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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Urbanistica.Attività edilizia libera o soggetta a CILA e potere repressivo del comune

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 11 Novembre 2024
Visite: 2081

TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 3327 del 9 ottobre 2024
Urbanistica.Attività edilizia libera o soggetta a CILA e potere repressivo del comune

A fronte dell’attività edilizia libera, ma anche a quella assoggettata all’obbligo di CILA, non sia possibile configurare il medesimo controllo sistematico sulla legittimazione attiva in capo all’Ente comunale. Tale controllo, invero, presuppone un procedimento formale e tempistiche perentorie che non sussistono nell’ambito degli interventi sottoposti alla CILA, dovendosi quindi escludere la presenza di un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela, in quanto nessun titolo edilizio viene richiesto al Comune che, a sua volta, non può ingerirsi nella situazione di base del privato e, in questo caso, con i limiti del diritto di proprietà derivanti dalla contitolarità del bene o dalla presenza di soggetti confinanti in grado di far valere i propri diritti. Diversamente opinando, ne conseguirebbe l'esercizio di un potere repressivo e sanzionatorio non espressamente previsto dalla legge, quindi in violazione del principio di legalità, oltretutto non soggetto agli stringenti limiti di tempo previsti per le verifiche connesse agli altri titoli edilizi, con conseguente elusione e vanificazione dell'interesse, perseguito dal legislatore, volto alla semplificazione e facilitazione di quella parte dell'attività edilizia così disciplinata. Quindi, se per un verso non può ritenersi che la previsione - contenuta nell'art. 6-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - della sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori esaurisca il novero dei poteri che l'Amministrazione può spendere a seguito della presentazione della CILA, deve comunque affermarsi che il potere di controllo dell'Amministrazione, oltre che al dato formale della sola presentazione della comunicazione, possa unicamente ricondursi all'accertamento che l'opera ricada effettivamente nell'ambito dell'edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, quali la verifica dei presupposti di legittimazione soggettiva per l'ottenimento del titolo edilizio, estranei alla fattispecie disciplinata dal legislatore

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Urbanistica.Interventi di recupero dei seminterrati dei piani pilotis e dei locali al piano terra

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Corte Costituzionale
Pubblicato: 11 Novembre 2024
Visite: 2096

Corte costituzionale n. 174 del 7 novembre 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potestà legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali.
Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell’art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell’offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità

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Urbanistica.Pergotende

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 08 Novembre 2024
Visite: 2185

Cass. Sez. III n.39596 del 28 ottobre 2024 (UP 12 sett 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Rallo
Urbanistica.Pergotende

La struttura con cui si crea ex novo uno spazio chiuso stabilmente asservito ad un’attività commerciale preesistente ed al fine di soddisfare le esigenze non temporanee dell’impresa, non può definirsi “pergotenda”, non essendo la struttura funzionale (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini. Non si tratta, nel caso di specie, di un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, bensì di un elemento che ha creato un nuovo spazio chiuso, che ha trasformato in modo permanente un suolo inedificato, inglobandone l’area e lo spazio libero sovrastante a servizio degli interessi commerciali degli interessati.

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Urbanistica.Condono edilizio e fascia di rispetto autostradale

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 08 Novembre 2024
Visite: 2366

TAR Campania (SA) Sez. III n. 1801 del 7 ottobre 2024
Urbanistica.Condono edilizio e fascia di rispetto autostradale

In caso di vincolo di inedificabilità precedente all'esecuzione delle opere, l'amministrazione può limitarsi a richiamare l'esistenza del vincolo per impedire la sanatoria straordinaria (art. 33 L. n. 47/1985). Qualora, invece, vengano in rilievo vincoli imposti successivamente all'edificazione abusiva, la sanatoria edilizia non è preclusa, a condizione che l'opera risulti comunque compatibile con il vincolo. E’ quindi necessario condurre un’analisi in concreto ed effettiva di compatibilità.

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Urbanistica.Condono edilizio e limiti cubatura

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 07 Novembre 2024
Visite: 1700

Cass. Sez. III n.39602 del 28 ottobre 2024 (CC 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Romano
Urbanistica.Condono edilizio e limiti cubatura

Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso

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Urbanistica.Differenza tra interventi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione.

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 07 Novembre 2024
Visite: 2009

TAR Marche, Sez. II n. 809 del 18 ottobre 2024
Urbanistica. Differenza tra interventi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione.

Il criterio discretivo tra l’intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio. Pertanto, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 in quanto, proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi.

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  • Caccia e animali.Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di legge statali e regionali sulla caccia per contrasto con l’art. 9 Cost.
  • Urbanistica.Giudice esecuzione e demolizione
  • Urbanistica.Varianti in senso stretto al permesso di costruire e variazioni essenziali.
  • Elettrosmog.Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade
  • Caccia e animali.Reato di maltrattamenti di animali
  • Beni culturali.Termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ed interessi sensibili di tutela del patrimonio storico ed artistico
  • Beni Ambientali.Rapporti tra aspetti paesaggistici e disciplina urbanistica
  • Beni culturali.Art. 518-duodecies primo comma c.p. e continuità normativa con art. 635, secondo comma n. 1 c.p.
  • Urbanistica.La doppia conformità necessaria per la sanatoria riguarda anche la disciplina antisisimica
  • Urbanistica.Variazioni essenziali

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