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Decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - dr. Raffaele Piccirillo - in data 30.7.05 per violazione degli artt. 323 c.p. e 44 D.P.R. 380/01.
Concessione edilizia rilasciata in violazione: degli artt. 27 del Piano Regolatore Generale del Comune di Caserta e dell'art. 2 D.M. 2.4.68, nella parte che disciplina gli interventi eseguibili in zxona F3 (verde pubblico attrezzato); degli artt. 4 D. Lgs.vo n. 114/98 e 3 della L.R. Campania n. 1/00, che disciplinano e razionalizzano il settore della grande distribuzione commerciale - Indici per la valutazione in concreto della natura dell'intervento edilizio assentito e ininfluenza dell'etichetta di 'Centro Integrato di Servizi' impiegato negli atti concessori per eludere le limitazioni della disciplina urbanistica e commerciale - confisca obbligatoria dei canoni di affitto aziendale percepiti dal costruttore dell'immobile abusivo ai sensi dell'art. 335 bis c.p. - adottabilità del sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p.
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N. 5148/02 R.G.N.R.
N. 2587/04 R.G. GIP

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO di SEQUESTRO PREVENTIVO
art. 321 c.p.p.
Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla richiesta del P.M. diretta al sequestro preventivo dei canoni che vengono percepiti dall’Iperion s.p.a. e dalle società collegate Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. aventi tutte sede in Caserta corso Trieste n. 178 per la locazione dei locali commerciali ubicati presso il Centro Iperion di Caserta via P. Borsellino;
visti gli atti di indagine allegati alla richiesta e quelli pervenuti fino alla data del 14.7.05 inseriti nel procedimento iscritto nei confronti di:
1) B.F.;
2) M. A.;
3) T. A.;
4) C. G.;
5) N. G.;
6) G. G.;
7) S. M.;
8) S. G.;
9) N. L.;
10) N. M. R.;
11) C. S.;

INDAGATI
B. F. – T. A. – C. G. – N. G. – G. G. – S. M. – S. G. – N. L. – N. M. R. – C. S.

A) del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro e nello svolgimento delle loro funzioni nelle rispettive qualità – T. A. di legale rappresentante della società IPERION S.P.A. cons ede in Caserta corso Trieste n. 178; B. F. di Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Caserta e di responsabile del Procedimento Edilizio; tutti gli altri quali componenti della Commissione Edilizia del Comune di Caserta - abusavano del loro ufficio permettendo che fosse rilasciata in violazione di leggi e regolamenti la concessione edilizia n. 162/00 del 30.8.00 al predetto T.A. per la costruzione di un ‘Centro Integrato di attività economiche e servizi e tempo libero’ in Caserta via P. Borsellino e ciò con i seguenti atti illegittimi.
I predetti componenti della commissione edilizia esprimevano in data 27.4.00 parere favorevole al rilascio e il dirigente B. rilasciava in data 30.8.00 la concessione edilizia; lo stesso ingegner Biondi rilasciava in data 14.11.01 e 12.2.02 i certificati di agibilità parziale e totale del predetto centro; provvedimenti tutti illegittimi perché emessi in violazione:
- degli artt. 27 P.R.G. e 2 D.M. 2.4.68, in quanto la zona ov’era assentito l’intervento (Zona F3 – Verde Pubblico Attrezzato) consente la realizzazione di attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero nonché di attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico, risultando invece l’Iperion per dimensioni, complessità ed effettiva destinazione un insediamento edilizio commerciale incompatibile con detta zonizzazione;
- dell’art. 4 del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114 e dell’art. 3 della L. R. Campania 7.1.00 n. 1 che disciplina l’apertura delle grandi strutture di vendita e che all’allegato C) non prevede per l’area casertana ulteriori superfici utilizzabili a tal fine, risultando un’eccedenza pari a mq. 11.583.
In tal modo i commissari e il dirigente indagati procuravano intenzionalmente al predetto T. A. un ingiusto profitto patrimoniale.
In Caserta il 27.4.00, il 30.8.00, il 14.11.01 e il 12.12.02

M. A. – T. A.

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro, T.A. nella qualità indicata sub a) e M. A. in quella di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta, abusavano del proprio ufficio rilasciando i provvedimenti n. 5211 del 21.9.99 e 71 del 28.3.01 che autorizzavano la società Iperion, rispettivamente alla realizzazione di una strada di collegamento tra la via Borsellino e la via Laviano di Caserta e alla realizzazione di un’area di parcheggio in violazione dello strumento urbanistico, risultando la suddetta strada difforme da quella prevista dal P.R.G. e in violazione di legge, segnatamente della normativa edilizia trattandosi di opere che comportano trasformazioni urbanistiche del territorio senza seguire l’iter previsto per il rilascio di titoli concessori/permessi di costruire, nonché adottati in via provvisoria e in assenza di qualsiasi normativa che lo consenta, procurando così intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto T.A. e al centro Iperion servito dalla predetta strada e parcheggio. In Caserta il 21.9.99 e il 28.3.01

TUTTI
C) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. b D.P.R. 380/01 perché, in concorso tra loro nelle rispettive qualità, realizzavano il centro Iperion indicato sub A) nonché la strada e l’area di parcheggio indicati sub B) in assenza di concessione edilizia/permesso di costruire, in quanto i titoli rilasciati erano illegittimi per i motivi sopra indicati. In Caserta condotta accertata fino al marzo 2002 (data di ultimazione delle opere)

OSSERVA

Fumus delicti
Le violazioni di legge sussunte nei delitti di abuso d’ufficio descritti sub a) e b) sono consacrate in una serie di elaborati tecnici e di pronunce giurisdizionali che conferiscono a questo essenziale profilo della contestazione un sostegno probatorio e argomentativo ben più che indiziario.

Le violazioni di legge contestate al capo a)
Nella relazione depositata il 21.10.03 il consulente del P.M. ing. De Lucia sosteneva l’illegittimità della concessione n. 162 del 30.8.00 rilasciata alla società Iperion s.p.a. per la costruzione di un ‘centro integrato di attività economiche, servizi e tempo libero’ sul presupposto che – già alla stregua degli elaborati tecnici allegati alla richiesta del provvedimento – risultava evidente il carattere strumentale della definizione data all’intervento.
In realtà l’opera – quale risultante dai progetti e quale poi concretamente realizzata – concreta un Centro Commerciale secondo la definizione contenuta nell’art. 4 co. 1 lett. g) del D. Lgs.vo 31.3.98 n. 114: ‘una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente’.

Sul punto l’arch. Angelo Michele Fracassi, commissario ad acta nominato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, nelle note indirizzate all’Amministrazione Comunale e al beneficiario della concessione in data 8.11.02 e 2.12.02 evidenzia profili densamente sintomatici della pretestuosità della definizione di centro integrato data all’intervento edilizio in questione.
Si legge ad esempio che il fabbricato appare destinato ad attività quasi totalmente commerciale e che le destinazioni previste per la zona F3 dall’art. 26 delle norme di attuazione sono soltanto residualmente e simbolicamente soddisfatte dalla realizzazione di due campi per attività sportive privi delle attrezzature complementari (docce, servizi igienici ecc.).
Nello stesso senso e ancora più perspicua è la sentenza n. 7606 emessa dalla Terza Sezione del TAR Campania in data 5.12.02 e depositata il 19.6.03, pienamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790 del 28.6.2004: pronunce emesse all’esito di un agguerrito contraddittorio cartolare e perciò particolarmente rilevanti in questa sede prognostica.
Nella sentenza di primo grado il relatore afferma che la destinazione dell’area sulla quale insiste il Centro Iperion (F3 – verde pubblico) – stando alle previsioni del P.R.G. che danno attuazione alle indicazioni fornite dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 in tema di ‘parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale’ - si presta a comprendere minime attrezzature commerciali strettamente finalizzate a soddisfare le necessità di coloro che frequentano l’area per la finalità ricreativa e culturale sua propria.
Nel caso in esame invece il rapporto tra spazi di uso pubblico e spazi commerciali ‘è stato sostanzialmente capovolto, non potendosi ragionevolmente ritenere ‘attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico’ cioè insediamenti strumentali al ‘verde pubblico attrezzato’ un organismo edilizio che – quale che ne sia la definizione (centro commerciale o meno) – presenta una volumetria complessiva di mc. 60.932 di cui mc. 14.080 fuori terra con una superficie occupata pari a mq. 24.620, che è circondato da ampie aree destinate a parcheggio e che, prevedendo al suo interno, oltre a 40 esercizi commerciali anche un supermercato, tutto può rappresentare salvo che un’attrezzatura commerciale strumentale e compatibile con la destinazione a verde pubblico attrezzato. In definitiva con le concessioni edilizie impugnate…si è sostanzialmente capovolto quel rapporto previsto dalla destinazione di zona essendo il verde pubblico divenuto eventuale ed essendo invece la destinazione commerciale dell’area, per dimensioni e complessità dell’insediamento divenuta caratterizzazione primaria se non esclusiva dell’area stessa’.
Il Consiglio di Stato scolpisce icasticamente la residualità degli spazi di verde attrezzato nell’area in esame sottolineando che la netta preponderanza della destinazione commerciale non è ‘certamente inficiata dalla modesta incidenza degli spazi per attività sociali, culturali, sportive e verde pubblico attrezzato per il gioco e il tempo libero dato che, escluse le superfici destinate alla viabilità e al parcheggio in quanto funzionali alla struttura commerciale, quegli spazi si riducono a quattro locali della superficie lorda di mq. 316 ceduti in uso al Comune e due campetti di gioco’.

Da questa definizione della natura dell’intervento assentito e realizzato in via P. Borsellino rampolla il primo dei corollari giuridici dedotti nell’ipotesi d’accusa contestata sub a), quello che attiene al contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica: un centro commerciale mai avrebbe potuto essere assentito e realizzato nell’area interessata che, rientrando nella Zona F3 verde pubblico attrezzato, ammetteva esclusivamente a termini dell’art. 27 del P.R.G. la presenza di ‘attrezzature sportive per lo svago, la cultura e il tempo libero, di attrezzature commerciali compatibili con detto uso pubblico con espressa esclusione degli impianti rumorosi e nocivi per l’igiene fisica’: interventi insomma del tutto disomogenei rispetto a quello assentito con la concessione edilizia in esame e realizzato dall’Iperion s.p.a.
Deriva da quella dell’intervento assentito e realizzato l’illegittimità dei certificati di agibilità rilasciati all’Iperion s.p.a. in data 14.11.01 e 12.2.02, quando cioè l’intervento era stato in buona parte realizzato e fisicamente evidente si presentava l’eterogeneità dell’opera rispetto alla tipologia assentibile in base al P.R.G.: un’evidenza che non poteva essere sfuggita al pubblico ufficiale certificatore atteso che l’art. 26 co. 3 R.E.C. espressamente subordina il rilascio delle certificazioni di agibilità all’esecuzione ‘con esito positivo delle verifica di conformità delle opere al progetto approvato e alle prescrizioni della concessione’.

La seconda contestazione contenuta nel capo a) attiene al contrasto della concessione, degli atti propedeutici e di quelli consequenziali con la normativa regionale preposta alla salvaguardia della redditività delle piccole imprese commerciali e della compatibilità territoriale dei centri commerciali: essenzialmente con la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2000 che demanda all’allegato C il contingentamento delle superfici massime destinabili alla grande distribuzione.
Per l’area casertana, la tabella regionale di programmazione vigente fino al gennaio 2002 escludeva in radice l’assentibilità dell’intervento, avendo anzi rilevato un’eccedenza di superficie dedicata pari a mq. 11.583.
Sul punto il giudice amministrativo ha già fatto giustizia delle argomentazioni difensive che volessero revocare in dubbio la natura di centro commerciale del Centro Iperion e, per tal via, escludere l’applicabilità della legge regionale di programmazione.
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato una descrizione dell’opera che corrisponde perfettamente alle risultanze della presente indagine e che evidenzia la perfetta integrazione della definizione di centro commerciale contenuta nell’art. 1 lett. g) del D. Lgs.vo n. 114/98:
‘L’insediamento in questione è costituito da un edificio su due livelli, piano interrato e piano terra, al quale accede un’area di parcheggio. Il fabbricato, la cui copertura è utilizzata per un altro parcheggio, ospita un supermercato e più di quaranta esercizi commerciali, artigianali o per servizi, per complessivi 9000 mq. Circa di superficie di vendita; nonché i quattro locali per complessivi mq. 316 messi a disposizione del Comune. I locali commerciali si aprono sulle due gallerie pedonali di piano, collegate tra loro con un sistema di ascensori e tapis-roulant alle quali si accede dall’esterno dalle entrate principali comuni. Tutte le opere realizzate sono di proprietà della società Iperion che dà in locazione agli esercenti i locali commerciali e provvede alla manutenzione di tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico, di climatizzazione e ricambio dell’aria, antincendio ecc.) di cui il fabbricato è attrezzato e, non risultando diversamente in atti, alla gestione diretta o indiretta dei servizi (pulizia, custodia, vigilanza, ecc.). Della definizione normativa di centro commerciale si rinvengono pertanto tutti gli elementi tipici sopra riferiti la cui portata preponderante e determinante non è diminuita dagli accorgimenti adoperati (destinazione delle superfici di collegamento all’uso pubblico e di alcuni locali all’uso del Comune) per integrare con utilizzazioni diverse la preminente funzione commerciale del complesso(…) Sta di fatto ed è incontrovertibile che nella specie a mezzo dell’insediamento in questione si è realizzata la concentrazione in un’unica struttura di un complesso di esercizi commerciali e di attività economiche connesse, atto a soddisfare secondo la stima della stessa società Iperion, un bacino di utenza di 400.000 persone, al di fuori di qualsiasi pianificazione comunale e anzi in contrasto con la programmazione regionale per l’insediamento delle grandi strutture di vendita che fino al 1° gennaio 2002 non prevedeva per l’area casertana ulteriore superficie a tal fine disponibile’

Le violazioni di legge contestate al capo b)

In ordine alla strada di collegamento tra via Laviano e via Borsellino la relazione dell’ing. De Lucia si sofferma sull’anomalia della procedura autorizzatoria seguita per assentire un intervento difforme rispetto al tracciato stradale previsto dal P.R.G. e suggerisce il carattere strumentale della giustificazione addotta ai punti 6 e 7 dell’autorizzazione rilasciata dall’ing. M. in data 21.9.99.
In quei punti si giustifica il provvedimento autorizzatorio con l’esigenza di decongestionare il traffico durante l’esecuzione di lavori fognari in corso in zona limitrofa. Eppure l’autorizzazione è stata rinnovata in data 28.3.01 – a lavori fognari ormai eseguiti – con l’aggiunta dell’autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio chiaramente asservito alle finalità del centro commerciale e in palese elusione delle norme che prevedono la procedura concessoria per tal genere di interventi.

Anche su questo punto le conclusioni del consulente del P.M. si armonizzano con i rilievi del commissario ad acta Fracassi e del TAR Campania.
Il primo, nella citata nota n. 584 dell’8.11.02, osserva che la strada di collegamento tra via Laviano e via Borsellino è totalmente difforme sia dal P.R.G. che dalla concessione edilizia n. 162/00 e avrebbe necessitato di apposita concessione attesa la dimensione, la natura e la destinazione d’uso delle opere.

Il TAR Campania dal canto suo osserva che ‘l’illegittimità di tali atti è palese sol che si rifletta sulla circostanza che con questi ultimi, adottati in via provvisoria (sfuggendo al Collegio sulla base di quale normativa ciò sia possibile e non a caso gli atti suddetti non richiamano nelle premesse alcuna norma fondante l’esercizio del potere amministrativo) si è consentito dapprima la realizzazione di una strada secondo un tracciato non conforme al piano regolatore, e peraltro realizzato in concreto in modo non conforme allo stesso illegittimo atto autorizzatorio, successivamente la realizzazione di un’area di parcheggio avente, come la strada suddetta, carattere di assoluta provvisorietà con obbligo a carico dell’Iperion a ripristinare lo status quo ante’.

Il Consiglio di Stato confuta le argomentazioni difensive tese a legittimare le autorizzazioni de quibus inquadrandole come ‘provvedimenti diretti ad imporre alla società Iperion la realizzazione di infrastrutture caratterizzate dall’elemento della provvisorietà, al fine di soddisfare esigenze momentanee di viabilità e di parcheggio nella zona, ma non integrano concessioni edilizie rilasciate al privato, delle quali non hanno né la sostanza né la forma’. E lo fa con un argomento sostanziale che pare francamente insuperabile: ‘L’assunto non ha pregio risiedendo l’illegittimità dei provvedimenti in questione proprio nel fatto che, pur privi della sostanza e della forma della necessaria concessione edilizia, sono stati adoperati per autorizzare il loro destinatario (così ampliandone comunque la sfera giuridica) allo svolgimento di un’attività di costruzione tra l’altro anche in violazione delle previsioni dello strumento urbanistico’.

L’ingiusto profitto patrimoniale procurato ai beneficiari del titolo concessorio, dei certificati di agibilità e delle autorizzazioni contestate. L’ingiusto danno patrimoniale arrecato agli esercenti casertani non inseriti nel complesso Iperion

Il tatbestand dei contestati delitti di abuso d’ufficio postula una verifica ulteriore rispetto a quella della mera illegittimità degli atti amministrativi per violazione di legge: quella del consequenziale conseguimento di un effetto ingiustamente profittevole per il beneficiario dell’atto illegittimo e/o ingiustamente pregiudizievole per i controinteressati.
Un consolidato insegnamento giurisprudenziale esige, già da epoca anteriore alla riforma dell’art. 323 c.p. introdotta dalla legge 374/97, che il predicato dell’ingiustizia sia accertato alla stregua di parametri diversi e ulteriori rispetto all’illegittimità della condotta (la cd. doppia ingiustizia).
Nel caso in esame il requisito sembra perfettamente integrato.
Una prima indicazione la forniscono le richiamate pronunce del Giudice Amministrativo nelle quali si afferma la legittimazione attiva e l’interesse ad agire del ricorrente avv. Luigi Adinolfi e della serie di operatori commerciali da lui difesi (che coincidono con i soggetti attivatisi in questo procedimento con una febbrile attività di rappresentazione di fatti e produzione documentale).
In quelle pronunce correttamente si evidenzia il mutamento delle condizioni di svolgimento dell’attività commerciale nel Comune di Caserta e il concreto pregiudizio economico che deriva a tutti i piccoli operatori commerciali costretti a subire, a causa di una serie di provvedimenti illegittimi, la concorrenza di un complesso distributivo che soddisfa un bacino di utenza di 400mila persone.
Le macroscopiche dimensioni della volumetria assentita e della superficie sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G., il vero e proprio sconvolgimento dell’assetto territoriale programmato dicono poi quanto sia ingiusto – oltre che illegittimo – il profitto conseguito dall’Iperion s.p.a. e dalle numerose società collegate dalle violazioni in esame.

Il dolo intenzionale
La macroscopicità delle violazioni della legge urbanistica e delle leggi regionali di programmazione commerciale, la pertinacia dimostrata con la serie di provvedimenti ampliativi concessi, la pretestuosità delle argomentazioni utilizzate (si consideri la giustificazione data per consentire al di fuori di qualsiasi procedura concessoria la costruzione di una strada e di un parcheggio asserviti alle necessità create dal complesso commerciale in esame; o la risibile qualificazione di ‘centro integrato di servizi’ data all’opera per sottrarla ai vincoli urbanistici e commerciali; o ancora la pertinacia con la quale si è riconosciuta l’agibilità dell’opera pur dopo averne verificato la concreta dimensione e destinazione) dicono da sole quanto sia inverosimile l’ipotesi del mero errore rappresentativo o di interpretazione delle norme per gli amministratori, i funzionari e gli operatori indagati e quanto sia invece solida l’ipotesi di un’intenzionale azione di ingiusto favoritismo.
La richiesta del P.M. (pagg. 663-666) enumera poi, puntualmente rappresentando i risultati delle indagini, una serie di ulteriori comportamenti espressivi della pervicace volontà di favorire la Iperion s.p.a. e le società ad essa collegate.

Convincenti sono anche gli elementi raccolti sul collegamento tra le società destinatarie della presente richiesta di sequestro.
Dalle indagini della GdF compendiate nell’informativa del 19.12.03 emerge infatti che:
- le società Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. hanno tutte sede coincidente con quella dell’Iperion s.p.a. (Caserta corso Trieste n. 178 parco del Corso);
- il 99% del loro capitale sociale appartiene all’Iperion s.p.a.;
- esse hanno tutte sottoscritto contratti di locazione con l’Iperion s.p.a. per poi concedere a terzi in locazione i predetti locali con la forma contrattuale dell’affitto di reparto d’azienda’;
- le società in questione hanno acquisito in epoca antecedente alla stipula dei contratti di locazione con Iperion s.p.a. le autorizzazioni commerciali di altri operatori per poi richiedere il trasferimento e l’ampliamento delle superfici commerciali presso il Centro Iperion.

Pertinenza dei beni con i delitti indiziati
E’ evidente a questo punto la necessità di prevenire il conseguimento da parte del beneficiario T. A. e dei soggetti societari a lui collegati degli ulteriori profitti rivenienti dai reati contestati, profitti che la richiesta del P.M. individua nei canoni di locazione percepiti dall’Iperion s.p.a., dalla Mezzanotte s.r.l., dalla Wild Bear s.r.l., dalla Mezzogiorno s.r.l., dalla Moda In s.r.l. dai contratti di locazione stipulati per i locali commerciali ubicati nell’immobile abusivo.
In tal modo è soddisfatta l’esigenza di scoraggiare la produzione delle ulteriori conseguenze del delitto di abuso d’ufficio e di quello urbanistico, conseguenze che l’ormai costante insegnamento della S.C. ritiene non necessariamente coincidenti con l’evento consumativo del reato.
In ogni caso i canoni in questione rappresentano profitto, confiscabile ex art. 240 cpv. c.p., dei rappresentati delitti di abuso d’ufficio.

P.Q.M.
Ordina il sequestro preventivo, con deposito su libretto postale, dei canoni che vengono percepiti dall’Iperion s.p.a. e dalle società collegate Mezzanotte s.r.l., Wild Bear s.r.l., Mezzogiorno s.r.l., Moda In s.r.l. aventi tutte sede in Caserta corso Trieste n. 178 per la locazione dei locali commerciali ubicati presso il Centro Iperion di Caserta via P. Borsellino.
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in duplice copia al P.M. che ne curerà l’esecuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 30 luglio 2005
Il Giudice
dr. Raffaele Piccirillo