TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 2461 dell'8 luglio 2010
Urbanistica. Distanza tra edifici
L'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine. Pertanto, le distanze tra costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi. Invero, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza, sicché non può dispiegare alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02461/2010 REG.SEN.
 N. 00988/2009 REG.RIC.
 N. 00987/2009 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 988 del 2009, proposto da:
 Selene Sirtoli, San Rocco Sas di Mario Sirtoli & C., rappresentati e difesi  dagli avv. Cesare Zonca, Filippo Collia, con domicilio eletto presso Filippo  Collia in Brescia, p.za Vittoria, 11 (Fax=030/3755748);
 contro
 Comune di Ranica, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Mario  Viviani, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione,  37;
 
 nei confronti di
 
 Parco dei Colli di Bergamo, Ralf Becker, Impresa Ruggeri Costruzioni Srl;
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 987 del 2009, proposto da:
 Selene Sirtoli, San Rocco Sas di Mario Sirtoli & C., rappresentati e difesi  dagli avv. Cesare Zonca, Filippo Collia, con domicilio eletto presso Filippo  Collia in Brescia, p.za Vittoria, 11 (Fax=030/3755748);
 contro
 Comune di Ranica, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Mario  Viviani, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione,  37;
 
 nei confronti di
 
 Parco dei Colli di Bergamo, Ralf Becker, Impresa Ruggeri Costruzioni;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 quanto al ricorso n. 988 del 2009:
 
 del provvedimento emesso dal Comune di Ranica prot. 8717 SA/ar in data  29/7/2009, recante diniego del permesso di costruire, nonchè di ogni altro atto,  connesso..
 
 quanto al ricorso n. 987 del 2009:
 
 dell'ordinanza emessa dal Comune di Ranica n. 27 in data 29/7/2009, recante  demolizione opere abusive in Via San Rocco, 14...
 
 
 Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ranica e di Comune di  Ranica;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Sergio Conti e  uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso notificato il 7.10.2009 e depositato presso la Segreteria della  Sezione il successivo giorno 15 (rubricato n. 988/09 RGR), Sirtoli Silene e San  Rocco SAS di Mario Sirtoli & C. si gravano avverso il provvedimento in data  28.7.2009, con cui il Comune di Ranica ha rigettato la richiesta di rilascio di  permesso di costruire in sanatoria per le opere realizzate in difformità  rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire n. 2115 del  28.4.2008.
 
 I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
 
 1) Violazione di legge e particolarmente degli artt. 33, 34 e 38 L.R.. n.  12/2005 e art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 9 del D.M. 2.4.1968 n.  1444;
 
 2) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione  con il contenuto del provvedimento;
 
 Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ranica, chiedendo il rigetto  del gravame.
 
 Con ricorso notificato il 7.10.2009 e depositato presso la Segreteria della  Sezione il successivo giorno 15 (rubricato al n. 987/2009 RGR), Sirtoli Silene e  San Rocco SAS di Mario Sirtoli & C. si gravano avverso l’ ordinanza del  29.7.2009 con cui il Comune di Ranica ha ordinato la demolizione di opere  realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire n. 2115 del  28.4.2008.
 
 I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
 
 1) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei  fatti;
 
 2) Illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria del 28.7.2009  costituente i presupposti del provvedimento sanzionatorio di demolizione;
 
 3) Illegittimità del provvedimento per irragionevolezza ed irrazionalità dello  stesso;
 
 4) Illegittimità per contraddittorietà con il provvedimento di diniego della  sanatoria 28.7.2009 del comune di Ranica;
 
 Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ranica, chiedendo il rigetto  del gravame.
 
 Alla Camera di consiglio del 28.10.2009 (ord. N. 653/09) la Sezione ha accolto  l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, contestualmente  fissando la pubblica udienza del 26.5.2010.
 
 Con istanza depositata il 13.5.2010, i ricorrenti hanno chiesto il differimento  dell’udienza di discussione di entrambi i ricorsi, evidenziando di avere  presentato, in data 8.2.2010, istanza volta ad ottenere un parere di conformità  paesaggistica finalizzato alla presentazione di una (ulteriore) istanza di  rilascio di permesso di costruire in sanatoria e di essere ancora in attesa di  un pronunciamento da parte del Parco dei Colli.
 
 Il Comune di Ranica, con memoria depositata il 14.5.2010, ha rappresentato di  non potere aderire a tale richiesta se non previa rinuncia alle sospensiva  concesse ai ricorrenti con le ord. n. 652 e 653 del 2009, entrambe finalizzate  alla trattazione a breve dei ricorsi.
 
 Alla pubblica udienza del 26.5.2010 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in  decisione.
 DIRITTO
 Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi all’esame, i quali  – attesa la stretta connessione (oggettiva e soggettiva) esistente possono  essere decisi con un’unica sentenza.
 
 L’istanza di differimento della trattazione dei ricorsi avanzata dai difensori  delle ricorrenti non può essere accolta per le seguenti ragioni:
 
 - alla c.c. del 28.10.2010 è stata accordata la sospensione degli effetti  dell’ordinanza demolitoria, in relazione alla sussistenza del danno, con  contestuale fissazione del merito per l’udienza del 26.5.2010, ma le ricorrenti  non intendono rinunciare, come espressamente richiesto dal Comune, a tale  sospensiva accolta;
 
 - la domanda di sanatoria presentata prevede comunque una rilevante demolizione  di quanto costruito, sicché non vi è alcuna necessità di attendere l’esito di  tale pratica amministrativa prima di decidere la controversi all’esame.
 
 In punto di fatto, va premesso che San Rocco Sas è proprietaria di un'area, in  Comune di Ranica, di circa 42.000 mq di superficie, ricompresa nell’ambito del  Parco dei Colli di Bergamo e qualificata come zona C1 "zona a parco agricolo  forestale (art. 12 della legge regionale 13.4.1991 n. 8)".
 
 Su tale fondo esercita l'attività agricola l'azienda agricola “La meridiana di  Sirtoli Selene” con sede in Ranica via San Rocco n. 14.
 
 La soc. San Rocco Sas e Sirtoli Selene, quale titolare dell’az. agr. La  Meridiana, avevano ottenuto, nel 2004, un permesso di costruire per la  realizzazione di una costruzione sotterranea destinata ad attività produttiva  agricola.
 
 Successivamente i medesimi soggetti hanno ottenuto dal Comune di Ranica il  permesso di costruire n. 2115 in data 28.4.2008, relativo alla realizzazione di  un edificio a destinazione residenziale da utilizzare come abitazione del  titolare dell'azienda agricola.
 
 A seguito di verbale di accertamento è stata emessa dal Comune, in data  25.2.2009, ordinanza di sospensione dei lavori, nella quale si evidenzia che il  progetto autorizzato prevedeva la costruzione “sopra la soletta di copertura  dell’azienda agricola interrata, di un edificio con un piano fuori terra, avente  superficie coperta di mq. 236, volume di mc. 684 e altezza all’imposta della  gronda di m. 4,30 (misurata dall’estradosso della soletta di copertura  dell’azienda agricola interrata) con tetto di copertura a due falde”, mentre nel  corso del sopralluogo effettuato il 24.2.2009 è stato “rilevato che sopra la  soletta di copertura dell’azienda agricola interrata sono stati costruiti n. 2  edifici di due piani fuori terra, aventi superficie coperta di circa mq. 117  ciascuno, volumetria di circa mc. 658 ciascuno e altezza all’imposta di gronda  di m. 6,00 (misurata dall’estradosso della soletta di copertura dell’azienda  agricola interrata) distanti tra loro circa m. 5,50, con tetto di copertura a  due falde.
 
 In data 24.12.2008 il progettista (arch. Ralf Becker) presentava al Parco dei  Colli richiesta di variante, ai fini della valutazione paesaggistica, che  prevedeva la realizzazione di una seconda residenza per l'addetto agricolo. La  stessa domanda venne presentata in data 24.2.2009 al Comune di Ranica.
 
 Con nota 8.4.2009 il Responsabile del Settore gestione territorio del Comune di  Ranica emetteva comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241  1990.
 
 In data 20.5.2009 (cfr. doc.n. 12 dei ric.) il predetto Responsabile del Settore  assumeva il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire in  sanatoria con la seguente motivazione:
 
 1) l'art. 34 della legge regionale 11.3.2005 n. 12 prevede che l'autorizzazione  paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal Comune ai sensi dell'art. 80  della legge medesima, deve essere allegata alla richiesta di permesso di  costruire. Tale documentazione non è stata allegato all'istanza. Unitamente al  progetto è stata invece allegata copia di istanza presentata al Parco dei colli  di Bergamo in data 24.12.2008 per ottenere l'autorizzazione paesaggistica delle  opere, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. Da una  verifica eseguita d'ufficio presso il Parco dei colli di Bergamo non risulta  rilasciato alcun provvedimento di autorizzazione paesaggistica relativo alle  opere oggetto di istanza, né alcun provvedimento di accertamento di  compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del medesimo D.Lgs.,  per le opere già realizzate in difformità dal autorizzazione paesaggistica  rilasciata dal parco dei colli in data 28.5.2008 n. 66;
 
 2) si rilevano incongruenze tra la rappresentazione, nelle piante allegate  all'istanza, dei due corpi di fabbrica già realizzati (oggetto di sanatoria) e  quanto rilevato in cantiere il 24.2.2009 da personale di questa amministrazione  comunale. In particolare, la dimensione rappresentata del complesso edilizio  risulta inferiore a quanto già realizzato.
 
 Nel frattempo, senza attendere l’esito della prima domanda, Mario Sirtoli, in  qualità di legale rappresentante della società San Rocco, aveva presentato - in  data 9.4.2009 - al Comune una seconda istanza di permesso di costruire in  sanatoria per variante al precedente permesso n. 2115 del 28.4.2008(doc. n. 7  del Comune). Con nota in data 22.4.2009 il Comune richiedeva integrazioni  documentali e modifiche progettuali (doc. n. 8 del Comune).
 
 Con nota in data 23.4.2009 (doc. n. 9 ) il Comune richiedeva al Parco regionale  dei colli di Bergamo se fosse stata presentata domanda di accertamento di  conformità paesaggistica per l'opera eseguita e se fosse stato rilasciato il  relativo provvedimento.
 
 Con nota in data 19.6.2009 (doc. n. 11), il Comune reiterava, non avendo  ottenuto alcun riscontro, la richiesta di notizie, specificando:
 
 - che la nuova struttura ha una volumetria di circa 1.300 mc. superiore a quanto  assentito con l’autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata dal Parco;
 
 - il piano terra/seminterrato, ai sensi del PRG vigente, è da considerare nuovo  volume ed è pari a mc. 590;
 
 -si tratta di due corpi di fabbrica separati, costituenti due unità immobiliari  in luogo di una autorizzata dal permesso di costruire originario.
 
 In data 30.6.2009 il Parco riscontrava quest'ultima nota (doc. n. 12),  evidenziando che “non è pervenuta alcuna domanda di accertamento di  compatibilità paesaggistica”, soggiungendo che risultava solo una nota in data  22 maggio 2009 a firma dell'azienda agricola La meridiana di Sirtoli Selene,  diretta al Comune di Ranica e per conoscenza al Parco, significando che, ove  questa dovesse intendersi domanda di accertamento, la stessa non può essere  accolta “in quanto l'eccedenza volumetrica di metri cubi 1300,00, a prescindere  dagli altri aspetti, rende inapplicabile all'art. 167 comma 5 del D.Lgs.  42/2004”.
 
 Con nota 8 luglio 2009 (doc. n. 15) il Comune inviava agli odierni ricorrenti  comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis  legge 7.8.1990 n. 241.
 
 Infine, con provvedimento n. 8717 di protocollo in data 28 luglio 2009, il  Comune assumeva l’atto di diniego di permesso di costruire in sanatoria oggetto  d’impugnazione con il ric. n. 988/09.
 
 Il provvedimento reca la seguente motivazione:
 
 1) l'art. 34 della legge regionale 11.3.2005 n. 12, prevede che l'autorizzazione  paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal Comune ai sensi dell'art. 80  della legge medesima, deve essere allegata alla richiesta di permesso di  costruire. Tale documento non è stato allegato all'istanza. In data 7 luglio 2  1009 il parco dei colli di Bergamo emesso provvedimento sanzionatorio (prot. n.  3114) di ripristino, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42,  per la demolizione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione  paesaggistica e ripristino ambientale dello stato preesistente dei luoghi;
 
 2) con riferimento agli elaborati progettuali depositati il 22.7.2009 relativi  alle vostre osservazioni di cui al prot. n. 8437 del 21.7.2009, la domanda  prevede la sanatoria di un edificio con pareti finestrate che si fronteggiano  distanti fra loro circa m. 4,90: questa situazione è in contrasto con quanto  stabilito dal Decreto Ministeriale 2.4.1968, n. 1444, nonché dall'art. 4. 9  delle Norme Tecniche Attuative del PRG vigente, che prevedono una distanza  minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, o di un  medesimo edificio, pari a metri 10.
 
 In data 29.7.2009 il Responsabile del Settore Gestione territorio emetteva  l’ordinanza n. 27 di demolizione opere abusive in via San Rocco. Tale atto si  fonda sulla seguente scansione motivazionale:
 
 - con verbale di accertamento del 24.2.2009, redatto a seguito di sopralluogo,  si è accertato che, in contrasto con quanto autorizzato con il permesso di  costruire n. 2115 del 28.4.2008, sono state eseguite le seguenti opere:  costruzione di 2 edifici, aventi 2 piani fuori terra, con una superficie coperta  di circa mq. 117 ciascuno e volumetria di circa mc. 658 ciascuno;
 
 - le opere realizzate hanno prodotto un organismo edilizio integralmente diverso  per caratteristiche tipologiche e plani volumetriche da quello oggetto del  permesso di costruire n. 2115, con l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti  indicati nel progetto e tali da costituire organismi edilizi con specifiche  rilevanza ed autonomamente utilizzabili;
 
 - è stato emesso il 7.7.2009, dal Parco dei colli di Bergamo, provvedimento di  ripristino, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 nonché in data  28.7.2009 dal Comune atto di diniego del permesso di costruire in sanatoria in  quanto il progetto risulta in contrasto con le vigenti norme in materia  urbanistico-edilizia ed è privo del provvedimento di carattere paesaggistico  ambientale;
 
 - l'opera si configura in totale difformità dal permesso di costruire secondo  quanto stabilito dall'art. 31 del Testo Unicon. 380/01;
 
 - è possibile provvedere alla demolizione delle opere realizzate in difformità  senza pregiudizio per gli immobili realizzati regolarmente.
 
 Così ricostruita la complessa vicenda all’esame, è possibile pervenire ai  seguenti punti fermi:
 
 1) sono stati richiesti due distinti permessi di costruire in sanatoria,  conclusisi con due atti di diniego, il primo dei quali è rimasto inoppugnato,  mentre il secondo è oggetto del ric. n. 988/09 all’esame,
 
 2) il Parco dei Colli di Bergamo ha ingiunto la rimessione in pristino con atto  che è stato impugnato dalle odierne ricorrenti con ric. n. 986/09, anch’esso  discusso alla pubblica udienza del 26.5.2010 ed oggetto di separata sentenza.
 
 Può quindi passarsi all’esame delle doglianze dedotte nei confronti dell’atto di  diniego di rilascio di permesso in sanatoria.
 
 Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono l'inapplicabilità alla fattispecie  della disposizione di cui all'art. 34 della L.R. n. 12 del 2005 (il quale  prevede che la domanda di permesso di costruire deve essere allegata  l'autorizzazione paesaggistica rilasciata secondo il procedimento dell'art. 82  della stessa legge) affermando che la procedura di sanatoria ha un suo specifico  iter e delle sue specifiche previsioni normative.
 
 In altri termini, solo quando viene chiesto il permesso di costruire “ordinario”  (antecedente alla realizzazione delle opere) sarebbe possibile presentare la  richiesta di autorizzazazione paesaggistica in via preventiva, mentre in caso di  domanda di permesso in sanatoria tale onere non sarebbe previsto poichè, attesa  l’urgenza del provvedere, non sarebbe possibile attendere il termine di 180  assegnato all’autorità che tutela il vincolo per esprimersi.
 
 La doglianza non ha giuridico fondamento.
 
 Non solo non è rinvenibile nelle norme regionali evocate alcun appiglio testuale  a favore di siffatta tesi, ma la stessa conduce, sotto un profilo sistematico,  all’aberrante conclusione di apprestare un regime agevolato ai soggetti che  abbiano edificato sine titulo in zona soggetta a vincolo.
 
 Sotto altro aspetto, le ricorrenti contestano la sussistenza dalla violazione  della norma sulle distanze minime tra pareti finestrate posta dall'art. 9 del  D.M. n. 1444/1968, sostenendo che questa norma possa essere applicata solamente  allorché si sia in presenza di due edifici diversi, mentre nel caso si è in  presenza di un solo edificio seppur articolato su due corpi di fabbrica tra loro  funzionalmente collegati.
 
 La doglianza va disattesa.
 
 La giurisprudenza ha chiarito (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 5.12.2005n.  6909) che l'art. 9 cit., laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti  finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di  norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo  igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura  giuridica dell'intercapedine. Pertanto, le distanze tra costruzioni sono  predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in  considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di  sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di  discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo  contemperamento degli opposti interessi.
 
 Invero, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra  edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del  frontista alla riservatezza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 261.2001 n. 1108), sicché  non può dispiegare alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di  corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti.
 
 In tal senso, soccorre anche la previsione al riguardo dal PRG che, all'art. 4.  9 delle NTA, specifica che la distanza minima va misurata "perpendicolarmente ai  fronti, tra pareti sinistrate pareti di edifici antistanti o di un medesimo  edificio".
 
 Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittorietà della  motivazione con il contenuto del provvedimento in quanto sostanzialmente viene  rivolto un invito a presentare una nuova domanda di sanatoria.
 
 Anche tale prospettazione non è fondata.
 
 Il Comune si è, invero, limitato a svolgere alcune ulteriori osservazioni, a  carattere meramente collaborativo nei confronti dei privati, indicando ad essi  quali integrazioni documentali e quali modifiche progettuali si sarebbero dovute  effettuare in caso di presentazione di una nuova, diversa, istanza di sanatoria.  Non a caso l’Amministrazione ha specificato che tale, eventuale, nuova domanda  avrebbe dovuto non solo risolvere le problematiche ostative evidenziate con  l’atto di diniego, ma essere altresì accompagnata dal provvedimento di  accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dal Parco regionale dei  colli di Bergamo.
 
 In conclusione l’atto di diniego risulta immune dai dedotti vizi.
 
 Con il ricorso n. 987/09, le ricorrenti hanno impugnato l'ordine di demolizione.
 
 Con il primo motivo, viene lamentato il travisamento dei fatti, sostenendo che  il Comune ha svolto
 
 una serie di considerazioni relative all'entità, rilevante gravità delle  violazioni che non hanno alcun rapporto con il provvedimento emanato che  dovrebbe essere una conseguenza automatica del precedente diniego. Inoltre,  viene evidenziato che nessuna considerazione viene svolta in relazione  all'inesistenza di alcun danno paesistico.
 
 La doglianza non ha fondamento.
 
 Le stesse ricorrenti rilevano che l’ordinanza di demolizione costituisce  automatica conseguenza del diniego della richiesta sanatoria, sicché l’eventuale  presenza di considerazioni ulteriori risulta del tutto irrilevante.
 
 Invero, per orientamento giurisprudenziale pacifico ( cfr. ex multis T.A.R.  Napoli, Sez. VIII, 8.10.2009 n. 5203), l'ordinanza di demolizione costituisce  atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione  discrezionale del configgente interesse al mantenimento in loco della res,  sicché la repressione dell'abuso corrisponde ipso facto all'interesse pubblico  al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Per conseguenza,  l’atto è da ritenersi sorretto da adeguata e autosufficiente motivazione, in  presenza della compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione  della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.
 
 Sotto altro profilo, va rilevato che la sussistenza di uno specifico danno  paesaggistico non è questione che rilevi nel presente giudizio, afferente alla  sanzione edilizia.
 
 Parimenti infondato risulta il secondo motivo, con cui si prospetta  l’illegittimità “derivata” discendente dall’impugnazione del provvedimento di  diniego di sanatoria del 28.7.2009, una volta che detto connesso gravame è stato  già scrutinato con esito negativo per le ricorrenti.
 
 Con il terzo mezzo, si contesta la mancanza di ragionevolezza del provvedimento  demolitorio, sia in quanto il Comune ha dimostrato di essere a conoscenza del  fatto che il Parco dei Colli di Bergamo abbia a sua volta ordinato la  demolizione delle stesse opere sia per non aver tenuto conto del fatto che le  opere realizzate in difformità del permesso possono essere sanate, sussistendo  anche l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica derivante dall'oculata  gestione dell'azienda agricola sicché sarebbe inapplicabile nella fattispecie il  disposto dell'art. 164 comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
 
 La censura va disattesa.
 
 Innanzi tutto va rilevato che differenti e non coincidenti sono portata ed  ambito dei provvedimenti assunti rispettivamente dal Parco dei colli, quale  autorità a tutela del vincolo paesaggistico, e dal Comune, quale autorità  preposta al controllo dell’attività edilizia.
 
 Quanto alle considerazioni in ordine alla pretesa sanabilità delle opere  difformi, a prescindere dall’inammissibilità del motivo dedotto in sede  d’impugnativa dell’ordine di demolizione, va rilevato che la non sanabilità è  stata affermata dal Comune, con motivazioni che sono risultate immuni dai  dedotti vizi, con l’atto di diniego di sanatoria.
 
 Infine, con il 4º motivo si sostiene che vi sarebbe contraddittorietà tra il  diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione laddove viene prevista nel  primo provvedimento la possibilità che venga concessa la sanatoria su un’  ulteriore domanda.
 
 Tale doglianza si fonda su una erronea comprensione del reale contenuto del  provvedimento di diniego di sanatoria. Al riguardo si deve rinviare a quanto  rilevato nell’esaminare (e respingere) il secondo motivo del ricorso n. 988/09,  là dove si è rilevato che si tratta di meri apporti collaborativi al privato  posti in essere dall’Amministrazione.
 
 In tale contesto non sussiste alcuna contraddizione fra provvedimenti: una volta  respinta una domanda di sanatoria, a fronte del rilevato abuso l’ordine di  demolizione è atto dovuto.
 
 Spetta al privato valutare la percorribilità di una nuova istanza nella fase  successiva - che nella fattispecie all’esame postula, per espressa ammissione  delle ricorrenti (cfr. memoria del 12.5.2010) - l’esecuzione della demolizioni  di parte di quanto costruito sine titulo.
 
 Il Collegio, infine, deve rilevare che tutte le altre questioni sollevate nella  memoria finale dalle ricorrenti e contraddette, parimenti con memoria, dalla  resistente si pongono a valle dei provvedimenti qui impugnati e quindi non fanno  parte del presente giudizio (che è sugli atti e non sul rapporto). Le stesse  potranno essere affrontate in sede procedimentale e, solo in caso di diniego  della nuova terza domanda di sanatoria, potranno costituire oggetto di decisione  in sede processuale in altro giudizio.
 
 Conclusivamente i ricorsi vanno respinti.
 
 Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di  Brescia I Sezione – preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Giuseppe Petruzzelli, Presidente
 Sergio Conti, Consigliere, Estensore
 Carmine Russo, Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/07/2010
                    



