edilizio comunale, che escludono dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni e le pensiline aggettanti per non più di 1,5 metri dal filo del fabbricato.

Dalle fotografie depositate in giudizio (cfr. doc. 4 della difesa comunale) è agevole verificare la consistenza assai modesta delle pensiline realizzate dalla controinteressata, che in sé considerate non aggravano il paventato pregiudizio conseguente all’intervento di sopraelevazione.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, ai fini dell’applicazione della distanza minima tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, rientrano nel concetto civilistico di costruzioni le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati aggettanti che, seppure non corrispondano a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato; e che, al contrario, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di finitura od accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3539).

Donde la legittimità, per tale profilo, della disciplina regolamentare adottata dal Comune di Savigliano e l’infondatezza dei motivi dedotti avverso la s.c.i.a. in variante presentata dalla controinteressata.

4. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere in parte dichiarati inammissibili ed in parte respinti.

Le spese di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo al complesso andamento della vicenda controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)