TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 4202 del 19 dicembre 2025
Urbanistica.Impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio e criterio della vicinitas
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza delle condizioni dell’azione in quanto il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. La vicinitas, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; dunque la vicinitas non rappresenta un dato sufficiente e decisivo per riconoscere l'interesse ad agire, che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l'interesse ad impugnare, dovendosi dimostrare che l'intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.
N. 04202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03093/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luca Crecchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Colabianchi, Elke Kuehnel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sigrun Elke Kuehnel, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colabianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Usmate Velate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rga Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pper l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del permesso di costruire n. 23/2022 del 20.07.2022 rilasciato a RGA Immobiliare S.r.l. (pratica edilizia n.219/2021) e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/1/2023:
– del permesso di costruire n. 23/2022 del 20.07.2022 rilasciato a RGA Immobiliare S.r.l. (pratica edilizia n.219/2021) e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi, permesso di costruire impugnato oltre allegati:
– il parere favorevole alla valutazione dell'impatto paesaggistico, espresso dalla commissione comunale per il paesaggio in data 01.03.2022 e l'avviso di permesso di costruire (al quale il Comune non ha dato accesso).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Crecchi Luca il 22/2/2024:
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 23/2022 del 20.07.2022 rilasciato dal Comune di Usmate Velate alla RGA Immobiliare S.r.l. (pratica edilizia n.219/2021) e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi, permesso di costruire impugnato oltre allegati:
– il parere favorevole alla valutazione dell'impatto paesaggistico, espresso dalla commissione comunale per il paesaggio in data 01.03.2022 e – l'avviso di permesso di costruire.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rga Immobiliare S.r.l. e del Comune di Usmate Velate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Col ricorso notificato il 24 ottobre 2022 e depositato il 16 novembre 2022 i signori Luca Crecchi e Sigrun Elke Kuehnel chiedono l’annullamento del permesso di costruire n. 23/2022 del 20.07.2022 rilasciato a RGA Immobiliare S.r.l. (pratica edilizia n.219/2021) e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compresi il parere favorevole alla valutazione dell'impatto paesaggistico, espresso dalla commissione comunale per il paesaggio in data 01.03.2022 e l'avviso di permesso di costruire.
2.- I ricorrenti sono proprietari del terreno agricolo confinante con la particella 74 e precisamente del terreno identificato al catasto del Comune di Usmate Velate, Foglio 5 Particella 16.
A seguito di accesso agli atti risultava che sulla particella 74, agricola e priva di manufatti, è prevista la costruzione di un corpo di fabbrica con una superficie coperta di 317,55 m² per piano di due piani fuoriterra (edificio B) con n. 4 appartamenti residenziali oltre garage e cantine interrati, vialetti in autobloccanti e oltre parcheggi esterni, previa demolizione di fabbricato esistente e successiva ricostruzione.
Il permesso di costruire autorizza inoltre la costruzione sulla particella 74 di una strada asfaltata di larghezza di 4.50 m, una rampa di accesso ai box sotterranei e di parte di un altro edificio (edificio A). Sulla particella 36 è stata autorizzata la costruzione della rimanente parte dell'edificio A di altri 6 appartamenti di superficie complessiva di 412 mq.
3.- I ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe per i seguenti quattro motivi:
1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 36, 59, 60, 62 Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12, Legge per il governo del territorio(LGT) e degli artt. 103, 104, 105, 106, 168 Piano delle Regole 2007del PGT del Comune di Usmate Velate, Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 legge 241/90, eccesso di potere per difetto/contraddittorietà della motivazione;
2) Violazione artt. 174 e 172 PdR 2007 Comune Usmate Velate, art.36 LGT, Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione e erroneità dei presupposti;
3) Violazione art. 110, 168 PdR 2007 Comune Usmate Velate, art. 36,59 LGT Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione ed erroneità dei presupposti;
4) Violazione art. 169 PdR 2007 Comune Usmate Velate, art. 36, 59LGT.Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione ed erroneità dei presupposti.
I ricorrenti propongono altresì due atti di motivi aggiunti, reiterando le censure dedotte con l’atto introduttivo ed introducendo ulteriori motivi.
3.1.- I ricorrenti, in seguito all'esame dell'ulteriore documentazione fornita dal Comune in data 21.10.2022, hanno proposto motivi aggiunti con ricorso notificato in data 19.12.2022 per i seguenti motivi:
- violazione ed errata applicazione degli artt. 146, 147 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e artt. 35 a 39 PPR Lombardia, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto della motivazione
-violazione dell'artt. 44 L.R. n. 31 del 05.12.2008 e dell'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e degli artt. 40, 40bis e 40ter della L.r. 12/2005, Eccesso di potere per carenza di motivazione, mancanza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità. I ricorrenti denunciano l'assenza di motivazione e di istruttoria
-mancanza dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo D. Lgs 152/2006 capo II (autorizzazioni agli scarichi) che corrisponde agli artt. 124 -127. L'art. 124 determina che utti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati“. Tale autorizzazione è stata indicata dal progettista come necessaria (nell'istanza di permesso, doc. 16) ma non è presente negli atti e nemmeno la relativa domanda della controinteressata ex art. 125 D. Lgs. 152/2006.
Col secondo atto di motivi aggiunti deducono:
1) Costruzione su terreno agricolo, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria, difetto, contraddittorietà e carenza della motivazione o sviamento del potere, violazione art. 1, comma 1 e 3 L. n. 241/90, e violazione ed errata applicazione degli artt.36, 59, 60, 62 Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12, Legge per il governo del territorio (LGT) e degli artt. 103, 104, 105, 106, 168 Piano delle Regole 2007 del PGT del Comune di Usmate Velate;
2) Autorizzazione paesaggistica, violazione ed errata applicazione degliartt. 146, 147 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004) e artt. 35 a 39 PPR Lombardia, Artt. 25 seguenti norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico lombardo;
3) Vincolo idrogeologico; violazione artt. 44 L.R. n. 31 del05.12.2008 e dell'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e degli artt. 40, 40bis e 40ter della L.r. 12/2005.
4.-Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e RGA Immobiliare S.r.l. con memorie e documenti, entrambi insistendo per l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e per l’infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Le ordinanze collegiali n. 1419/2022 e n.148/2023 hanno respinto la domanda di tutela cautelare.
La causa è stata trattata all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 ed è quindi passata in decisione.
5.- Il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili per le ragioni che si espongono.
Occorre in premessa ricostruire le deduzioni di parte ricorrente.
Affermano i ricorrenti che:
il permesso di costruire, rilasciato alla controinteressata RGA Immobiliare S.r.l, è illegittimo nella parte in cui prevede la costruzione su due terreni con destinazione agricola al di fuori del sedime dell'edificio preesistente che sorgeva sulla particella 36; è stato rilasciato alla controinteressata che non è una società agricola e autorizza la costruzione di due palazzine residenziali con dieci appartamenti, che non sono destinate a fini abitativi di un agricoltore;
-l’edificio esistente da demolire che si trovava sulla particella 36 aveva una superficie di 352 mq (ingombro edificio“) e la superficie coperta dell'edificio esistente, ossia la proiezione orizzontale del perimetro esterno del fabbricato fuori terra, era dunque non più di 352 mq.;
-l'ingombro degli edifici autorizzati è secondo i ricorrenti inspiegabilmente di ben 770 mq (cfr. Tavola 2 e 10); dalla tavola 2 risultano a loro avviso dei calcoli non comprensibili, errati e contradditori; la superficie coperta non può essere 396 mq come indicato nella tavola 2, se quella accatastata è 352 mq.
Con i motivi aggiunti affermano che la costruzione sul mappale 74 fa sì che venga meno la caratteristica dell'ambiente naturale, la panoramicità, la quiete e la purezza dell'ambiente, tutte caratteristiche che hanno indotto all'acquisto dell'appezzamento per coltivarlo e per usarlo a tale scopo. L'intervento presenta delle criticità idrogeologiche (non esaminate) che si possono ripercuotere sul terreno dei ricorrenti (anche se a monte) come dimostrano gli allagamenti passati e le variazioni nella conformazione del terreno; in seguito al cambio di destinazione d'uso di fatto dei terreni lo sfruttamento del terreno agricolo dei ricorrenti verrà contestato volendo ad esempio immaginare l'allevamento di galline, capre o asini.
Il requisito dell'interesse ad agire non può essere peraltro legato ad un danno economico e, sicuramente, non può portare di fatto all'esclusione di possibili ricorrenti in modo che l'atto amministrativo non può essere impugnato da nessuno, nemmeno da chi ha una relazione permanente con gli immobili da trasformare e un interesse a mantenere lo status.
6.- Il Comune di Usmate Velate e RGA srl deducono ed eccepiscono l’inammissibilità per carenza di interesse dei ricorrenti atteso che:
-i ricorrenti agiscono in giudizio limitandosi ad affermare di essere comproprietari in Comune di Usmate Velate del mapp.16 del foglio 5, ovvero di un terreno asseritamente “da loro coltivato”, confinante con uno dei due mappali interessati dall’intervento edilizio contestato (mapp.74).
- senza invocare la qualifica di imprenditori agricoli o agricoltori per professione, affermano che “… subirebbero un danno in ordine alla sfruttabilità del loro terreno sotto il punto di vista agricolo e anche in ordine di luce e di panoramicità e del valore del loro immobile. I ricorrenti temono inoltre rischi sotto il profilo idrogeologico”;
- risulterebbe così evidente che il ricorso si origina dalla sola situazione (in ipotesi legittimante) di c.d. “vicinitas”;
- i ricorrenti non sono agricoltori di professione e non è dato comprendere quale sia il “danno in ordine alla sfruttabilità del loro terreno sotto il punto di vista agricolo” causato dall’intervento edilizio avversato; parimenti è insussistente qualsivoglia ipotesi di deprezzamento dell’immobile dei ricorrenti per minore luce o panoramicità, atteso che si tratta di un terreno a prato e dunque non dell’abitazione dei ricorrenti.
Aggiungono le resistenti che l’area di sedime del fabbricato di due soli piani, oggetto del titolo edilizio impugnato è assai distante (circa 32 metri a fronte di una distanza minima legale di mt.5ex art.34 Piano delle Regole) dal confine di proprietà tra i due mappali interessati e si trova ad una quota altimetrica addirittura inferiore rispetto alla sovrastante area dei ricorrenti (cfr. docc.1,3 e 4).
Il Comune e RGA srl affermano quindi l’inammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza, specie successiva alla fondamentale decisione n.22/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
7.- Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune resistente e il controinteressato deducono l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza d’interesse.
L’eccezione è fondata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, difettando in capo ai ricorrenti un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti impugnati.
8.- I ricorrenti affermano che: “ Gli interventi edilizi autorizzati comporterebbero un deturpamento dell'ambiente naturale, la vanificazione degli obiettivi strategici dello stesso Comune, la plurima violazione del piano delle regole e dell'ambiente da salvaguardare, portando ad una quasi totale urbanizzazione della valletta senza alcun cambio della destinazione delle aree agricole nel rispetto della legge sul contenimento del consumo del suolo e in accordo con la Provincia di riferimento .
I ricorrenti subirebbero un danno in ordine alla sfruttabilità del loro terreno sotto il punti di vista agricolo e anche in ordine di luce e di panoramicità e del valore del loro immobile. I ricorrenti temono inoltri rischi sotto il profilo idrogeologico”.
9.- Nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all’impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell’interesse al ricorso.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius.
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
L’interesse al ricorso consiste nell’utilità pratica che il soggetto trarrebbe dall’annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione.
9.1- In tema d’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della cd. vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22).
L'Adunanza Plenaria n.22/2021 del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sulla sufficienza del criterio della vicinitas per l'impugnazione dei titoli edilizi, ha formulato i seguenti principi di diritto: a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato; b) l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; c) l'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; d) nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.
L’interesse ad agire esprime, infatti, l’esigenza che il ricorso al giudice sia rimedio ultimo ed indispensabile per porre rimedio a uno stato di fatto lesivo; da qui i suoi caratteri essenziali, costituiti dalla personalità, concretezza ed attualità della lesione lamentata dal ricorrente.
La giurisprudenza, specie successivamente alla citata decisione n.22/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha affermato che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza delle condizioni dell’azione in quanto il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 13/05/2025, n. 4117; Consiglio di Stato, sez. IV , 15/04/2025, n. 3246 ).
La vicinitas, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; dunque la vicinitas non rappresenta un dato sufficiente e decisivo per riconoscere l'interesse ad agire, che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l'interesse ad impugnare, dovendosi dimostrare che l'intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.
La concezione secondo cui la vicinitas, oltre a identificare una posizione qualificata idonea a rappresentare la legittimazione a impugnare il provvedimento urbanistico o edilizio, abbia assorbito anche l'interesse a ricorrere è stata infatti superata dall'indirizzo secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l'interesse ad agire per ragioni di coerenza con i principî generali sulle condizioni per l'azione nel processo amministrativo, nel cui novero rientrano distintamente, oltre alla legitimatio ad causam, il c.d. titolo (o legittimazione al ricorso) e l'interesse ad agire.
In materia edilizia si è in definitiva affermato che l'interesse qualificato e differenziato deve essere ritenuto coincidente con quello enucleato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021.
La mera vicinitas è pertanto situazione inidonea a enucleare un interesse specifico e rilevante, differenziato da quello della collettività e non è considerata sufficiente neppure a chiedere l'attivazione dei poteri di vigilanza e sanzionatori della P.A. ovvero a far sorgere l’obbligo di provvedere della PA (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11/05/2023, n.2888; per la sua portata applicativa anche al caso di azione avverso il silenzio dell'Amministrazione compulsata ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia o a fini di tutela paesaggistica, v. T.A.R. Napoli, sez. III , 04/02/2025 , n. 911).
10.- Dando seguito alle coordinate ermeneutiche esposte, occorre rilevare che nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale all’annullamento dei provvedimenti impugnati ed un pregiudizio specifico, attuale e concreto, che le possa derivare dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito con il rilascio del permesso di costruire impugnato, essendosi limitata genericamente a sostenere di subire, dalla realizzazione dell’edificio, un pregiudizio del tutto eventuale ed ipotetico.
Non è ragionevole dedurre che “la presenza di una residenza, anziché di un terreno agricolo a confine con il vigneto, renderebbe al ricorrente molto più gravosa e difficoltosa la coltivazione del vigneto e probabilmente gli imporrebbe il rispetto di limiti diversi nelle modalità di esecuzione dei trattamenti stessi”.
Non pare sussistente un pregiudizio in termini di deprezzamento dell’immobile dei ricorrenti per minore luce o panoramicità, atteso che si tratta di un terreno a prato; l’area di sedime del fabbricato di due piani, oggetto del titolo edilizio impugnato è assai distante (circa 32 metri a fronte di una distanza minima legale di mt.5ex art.34 Piano delle Regole) dal confine di proprietà tra i due mappali interessati; si trova ad una quota altimetrica inferiore rispetto alla sovrastante area dei ricorrenti.
Giova poi rilevare che i profili geologici ed idrogeologici dell’attività costruttiva sono stati oggetto di un’indagine adeguata e che l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma appare rispettoso della disciplina urbanistica. Inoltre l’intervento assentito implica la demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, nel rispetto delle disposizioni del PdR del PGT vigente e i profili geologico e idrogeologico sono stati oggetto di una accurata indagine, a conclusione della quale è stato escluso che l’intervento possa “alterare lo stato dei luoghi”.
Infine va rilevato che i motivi relativi alla violazione delle disposizioni sulle aperture, forme e colori e alla realizzazione della strada sono inammissibili attesa la loro genericità.
11.- Con riguardo poi al pregiudizio dedotto rispetto alla visuale panoramica giova rammentare che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 6 settembre 2024 n. 7464, ha avuto modo di ribadire che l’interesse alla tutela della visuale panoramica costituisce “un interesse di mero fatto, come tale, di regola, inidoneo a configurare una lesione giuridicamente rilevante utile ad integrare la condizione dell’interesse a ricorrere”.
Il giudice d’appello richiama una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale : “…. la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell’ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi…..Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama ….esige che di esso sia previamente accertata l’esistenza. Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta….l’esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all’opera contestata.
Ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l’opera contestata ne compromettesse l’esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali” (Cassazione civile, Sez. II, 22 giugno 2023 n. 17922).
È pertanto vero che la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e in questo senso, come ricordato dalla Adunanza plenaria, la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere, ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà (Cons. Stato, Sez. IV, 6 settembre 2024 n. 7464).
12.- E’ quindi inammissibile, per difetto di interesse concreto e attuale, un ricorso proposto dal confinante, tendente ad ottenere l’annullamento in s.g. di un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale, ove la parte istante non abbia dimostrato alcun effettivo e specifico pregiudizio che le possa derivare dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito, essendosi limitata, genericamente, a far valere il criterio della c.d. “vicinitas” ed a sostenere di subire, dalla realizzazione dell’edificio del controinteressato, un pregiudizio del tutto eventuale ed ipotetico all’attività di coltivazione del proprio fondo (TAR SICILIA – Catania, sez. I – sentenza 18 aprile 2024 n. 1441) ed alla luce e panoramicità dal proprio immobile.
Laddove il ricorrente non abbia allegato un pregiudizio riconducibile direttamente, con un sufficiente grado di probabilità, ai manufatti assentiti al medesimo vicino, consegue che l’interesse ad agire, quale condizione ulteriore dell’azione impugnatoria, non può dirsi dimostrato.
13.- In definitiva ritiene il Collegio di seguire l’orientamento consolidato che esclude che la vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da sola a dimostrare anche la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come concreto, specifico ed attuale pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
Per le ragioni esposte, assorbita ogni altra censura, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di prova dell’interesse a ricorrere.
14.- La condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di fase cautelare è confermata, mentre sono compensate le spese di giudizio relative alla presente fase di merito, attesa la definizione in rito della controversia e la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate per la presente fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore




