TAR Toscana Sez. III n. 2450 del 12 luglio 2010
Urbanistica. Accesso ai titoli edilizi rilasciati
In materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai relativi progetti, l’art.5 del D.P.R. n.380/2001, nello stabilire le competenze dello sportello unico per l’edilizia, pone l’obiettivo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’elenco delle domande presentate ed a tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi soggetto abitante in zona vicina a quella interessata dal permesso di costruire (ancorchè non proprietario dell’area in cui ricade l’intervento edilizio) ha diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali, rilevando la sussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02450/2010 REG.SEN.
 N. 00593/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2010, proposto da Biagiotti Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 2;
 contro
 Comune di Figline Valdarno, in persona del Sindaco pro tempore, non  costituito  in giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Figline Agriturismo s.r.l. e Figline Agriturismo s.p.a., in persona del  rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese  dall'avvocato Filippo Turturici, e domiciliate per legge presso la  segreteria di  questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;
 
 per l'accertamento
 
 del diritto ad ottenere l’esibizione dei documenti di cui all’istanza di  accesso  presentata l’11 febbraio 2010
 
 e perchè sia ordinato all’Amministrazione di esibirli.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Figline Agriturismo s.r.l.  e di  Figline Agriturismo s.p.a.;
 Viste le memorie difensive di quest’ultime;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 il dott.  Gianluca  Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Il ricorrente ha acquistato, in data 22/4/1992, la proprietà degli  immobili  identificati al foglio di mappa 37, particella 18, sub 2, porzione “a” e   porzione “b”, nonché particella 19, sub 3, del Comune di Figline  Valdarno.
 
 E’ seguito, in data 28/4/1992, l’acquisto di un terreno agricolo (foglio  n.37,  particella 25) di mq.9510.
 
 Tali beni, rientranti nel complesso agricolo “Fattoria Norcenni”, sono  stati  occupati di fatto dalla società Figline Agriturismo.
 
 Il ricorrente, con atto di citazione notificato il 27/4/1993, ha agito  in  giudizio per l’accertamento del diritto di proprietà e per la condanna  al  rilascio degli stessi. Il giudizio civile si è concluso con sentenza  della Corte  d’Appello di Firenze n.311 del 2005, la quale ha accertato la proprietà  del  signor Biagiotti.
 
 Nelle more del processo civile la predetta società ha stipulato con il  Comune di  Figline Valdarno due convenzioni urbanistiche, in data 29/9/1987 e  12/5/1992,  riguardanti gli immobili oggetto dell’atto di citazione in giudizio, ed  ha  realizzato interventi di ristrutturazione assentiti dall’Ente.
 
 Il ricorrente, con istanza presentata al Comune in data 11/2/2010, ha  chiesto di  visionare ed estrarre copia dei seguenti documenti: convenzioni  urbanistiche del  29/9/1987 e del 12/5/1992 tra Comune e Figline Agriturismo s.n.c.,  concessione  edilizia in sanatoria n.105 del 1991, permesso di abitabilità n.114 del  1992,  concessioni edilizie n.52 del 1992 e n.93 del 1993, permesso di  abitabilità n.6  del 1995, permessi di costruire di cui alle pratiche edilizie n.10 del  27/2/2007  e n.25 del 22/6/2007, ove riguardanti il progetto unitario convenzionato  ex  art.27 delle N.T.A.: permessi di costruire di cui alle pratiche edilizie  n.44  del 10/12/2007, n.4 del 25/1/2008, n.8 del 25/2/2008 e n.45 del  12/9/2008; la  documentazione relativa a tali atti e sulla base della quale gli stessi  sono  stati adottati dal Comune di Figline Valdarno.
 
 L’istanza di accesso è stata presentata al dichiarato fine di verificare  lo  status giuridico degli immobili, di valutare la legittimità delle  autorizzazioni  rilasciate e di essere posto in condizione di accertare la possibilità  di  chiedere la sanatoria edilizia delle opere costruite.
 
 Con nota del 12/2/2010 il Comune ha comunicato a Figline Agriturismo  s.r.l.  l’istanza della deducente (documento n.5 depositato in giudizio dal  ricorrente);  stante l’opposizione della controinteressata, l’amministrazione, con  provvedimento del 15/3/2010, ha accolto la richiesta di accesso solo in  relazione alla concessione edilizia n.52 del 1992, sull’assunto che la  richiesta  medesima sarebbe sovradimensionata rispetto all’interesse conoscitivo.
 
 Avverso tale atto la ricorrente è insorta deducendo:
 
 violazione e falsa applicazione degli artt.22 e seguenti della legge  n.241/1990,  nonché dell’art.2 del D.P.R. n.184/2006; eccesso di potere per  illogicità e  contraddittorietà manifesta.
 
 Si sono costituire in giudizio Figline Agriturismo s.r.l. e Figline  Agriturismo  s.p.a..
 
 Alla camera di consiglio del 27 maggio 2010 la causa è stata posta in  decisione.
DIRITTO
 In via preliminare la Figline Agriturismo s.r.l. ha eccepito il proprio  difetto  di legittimazione passiva, rilevando di non essere titolare di diritto  di  proprietà sugli immobili in questione e di limitarsi all’attività di  gestione  dell’azienda organizzata presso il compendio “ex Fattoria Norcenni”.
 
 L’obiezione non può essere accolta.
 
 Il Collegio prende atto che i documenti in oggetto afferiscono a  pratiche  edilizie intestate alla Figline Agriturismo s.n.c., trasformatasi poi in  Figline  Agriturismo s.p.a., titolare della proprietà sugli immobili, e che  Figline  Agriturismo s.r.l. è stata costituita nel 1996 ai fini della gestione  dell’azienda organizzata presso il compendio immobiliare de quo.
 
 Tuttavia occorre altresì considerare che quest’ultima, svolgendo la  propria  attività imprenditoriale negli immobili cui si riferisce l’istanza di  accesso, è  titolare di un interesse differenziato in ordine alla conoscibilità dei  documenti in oggetto e riveste quindi la posizione di controinteressata  all’accesso di terzi ai documenti in questione.
 
 Infatti il Comune di Figline, con nota del 12/2/2010, ha avvertito la  suddetta  società dell’avvenuta presentazione della richiesta di accesso, e la  stessa ha  espresso la propria opposizione, di cui l’Ente ha tenuto conto nella  contestata  determinazione di accoglimento parziale (documenti n.5 e 6 depositati in   giudizio dal ricorrente).
 
 Entrando nel merito del gravame si osserva quanto appresso.
 
 Il ricorrente deduce che i documenti richiesti riguardano beni di sua  proprietà,  rispetto ai quali è necessaria la regolarizzazione catastale e  urbanistica;  aggiunge che i documenti indicati nella domanda di accesso con i numeri  da 8 a  13 si riferiscono a edifici rientranti nel perimetro dell’UTOE,  all’interno del  quale, ai sensi dell’art.34, comma 1, del regolamento edilizio, non può  essere  rilasciata concessione edilizia; l’esponente rileva altresì che ai sensi   dell’art.114 del regolamento edilizio comunale chiunque può visionare le   concessioni edilizie e i relativi elaborati progettuali, con la  conseguenza che  la domanda di accesso, specificante il collegamento tra atti richiesti e   posizione soggettiva meritevole di tutela, doveva essere accolta.
 
 Il motivo è fondato.
 
 L’istanza del ricorrente è motivata adducendo l’esigenza di verificare  lo status  giuridico degli immobili, di valutare la legittimità delle  autorizzazioni  rilasciate, di valutare la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia  e di  essere posto in condizione di tutelare i propri diritti.
 
 Pertanto non appare condivisibile l’affermazione, contenuta nell’atto di   accoglimento parziale della domanda di accesso, secondo cui l’istanza  sarebbe  generica e sovradimensionata rispetto all’interesse conoscitivo.
 
 Invero, in materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai  relativi  progetti, l’art.5 del D.P.R. n.380/2001, nello stabilire le competenze  dello  sportello unico per l’edilizia, pone l’obiettivo di consentire, a  chiunque vi  abbia interesse, l’accesso gratuito all’elenco delle domande presentate  ed a  tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo il  consolidato  orientamento giurisprudenziale, qualsiasi soggetto abitante in zona  vicina a  quella interessata dal permesso di costruire (ancorchè non proprietario  dell’area in cui ricade l’intervento edilizio) ha diritto di accedere ai  titoli  abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali, rilevando la  sussistenza  di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni  giuridicamente  rilevanti (Cons.Stato, V, 23/5/1997, n.549; idem, 7/5/2008, n.2086;  idem, IV,  14/4/2010, n.2092; TAR Puglia, ecce, II, 17/9/2009, n.2121).
 
 In particolare, quanto agli enti locali, l’art.10, comma 2, del d.lgs.  n.267/2000, nel riconoscere il diritto dei cittadini ad accedere agli  atti  amministrativi, rinvia alle fonti regolamentari dei singoli enti.
 
 Orbene, l’art.114 del regolamento edilizio del Comune di Figline  (documento n.12  depositato in giudizio) prevede che “chiunque può prendere visione…della   concessione, autorizzazione, asseverazione edilizia o nulla osta  edilizio…”.
 
 Ne discende che, poiché la proprietà del signor Biagiotti ricade  comunque nella  stessa zona in cui sono collocate le unità immobiliari della parte  controinteressata, lo scopo, dichiarato nell’istanza, di valutare la  legittimità  delle autorizzazioni rilasciate, è sufficiente a giustificare l’accesso a  tutti  i documenti elencati nell’istanza stessa (TAR Puglia, Lecce, II,  17/9/2009,  n.2121).
 
 In conclusione, il ricorso va accolto.
 
 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, inclusi  gli  onorari difensivi, nei confronti del Comune intimato; quanto alle  società  controinteressate, le spese giudiziali, comprensive di onorari  difensivi, sono  determinate complessivamente in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, al  cui  pagamento le stesse sono tenute in solido.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per   l’effetto, ordina al responsabile del procedimento del Comune di Figline   Valdarno di esibire al ricorrente tutti i documenti richiesti e di  autorizzarlo  ad estrarne copia.
 
 Spese compensate nei confronti del Comune stesso; condanna le società  controinteressate, in solido tra loro, al pagamento a favore del  ricorrente  della complessiva somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a  titolo di  spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 maggio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Angela Radesi, Presidente
 Silvia La Guardia, Consigliere
 Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/07/2010
                    



