Relazioni Civili della Corte di Cassazione n. 62-2008
Urbanistica. Espropriazione e strumenti urbanistici

Scheda informativa richiesta dal Primo Presidente sullo stato della giurisprudenza - A partire dall'anno 2006 - Relativamente a: A) La giurisdizione; B) L'occupazione acquisitiva ed usurpativa; C) La legittimazione alla procedura espropriativa; D) Il "quantum" dell'indennizzo; E) Il rapporto con gli strumenti urbanistici; F) Il "quantum" del risarcimento; G) L'occupazione legittima.
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                                  Archivio Relazioni Civili della Corte di Cassazione

Autore Fimiani                     Numero 20080062          Data 21/05/2008
Tipo Relazione
 
Collegamenti altre relazioni
2007 0033
2007 0121
 
Collegamenti altre risoluzioni
2007 0081
2007 0123
Schema di classificazione 080001

               ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN

               GENERE -

        Scheda informativa richiesta dal Primo Presidente sullo stato della

        giurisprudenza - A partire dall'anno 2006 - Relativamente a: A) La

        giurisdizione; B) L'occupazione acquisitiva ed usurpativa; C) La

        legittimazione alla procedura espropriativa; D) Il "quantum"

        dell'indennizzo; E) Il rapporto con gli strumenti urbanistici; F) Il

        "quantum" del risarcimento; G) L'occupazione legittima.

 
Riferimenti giurisprudenziali
200100172               Riv. 546234
200603146               Riv. 586949
200605520               Riv. 587439
200611477               Riv. 590405
200613958               Riv. 590694
200621011               Riv. 592220
200623397               Riv. 593411
200627190               Riv. 593461
200627191               Riv. 593462
200702207               Riv. 594410
200703043               Riv. 594294
200706807               Riv. 596097
200707881               Riv. 596805
200709323               Riv. 596256
200709891               Riv. 596251
200710024               Riv. 596252
200712771               Riv. 597125
200714794               Riv. 597825
200714954               Riv. 597364
200716162               Riv. 600777
200716744               Riv. 600839
200722018               Riv. 600672
200722961               Riv. 600660
200724397               Riv. 600549
200726261               Riv. 601236
200726275               Riv. 600793
200726732               Riv. 601065
200726732               Riv. 601066
200800591               Riv. 601526
200800599               Riv. 601675
200803175               Riv. 601433
200803189               Riv. 601438
200803189               Riv. 601439
200803700               Riv. 602176
200803789               Riv. 602175
200806195               Riv. 602249
200807442               Riv. 602309
 
Riferimenti normativi
LS 1865 06 25 2359
LS 1971 10 22 0865
LS 1992 07 11 0333
LS 1992 08 08 0359
LS 2001 06 08 0327
 
Testo del Documento
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
 
Relazione
Rel n. 62
Roma, 21 maggio 2008
Oggetto: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN
GENERE - Scheda informativa richiesta dal Primo Presidente sullo
stato della giurisprudenza - A partire dall'anno 2006 -
Relativamente a: A) La giurisdizione; B) L'occupazione acquisitiva

ed usurpativa; C) La legittimazione alla procedura espropriativa; D)

Il "quantum" dell'indennizzo; E) Il rapporto con gli strumenti

urbanistici; F) Il "quantum" del risarcimento; G) L'occupazione

legittima.
SOMMARIO:
A. La giurisdizione 5
A.1. La giurisdizione nelle controversie relative all'occupazione
acquisitiva ed usurpativa. 5
A.1.1. I criteri di riparto in generale. 5
A.1.2. La giurisdizione amministrativa. 5
A.1.3. La giurisdizione ordinaria. 7
A.1.4. La sopravvenuta inefficacia degli atti della procedura
espropriativa. 8
A.1.5. Occupazione, tutela possessoria e giurisdizione. 10

A.2. La giurisdizione e l'acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n.

327 del 2001 (t.u. espropriazioni) 11
A.3. La giurisdizione nelle controversie espropriative. 13
A.3.1. Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto
all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilita'
assoluta sostanzialmente espropriativi. 13
A.3.2. Le controversie aventi ad oggetto l'indennita' dovuta
dall'amministrazione per i danni derivanti dall'esecuzione

dell'opera di pubblica utilita' al terzo proprietario confinante. 14

A.3.3. La domanda di retrocessione di beni espropriati. 14
A.3.4. La domanda di liquidazione dell'indennita' da occupazione
legittima. 14

A.3.5. Le controversie afferenti il contratto di cessione volontaria

del bene assoggettato a procedura espropriativa. 14
A.3.6. Il rapporto con la giurisdizione del commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici. 16
A.3.7. Il rapporto di pregiudizialita' tra il giudizio di
annullamento della dichiarazione di p.u. e la controversia
indennitaria. 16
A.4. Le controversie risarcitorie per danni verificatisi nel corso
dell'esecuzione dell'opera pubblica. 16
B. L'occupazione acquisitiva ed usurpativa. 17
B.1. Questioni generali. 17

B.1.1. Dichiarazione di p.u. seguita dall'occupazione dell'area, ma

non dalla realizzazione dell'opera pubblica. 17
B.1.2. Ricorso per cassazione. 18
B.2. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.
349/2007. La legge finanziaria 2008. 19
B.3. La liquidazione del danno da occupazione appropriativa. 20
B.4. La liquidazione del danno da occupazione usurpativa. 20
B.5. La prescrizione dell'azione risarcitoria. 21
B.5.1. Decorrenza del termine di prescrizione. 21
B.5.2. Interruzione del termine di prescrizione. 22
C. La legittimazione alla procedura espropriativa. 23
C.1. La titolarita' passiva dell'obbligo indennitario e
risarcitorio. 23
C.1.1. Distinzione tra obblighi indennitari e risarcitori 23
C.1.2. La concessione c.d. traslativa 24
C.1.3. La delega delle operazioni espropriative: rilevanza ai fini
dell'individuazione della titolarita' passiva degli obblighi
indennitari e risarcitori. 24
C.1.3.a. Delega ed indennita' espropriativa 24
C.1.3.b. Delega e risarcimento del danno da occupazione
appropriativa. 26
C.1.4. Questioni specifiche per l'occupazione appropriativa 26
C.1.4.a. Le clausole del capitolato. 26
C.1.4.b. Delega circoscritta alla progettazione, costruzione e
gestione dell'opera 27
C.1.4.c. I danni causati nel corso dell'esecuzione dell'opera: e'
comunque tenuto l'appaltatore. 27

C.1.4.d. Autorita' competenti ad emettere il decreto di occupazione

temporanea. Titolarita' passiva degli obblighi risarcitori:
esclusione. 27

C.1.4.e. Attivita' svolta "in nome e per conto" del delegante: casi

in cui il delegato e' corresponsabile del danno da occupazione
appropriativa. 28
C.1.4.f. Clausole di manleva/accordi di garanzia tra concedente e
concessionario: inopponibilita' ai terzi. 28
C.1.5. Procedure specifiche. 28
C.1.5.a. Procedure espropriative compiute da concessionario
dell'Ente Ferrovie dello Stato. 28

C.1.5.b. Decreto di esproprio emesso a favore di un Consorzio A.S.I.

29
C.1.5.c. Costruzione di alloggi di e.r.p. 29
C.1.5.d. Ricostruzione post-terremoto (art. 81 legge n. 219 del
1981). 30

C.1.5.e. Ricostruzione post-bellica (artt. 15 e 16 legge n. 1402 del

1951) 31
C.1.5.f. Delega da parte dell'A.N.A.S del compimento delle
operazioni espropriative (art. 2 legge n. 59 del 1961). 31

C.1.5.g. Piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 legge n. 865

del 1971). 32
C.2. La legittimazione nel giudizio di opposizione alla stima 32
C.2.1. La legittimazione attiva 32
C.2.2. La legittimazione passiva: questioni processuali . 33
D. Il "quantum" dell'indennizzo. 33
D.1. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.
348/2007. La legge finanziaria del 2008. 33
D.2. Il metodo di stima. 35
E. La natura dei fondi oggetto di espropriazione: edificabilita' e
vincoli di destinazione secondo gli strumenti urbanistici. 37
E.1. Il concetto di edificabilita'. 37
E.1.2. Rilevanza della classificazione urbanistica ai fini della
valutazione della edificabilita' 37
E.1.3. L'edificabilita' di fatto 38
E.1.2.a. In generale 38
E.1.2.b. Trasferimento della volumetria per effetto di accordi

"perequativi" : riflessi sulla edificabilita' di fatto. 39

E.1.3. Riferimento alla data del decreto di esproprio per la
valutazione della edificabilita' 39
E.2. Destinazioni urbanistiche diverse da quella residenziale. 39
E.2.1. Aree destinate a servizi di pubblica utilita'. 39
E.2.2. Aree destinate a viabilita'. 41
E.2.3. Aree destinate ad edilizia scolastica. 42
E.2.4. Aree destinate a verde pubblico. 43
E.2.5. Aree destinate ad opere private di pubblica utilita'. 44
E.2.6. Aree site in zona "F". 44
E.2.7. Aree site in zona destinata ad insediamenti industriali. 44
E.2.8. Area sita in zona destinata a spazi pubblici attrezzati e
sport. 45
E.2.9. Aree destinate a verde privato. 45
E.3. Previsioni di piani attuativi o di settore. 45
E.3.1. Le varianti urbanistiche attuative. 45

E.3.2. Aree inserite in un piano per gli insediamenti produttivi. 46

E.3.3. Aree inserite in un piano di zona. 46
E.3.4. Aree inserite in un piano di lottizzazione. 47
E.4. Scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio. 48

E.5. Vincoli all'edificazione imposti da strumenti non urbanistici.

49
E.5.1. Vincolo di inedificabilita' nella fascia di rispetto
ferroviaria. 49

E.5.2. Vincolo di inedificabilita' nella fascia di rispetto stradale

o autostradale. 49
E.5.3. Vincolo di inedificabilita' connesso alla presenza di
testimonianze. archeologiche. 49
E.5.4. Vincolo di inedificabilita' di tipo paesistico. 50
E.5.5. Vincolo di inedificabilita' conseguente all'istituzione di
area naturale protetta. 50
E.5.6. Vincolo di inedificabilita' assoluta su fondo agricolo
ricadente in un'area di pertinenza fluviale per effetto
dell'approvazione di un piano di bacino. 50
F. L'occupazione legittima. 51
F.1. Il verbale di immissione in possesso: effetti. 51
F.2. Occupazione legittima e decreto di esproprio: rapporti. 51
F.3. Liquidazione dell'indennita' di occupazione. 52
F.4. Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalita' dei
primi due commi dell'art. 5 bis d.l. 333/92 sulla liquidazione
dell'indennita' di occupazione legittima. 54
F.5. Accordi transattivi successivi alla scadenza dell'occupazione
legittima. 55
A. La giurisdizione.
A.1. La giurisdizione nelle controversie relative all'occupazione
acquisitiva ed usurpativa.
A.1.1. I criteri di riparto in generale.
Riguardo alle controversie in materia di occupazione di terreni
irreversibilmente ed illegittimamente trasformati dalla p.a. in
assenza del decreto di espropriazione ed in presenza della

dichiarazione di pubblica utilita', si segnala Sez. Un. Ordinanza n.

14794/2007 (massima Rv. 597825) secondo cui dette controversie:
a) se iniziate in epoca antecedente al 1 luglio 1998, rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario, a seconda della natura

delle situazioni soggettive (diritti-interessi legittimi). Sul punto

l'ordinanza e' in linea con Sez. Un., Sentenza n. 7249 del
26/03/2007 (Rv. 597359), che ha ascritto alla giurisdizione del
giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta prima della
riforma dei criteri di riparto di cui al d.lgs. 80 del 1998, per
l'occupazione appropriativa di un fondo, trattandosi di condotta
materiale lesiva del diritto di proprieta' del titolare dell'area,
situazione soggettiva affievolita con l'autorizzazione
all'occupazione, che recupera pero' la sua pienezza originaria
all'esito di questa [conforme Sez. Un., Sentenza n. 14955 del
02/07/2007 (Rv. 597365)];
b) se iniziate dal 1 luglio 1998 al 9 agosto 2000, restano
attribuite al giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281
del 2004 della Corte costituzionale che, ravvisando eccesso di
delega nell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 anteriormente alla sua
sostituzione da parte dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, ha
dichiarato l'incostituzionalita' delle nuove ipotesi di
giurisdizione esclusiva [in precedenza, nello stesso senso, Sez.
Un., Sentenza n. 3042 del 13/02/2007 (Rv. 594293) e Sez. Un.,
Sentenza n. 9321 del 19/04/2007 (Rv. 597362)];
c) se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in
vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato
dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, sono attribuite alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre la stessa

giurisdizione e' giustificata dall'art. 53 del t.u. n. 327 del 2001

se la dichiarazione di pubblica utilita' sia intervenuta

successivamente al 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u.

espropriazioni [sul punto, conforme Sez. Un., Ordinanza n. 7256 del

26/03/2007 (Rv. 597360)].
A.1.2. La giurisdizione amministrativa.
Come affermato da Sez. Un., Ordinanza n. 27191 del 20/12/2006 (Rv.

593462) : " Nel contesto ermeneutico delle sentenze della Corte

costituzionale (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative

della illegittimita' costituzionale di nuove ipotesi legislative di

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia

urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non

riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico
potere, devono ascriversi a tale giurisdizione le controversie in

tema di risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno

ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti

o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili
all'esercizio della P.A., come nel caso di irreversibile
trasformazione del suolo privato, con destinazione all'opera
pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta, in parte in
assenza di decreto di occupazione (nel qual caso l'illecito si
consuma immediatamente), e in parte durante il periodo di
occupazione autorizzata (nel qual caso l'illecito si consuma alla
scadenza del relativo termine), ma comunque in presenza di una
valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita', per effetto

della quale la posizione soggettiva del proprietario e' trasformata

in interesse legittimo. (Fattispecie di domanda di risarcimento
danni da occupazione appropriativa, introdotta successivamente
all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, t.u.
espropriazioni, in relazione a lavori per l'ampliamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)".
Pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in

relazione ai comportamenti della p.a. consistenti in occupazione di

suoli di proprieta' privata posti in essere in presenza di una
preesistente ed ancora efficace (per non essere scaduti i termini
della) dichiarazione di pubblica utilita' pur se illegittima e pur
se la stessa, per disposto annullamento, abbia cessato
retroattivamente di esplicare i suoi effetti poiche', anche in tal
caso, si e' in presenza di un esercizio del potere autoritativo
della p.a. In particolare, sussiste la giurisdizione del giudice

amministrativo per le domande risarcitorie proposte contestualmente

o autonomamente rispetto alla richiesta di annullamento della
dichiarazione di pubblica utilita' o del decreto di esproprio o di

occupazione ed anche nei casi (pur qualificabili come di occupazione

usurpativa) in cui il provvedimento amministrativo sia stato sia
annullato in sede di giurisdizione di legittimita' o a seguito di
ricorso straordinario [Sez. Un., Ordinanza n. 14842 del 28/06/2006

(Rv. 590412) ha affermato che "la tutela risarcitoria nei confronti

della P.A. va chiesta al giudice amministrativo a completamento
della tutela demolitoria, sia contestualmente, che dopo
l'annullamento dell'atto amministrativo, ovvero anche in via
esclusiva prescindendo dall'annullamento dell'atto, ove la lesione
derivi dall'esercizio illegittimo del potere amministrativo, come
nel caso in cui, discendendo la lesione da una fattispecie di
occupazione usurpativa, vi sia stato in precedenza annullamento ad

opera del giudice amministrativo dell'atto in cui e' identificabile

la dichiarazione di pubblica utilita'"; conformi Sez. Un., Ordinanza

n. 2689 del 07/02/2007 (Rv. 594287); Sez. Un., Ordinanza n. 3185 del

14/02/2007 (Rv. 594288); Sez. Un., Ordinanza n. 9324 del 19/04/2007

(Rv. 596257); Sez. Un., Sentenza n. 14954 del 02/07/2007 (Rv.
597364)].
E' quindi da ritenere superato il precedente orientamento espresso

da Sez. Un., Sentenza n. 13431 del 09/06/2006 (Rv. 590062): "Nelle

controversie aventi ad oggetto casi di occupazione usurpativa, in

cui sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilita' delle

opere di trasformazione di beni privati, sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario, venendo in considerazione un comportamento
illecito "ab origine", di carattere permanente, fonte di
responsabilita' extracontrattuale, per lesione del diritto di

proprieta', sicche' ove venga successivamente chiesta, anche in sede

di ottemperanza dell'ordine di restituzione contenuto nella sentenza

del giudice amministrativo che abbia annullato la dichiarazione di
pubblica utilita', la liquidazione dei danni per l'illegittima

occupazione "ab origine", sussiste la giurisdizione del giudice

ordinario".

Nell'ipotesi in cui la realizzazione di opera pubblica non riguardi

l'intera area interessata dalla dichiarazione di pubblica utilita',

si e' affermato che so "rientrano nella giurisdizione amministrativa

sia la domanda di restituzione della porzione non utilizzata (da
qualificarsi come richiesta di reintegrazione in forma specifica
conseguente alla detenzione illecita eccedente il periodo di

occupazione legittima), sia quella di risarcimento del danno per la

perdurante occupazione della porzione stessa e per l'occupazione

appropriativa della porzione trasformata, atteso che in ciascuna di

tali domande la condotta lamentata si collega indirettamente alla

dichiarazione di pubblica utilita', i cui effetti sono terminati" [

Sez. Un., Ordinanza n. 7442 del 20/03/2008 (Rv. 602309)].
A.1.3. La giurisdizione ordinaria.
La giurisdizione ordinaria sussiste nelle seguenti controversie in
materia di occupazione usurpativa e precisamente:
1) quando la dichiarazione di p.u. manchi del tutto [Sez. Un.,
Sentenza n. 3043 del 13/02/2007 (Rv. 594294)];

2) nell'ipotesi di collocazione di un'opera di pubblica utilita' in

un terreno diverso o piu' esteso rispetto a quello considerato dai
presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del
progetto [per la configurazione dell'occupazione usurpativa, anche
nel caso dell'esecuzione dell'opera pubblica con c.d.

"sconfinamento", si rinvia a Sez. Un., Ordinanza n. 27192 del

20/12/2006 (Rv. 593463) ed a Sez. Un., Sentenza n. 3723 del

19/02/2007 (Rv. 594296), in quanto la " dichiarazione di pubblica

utilita' .... pur emessa, e' riferibile ad aree diverse da quelle di

fatto trasformate, configurandosi in tale ipotesi un illecito a

carattere permanente, lesivo di diritto soggettivo". In applicazione

degli stessi principi, Sez. Un., Ordinanza n. 7442 del 20/03/2008

(Rv. 602308) ha affermato che rientra nella giurisdizione ordinaria

la domanda di risarcimento del danno causato dall'occupazione di
mero fatto di un'area, interclusa tra il vecchio ed il nuovo

tracciato di una strada statale pubblica, che non sia stata prevista

nel progetto approvato dell'opera pubblica, ne' nelle varianti

successive e, quindi, non e' compresa nella tacita dichiarazione di

pubblica utilita' dell'opera, alla quale l'occupazione dedotta
(nella specie invasione dell'area con materiale di risulta dei
lavori eseguiti) non e' connessa neppure indirettamente];

3) qualora il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia

radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione dei termini per

l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera,
rispondendo tale indicazione "alla necessita' di rilievo

costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.), di limitare il potere

discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni

espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonche'

all'ulteriore finalita' di tutelare l'interesse pubblico a che
l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per
l'interesse generale, per evidenti ragioni di serieta' dell'azione

amministrativa" Sez. Un., Ordinanza n. 2688 del 07/02/2007 (Rv.

594286); conforme Sez. Un., Ordinanza n. 9323 del 19/04/2007 (Rv.

596256): "Va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario la

controversia possessoria instaurata dal proprietario di un fondo
occupato dall'amministrazione per l'esecuzione di un'opera il cui

progetto sia stato approvato senza indicazioni dei termini di inizio

e compimento dei lavori e della procedura, verificandosi in tal caso

una situazione di carenza di potere espropriativo, per cui
l'occupazione effettuata sul suolo privato costituisce mero

comportamento materiale". Va segnalata, anche se non affronta la

questione di giurisdizione, Sez. Un., Sentenza n. 7881 del

30/03/2007 (Rv. 596805): "La mancata individuazione dei termini per

la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa (nella
specie, in materia di opere idrauliche) determina l'illegittimita'

"ab origine" dell'occupazione d'urgenza e l'illiceita' permanente

dell'opera pubblica, di modo che il successivo atto contenente
l'indicazione di detti termini non integra una sanatoria della

dichiarazione di pubblica utilita' in cui siano stati omessi, ma da'

luogo ad una delibera diversa e autonoma. Ne consegue che
l'inammissibilita' dell'impugnazione della prima delibera non

preclude l'impugnazione di quest'ultima e correttamente il giudice,

pur dopo la declaratoria di tardivita' dell'impugnazione del primo
atto, lo valuta al fine di qualificarlo inefficace e affermare
l'autonomia e la novita' della delibera successiva"].
Nelle ipotesi ora indicate, la giurisdizione del giudice ordinario
sussiste sia che venga invocata la tutela restitutoria sia che,
attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti
per il risarcimento del danno. La stessa viene giustificata con il

rilievo che tali occupazioni non possono che ritenersi di mero fatto

o in carenza assoluta di poteri autoritativi della p.a. la quale,
agendo oltre i termini stabiliti dalla legge, in sostanza tiene un
comportamento non diverso di quello di un privato che leda diritti
dei terzi, i quali potranno chiedere tutela al giudice ordinario,
trattandosi di illecito in nessun modo ricollegabile all'esercizio
di poteri amministrativi.
In ordine alla tutela possessoria, si rinvia al paragrafo A.1.5.
A.1.4. La sopravvenuta inefficacia degli atti della procedura
espropriativa.
Con riferimento a controversia risarcitoria per il danno da
occupazione usurpativa iniziata prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 80 del 1998, Sez. Un., Sentenza n. 15615 del 10/07/2006

(Rv. 590414) ha affermato "la giurisdizione del giudice ordinario,

atteso che la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilita' per inutile decorrenza del termine triennale per
l'inizio dei lavori, previsto dalla legge a decorrere
dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica, comporta la
violazione del diritto soggettivo del proprietario".

In motivazione si legge: "Queste Sezioni Unite hanno precisato che

nelle fattispecie di cosiddetta occupazione usurpativa - originata
dalla mancanza iniziale dei termini per l'inizio e il compimento
delle espropriazioni e dei lavori, come tale viziante in radice la
dichiarazione di pubblica utilita', comportandone l'originaria
invalidita' ovvero dall'inutile decorso del termine triennale per
l'inizio dei lavori di cui alla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1,

determinante, con la cessazione degli effetti della dichiarazione di

pubblica utilita', una situazione di carenza di potere che esclude
l'utile prosecuzione della procedura ablatoria - la domanda di
risarcimento del danno promossa dal privato verte su diritti
soggettivi del proprietario dell'immobile, ed e' soggetta alla

giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2005

n. 600)".
Per l'affermazione della giurisdizione amministrativa, si segnala

Sez. Un., Ordinanza n. 27190 del 20/12/2006 (Rv. 593461): "Nel

contesto ermeneutico delle sentenze della Corte costituzionale (n.
204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative della illegittimita'
costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia

ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili
nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, devono
ascriversi a tale giurisdizione le controversie in tema di
risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno

ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti

o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili
all'esercizio della P.A., come nel caso di occupazione del suolo
privato avvenuta oltre il termine trimestrale di efficacia del

decreto che l'autorizza, ma comunque finalizzata alla costruzione di

un impianto fognario (che venendo a costituire una servitu' di
fatto, non comporta l'occupazione appropriativa dello stesso), in
presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica
utilita', per effetto della quale la posizione soggettiva del
proprietario e' trasformata in interesse legittimo".
Anche il Consiglio di Stato ritiene che spetta al giudice

amministrativo decidere le vertenze per l'espropriazione di immobili

intervenuta dopo la sopravvenuta inefficacia, per decorso del

termine finale, della dichiarazione di pubblica utilita', poiche' in

questi casi non sarebbero identificabili "meri comportamenti", ossia

dei "comportamenti non riconducibili, neppure mediatamente,

all'esercizio di un pubblico potere" (Ad. Plen. 22 ottobre 2007, n.

12, in Foro it., 2008, III, 1, che conferma la soluzione gia'

accolta da Ad. plen., 30 luglio 2007, nn. 10 e 9, in Foro it., 2007,
III, 489 e 503).

Pur non traendo conclusioni riguardo alla giurisdizione, di carenza

di potere nel caso di compimento di atti di espropriazione dopo la
scadenza dei termini per l'inizio dei lavori e della procedura

espropriativa, parla Sez. Un., Sentenza n. 10024 del 26/04/2007 (Rv.

596252): "Posto che la dichiarazione di pubblica utilita'

costituisce il necessario presupposto per l'espropriazione, e che la

relativa dichiarazione, o comunque il provvedimento che ai sensi di

legge le e' equiparato, deve contenere i due termini per l'inizio
dei lavori e della procedura espropriativa e i due termini per il
relativo compimento, la scadenza di questi ultimi ne comporta
l'inefficacia, conseguendone che l'attivita' espropriativa

susseguente e' esplicata in carenza di potere, a nulla rilevando che

non sia ancora scaduto il periodo di occupazione (cfr. Corte cost.,

16 febbraio 2006, n. 64)".

Viene comunque sottolineata la necessita' di distinguere, al fine di

accertare se l'espropriante abbia agito in una situazione di carenza

di potere, tra i termini entro i quali devono cominciare e compiersi

le espropriazioni e quelli per l'esecuzione dei lavori. Al riguardo

Sez. Un., Sentenza n. 10375 del 08/05/2007 (Rv. 596816) ha

affermato: " In tema di espropriazione per pubblica utilita', i

termini entro i quali devono cominciare e compiersi le
espropriazioni ed i lavori, stabiliti dall'art. 13, 1 co. legge n.
2359 del 1865, non hanno eguale rilievo rispetto all'efficacia
temporale della dichiarazione di pubblica utilita', in quanto
l'inosservanza del termine per il compimento della procedura

espropriativa non ne determina la decadenza, qualora non sia ancora

perento il termine finale per il compimento dell'opera. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che,

nell'ambito di un procedimento possessorio instaurato nei confronti

della P.A., aveva escluso che l'occupazione integrasse una

situazione di carenza di potere - e dichiarato il proprio difetto di

giurisdizione -, in quanto "erano scaduti i termini per l'inizio dei

lavori e delle espropriazioni e quello finale per il completamento
dell'espropriazione, pero' era ancora pendente il termine per il
completamento dell'espropriazione").
A.1.5. Occupazione, tutela possessoria e giurisdizione.
Si e' affermato [Sez. Un., Sentenza n. 23397 del 31/10/2006 (Rv.

593411)] che "Le azioni possessorie sono esperibili davanti al

giudice ordinario nei confronti della P.A. (e di chi agisca per
conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla
medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento
amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri
autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali
le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto
soggettivo, bensi' di interessi legittimi, tutelabili, quindi,
davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in
una mera attivita' materiale, disancorata e non sorretta da atti o
provvedimenti amministrativi formali. Ne consegue che, ove dette
azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in

esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va

dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai
sensi dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ. (Nella specie,

relativa al presunto spossessamento esercitato mediante chiusura di

un passaggio a livello ferroviario, la S.C. ha affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo, poiche' l'atto era
conseguenza ed effetto di una circolare e di una connessa ordinanza
ministeriale, contestabili eventualmente innanzi al Tar).
Conforme Sez. Un., Sentenza n. 10375 del 08/05/2007 (Rv. 596817):

"Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario

nei confronti della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) quando

il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale

provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di

poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si

concreti e si risolva in una mera attivita' materiale, non sorretta

da atti o provvedimenti amministrativi formali; ove risulti, invece,

sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della

tutela invocata non e' una situazione possessoria, ma il controllo

di legittimita' dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto

di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il
giudice amministrativo, poiche' integra una questione di merito -
che spetta al giudice provvisto di giurisdizione decidere - se
l'azione sia proponibile e la pretesa dell'attore possa essere
soddisfatta. (Nella specie, relativa al presunto spossessamento
esercitato mediante prosecuzione di un'occupazione a fini di
esproprio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice

amministrativo, essendosi in presenza di una efficace dichiarazione

di pubblica utilita')".

Per l'affermazione della giurisdizione ordinaria, in applicazione di

tali principi, si vedano:
- Sez. Un., Ordinanza n. 4632 del 28/02/2007 (Rv. 595439): "A

seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale

dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (C. cost., Sentenza n.

281 del 2004), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in

relazione all'azione possessoria promossa dal privato nei confronti

della P.A. in conseguenza della mera attivita' materiale, non
sorretta da alcun formale provvedimento amministrativo, da questa
posta in essere in ambito urbanistico. Non costituiscono atti

d'imperio della P.A., idonei ad affievolire a interesse legittimo la

posizione soggettiva del privato, ne' una variante di piano
regolatore generale, inidonea a produrre l'effetto implicito di
dichiarazione di pubblica utilita', ne' l'acquisizione di un fondo
con atto, che, in assenza dei caratteri della cessione amichevole,
deve qualificarsi come atto di vendita di diritto privato. (Nella

specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO sull'azione

di manutenzione esercitata dal proprietario di terreno a cui favore

era costituita una servita' avente ad oggetto il divieto di
destinare il fondo servente ad uso diverso da quello agrario, a

seguito di acquisizione e trasformazione in parcheggio da parte del

Comune)";

- Sez. Un., Sentenza n. 13397 del 08/06/2007 (Rv. 597947): "Le

azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei

confronti della P.A. quando il comportamento perseguito non si
ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso

nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali

ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attivita'

materiale lesiva di diritti soggettivi o quando il provvedimento
risulti adottato in stato d'evidente carenza d'attribuzione di
funzioni, di modo che l'atto ha l'apparenza ma non la sostanza del
provvedimento amministrativo idoneo a produrre l'effetto di
degradazione del diritto soggettivo (nella specie, relativa a
controversia insorta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80
del 1998, il Comune aveva ordinato ed eseguito coattivamente lo

"sgombero immediato" dei legittimi occupanti di un immobile, al di

fuori dello schema procedimentale delle requisizioni e
dell'occupazione d'urgenza, e dato luogo ad un'occupazione
usurpativa, inidonea, pur a seguito di realizzazione di alcune
opere, a realizzare gli effetti dell'accessione invertita)".

Va altresi' ascritta "alla giurisdizione del giudice ordinario la

controversia possessoria instaurata dal proprietario di un fondo
occupato da impresa incaricata della realizzazione di un lotto
dell'opera pubblica dal contraente generale aggiudicatario
dell'opera, in base ad accordo di occupazione provvisoria di detto
fondo, resa necessaria per operazioni di cantiere per la
realizzazione, localizzata su altre aree, dell'opera pubblica,
attesa la veste privatistica dell'occupante, di cui non risulti la

delega alla conduzione della procedura espropriativa" [Sez. Un.,

Ordinanza n. 9325 del 19/04/2007 (Rv. 596259)].

A.2. La giurisdizione e l'acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n.

327 del 2001 (t.u. espropriazioni).

Le Sezioni Unite hanno avuto occasione di prendere posizione, anche

ai fini del riparto di giurisdizione, sull'applicabilita' dell'art.

43 t.u. espropriazioni. Si segnalano:
- Sez. Un., Sentenza n. 26732 del 19/12/2007 (Rv. 601065):

"In tema di cessione volontaria di immobile, l'inadempimento da

parte dell'espropriante con acquisizione alla proprieta' pubblica
avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato,

comporta una sua responsabilita' di natura contrattuale con obbligo

di risarcire il danno, stante la non restituibilita' del bene. La

causa, al pari di tutte le controversie contrattuali, rientra nella

giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti,
senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, l'emanazione, ai
sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, di provvedimento di
acquisizione sanante, in quanto, a prescindere dall'impossibilita'

di applicazione retroattiva della norma nel caso di dichiarazione di

pubblica utilita' emessa anteriormente alla sua entrata in vigore,
e' lo stesso art. 43 cit. che attribuisce la giurisdizione al
giudice amministrativo nella diversa ipotesi di impugnazione di

provvedimenti amministrativi ove sia esercitata un'azione volta alla

restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico";

- Sez. Un., Sentenza n. 26732 del 19/12/2007 (Rv. 601066):
"In tema di azioni di risarcimento da occupazione usurpativa,
l'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della
proprieta', siccome relativa ad un danno arrecato da un mero
comportamento dell'amministrazione, nel quale non e' ravvisabile,

nemmeno mediatamente, l'esercizio di alcun potere amministrativo, e'

attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario e non rileva

l'adozione, conformemente all'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, di un

autonomo atto di acquisizione dell'immobile utilizzato senza titolo,

atteso che, rispetto alla suddetta azione risarcitoria, il

richiamato art. 43 non puo' leggersi come deroga al principio della

"perpetuatio iurisdictionis", apparendo quantomeno dubbia

l'attribuzione all'atto di acquisizione di un effetto legalmente

acquisitivo della proprieta' (gia' realizzato per occupazione di una

"res nullius" o per usucapione ventennale), concernendo la

previsione della giurisdizione amministrativa posta dall'articolo in

argomento le sole azioni di restituzione, dovendosi relazionare il

principio "tempus regit actum" alla proposizione dell'azione, stante

la mancanza di dichiarazione di pubblica utilita' come postulato
nell'occupazione usurpativa".

L'ambito di applicazione della norma e' stato poi precisato da Sez.

Un., Ordinanza n. 5925 del 5/03/2008, nel senso che la domanda di
risarcimento del danno causato dall'occupazione usurpativa rientra
nella giurisdizione ordinaria, salva l'ipotesi di impugnazione del
provvedimento di acquisizione sanante, adottato dalla P.A. ex art.

43 d.P.R. n. 327 del 2001, nel qual caso il T.A.R. puo' quantificare

il risarcimento del danno, cosi' come previsto dalla norma, ma solo

in caso di fondatezza della domanda del privato di restituzione dei

beni occupati e su istanza dell'occupante, e non qualora l'atto di
acquisizione sia ritenuto legittimo.
In ordine alla portata non retroattiva dell'art. 43 t.u.

espropriazioni, la sentenza n. 26732 cit. conferma Sez. 1, Sentenza

n. 18239 del 15/09/2005 (Rv. 582762), cosi' massimata: "L'esclusione

della tutela restitutoria nell'ipotesi in cui l'attivita' di

trasformazione del suolo privato non sia riconducibile ad alcun fine

di pubblico interesse legalmente dichiarato (fattispecie cosiddetta

di occupazione usurpativa) non e' configurabile neppure ipotizzando

l'applicazione retroattiva dell'art. 43 del t.u. espropriazioni,
approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, che ha introdotto l'istituto
della cosiddetta acquisizione sanante, ove sia accertato che
l'occupazione illegittima del bene, per mancanza o annullamento

della dichiarazione di pubblica utilita', sia anteriore all'entrata

in vigore del t.u., giacche' l'art. 57 dello stesso prevede la non

applicabilita' delle disposizioni del testo unico "ai progetti per i

quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia

intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'

ed urgenza", e non consente di utilizzare un criterio ermeneutico

diverso dal mero riscontro temporale in ordine alla data del

progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilita', e neppure

la distinzione, ove il progetto sia antecedente a tale data, tra

procedure espropriative "in itinere" e procedure viziate in radice o

caducate da un annullamento giurisdizionale". La portata non

retroattiva della norma era stata gia' affermata, in precedenza, da

Sez. 1, Sentenza n. 8777 del 08/05/2004, e Sez. Un., Ordinanza n.
9343 del 21/04/2006, entrambe non massimate sul punto.

Anche sotto questo versante va ricordata la diversa interpretazione

del Consiglio di stato (Ad. Plen., 29-04-2005, n. 2, in Foro it.,

2006, III, 71) che ha ritenuto immediatamente applicabile l'istituto

dell'art. 43 t.u. espropriazioni, anche ai procedimenti per i quali,

alla data di entrata in vigore del testo unico, era intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilita'.
A.3. La giurisdizione nelle controversie espropriative:
A.3.1. Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto
all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilita'
assoluta sostanzialmente espropriativi.
Sez. Un., Sentenza n. 11097 del 15/05/2006 (Rv. 588614)
"Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto
all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilita'
assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei
presupposti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che
rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione di

detto giudice di cui all'art. 34, terzo comma, lett. b), del d.lgs.

n. 80 del 1998 sulle domande aventi ad oggetto "indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o

ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di

valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo". Tale

interpretazione trova, del resto, conferma nel disposto dell'art. 39

del d. P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla cognizione della
Corte di appello la controversia, introdotta con opposizione alla
stima effettuata dall'autorita', sulla determinazione
dell'indennita' per reiterazione del vincolo sostanzialmente
espropriativi".
Conformi:
- Sez. 1, Ordinanza n. 1741 del 26/01/2007 (Rv. 594983), che

precisa: "La competenza a conoscere delle controversie concernenti

il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di

vincoli di inedificabilita' assoluta sostanzialmente espropriativi,

nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale

n. 179 del 1999, appartiene al Tribunale e non alla Corte d'appello,

come previsto dall'art. 39 del d. P.R. n. 327 del 2001, quando gli
atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30
giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto citato";
- Sez. Un., Sentenza n. 12185 del 25/05/2007 (Rv. 597121).
A.3.2. Le controversie aventi ad oggetto l'indennita' dovuta
dall'amministrazione per i danni derivanti dall'esecuzione
dell'opera di pubblica utilita' al terzo proprietario confinante.
Sez. Un., Ordinanza n. 9342 del 21/04/2006 (Rv. 589893)
"Le controversie aventi ad oggetto l'indennita' dovuta
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della legge 2359 del
1865, per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica

utilita' al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento

espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in
materia urbanistica, di cui all'art. 34 del d.lgs. 80 del 1998,
atteso che nei confronti del beneficiario non e' configurabile un
rapporto diretto con l'amministrazione-autorita' nell'ambito del
quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la
cui cognizione e' soggetta alla giurisdizione generale di

legittimita' del giudice amministrativo, anche tenendo conto che il

carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un
procedimento espropriativo, e' inquadrabile nella riserva di

giurisdizione ordinaria che l'art. 34, comma terzo, lett. b) prevede

per la determinazione delle indennita' conseguenti all'adozione di
atti di natura espropriativi".
A.3.3. La domanda di retrocessione di beni espropriati.
Sez. Un., Ordinanza n. 4894 del 08/03/2006 (Rv. 588879)

"Ai fini dell'indagine sulla proponibilita' davanti al giudice

ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati,

occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica non sia stata

eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati

(art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359), dall'ipotesi in cui,

dopo la esecuzione totale o parziale dell'opera medesima, alcuni dei

fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione
(artt. 60 e 61 della citata legge), atteso che, mentre nel primo
caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti
all'A.G.O., sorge automaticamente per effetto di detta mancata
realizzazione, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione
discrezionale dell'amministrazione, nel secondo caso il diritto
stesso nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, con valutazione
discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del
privato e' di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi
piu' non servano all'opera pubblica".
A.3.4. La domanda di liquidazione dell'indennita' da occupazione
legittima.
Sez. Un., Ordinanza 24 aprile 2007 n. 9847 (non massimata) ha

affermato: "La liquidazione della indennita' di occupazione, la

quale deve comunque essere conosciuta dal giudice ordinario, non
solo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, nella versione
dichiarata incostituzionale con la sentenza della C. Cost. n. 281
del 2004 e in quella successiva alla sua sostituzione con la L. 21
luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b, che non innovava

nulla in ordine alla L. 22 ottobre, n. 865, art. 20 (sul quale cfr.

C. Cost. 22 ottobre 1990 n. 470)".

A.3.5. Le controversie afferenti il contratto di cessione volontaria

del bene assoggettato a procedura espropriativa.
La S.C. ha precisato che sono attribuite alla giurisdizione
ordinaria le controversie afferenti il contratto di cessione
volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa e
precisamente:

- quella avente ad oggetto la questione, preliminare ad un'azione di

determinazione del conguaglio del prezzo, circa la nullita' del
contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura
espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla
commisurazione dell'indennizzo, e quindi tutela in modo diretto ed

immediato la posizione del soggetto espropriando [Sez. Un., Sentenza

n. 9845 del 24/04/2007 (Rv. 596254)];
- la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto
l'adempimento di un accordo asseritamente intervenuto con
l'amministrazione sull'ammontare del conguaglio del prezzo di
cessione volontaria, a suo tempo stipulata nell'ambito di una

procedura espropriativa, atteso che "di tale questione, tenendo

conto della comparsa di costituzione dell'opposto che aveva
precisato la domanda facendo valere una pretesa lato sensu diretta
al conseguimento di un ristoro per la perdita della proprieta', va
affermata la natura indennitaria, per la quale l'art. 34, comma 3,

lett. b) d.lgs. n. 80 del 1998 conferma la giurisdizione del giudice

ordinario, pur se l'ammontare del ristoro espropriativo sia stato

asseritamente oggetto di accordo"[ Sez. Un., Sentenza n. 3040 del

13/02/2007 (Rv. 594289)];
- le azioni di risoluzione, annullamento e nullita' - quest'ultima
ove si configuri come strumentale per ottenere il risarcimento dei
danni (e non quindi fatta valere isolatamente, ovvero oggetto di

rilievo officioso da parte del giudice ai sensi dell'art. 1421 cod.

civ.) - del contratto di cessione volontaria del bene espropriando

[Sez. 1, Sentenza n. 8217 del 02/04/2007 (Rv. 597105). La decisione

ha precisato che dette azioni devono essere proposte dinanzi al

tribunale, in primo grado, e non gia' dinanzi alla corte d'appello,

in unico grado, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, che e' competente esclusivamente per quanto attiene ai

profili relativi alla determinazione dell'indennita' nell'ambito di

un procedimento espropriativi (in applicazione del principio, e'
stata confermata la sentenza della corte d'appello che - pur non
tenendo conto che la dedotta nullita' del contratto di cessione
volontaria per impossibilita' sopravvenuta dell'oggetto a seguito
dell'incostituzionalita' della legge n. 385 del 1980 andava
qualificata come causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1463 cod.

civ. e come tale, appunto, deducibile soltanto dinanzi al tribunale

- aveva comunque negato la propria competenza sulla avanzata domanda

di nullita' giacche' unicamente preordinata alla proposizione di
azione risarcitoria, sulla quale, in ogni caso, non avrebbe potuto
decidere)].
Sez. Un., Ordinanza n. 16299 del 24/07/2007 (Rv. 598758) ha poi
affermato che in caso di cessione volontaria di un immobile
sottoposto a procedura di espropriazione per pubblica utilita' da
parte di un comune, la domanda volta ad ottenere la differenza tra
la maggiore imposta comunale sugli immobili pagata dal cedente e
quella che sarebbe dovuta computando l'imposta sulla base

dell'indennita' di esproprio, ai sensi dell'art 16 del d.lgs. n. 504

del 1992 (norma riprodotta dall'art. 37, comma 7, d.P.R. n. 327 del

2001), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di
quello tributario.
A.3.6. Il rapporto con la giurisdizione del commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici.
Sul punto si segnala Sez. 1, Sentenza n. 16744 del 27/07/2007 (Rv.
600840): " Nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima

dell'indennita' di espropriazione, il giudice, al fine di stabilire

il valore di mercato dell'immobile, deve individuare ed apprezzare

tutti gli elementi obbiettivi che caratterizzano lo stesso ed i pesi

da cui e' gravato, inclusa l'esistenza di specifici usi civici a

favore della collettivita'; cio' facendo, non viola la giurisdizione

del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai
sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927 n.

1766, in quanto il giudizio di opposizione, appartenente alla

giurisdizione ordinaria, mira ad accertare il valore venale
dell'immobile e la verifica dell'esistenza di un uso civico e'

compiuta solo incidentalmente al fine di determinare l'indennizzo ed

esaurisce la propria efficacia nel giudizio stesso".
A.3.7. Il rapporto di pregiudizialita' tra il giudizio di
annullamento della dichiarazione di p.u. e la controversia
indennitaria.
Sez. 1, Ordinanza n. 5272 del 07/03/2007 (Rv. 596032)

"Posto che il decreto di espropriazione e' condizione dell'azione di

determinazione dell'indennita' e che l'esercizio del potere
determinativo postula che detto decreto sia esistente,
l'impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa della
dichiarazione di pubblica utilita', dal cui annullamento
discenderebbe l'invalidazione degli atti conseguenti, tra cui il
decreto di espropriazione, si traduce in una pregiudizialita' di
quella controversia su quella indennitaria, della quale, pertanto,
puo' essere disposta la sospensione in attesa della definizione
della prima".
A.4. Le controversie risarcitorie per danni verificatisi nel corso
dell'esecuzione dell'opera pubblica.

La giurisdizione ordinaria sussiste anche relativamente alla domanda

di risarcimento del danno arrecato alla proprieta' privata per meri

comportamenti posti in essere dalla P.A. (ovvero da suoi incaricati

o delegati) in occasione di procedura espropriativa.
In tal senso Sez. Un., Ordinanza n. 8371 del 11/04/2006 (Rv.

589412): "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204

del 2004 - con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel
testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205),

nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti",
anziche' "gli atti ed i provvedimenti" delle pubbliche

amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati -, sussiste la

giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad
oggetto i pretesi danni cagionati ad una parte del fondo non
soggetta ad espropriazione ad opera di comportamenti materiali
(nella specie, apposizione di una sbarra di ferro impeditiva
dell'accesso e riversamento di materiale di risulta) tenuti dal
soggetto incaricato dei lavori per i quali era stata disposta
l'occupazione d'urgenza, essendo configurabile in capo alla parte,
proprietaria dei beni danneggiati, una posizione di diritto
soggettivo".

Nella stessa prospettiva, Sez. Un., Ordinanza n. 7442 del 20/03/2008

(Rv. 602307) ha affermato che " Rientra nella giurisdizione
ordinaria la domanda con cui il proprietario di fondi limitrofi ad
una strada pubblica di nuova costruzione, deducendo che questa e'
stata realizzata senza adeguata regimentazione del deflusso delle
acque meteoriche e che cio' ha comportato l'allagamento dei suoi
terreni, chieda la modifica delle canalizzazioni per il deflusso
stesso ed il risarcimento del danno causato dall'allagamento,
dovendo poi il giudice del merito ritenere la propria competenza,
qualora si chieda un risarcimento connesso a generica imperita od

imprudente condotta "non jure" dei costruttori della strada

pubblica, o quella speciale del Tribunale regionale delle acque, se

la domanda lamenti la violazione di regole tecniche nella
costruzione delle opere idrauliche".
B. L'occupazione acquisitiva ed usurpativa.

Per le questioni di giurisdizione si rinvia ai paragrafi A.1. ed A.2.

Per la titolarita' passiva dell'obbligo risarcitorio si rinvia al
paragrafo C.1.
B.1. Questioni generali.

B.1.1. Dichiarazione di p.u. seguita dall'occupazione dell'area, ma

non dalla realizzazione dell'opera pubblica.
Sez. 1 Sentenza n. 7320 del 19/03/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di espropriazioni, qualora alla dichiarazione di pubblica
utilita' segua l'occupazione dell'area, ma non la realizzazione
dell'opera pubblica, non si e' in presenza dell'occupazione c.d.
appropriativa, atteso che a tal fine non e' sufficiente la
dichiarazione di pubblica utilita', poiche' l'acquisto coattivo
caratterizzante tale istituto si verifica soltanto nel momento in
cui l'immobile, per l'avvenuto svolgimento dei lavori che ne
comportano una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale,
muta fisionomia strutturale e funzionale per assumere quella di un
bene pubblico; pertanto il proprietario non ha diritto al

risarcimento del danno commisurato al valore integrale dell'immobile

interessato, che si giustifica solo se, per effetto
dell'irreversibile trasformazione del fondo, la restituzione
dell'immobile non e' possibile, perche' riguarderebbe tutt'altro
bene. L'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilita'
esclude, poi, la sussistenza dell'occupazione c.d. usurpativa, che
sussiste solo per il periodo in cui la detenzione sia divenuta
abusiva ed in relazione al quale, non essendosi verificata
l'irreversibile trasformazione del fondo, il proprietario non puo'
rinunciare alla restituzione dell'immobile prevista dall'art. 2058,
comma 1, cod. civ. e chiedere, in luogo di questa, la condanna

dell'ente occupante al risarcimento per equivalente nella misura del

suo valore venale, ma puo' solo chiedere il risarcimento del danno

consistente nella mancata percezione del reddito durante il periodo

dell'abusiva detenzione.
B.1.2. Ricorso per cassazione.
Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007 (Rv. 597111)
"I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena
d'inammissibilita', questioni che siano gia' comprese nel tema del
decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la

prima volta in sede di legittimita' questioni nuove o nuovi temi di

contestazione non trattati nella fase di merito ne' rilevabili
d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto gia' appartenente al
tema del decidere la questione della prescrizione del risarcimento

del danno da occupazione appropriativa, pur se, contrariamente alla

prospettazione nel giudizio di merito, in cui la parte ne aveva

sostenuto la decorrenza dall'irreversibile trasformazione del fondo,

nel ricorso per cassazione il "dies a quo" veniva ancorato alla

scadenza del periodo di occupazione legittima)".
Sez. 1, Sentenza n. 22248 /2007 (mass. non ufficiale)

Qualora la sentenza di appello che non accolga sotto il profilo del

"quantum"la domanda di risarcimento del danno da illecita temporanea

occupazione di un fondo privato proposta da tutti i proprietari, sia

impugnata per cassazione solo da alcuni di essi, va disposta
l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei
proprietari non ricorrenti e, in caso di mancata ottemperanza, il

ricorso e' inammissibile, ai sensi dell'art. 371 bis cod. proc. civ..

Sez. 1, Sentenza n. 10560 del 23/04/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di espropriazione per pubblica utilita', non puo'
prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere
un risarcimento integrale del danno, la questione di invalidita' o
inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita' per avvenuta
scadenza dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e

della procedura, rispetto ad un originario accertamento del giudice

di merito del verificarsi dell'occupazione espropriativa, che invece

presuppone una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita'

ed in relazione alla quale sia stato liquidato il danno secondo il
criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. 11
luglio 1992, n. 333 conv., con mod., nella legge 8 agosto 1992, n.
359.
Sez. 1, Sentenza n. 10560 del 23/04/2008 (mass. non ufficiale)

In tema di determinazione dell'entita' del risarcimento del danno da

occupazione espropriativa di un fondo edificabile in base al piano
regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e
popolare, il proprietario che lamenti l'erronea individuazione da
parte del giudice di merito dei parametri edificatori di
riferimento, deve indicare nel ricorso per cassazione quali siano

gli indici che ritiene applicabili, nonche' lo strumento urbanistico

vigente all'epoca dell'irreversibile trasformazione dell'immobile e

quale regime prevedesse per la zona destinata al piano di zona,
tenendo presente che la disciplina generale sull'utilizzazione
edificatoria di tutti i suoli compresi in tali piani si ricava dai
relativi indici medi di edificabilita', per cui e' ad essi che il
ricorso deve fare riferimento, specificando se siano stati
utilizzati in sede di valutazione del fondo, correlati (o
correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da
destinare a spazi liberi, ed inoltre se detti parametri si
riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione

differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo.

B.2. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.
349/2007. La legge finanziaria 2008.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007,

sulla incostituzionalita' dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del
decreto-legge n. 333 del 1992 e dell'intervento da parte dell'art.

2, commi 89 e 90, l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) di

sostituzione dell'art. 55, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 (il quale

ora prevede che "Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile

per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il

risarcimento del danno e' liquidato in misura pari al valore venale

del bene"), si e' affermato:
- Sez. 1, Sentenza n. 591 del 14/01/2008 (Rv. 601526)

"In tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, a

seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale
(sentenza n. 349 del 2007), dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, la liquidazione va fatta, anche
nei giudizi pendenti, sulla base del valore di mercato del bene
occupato".
- Sez. 1, Sentenza n. 3189 del 11/02/2008 (Rv. 601439)

"In tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, a

seguito della sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale,
che ne ha dichiarato l' incostituzionalita', il comma 7 bis
dell'art. 5 bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui

non prevedeva l'integrale ristoro del danno da occupazione

acquisitiva, e' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso

per cassazione avverso la sentenza che, nel liquidare il danno,

abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali

sulla somma annualmente rivalutata, fondato sul rilevo che il
relativo debito ha natura di debito di valuta in quanto analogo a

quello dell'indennita' di espropriazione. (La S.C. ha precisato che,

per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, il
comma 7 bis - introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 - dell'art. 5 bis, del decreto 11 luglio 1992,

n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.

359, non e' piu' applicabile nei giudizi pendenti alla data di
pubblicazione della predetta sentenza, aventi ad oggetto il
risarcimento del danno da occupazione appropriativi, per la cui
determinazione si deve fare riferimento al valore di mercato del
suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica, non potendo
comunque la misura del risarcimento in tal modo determinabile

superare quella effettuata dal giudice di merito con la sentenza che

sia stata impugnata dalla sola amministrazione)".
- Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 31/03/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di occupazione appropriativa, l'art. 2, comma 89, lett. e)
legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale, colmando il vuoto
normativo conseguente alla pronuncia di illegittimita'
costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7 bis, d.l. n. 333 del 1992,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ha

modificato l'art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001 disponendo che nel caso

di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di

esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno

e' liquidato in misura pari al valore venale del bene - e'

applicabile nei giudizi in corso in cui sia ancora in discussione il

"quantum" del risarcimento. Tuttavia, poiche' il ristoro
patrimoniale e' destinato ex art. 42 Cost. a tener luogo del bene
espropriato, lo stesso non puo' superare in nessun caso il valore
che il proprietario trarrebbe dall'immobile se decidesse di porlo
sul mercato con la destinazione stabilita dallo strumento

urbanistico, senza che possa tenersi conto di altre destinazioni di

fatto impresse dal proprietario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto
irrilevante il possesso di autorizzazione alla gestione di un
esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari ed
agricoli ed ha escluso che il risarcimento dovesse comprendere il
valore dell'azienda, rimasta estranea all'espropriazione).
B.3. La liquidazione del danno da occupazione appropriativa.
Sez. 1, Sentenza n. 9410 del 21/04/2006 (Rv. 590410)

"L'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa

costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente,
alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati
guadagni, conseguendone che in aggiunta alla rivalutazione, sulla
somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da

rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli

interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto,

sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore".
Sez. 1, Sentenza n. 3189 del 11/02/2008 (Rv. 601438)

"Ai fini del risarcimento del danno per l'irreversibile destinazione

del fondo, illegittimamente occupato, alla realizzazione dell'opera

pubblica, con conseguente estinzione del diritto di proprieta' del
privato e l'acquisizione del bene a titolo originario in capo
all'ente costruttore, occorre far riferimento al valore

dell'immobile al momento in cui il fatto illecito si e' consumato -

ossia a quello della radicale trasformazione del fondo, se e'

intervenuta durante l'occupazione illegittima, ovvero, se essa si e'

verificata durante l'occupazione legittima, a quello della scadenza

di quest'ultima - esprimendo poi il valore stesso in termini
monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data
della decisione. Non puo', invece, farsi riferimento al valore

all'epoca della decisione per poi procedere alla devalutazione fino

al momento dell'illecito, atteso che, vertendosi in tema di illecito

istantaneo, il risarcimento deve tradursi nel ripristino della

perdita patrimoniale prodottasi alla data del suo verificarsi, senza

che possano andare a vantaggio o a nocumento del danneggiato le

vicende del mercato immobiliare nel periodo successivo al giorno in

cui egli ha perso il diritto di proprieta'".
B.4. La liquidazione del danno da occupazione usurpativa.
Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 01/02/2007 (Rv. 594411)
"In ipotesi di occupazione usurpativa (come nel caso di

trasformazione del fondo sulla base di una dichiarazione di pubblica

utilita' inefficace per omessa indicazione dei termini di inizio e

di fine delle espropriazioni) il risarcimento del danno deve essere

commisurato al valore pieno del terreno perduto, stante
l'inapplicabilita' a tale tipo di occupazione, in relazione al suo
carattere abusivo, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7

bis, da riferirsi esclusivamente alla occupazione "appropriativa",

intendendo il richiamo alle "occupazioni illegittime di suoli per

causa di pubblica utilita'" esprimere un collegamento teleologico

con le finalita' perseguite a mezzo della procedura espropriativi".

Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 01/02/2007 (Rv. 594410)
"In ipotesi riconducibile ad occupazione usurpativa, per

l'inesistenza di valida dichiarazione di pubblica utilita' in quanto

mancante dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori e

delle espropriazioni, la valutazione dei beni deve essere effettuata

con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo del

compiuto illecito ed in base al criterio dell'edificabilita' o meno

dei suoli, accertando, quindi, la destinazione ad essi impressa
dallo strumento medesimo; in particolare, nel caso in cui la
destinazione anzidetta abbia per oggetto la realizzazione di opere

di viabilita', occorre valutare se il vincolo di inedificabilita' in

tal modo apposto sui suoli in questione rivesta carattere
conformativo o non piuttosto espropriativi".
Sez. Un., Sentenza n. 7881 del 30/03/2007 (Rv. 596805)

"La mancata individuazione dei termini per la conclusione dei lavori

e della procedura espropriativa (nella specie, in materia di opere

idrauliche) determina l'illegittimita' "ab origine" dell'occupazione

d'urgenza e l'illiceita' permanente dell'opera pubblica, di modo che

il successivo atto contenente l'indicazione di detti termini non
integra una sanatoria della dichiarazione di pubblica utilita' in
cui siano stati omessi, ma da' luogo ad una delibera diversa e

autonoma. Ne consegue che l'inammissibilita' dell'impugnazione della

prima delibera non preclude l'impugnazione di quest'ultima e
correttamente il giudice, pur dopo la declaratoria di tardivita'

dell'impugnazione del primo atto, lo valuta al fine di qualificarlo

inefficace e affermare l'autonomia e la novita' della delibera
successiva".
B.5. La prescrizione dell'azione risarcitoria:
B.5.1. Decorrenza del termine di prescrizione.
Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007 (Rv. 597112)

"In tema di espropriazione per pubblica utilita', il termine di

prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria a

seguito di occupazione acquisitiva o appropriativa decorre dalla

data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera e' realizzata

nel corso di tale occupazione, oppure dal momento dell'irreversibile

trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato
anteriore dell'immobile) se essa e' avvenuta dopo la predetta

scadenza (ovvero in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma

sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera)".
Sez. Un, Sentenza n. 9040 dell' 8/04/2008 (mass. non ufficiale)
La possibilita' di agire per il risarcimento del danno ingiusto
causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria

pregiudiziale impugnazione dell'atto lesivo, sussistente gia' prima

che l'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, concentrasse nella

cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella

risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell'azione di

risarcimento decorre dalla data dell'illecito e non da quella del
passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del
giudice amministrativo, non costituendo l'esistenza dell'atto
amministrativo un impedimento all'esercizio dell'azione. Peraltro,
la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice

amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche

della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo
necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la
volonta' della parte di reagire all'azione amministrativa reputata

illegittima ed e' idonea ad interrompere il termine di prescrizione

dell'azione risarcitoria, dovendosi al riguardo fare applicazione

del principio, affermato da Corte cost. n. 77 del 2007, per cui la

pluralita' dei giudizi ha la funzione di assicurare una piu'

adeguata risposta alla domanda di giustizia e non puo' risolversi in

una minore effettivita' o addirittura in una vanificazione della
tutela giurisdizionale. (Fattispecie avente ad oggetto il

risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di alcuni fondi

ricompresi in un piano per gli insediamenti produttivi, a seguito
annullamento degli atti della procedura espropriativa).
B.5.2. Interruzione del termine di prescrizione.
Sez. 1, Sentenza n. 22018 del 19/10/2007 (Rv. 600672)

"In tema di espropriazione, al proprietario del fondo occupato ed

irreversibilmente trasformato per il quale sia quindi preclusa

all'amministrazione l'emissione di un rituale decreto espropriativo,

spetta unicamente il diritto al risarcimento del danno. In tal caso

l'offerta dell'indennita' di espropriazione non solo e' idonea a
interrompere il termine di prescrizione del diritto risarcitorio,

ma, se intervenuta dopo il decorso di tale termine, vale come fatto

incompatibile a valersi della prescrizione e, quindi, come rinuncia

alla stessa".
Sez. 1, Sentenza n. 3700 del 14/02/2008 (Rv. 602176)

"Nelle espropriazioni per p.u., quali che siano le modalita' e gli

istituti attraverso cui l'Amministrazione espropriante pervenga

all'acquisizione dell'immobile privato - autoritativamente mediante

decreto di esproprio, contrattualmente mediante cessione volontaria,

ovvero in modo anomalo attraverso la sua irreversibile
trasformazione - l'obbligo di un corrispettivo correlato al valore
venale del bene a carico di quest'ultima deriva direttamente
dall'art. 42, comma 3, Cost.. Pertanto, allorche' il procedimento

ablativo si sia di fatto esaurito mediante occupazione espropriativa

ed all'obbligazione dell'espropriante di corrispondere l'indennita'

di espropriazione, ovvero il prezzo della convenuta cessione
volontaria, subentri quella del risarcimento del danno
corrispondente all'intero valore venale dell'immobile ablato, e'

sufficiente ad interrompere, ex art. 2943 cod. civ., la prescrizione

del credito risarcitorio derivante dalla perdita del diritto
dominicale, che il proprietario faccia comunque valere il proprio
diritto al ristoro patrimoniale dovutogli in conseguenza della
vicenda ablativa, e che il relativo atto contenga l'esplicitazione
di una pretesa, vale a dire un'intimazione o richiesta scritta di
pagamento del corrispettivo collegata con la suddetta vicenda, pur

se impropriamente denominata. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto

efficacia interruttiva alla richiesta, avanzata dei proprietari nel

corso di occupazione divenuta illegittima per mancata emissione del

decreto di espropriazione nei termini di legge, di versamento del
prezzo di una progettata cessione volontaria del fondo e
dell'indennita' di occupazione non accompagnate dalla formulazione

di un'esplicita richiesta del "quantum" risarcitorio corrispondente

all'occupazione acquisitiva)".
Sez. 1, Sentenza n. 3789 del 15/02/2008 (Rv. 602175)

"Qualora l'occupazione d'urgenza di un suolo per l'esecuzione di

un'opera pubblica non sia seguita dal decreto di espropriazione nei

termini di legge, la citazione introduttiva del giudizio di
risarcimento del danno da occupazione illegittima ha effetto

interruttivo della prescrizione e cio' anche se sia stata notificata

prima della scadenza del periodo di occupazione legittima, quando
cioe' il diritto al risarcimento non sia ancora sorto, essendo la
maturazione del diritto, conseguente alla mancata emissione del
decreto di esproprio, una condizione dell'azione che ben puo'
intervenire anche in corso di causa".
C. La legittimazione alla procedura espropriativa.

C.1. La titolarita' passiva dell'obbligo indennitario e risarcitorio.

C.1.1. Distinzione tra obblighi indennitari e risarcitori.
Sez. 1, Sentenza n. 21096 /2007 (mass. non ufficiale)
In tema di realizzazione di opera pubblica in collaborazione tra
P.A. e soggetti da questa delegati, i principi che sovrintendono
all'identificazione del soggetto obbligato alla corresponsione
dell'indennita' di esproprio e di occupazione sono parzialmente
diversi da quelli che, nel caso di occupazione illegittima,
sovraindentono alla responsabilita' del danno per la perdita della
proprieta'. Sotto il primo profilo, risulta fondamentale stabilire
se la delega delle operazioni espropriative e l'accollo degli
obblighi indennitari siano rimasti circostanze interne tra
committente ed assuntore dei lavori, in quanto il delegato e'
legittimato passivamente nel giudizio di determinazione
dell'indennita' solo se, nel contatto con il soggetto passivo
dell'esproprio, si sia manifestato come titolare passivo degli

obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere

espropriativo e non abbia invece dichiarato di agire in nome e per

conto del committente. Per converso, ai fini dell'individuazione dei

soggetti obbligati al risarcimento del danno da occupazione
appropriativa, si applicano i principi in tema di responsabilita'

extracontrattuale, per cui viene in evidenza ogni contributo causale

nella determinazione del danno ingiusto, causato da condotte
commissive ed omissive.
C.1.2. La concessione c.d. traslativa.
Sez. 1, Sentenza n. 464 del 12/01/2006 (Rv. 586519)

"La mera attribuzione ad un soggetto (nella specie un consorzio di

imprese private) dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente
pubblico affidante (nella specie l'ANAS), all'espletamento delle
procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il

perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non

e' sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa

dell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e
dunque ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel

giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario in ogni caso

che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e

l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in

osservanza del principio di legalita', da una legge che
espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto

non e' consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi

in tal modo dalle responsabilita' che l'ordinamento le attribuisce".

Sez. 1, Sentenza n. 26261 del 14/12/2007 (Rv. 601236)
"In tema di opere pubbliche, la concessione c.d. traslativa,
comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte,
dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del
concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in
particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni

materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del

programma edilizio, ancorche' comportanti l'esercizio di poteri di
carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento
delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al
deposito delle indennita' di esproprio. Ne consegue che il
concessionario, acquistando poteri e facolta' trasferitigli

dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello

svolgimento dell'attivita' organizzativa e direttiva necessaria per

realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo

del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte

le obbligazioni che ad esso si ricollegano".
C.1.3. La delega delle operazioni espropriative: rilevanza ai fini
dell'individuazione della titolarita' passiva degli obblighi
indennitari e risarcitori.
C.1.3.a. Delega ed indennita' espropriativa.
Sez. 1, Sentenza n. 25544 del 30/11/2006 (Rv. 593307)

"Riguardo alla titolarita' passiva dell'obbligo di corrispondere le

indennita' espropriative, ove il compimento dell'opera pubblica sia

stato delegato dall'ente espropriante, il ricorso agli strumenti
della concessione e dell'appalto non puo' portare,
indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la
titolarita' di poteri espropriativi. L'accollo degli obblighi
indennitari puo' essere utilmente invocato purche' non sia rimasto
fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che,
nell'attivita' che abbia portato il delegato in contatto con il
soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente
manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che
investito dell'esercizio del potere espropriativo, a meno che non

resti accertato che il potere del delegato di espletare le procedure

amministrative preordinate all'esproprio non sia stato di fatto
esercitato, tenendosi conto che, in ogni caso, il Comune e'
beneficiario dell'opera".
Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007 (Rv. 596098)

"Con riguardo alla questione della titolarita' dell'obbligo di

corrispondere l'indennita' di esproprio nel caso di trasferimento
dei poteri espropriativi mediante una concessione, della pretesa
modifica della convenzione tra Comune delegante e Consorzio
concessionario della costruzione di opera pubblica e delegato
all'esercizio di poteri espropriativi, nel senso che in
considerazione del dissesto finanziario di quest'ultimo

l'amministrazione si sarebbe accollata gli oneri indennitari che la

convenzione attribuiva al concessionario, il soggetto espropriato,
del quale potrebbe rilevare l'affidamento pur nell'assenza della
stipulazione in forma scritta di quell'accordo modificativo, deve,
in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che alla
modifica aveva negato effetti, in ossequio al principio di
autosufficienza, richiamare testualmente gli atti della vicenda da

cui sarebbe derivata la modifica contrattuale, al fine di dimostrare

di essere tra i beneficiari di quell'accollo".
Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007 (Rv. 596097)

"Il trasferimento degli obblighi indennitari, in via esclusiva,

all'affidatario dell'opera (concessionario o appaltatore), e'
configurabile ove sia stato conferito l'esercizio dei poteri
espropriativi ed il conferimento non sia rimasto fatto interno tra
espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attivita' che
abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo
dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come
titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito
dell'esercizio del potere espropriativo, e in presenza di tali
presupposti e' irrilevante, al fine di configurare una
responsabilita' solidale dell'espropriante, la sistemazione dei
rapporti economici interni con l'affidatario".
Sez. 1, Sentenza n. 17629 /2007 (mass. non ufficiale)

In tema di espropriazione ed occupazione legittima, nel caso in cui

il compimento dell'opera pubblica sia stato "delegato" dall'ente

espropriante, la legittimazione a resistere alla domanda
dell'espropriato proposta secondo lo schema tipico della c.d.

opposizione alla stima, previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del

1971, va individuata verificando se l'Amministrazione espropriante
abbia trasferito ad altro soggetto, pubblico o privato, siccome
concessionario od appaltatore dell'opera pubblica, gli oneri
concernenti la procedura anzidetta, delegando tutti i poteri e le
funzioni corrispondenti al medesimo soggetto, che compie l'atto
ablatorio in forza di siffatta delega ed in nome proprio, nel qual
caso ha la qualita' di unico soggetto attivo del rapporto

espropriativo e, quindi, l'esclusiva legittimazione passiva rispetto

al giudizio di opposizione. Di contro, quando l'attivita' del
soggetto delegato si risolva nel compimento, oltre che dei lavori,
degli atti necessari a conseguire l'ablazione e nell'attuazione

dell'occupazione "in nome e per conto" del delegante, tale attivita'

resta pur sempre riferibile allo stesso delegante, onde e'

quest'ultimo che assume la qualita' di esclusivo legittimato passivo

nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato,
restando irrilevanti le clausole contrattuali attribuenti le

obbligazioni indennitarie al concessionario, appositamente delegato

all'acquisizione dei fondi, in mancanza di elementi tali da far
ritenere che nel rapporto con l'espropriato tale regolamentazione
sia stata opportunamente resa palese.
Sez. 1, Sentenza n. 21434 /2007 (mass. non ufficiale)

Nel giudizio di determinazione della indennita' di occupazione, ove

della realizzazione dell'opera pubblica sia stata incaricata
un'impresa, le circostanze che l'amministrazione risulti
beneficiaria dell'opera progettata, o che nell'ambito della
concessione siano stati regolati i rapporti economici interni tra

delegante e delegato, non comportano necessariamente la sussistenza

in capo all'amministrazione stessa dell'esclusiva titolarita'
dell'obbligazione indennitaria. Occorre, invece, procedere ad una
valutazione della concreta fattispecie con l'esame del ruolo e dei
poteri effettivamente attribuiti al soggetto che sia entrato in
rapporti con l'espropriato, sicche' l'affidamento creato in
quest'ultimo dallo svolgimento della procedura espropriativa, cui
l'impresa sia stata delegata ed in particolare dall'occupazione
attuata al fine della trasformazione del suolo, e' elemento
determinante a configurare l'obbligo solidale del concessionario,

salvo che questi non si sia rigorosamente manifestato come agente in

nome e per conto del delegante, o che comunque non abbia fatto uso
dei poteri espropriativi.
C.1.3.b. Delega e risarcimento del danno da occupazione
appropriativa.
Sez. 1, Sentenza n. 17629 /2007 (mass. non ufficiale)
In tema di espropriazione, la regola per cui qualora il compimento

dell'opera pubblica sia stato "delegato" dall'ente espropriante e

l'attivita' del soggetto delegato si risolva nel compimento, oltre
che dei lavori, degli atti necessari a conseguire l'ablazione e

nell'attuazione dell'occupazione "in nome e per conto" del

delegante, tale attivita' resta pur sempre riferibile allo stesso

delegante, onde e' quest'ultimo che assume la qualita' di esclusivo

legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso

dall'espropriato, vale anche nelle controversie relative
all'indennita' di occupazione del fondo poi soggetto ad
espropriazione, indipendentemente dalle espressioni in concreto
adottate nell'atto autorizzativo dell'occupazione medesima, atteso

il carattere del tutto accessorio della suddetta indennita' rispetto

a quella di espropriazione, onde quella non puo' che gravare su chi

e' tenuto al pagamento di quest'ultima.
C.1.4. Questioni specifiche per l'occupazione appropriativa:
C.1.4.a. Le clausole del capitolato.
Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 19/03/2007 (Rv. 596102)
"Affermatasi la corresponsabilita', nel danno da occupazione

appropriativa, dell'impresa appaltatrice, per la mancata emanazione

del decreto di esproprio, atteso il conferimento di poteri
espropriativi a favore di essa, e dell'ente committente, per il

mancato esercizio dei poteri di vigilanza, quest'ultimo deve tenere

esente la prima, ove il capitolato contenga la clausola che sia pur

genericamente obblighi il committente al rimborso delle somme
inerenti alle espropriazioni, danni e indennita' accessorie".
C.1.4.b. Delega circoscritta alla progettazione, costruzione e
gestione dell'opera.
Sez. 1, Sentenza n. 14783 del 26/06/2007 (Rv. 597356)

"Ove l'opera pubblica sia stata realizzata da soggetto diverso dal

titolare del potere espropriativo, egli puo' essere ritenuto autore

dell'illecito, e quindi responsabile del danno, in quanto gli siano

state trasferite le potesta' relative al procedimento ablatorio, e
non anche ove la delega resti circoscritta alla progettazione,
costruzione e gestione dell'opera, oltre che all'assunzione degli
oneri necessari all'acquisizione delle aree".
C.1.4.c. I danni causati nel corso dell'esecuzione dell'opera: e'
comunque tenuto l'appaltatore.
Sez. Un., Sentenza n. 24397 del 23/11/2007 (Rv. 600549)

"Nell'ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde

sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attivita'
materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera
pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del
bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato,

concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un'opera di

pertinenza di altra amministrazione, la responsabilita' concorrente

di quest'ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale

delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione c.d.

"traslativa", ovvero di delega ex art. 60 legge n. 865 del 1971. In

ogni caso, gli atti e le convenzioni intercorsi, anche se si
concretano in assunzioni unilaterali di responsabilita', rilevano
nei soli rapporti interni tra gli enti eventualmente
corresponsabili, mentre dei danni causati nella materiale
costruzione dell'opera pubblica, risponde solo
l'appaltatore-esecutore, in quanto gli stessi non sono collegabili
ne' all'esecuzione del progetto, ne' a direttive specifiche
dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti
materiali in violazione del precetto generale dell'art. 2043 cod.
civ.".

C.1.4.d. Autorita' competenti ad emettere il decreto di occupazione

temporanea. Titolarita' passiva degli obblighi risarcitori:
esclusione.
Sez. Un., Sentenza n. 24397 del 23/11/2007 (Rv. 600550)

"Nell'ipotesi di occupazione appropriativa, il fatto che la legge

attribuisca a determinate autorita' quali il Prefetto, il Presidente

della Giunta regionale od il Sindaco, il potere di emettere sia il
decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio, non

comporta che le stesse siano legittimate passivamente nell'azione di

risarcimento del danno derivato dall'illecito, in quanto anche se
sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale,
non sono identificabili con l'espropriante e non e' possibile

riferirne l'attivita' all'amministrazione di appartenenza in base al

rapporto di immedesimazione organica".

C.1.4.e. Attivita' svolta "in nome e per conto" del delegante: casi

in cui il delegato e' corresponsabile del danno da occupazione
appropriativa.
Sez. 1, Sentenza n. 11849 del 22/05/2007 (Rv. 597880)

"In caso di irreversibile trasformazione del fondo in assenza di

decreto di esproprio, il soggetto delegato al compimento dell'opera

pubblica, pur se abbia ultimato i lavori entro il termine di
scadenza dell'occupazione legittima, risponde del danno da
occupazione appropriativa ove la delega fosse estesa al compimento
delle procedure amministrative preordinate all'esproprio, poiche',
anche se di fatto, nel rapporto con i soggetti proprietari dei
terreni assoggettati a procedura ablatoria, non si sia manifestato

come incaricato della conduzione del procedimento (come nel caso in

cui risulti aver sempre agito in nome e per conto del delegante),
l'onere di promuovere e sollecitare la tempestiva emissione del

decreto di esproprio da parte del titolare del potere espropriativo

rientra tra i compiti del delegato, che e' dunque da ritenere

compartecipe, attraverso la propria condotta omissiva, dell'illecito

in cui si concreta la trasformazione del fondo in assenza di titolo,

in applicazione del principio per cui chiunque abbia dato un
contributo causale al danno ingiusto ne deve rispondere".
C.1.4.f. Clausole di manleva/accordi di garanzia tra concedente e
concessionario: inopponibilita' ai terzi.
Sez. 1, Sentenza n. 21427 del 12/10/2007 (Rv. 600785)

"Nel caso di danni derivanti dall'esecuzione di un'opera pubblica

affidata in concessione, la domanda di risarcimento va proposta nei

confronti del concedente, senza che rilevi l'obbligo di manleva
assunto dal concessionario con espressa disposizione contrattuale;
quest'ultima non e' opponibile al terzo pregiudicato dall'attivita'
legittima dell'Amministrazione, la quale potra' separatamente
azionare, in sede di rivalsa nei confronti del concessionario, il
rispetto dell'obbligo da egli assunto, senza che cio' comporti
mutamento della legittimazione passiva dell'Amministrazione nei
confronti del terzo".
C.1.5. Procedure specifiche.
C.1.5.a. Procedure espropriative compiute da concessionario
dell'Ente Ferrovie dello Stato.
Sez. 1, Sentenza n. 17629 del 10/08/2007 (Rv. 600696)
Conforme a Sez. 1, Sentenza n. 880 del 21/01/2004 (Rv. 569526):
"Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennita' di
esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione
compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del
materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da

concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (gia' Azienda autonoma

delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ult. comma, della

legge 12 febbraio 1981, n. 17 e dei decreti del Ministro dei

Trasporti 30 gennaio e 13 febbraio 1982, legittimato passivo non e'

il concessionario, bensi' il concedente, al quale compete la
qualifica di espropriante giacche', a norma dell'art. 6, lett. a),
D.M. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e,
dunque, non e' configurabile una delega del potere ablatorio in
favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi
contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione
regolatrice della concessione, la quale non e' opponibile

all'espropriato, che e' tenuto solo a conoscere le norme legislative

e regolamentari disciplinanti la materia".

C.1.5.b. Decreto di esproprio emesso a favore di un Consorzio A.S.I.

Sez. 1, Sentenza n. 26573 del 17/12/2007 (Rv. 600943)

"In tema di espropriazione, qualora il decreto di esproprio sia

stato emesso a favore di un consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale, relativamente a terreni destinati all'insediamento di
una societa' ad esso aderente, quest'ultima non e' legittimata
passivamente nel giudizio di opposizione alla stima promosso
dall'espropriato, atteso che l'art. 19, secondo comma, della legge
n. 865 del 1971, nel determinare i soggetti muniti del potere di
opposizione alla stima, fa riferimento agli espropriati ed
all'espropriante, con implicita esclusione di soggetti diversi.
Manifestamente infondata, poi, deve ritenersi la questione di
legittimita' costituzionale di detta norma, sollevata con
riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., non derivando da tali
parametri costituzionali l'esigenza di conferire un'autonoma e

diretta tutela giurisdizionale nei confronti dell'espropriato ad un

soggetto estraneo al procedimento amministrativo e che ha
liberamente scelto di far parte di un consorzio".
C.1.5.c. Costruzione di alloggi di e.r.p.
Sez. 1, Sentenza n. 14959 del 02/07/2007 (Rv. 597357)

"Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento

del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento
delle operazioni espropriative delle aree per la costruzione di
alloggi di edilizia economica e popolare, svolgendosi la procedura
non solo in nome e per conto, ma anche d'intesa con il delegante,

non priva quest'ultimo, pur sempre tenuto a promuovere correttamente

la procedura ablatoria, dei propri poteri di controllo e di stimolo

dell'attivita' del delegato, il cui mancato o insufficiente

esercizio vale a rendere il delegante corresponsabile dell'illecito,

sicche' spetta a quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare di
aver esercitato detti poteri, laddove il fatto stesso della

tempestiva mancata emissione del decreto di esproprio nel termine di

durata dell'occupazione legittima e' sufficiente a far presumere, in

assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di

tali poteri. (Nella specie si e' ritenuto irrilevante a tal fine il

deposito delle relazioni esplicative e la relativa pubblicazione sul

foglio annunzi legali, attivita' del tutto estranee all'esercizio
dei poteri di controllo e di stimolo)".
Sez. 1, Sentenza n. 14959 del 02/07/2007 (Rv. 597358)

"L'occupazione appropriativa integra un fatto illecito imputabile

all'Iacp delegato alla conduzione della procedura anche nel caso in

cui l'opera risulti ultimata entro il periodo di occupazione
legittima, giacche' ricade sull'istituto l'onere di attivarsi

affinche' il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e

la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di

legittimita', sollecitando il Comune espropriante all'emissione del

decreto".
Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 21/02/2008 (Rv. 602173)

"In tema di occupazione appropriativa riferibile al comune delegante

le operazioni di espropriazione ed alla cooperativa edilizia
delegata per la realizzazione dell'opera pubblica (nella specie
immobile ad uso alloggi dei soci), qualora la causa instaurata dai
proprietari per ottenere il risarcimento del danno da occupazione

appropriativa sia decisa con sentenza non definitiva, che affermi la

responsabilita' solidale dei convenuti per avere causato l'illecito

- rispettivamente il comune per "culpa in vigilando" e la

cooperativa per negligenza procedimentale - e con successiva
sentenza definitiva di condanna di entrambi al risarcimento del
danno, il comune rimasto contumace che, a seguito dell'appello
proposto dai proprietari, intende dolersi a sua volta delle
decisioni assunte, deve proporre appello incidentale tanto nei
confronti della sentenza definitiva, quanto di quella non

definitiva, posto che se la seconda reca la pronuncia condannatoria,

la prima contiene l'accertamento dell'esistenza e della natura
solidale dell'obbligazione (causa debendi)".
C.1.5.d. Ricostruzione post-terremoto (art. 81 legge n. 219 del
1981).
Sez. 1, Sentenza n. 26261 del 14/12/2007 (Rv. 601235)

"Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui

all'art. 81 della legge n. 219 del 1981, stante l'ampiezza dei
poteri che la norma prevede per il concessionario, ha natura c.d.
traslativa, in quanto comporta il trasferimento allo stesso
dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del
concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. Pertanto
il concessionario diviene, proprio in forza delle attribuzioni

ricevute nonche' dell'attivita' compiuta, il solo soggetto obbligato

al pagamento tanto delle indennita' che si colleghino alla

procedura, quanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n.

2359 del 1865, con conseguente esclusione della legittimazione,
anche solidale del concedente".
Sez. 1, Sentenza n. 21096 del 09/10/2007 (Rv. 600662)
"Nel caso di realizzazione di opere pubbliche cui collaborino
pubbliche amministrazioni e soggetti delegati, l'obbligazione al
risarcimento del danno da occupazione appropriativa ha natura

solidale - fatta salva l'ipotesi in cui la solidarieta' sia esclusa

per espressa, eccezionale, previsione normativa, come avviene nel
caso di realizzazione dei programmi di ricostruzione post -
terremoto di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 - ed il
proprietario puo' rivolgersi indifferentemente contro ciascuno od
alcuni soltanto dei soggetti che hanno preso parte alla vicenda
appropriativa, senza che sia configurabile alcuna necessita' di
integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
coobbligati non evocati in giudizio. Quanto al riparto di
responsabilita' tra delegante e delegato, anche se il contributo
causale determinante alla produzione del danno e' ascrivibile

all'autore materiale, ovvero al soggetto incaricato dell'esecuzione

dei lavori, mediante le opere che hanno cagionato l'irreversibile
trasformazione del fondo, questo non comporta che, attraverso la
delega alla realizzazione dell'opera, l'amministrazione debba
ritenersi in ogni caso esente dalle conseguenze lesive derivanti
dall'esecuzione, in quanto sussiste a suo carico un obbligo di
vigilanza, di diretta derivazione dai principi costituzionali di
legalita', buon andamento, e imparzialita' dell'amministrazione,
oltre che dalla tutela del diritto di proprieta', del quale, ferma
restandone la funzione sociale, deve garantire l'effettivita',
specie ove, attraverso strumenti di partecipazione dei privati
all'esecuzione di opere di pubblico interesse, problemi di
solvibilita' di questi pongano in pericolo l'effettiva
corresponsione dell'indennizzo in caso di espropriazione".

C.1.5.e. Ricostruzione post-bellica (artt. 15 e 16 legge n. 1402 del

1951).
Sez. 1, Sentenza n. 1193 del 20/01/2006 (Rv. 586891)

"Nel caso di sostituzione amministrativa, l'ente sostituto assume di

fronte all'espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli
obblighi relativi al pagamento dell'indennita' o all'eventuale

risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprieta' per

l'irreversibile trasformazione del suolo in difetto di tempestivo
decreto di espropriazione (occupazione appropriativa), agendo tale
ente per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza della P.A.
sostituita, bensi' per competenza propria e spendendo il proprio
nome di persona giuridica diversa. (Nella fattispecie, la S.C. ha
pertanto escluso la titolarita' dell'obbligazione risarcitoria a

carico del Comune di Ancona, essendovi stata sostituzione ad esso -

in forza degli artt. 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402

sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra -

del Ministero dei Lavori Pubblici e non essendo prevista dall'art. 3

della legge 12 agosto 1993 n. 317 una sostituzione "ex lege" dei

comuni a quest'ultimo)".
C.1.5.f. Delega da parte dell'A.N.A.S del compimento delle
operazioni espropriative (art. 2 legge n. 59 del 1961).
Sez. 1, Sentenza n. 21096 del 09/10/2007 (Rv. 600663)
"Nel caso di realizzazione di opere stradali, ai fini

dell'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno

da occupazione appropriativa, la delega da parte dell'A.N.A.S. del
compimento delle operazioni espropriative, non esime il delegante

dai poteri di controllo e di stimolo dell'attivita' del delegato, il

cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente stesso
corresponsabile dell'illecito, onde spetta al delegante l'onere di
allegare e dimostrare di aver esercitato i propri poteri di

controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi. Ne consegue

che il fatto stesso della mancata tempestiva emissione del decreto
di esproprio nel termine di durata dell'occupazione legittima e'
sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze
processuali, il mancato esercizio di tali poteri, ben potendo
estendersi il disposto dell'art. 2 legge 7 febbraio 1961, n. 59 e

dell'art. 8 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, che impone all'A.N.A.S. il

controllo sull'esecuzione dei lavori, anche alle procedure inerenti

l'acquisizione dei suoli necessari alla realizzazione di opere di
viabilita'".

C.1.5.g. Piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 legge n. 865

del 1971).
Sez. Un, Sentenza n. 9040 del 8/04/2008 (mass. non ufficiale)
Nell'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, come
delineata dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
l'intervento di trasformazione fisica del bene e' compiuto

dall'assegnatario nell'esclusiva veste di esecutore materiale di un

progetto la cui attuazione e' solo del Comune, il quale non solo
espropria, ma anche utilizza le aree; pertanto, in mancanza di

delega a terzi all'esercizio dei poteri espropriativi, l'occupazione

apppropriativa si compie a favore del Comune, che resta unico
responsabile del risarcimento per la perdita della proprieta' dei
fondi irreversibilmente trasformati.
C.2. La legittimazione nel giudizio di opposizione alla stima.
C.2.1. La legittimazione attiva.
Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 22/03/2007 (Rv. 597351)

"La procedura espropriativa si svolge relativamente alle aree, e nei

confronti dei soggetti che risultano proprietari, secondo le
risultanze dei registri catastali, ma potendo la titolarita' e la
consistenza dei beni subire modifiche nel corso del tempo, il
soggetto che, in contrasto con tali risultanze, chieda la
determinazione dell'indennita', ha l'onere di dimostrare di essere
l'effettivo proprietario, e la Corte d'appello deve verificare
d'ufficio la ricorrenza della condizione dell'azione della
titolarita' del diritto dominicale in capo all'attore, nonche' la
coincidenza degli immobili, nei loro confini, consistenza e dati
catastali, indicati nel decreto di occupazione, con quelli per i
quali si e' agito".
Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 24/05/2007 (Rv. 597120)

"Unico legittimato a proporre l'opposizione alla determinazione

dell'indennita' di espropriazione, quando quest'ultima sia

preordinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale

pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971, e' il Comune, a nulla

rilevando che l'amministrazione abbia delegato, a norma degli artt.

35 e 60 della suddetta legge 865 del 1971, il compimento degli atti

espropriativi ad istituti o a cooperative incaricati della
realizzazione del relativo programma edilizio. Ne consegue che

questi ultimi enti non sono legittimati ne' a proporre l'opposizione

alla stima, ne' ad intervenire nel relativo giudizio"
Sez. 1 Sentenza n. 7258 del 18/03/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di ablazione della proprieta' privata indivisa da parte
della P.A., la possibilita' per il comproprietario di agire anche

nell'interesse degli altri sussiste solo nel caso di espropriazione,

in cui l'opposizione di uno estende i suoi effetti anche agli altri

comproprietari ed implica che il giudizio debba determinare
l'indennita' nel suo complesso, in quanto l'obbligazione
indennitaria dell'espropriante non puo' essere adempiuta in forma
frazionata e la comunione permane avendo ad oggetto l'indennita'
fino a quando non ne sia disposto lo svincolo. Al contrario,

nell'occupazione appropriativa, l'appartenenza del medesimo fondo a

piu' comproprietari non implica solidarieta' attiva in unico credito

risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di
ciascuno di essi al ristoro del pregiudizio verificatosi nel suo
patrimonio; pertanto la pretesa risarcitoria non puo' essere
coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dal
comproprietario istante.
Sez. 1, Sentenza n. 7952 del 20/03/2008 (Rv. 602406)

"Nell'ipotesi in cui il giudice adito in sede di opposizione alla

stima rilevi, anche d'ufficio, la mancanza di un presupposto di
validita' del decreto di espropriazione, e quindi il venir meno
della pretesa indennitaria, deve dichiarare l'inesistenza del
diritto del privato a proporre opposizione alla stima, pur in
difetto di specifica eccezione di parte, trattandosi di questione

che attiene alla "legitimatio ad causam" ossia alla titolarita' in

astratto del diritto fatto valere con l'atto introduttivo del
giudizio".
C.2.2. La legittimazione passiva: questioni processuali.
Per i profili sostanziali relativi alla titolarita' passiva degli
obblighi indennitari e risarcitori, si rinvia al punto C.1.
Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 28/02/2007 (Rv. 594577)
"Il difetto di legittimazione passiva riguardo all'obbligo di
corresponsione delle indennita' espropriative, da intendere come
effettiva titolarita' passiva del rapporto giuridico controverso,
attiene al merito della controversia e il suo difetto non puo'
essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei
tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, sicche' la

parte, rimasta contumace nel giudizio di merito, non puo' sollevare

la questione per la prima volta in cassazione".
Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 15/03/2007 (Rv. 596095)

"In materia espropriativa, la questione attinente alla titolarita'

passiva dell'obbligo indennitario non e' di legittimazione "ad

causam", non e' rilevabile in ogni stato e grado del processo, e non

puo' essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione,

con richiesta al giudice di legittimita' di esaminare gli atti di
causa che regolano il rapporto controverso".
D. Il "quantum" dell'indennizzo.
D.1. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.
348/2007. La legge finanziaria del 2008.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, sulla

incostituzionalita' dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge

n. 333 del 1992 e dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 327 del

2001 e prima dell'intervento correttivo da parte dell'art. 2, commi

89 e 90, l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), si era

ritenuto applicabile nelle cause pendenti l'art. 39 della legge
25.6.1865 n. 2359.
In tal senso :
- Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007 (Rv. 600793);
- Sez. 1, Sentenza n. 599 del 14/01/2008 (Rv. 601675), in cui si
precisa che la misura dell'indennita' determinabile con
l'applicazione criterio del valore venale non puo' superare quella
effettuata dal giudice di merito con la sentenza che sia stata

impugnata dalla sola amministrazione espropriante; Sez. 1, Sentenza

n. 3022 del 08/02/2008 (Rv. 601437), in cui si precisa che " la

sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale ha inciso solo
sul sistema indennitario dei suoli edificatori, ma non ha toccato
ne' il criterio del valore agricolo medio, che il titolo II della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, dopo le dichiarazioni di
incostituzionalita' degli anni "80" riserva ai suoli con
destinazione agricola, ne' la necessita' stessa di distinzione tra

suoli edificabili e non edificabili, posto che il comma 4 dell'art.

5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, che per questi ultimi rinvia alla
legge del 1971, non e' stato interessato dalla pronuncia di
incostituzionalita'".
- Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 11/02/2008 (Rv. 601435), in cui si
ribadisce che " la sentenza n. 348 del 2007 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale
dell'art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
produce i suoi effetti nei giudizi pendenti alla data della sua

pubblicazione, ma il giudice dell'impugnazione non puo' determinare

la misura dell'indennita' in misura maggiore rispetto alla sentenza

di merito impugnata dalla sola amministrazione espropriante, stante

il divieto della "reformatio in peius".

Con riferimento alle previsioni della legge finanziaria 2008 Sez. 1,

Sentenza n. 9245 del 9/04/2008 ha ritenuto manifestamente infondata

la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1,

del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 2,

comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte

in cui dispone che l'indennita' di espropriazione di un'area
edificabile e' determinata nella misura pari al valore venale del
bene, sollevata per violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost., in
quanto la norma novellata e' in linea con l'interpretazione data

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'art. 1 del Protocollo

addizionale alla Convenzione CEDU e della quale la Corte

costituzionale ha sancito la piena compatibilita' con l'art. 42 Cost.

In ogni caso, come precisato anche quando la questione di

legittimita' costituzionale era ancora pendente [Sez. 1, Sentenza n.

5219 del 07/03/2007 (Rv. 596033); Sez. 1, Sentenza n. 19924 del
25/09/2007 (Rv. 600647)] il contrasto del sistema indennitario
previsto dai primi due commi dell'art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992

(riproposti dall'art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001), con

i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e con

la Carta Costituzionale per violazione dei principi del giusto

processo di cui all'art. 111 Cost, riguarda il criterio di

determinazione dell'indennizzo "per le aree edificabili", non anche

l'indennizzo "per le aree agricole e per quelle che ... non sono

classificabili come edificabili", rispetto alle quali
l'applicabilita' delle norme contenute nel titolo secondo della
legge n. 865 del 1971 (e successive modificazioni ed integrazioni)
era stata ritenuta conforme all'art. 42 della Costituzione (Corte
cost. sentenza n. 355 del 1985).
Resta quindi confermata la natura dicotomica del sistema
indennitario, atteso che i criteri di liquidazione previsti per le
aree edificabili, sia pure modificati, sono distinti da quelli
relativi alle aree non edificabili, siano esse aree agricole o
urbanisticamente ad esse equiparate, in virtu' di una previsione
conformativa. [Sui criteri di individuazione della natura
edificabile, si rinvia al paragrafo E); sulla distinzione, ai fini
indennitari, tra aree edificabili ed aree agricole, prima
dell'intervento della Corte costituzionale, si rinvia a Sez. 1,
Sentenza n. 18314 del 30/08/2007 (Rv. 600655): "In tema di
indennita' di espropriazione, con l'entrata in vigore dell'art. 5

bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge, con modificazioni,

dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, e' stato introdotto un sistema
rigidamente dicotomico, che per le aree edificabili eroga

un'indennita' commisurata al sessanta per cento della semisomma tra

valore venale e reddito dominicale rivalutato, mentre per le aree
inedificabili (perche' naturalmente agricole o urbanisticamente ad

esse equi-parate, in virtu' di una previsione conformativa) vale il

criterio del valore agricolo medio (art. 5 bis, comma 3 e 4, con
richiamo al titolo 2 della l. n. 865 del 1971), senza possibilita'

di invocare un "tertium genus", fatte salve le ipotesi, per le quali

torna ad applicarsi il criterio generale di valutazione stabilito
dall'art. 39 della legge fondamentale n. 2359 del 1865, in cui non
possa trovare applicazione il menzionato criterio legale previsto

dal combinato disposto degli art. 5 bis cit. e 16 (e 20) della legge

n. 865 del 1971, come quando il terreno agricolo o comunque non
edificabile venga appreso ed irreversibilmente trasformato
dall'amministrazione espropriante pur in mancanza di un titolo

legittimo, per effetto della c.d. occupazione espropriativa; ovvero

nelle ipotesi in cui trattasi di area (legalmente gia') edificata
ovvero di immobile destinato a cava, escluso dall'abito di
applicazione dell'art. 5 bis cit."].
D.2. Il metodo di stima.
Sez. 1, Sentenza n. 3766 del 21/02/2006 (Rv. 586956)

"In tema di espropriazione per pubblica utilita', le questioni circa

l'adozione, a fini indennitari, di determinati indici di
fabbricabilita', dello scorporo di quote di superficie destinate a
spazi pubblici e opere pubbliche, della detrazione degli oneri di
urbanizzazione dal valore del fondo edificato, si pongono
esclusivamente in sede di applicazione di metodi analitico -
ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasformazione del
suolo, non anche qualora la valutazione sia condotta con il metodo
sintetico - comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti
costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di
indicazioni di mercato, giacche' il prezzo che si forma
nell'incontro di domanda e offerta tiene evidentemente conto degli
oneri connessi allo sfruttamento del suolo".
Sez. 1, Sentenza n. 11477 del 16/05/2006 (Rv. 590405)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione dei

suoli edificatori, l'adozione del metodo analitico-ricostruttivo
comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non
possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilita' (che e'

riferito alle singole aree specificamente destinate all'edificazione

privata dallo strumento attuativo), ma, posto che ai fini

dell'esercizio concreto dello ius aedificandi occorre che l'area sia

urbanizzata, si deve tener conto dell'incidenza degli spazi all'uopo

riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, il che
puo' essere anche espresso ricorrendo ad indici medi di

edificabilita' riferiti all'intera zona omogenea - a meno che l'area

da valutare non sia collocata in comprensorio gia' totalmente

urbanizzato, per il quale non e' necessario lo strumento attuativo,

ancorche' previsto dallo strumento generale -; in assenza di
strumento attuativo la concreta edificabilita' deve essere
relazionata al rispetto dei rapporti stabiliti dall'art. 3 d.m.

2.4.1968 n. 1444, tra spazi destinati agli insediamenti residenziali

e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o parcheggi, da cui deriva l'indice territoriale".
Sez. 1, Sentenza n. 13958 del 16/06/2006 (Rv. 590694)
"Fermo restando che nella valutazione indennitaria del fondo
espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale
occorre tener conto delle superfici necessarie alle opere di

urbanizzazione (dal che consegue che tutti i terreni espropriati in

ambito p.e.e.p. percepiscono la stessa indennita', calcolata su una

valutazione del fondo da formulare sulla potenzialita' edificatoria

media di tutto il comprensorio), le questioni circa l'adozione, a

fini indennitari, di determinati indici di fabbricabilita', circa lo

scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere
pubbliche e circa la detrazione degli oneri di urbanizzazione dal
valore del fondo edificato, si pongono in sede di applicazione di
metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di
trasformazione del suolo, non anche qualora la valutazione sia
condotta con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una
serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili
omogenei, e dunque di indicazioni di mercato".
Sez. 1, Sentenza n. 21011 del 27/09/2006 (Rv. 592220)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione di

un suolo edificabile, la valutazione di esso deve tener conto che la

potenzialita' edificatoria deve scontare gli spazi assegnabili a
standards e le decurtazioni da essi imposte, e quindi adottare

l'indice di densita' territoriale, e non fondiaria, che esprime solo

il volume massimo consentito su una determinata area, in rapporto
alla superficie effettivamente suscettibile di edificazione".
Sez. 1, Sentenza n. 1161 del 19/01/2007 (Rv. 593779)
"In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della
determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'evoluzione del
sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo
sintetico-comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato

alla luce dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, governato dal

principio dell'edificabilita' di fatto, mentre il metodo
analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche

del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo

di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entita'
volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende
dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio

dell'edificabilita' legale, conseguendone che il giudice che accolga

le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico,

non e' tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico".

Sez. 1, Sentenza n. 9891 del 24/04/2007 (Rv. 596251)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione dei

suoli edificatori, l'adozione del metodo analitico-ricostruttivo
comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non
possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilita', bensi' su
quello che individua la densita' territoriale della zona, soltanto
questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all'uopo
riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, e deve

tener conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere

che, poste in essere dall'amministrazione, assicurano l'immediata
utilizzazione edificatoria dell'area".
Sez. 1, Sentenza n. 12771 del 31/05/2007 (Rv. 597125)

"In tema di espropriazione per pubblica utilita', la determinazione

del valore del fondo puo' avvenire sia con metodi
analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di

trasferimento del fondo; sia con metodi sintetico-comparativi, volti

invece a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale del

fondo. L'adozione di uno di tali metodi rende superflua l'analisi
degli elementi su cui si fonda l'altro, con la conseguenza che nel
caso di adozione di un metodo sintetico-comparativo e' irrilevante
l'omessa valutazione, nel caso di espropriazione di un fondo
ricompreso in un piano per l'edilizia economia e popolare, delle
aree che sarebbero comunque destinate a spazi pubblici, cosi' come
l'omessa detrazione degli oneri di urbanizzazione, in quanto tali
indici possono assumere rilievo ai soli fini dell'applicazione dei
metodi analitico-ricostruttivi".
Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 11/02/2008 (Rv. 601433)
"In tema di indennita' di espropriazione, il c.d. criterio

"sintetico-comparativo" e' correttamente applicato anche quando si

fondi su elementi ricavati da precedenti consulenze tecniche, atteso

che gli atti da cui desumere il probabile valore di mercato non
costituiscono un numero chiuso necessariamente coincidente con i
contratti di compravendita e con le decisioni giudiziali, essendo
invece necessario il preventivo motivato riscontro della

rappresentativita' dei dati utilizzati per la comparazione, e cioe'

l'accertamento che essi riguardino immobili con caratteristiche
analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed

ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono

soggetti".
E. La natura dei fondi oggetto di espropriazione: edificabilita' e
vincoli di destinazione secondo gli strumenti urbanistici.
E.1. Il concetto di edificabilita'.
E.1.1. Rilevanza della classificazione urbanistica ai fini della
valutazione della edificabilita'.

Le massime che seguono riprendono i principi affermati da Sez. Un.,

Sentenza n. 172 del 23/04/2001 (Rv. 546234):

"Nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo

introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992,
caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un

tertium genus, tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale

del loro valore venale) ed "aree agricole" o "non classificabili

come edificabili" (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli

tabellari ex legge n. 865 del 1971) - un'area va ritenuta

edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti

classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo
dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o
autosufficienza della edificabilita' legale; la cosiddetto

edificabilita' "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva -

in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare
(ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto
valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo
dell'indennizzo".
E.1.2. L'edificabilita' di fatto.
E.1.2.a. In generale.
Sez. 1, Sentenza n. 21011 del 27/09/2006 (Rv. 592220)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione di

un suolo edificabile, la valutazione di esso deve tener conto che la

potenzialita' edificatoria deve scontare gli spazi assegnabili a
standards e le decurtazioni da essi imposte, e quindi adottare

l'indice di densita' territoriale, e non fondiaria, che esprime solo

il volume massimo consentito su una determinata area, in rapporto
alla superficie effettivamente suscettibile di edificazione".
Sez. 1, Sentenza n. 22961 del 31/10/2007 (Rv. 600660)

"In tema di espropriazione, l'accertamento del requisito previsto

per la valutazione delle edificabilita' delle aree dall'art. 5 bis

d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con mod. dalla l. n. 359 del 1992,

consistente nelle possibilita' legali ed effettive di edificazione
esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, non puo' limitarsi alla verifica se il piano

regolatore (o strumento equivalente) preveda l'edificabilita' della

zona in cui e' ubicato l'immobile, poiche' la destinazione
urbanistica ad usi edilizi, quale presupposto necessario a conferire
in astratto la natura edificatoria, deve essere completata dalle
condizioni che, in concreto, inducono a determinarne il valore

venale (c.d. "edificabilita' di fatto"), atteso che la volumetria

esprimibile e' condizionata dalle disposizioni urbanistiche -
incluse le previsioni di un piano di attuazione ad iniziativa
privata (nella specie disciplinato dall'art. 39 della l.p. della
Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13) - riguardanti
altezze cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto,

nonche' dagli indici di fabbricabilita' della zo-na urbanistica e va

calcolata al netto degli spazi assegnabili a "standards", cui il

proprietario e' comun-que tenuto nell'ipotesi di sfruttamento
edificatorio; ed inoltre, deve tenersi conto delle eventuali
cessioni, di potenzialita' volumetrica operate e favore di' aree

limitrofe, che ne abbiano assorbito l'edificabilita' in concreto".

E.1.2.b. Trasferimento della volumetria per effetto di accordi
"perequativi" : riflessi sulla edificabilita' di fatto.
Sez. 1, Sentenza n. 22961 del 31/10/2007 (Rv. 600661)

"In tema di indennita' di espropriazione, non sussiste il requisito

dell'edificabilita' di fatto per l'area, facente parte di piu' vasto

comparto destinato dal piano regolatore a zona residenziale di
espansione, che sia stata destinata da un piano di attuazione ad
iniziativa privata a parco pubblico, previa concentrazione (o
trasferimento) su altra area del medesimo comparto della volumetria
edificatoria, in modo che tutti i comproprietari, per la quale, in
conseguenza della perequazione da essi stessi predisposta ed
approvata dalle autorita' territoriali, abbiano potuto beneficiare
pro-quota dell'accrescimento delle potenzialita' edificatorie a
compensazione della perdita subita. In questo caso, infatti, la

perdita della volumetria edificabile non dipende dall'imposizione di

un vincolo preordinato all'espropriazione, ma e' conseguenza di una

convenzione privatistica (e non dell'espropriazione), che sottrae al

terreno l'edificabilita' di fatto, attraverso un meccanismo che

consente comunque di spalmarla su altri terreni del comparto o della

comunione, percio' incrementandone proporzionalmente il valore;
sicche' il tenerne conto nuovamente nella stima dell'indennita' di
esproprio, si tradurrebbe in un indebito beneficio per il

proprietario cui consentirebbe di mantenere (ed utilizzare) il bene

non espropriato (la volumetria edificabile) e di ottenerne nel
contempo l'equivalente monetario".
E.1.3. Riferimento alla data del decreto di esproprio per la
valutazione della edificabilita'
Sez. 1, Sentenza n. 3146 del 14/02/2006 (Rv. 586949)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di esproprio, la

ricognizione della qualita' edificatoria o meno dell'area va operata

con riferimento alla data del decreto di esproprio, dovendosi

interpretare la formula "al momento dell'apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio", di cui all'art. 5 bis della legge n. 359

del 1992, nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai
fini della stima del bene, e non nel senso della necessita' di
retrodatare la qualificazione della natura del terreno all'epoca
dell'imposizione di detto vincolo, giacche', altrimenti,
nell'ipotesi di mutamento di destinazione dell'area, sopravvenuta
nelle more dell'espropriazione, l'indennizzo verrebbe ad essere
inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell'art.
42, terzo comma, Cost."
E.2. Destinazioni urbanistiche diverse da quella residenziale.
E.2.1. Aree destinate a servizi di pubblica utilita'.
Sez. 1, Sentenza n. 11741 del 18/05/2006 (Rv. 589445)
"Il principio giurisprudenziale per cui l'edificabilita' non

comprende solo quella residenziale, ma anche tutte le trasformazioni

del suolo riconducibili alla nozione tecnica ed economica di

edificazione, non vale ad attribuire natura edificatoria ad aree in

relazione alle quali lo strumento urbanistico esclude tale qualita',

ma solo ad enucleare le possibili tipologie in cui detta
destinazione si traduce, allorche' da esso riconosciuta e
consentita, nonche' ad evidenziare la diversa edificabilita' di
fatto, e quindi il valore degli immobili in funzione del tipo di
costruzione consentita. Pertanto, non puo' riconoscersi la
prerogativa dell'edificabilita', con conseguente necessita' di
commisurare l'indennita' di esproprio al valore agricolo, riguardo
alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica
utilita' (quali, nella specie, parcheggi e stazioni di servizio),
preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se
previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione
pubblica degli spazi".
Sez. 1, Sentenza n. 6808 del 21/03/2007 (Rv. 596100)

"Non puo' riconoscersi la prerogativa dell'edificabilita', con

conseguente necessita' di commisurare l'indennita' (di asservimento

ma anche di esproprio) al valore agricolo, riguardo alla

destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilita',

preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se
previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione

pubblica degli spazi: l'eventuale redditivita' che il bene comunque

assicurerebbe al proprietario per la possibilita' di una
realizzazione privata della destinazione pubblica, idonea ad

assicurare una qualche utilita' economica (che peraltro niente ha a

che vedere con la rendita di trasformazione dei suoli, alla quale
soltanto e' connesso il concetto di edificabilita') richiede
comunque una specifica previsione di appositi strumenti
convenzionali con cui al privato si conceda o si appalti

l'attuazione del servizio di pubblica utilita', dal quale egli possa

ricavare un reddito, previsione che ben puo' essere contemplata in
un piano attuativo".
Sez. 1, Sentenza n. 8218 del 02/04/2007 (Rv. 596104)

"Mentre della condizione di inedificabilita' del suolo assoggettato

a procedura ablatoria, perche' destinato a servizi ed attrezzature
pubbliche (nella fattispecie, ad asilo nido), deve tenersi conto
agli effetti valutativi per la determinazione dell'indennita' di
espropriazione e per la liquidazione del danno da occupazione

appropriativa, sempre che sia riconoscibile un vincolo conformativo,

ovvero riguardante porzioni del territorio comunale identificate in

base a criteri generali e predeterminati, riconducibili alla logica

della zonizzazione, diversamente, nel caso in cui la destinazione a

utilizzazione collettiva sia funzionale a porzioni circoscritte del

territorio comunale - e la previsione di opera pubblica si suol dire

oggetto, nella specie, di previsione "localizzativa" o "puntiforme"

- la valutazione del bene deve essere inserita nel contesto
territoriale i cui bisogni il previsto servizio e' destinato a
soddisfare, poiche' si e' in presenza di un vincolo preordinato a
esproprio, e la valutazione dei suoli destinati alla realizzazione
dell'opera pubblica deve essere riferita alla potenzialita'
edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione
pubblicistica e' concepita, tenendo conto degli spazi da assegnare
ad attrezzature collettive".
Sez. 1, Sentenza n. 13917 del 14/06/2007 (Rv. 598061)

"La regola per cui all'interno di zone omogenee classificate come

edificabili dallo strumento urbanistico la determinazione
dell'indennita' di espropriazione non deve tener conto del vincolo
preordinato ad esproprio apposto sulle singole aree destinate a
servizi pubblici, sicche' esse vengono indennizzate secondo la
potenzialita' edificatoria delle aree limitrofe, espressa

dall'indice territoriale (che scomputa sull'intera zona le superfici

destinate a servizi), non e' applicabile alle zone integralmente
vincolate a utilizzi meramente pubblicistici (verde pubblico,

attrezzature pubbliche, ecc.), siccome interessate da un vincolo di

destinazione che preclude ai privati ogni tipo di trasformazione
riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, conseguendone

che le aree in esse comprese vanno considerate in edificabili".

Sez. 1, Sentenza n. 21434 del 12/10/2007 (Rv. 600667)

"In tema di determinazione dell'indennita' di esproprio, non puo'

riconoscersi la prerogativa dell'edificabilita' riguardo a terreni
aventi destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilita',
preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se
prevista, e' concepita al solo fine di assicurare la fruizione
pubblica degli spazi (come nell'ipotesi di edilizia carceraria)

riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al

perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, che
non ammette margini di iniziativa privata".
E.2.2. Aree destinate a viabilita'.
Sez. 1, Sentenza n. 13199 del 05/06/2006 (Rv. 590696)
"L'accertamento delle possibilita' legali ed effettive di
edificazione, ai fini della determinazione dell'indennita' di
esproprio, prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato ad
esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell'area al
momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui

previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilita'

dell'opera, e' stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi

escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo

ad una pianificazione anteriore, non piu' attuale, o ad una

condizione pre-urbanistica, conseguendone che la natura del suolo va

desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano

regolatore generale, sempre che ad essa possano riconoscersi i
caratteri di generalita' ed astrattezza atti ad escludere il
carattere espropriativo del vincolo; e riguardo, in particolare,
alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere
di viabilita', l'indicazione delle opere necessarie nel piano
regolatore comporta un vincolo di inedificabilita' delle parti del
territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad
esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile
all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle
singole zone, come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo
particolare, a carattere espropriativo."
Conforme: Sez. 1, Sentenza n. 19924 del 25/09/2007 (Rv. 600648)
Sez. 1, Sentenza n. 19924 del 25/09/2007 (Rv. 600649)
"L'indicazione delle opere di viabilita' nel piano regolatore

generale (art. 7, secondo comma, n. 1 legge 17 agosto 1942 n. 1150),

pur comportando un vincolo di inedificabilita' delle parti del

territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del

criterio di determinazione dell'indennita' di esproprio nel sistema

dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge,
con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, basato sulla

edificabilita' o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato

ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile
all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle
singole zone (art. 13 legge n. 1150 del 1942), di regola rimesse
allo strumento di attuazione, e come tale, riconducibile a vincoli
imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in
funzione non gia' di una generale destinazione di zona, ma della
localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, incidente su
specifici beni (La S.C., confermando la sentenza di merito, ha
escluso la natura espropriativa del vincolo nell'ipotesi di
previsioni del P.R.G. di interventi di grande viabilita'

interessanti buona parte del territorio comunale, poiche' si era in

presenza di una limitazione di ordine generale ricadente su una
pluralita' indistinta di beni e per una finalita' di interesse
pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle
aree)".
E.2.3. Aree destinate ad edilizia scolastica.
Sez. 1, Sentenza n. 11848 del 19/05/2006 (Rv. 589448)

"In tema di determinazione dell'indennita' di espropriazione di area

interessata dalla localizzazione di un impianto scolastico in zona a

destinazione viaria e di rispetto, premesso che del vincolo relativo

alla localizzazione non deve tenersi conto, data l'evidente
preordinazione a esproprio, la destinazione viaria e di rispetto,

inquadrabile nell'indicazione delle opere di viabilita' da parte del

piano regolatore generale, concreta un vincolo conformativo, non
soggetto a decadenza, e incidente sul valore del bene".
Sez. 1, Sentenza n. 15389 del 10/07/2007 (Rv. 598068)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di esproprio (o del

risarcimento del danno da occupazione appropriativa) la destinazione

di aree a edilizia scolastica (nella specie, istituto tecnico per

geometri), nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne

determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di

configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un

servizio che trascende le necessita' di zone circoscritte, ed e'

concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel

quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed
astratti, ne' puo' esserne ritenuta per altro verso
l'edificabilita', sotto il profilo di una realizzabilita' della
destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata,
giacche' l'edilizia scolastica e' riconducibile ad un servizio
strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine
proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la
parita' assicurata all'insegnamento privato".
Sez. 1, Sentenza n. 15616 del 12/07/2007 (Rv. 598066)
"Premesso che ai fini della valutazione dell'area, per la
determinazione dell'indennita' di espropriazione, e' necessario

accertare preventivamente la natura della previsione urbanistica che

ad essa impone una determinata destinazione, a preferenza
dell'eseguibilita' privata dell'intervento (che comunque non puo'
essere ammessa in astratto, ma solo ove prevista dallo strumento
urbanistico, sulla base di scelte di politica programmatoria delle
amministrazioni locali), va ritenuto il carattere di vincolo
conformativo, quindi incidente sul valore del bene, della
destinazione a edilizia scolastica, per la quale l'ordinamento
rimette ogni iniziativa agli enti pubblici territoriali, in
dipendenza di scelte programmatiche fondate su periodiche

ricognizioni, a livello territoriale, sul fabbisogno strutturale in

rapporto alla domanda di istruzione"
.
E.2.4. Aree destinate a verde pubblico.
Sez. 1, Sentenza n. 2812 del 08/02/2006 (Rv. 586595)

"Nel sistema introdotto dall'art. 5 bis legge 359/92, caratterizzato

dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o

comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilita' e'

legato alla sola classificazione urbanistica, non essendo rilevante

una pretesa edificabilita' di fatto, di guisa che ove sul fondo
espropriato insistano vincoli di destinazione tali da escludere
l'edificabilita' legale, quale la classificazione di zona a verde
pubblico di quartiere e in parte a tutela di corsi d'acqua,

l'indennita' e' commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la

prevista realizzazione, con modesto indice di fabbricazione, di
strutture a servizio del sito (nella specie: "attrezzature

didattiche, ricreative, posti di ristoro, di fruizione collettiva"),

atteso che l'edificabilita' va identificata con l'edilizia privata
esprimibile dal proprietario dell'area e non con gli interventi

finalizzati unicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico,

i quali, lungi dal costituire espressione dello "ius aedificandi",

risultino funzionali alla realizzazione stessa".
Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 07/02/2006 (Rv. 586601)

"La ricognizione della qualita' edificatoria di un'area ai fini

della determinazione dell'indennita' di esproprio deve tener conto

dei vincoli conformativi, che, in quanto non correlati alla vicenda

ablatoria, ma connaturati alla proprieta' in se', contribuiscono a
fondare i caratteri del suolo ai fini valutativi, e tale scopo il
carattere conformativo dei vincoli di piano non discende dalla
collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici
(nella specie il piano regolatore), ma dipende soltanto dai
requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, in
particolare configurandosi tale carattere ove tali vincoli siano

inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di

parte di esso, si' da incidere su di una generalita' di beni, nei

confronti di una pluralita' indifferenziata di soggetti, in funzione

della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in

ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo

piu' spaziale) con un'opera pubblica; di contro, se il vincolo
particolare incidente su beni determinati, in funzione non gia' di
una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di
un'opera pubblica, la cui realizzazione non puo' coesistere con la
proprieta' privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere
qualificato come preordinato alla relativa espropriazione con
conseguente sua ininfluenza agli effetti indennitari (nella specie

si e' disatteso il motivo di ricorso postulante in modo assiomatico

il carattere ablatorio di un vincolo di destinazione a verde

pubblico, costituendone evenienza ordinaria il carattere di vincolo

conformativo, assumendo carattere di eccezione l'ipotesi in cui tale

destinazione si traduca in vincolo espropriativo)".
E.2.5. Aree destinate ad opere private di pubblica utilita'.
Sez. 1, Sentenza n. 20411 del 20/09/2006 (Rv. 592221)

"L'ampia previsione di applicabilita' del criterio di indennizzo

espropriativo, contenuta nell'art. 5 bis d.l. 333 del 1992, conv. in

l. 392 del 1992, la cui disciplina costituisce un nucleo di principi

generali, validi anche ove siano applicabili, in via di specialita',

altre norme, comporta il necessario riferimento al concetto di
edificabilita' legale, in mancanza del quale l'area espropriata va
indennizzata secondo i criteri del valore agricolo medio, non solo
ove si tratti di espropriazioni preordinate alla realizzazione di

opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni,

delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ma anche

riguardo ad espropriazioni "comunque preordinate alla realizzazione

di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita'", e dunque a

opere private di pubblica utilita' (nella specie, esproprio di area

privata disposto a favore di impresa commerciale, a fini di
sfruttamento in base a concessione, di giacimento di idrocarburi,
nel sottosuolo, non compreso nella proprieta' dell'area
espropriata)".
E.2.6. Aree site in zona "F".
Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 26/01/2006 (Rv. 586586)
"In tema di determinazione dell'indennita' di espropriazione,

l'edificabilita' non si esaurisce in quella residenziale abitativa,

ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo

riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Pertanto, anche

i suoli classificati dagli strumenti urbanistici nella zona "F" -

comprendente, secondo la previsione dell'art. 7 del d.m. 2 aprile

1968, le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti

d'interesse generale - pur non risultando normalmente edificabili,
possono essere considerati tali, in via eccezionale, qualora sia

consentita la costruzione di parcheggi o infrastrutture. A tal fine,

tuttavia, e' necessario che la zona non sia stata concretamente
destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale

vincolo non tollera la realizzazione ad iniziativa privata, neppure

attraverso apposite convenzioni; viceversa, ove il vincolo posto

dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche

ad iniziativa privata o promiscua, non puo' escludersi
l'edificabilita' del suolo, purche' non si tratti di manufatti
precari, quali chioschi o attrezzature per giochi".
E.2.7. Aree site in zona destinata ad insediamenti industriali.
Sez. 1, Sentenza n. 20408 del 20/09/2006 (Rv. 592219)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione, va

considerato edificabile un terreno inserito dallo strumento generale

(nella specie, piano di fabbricazione) in zona destinata a
insediamenti industriali, non essendo necessaria una specifica
destinazione conferita da uno strumento attuativo, e restando
irrilevante che, all'interno della zona, il terreno possa essere

destinato a servizi (nella specie, ad opere di viabilita' interna),

in virtu' di prescrizioni di carattere preespropriativo,
rapportandosi in tal caso la valutazione alle aree comprese nella
zona".
E.2.8. Area sita in zona destinata a spazi pubblici attrezzati e
sport.
Sez. 1, Sentenza n. 24930 del 29/11/2007 (Rv. 600722)

"Ai fini del calcolo dell'indennita' di espropriazione, ha natura

edificabile l'area ubicata in zona destinata a spazi pubblici

attrezzati e sport in cui sia consentito l'intervento di privati in

regime di concessione, atteso che detta destinazione urbanistica
comporta non soltanto l'edificabilita' in senso tecnico (in
considerazione del riferimento alle attrezzature ed allo sport,

laddove, cioe', non si puo' escludere l'eventualita' di opere anche

murarie), ma anche la possibilita' che una siffatta edificabilita',

lungi dal risultare prerogativa dell'ente pubblico, sia rimessa
all'intervento di privati".
E.2.9. Aree destinate a verde privato.
Sez. 1, Sentenza n. 14058 del 18/06/2007 (Rv. 598060)

"Con riguardo alla determinazione dell'indennita' di espropriazione

(e di conseguenza, anche di asservimento), la circostanza che ad
un'area, destinata a verde privato, lo strumento urbanistico
attribuisca un modesto indice di fabbricabilita', non autorizza a

farne derivare una presunzione di destinazione del verde a servizio

o a pertinenza, e a considerarlo come inedificabile, giacche'
l'indice di fabbricabilita' non e' idoneo di per se' a determinare

la natura agricola o edificatoria dell'area, dovendosi piuttosto far

riferimento alla destinazione prevista per gli interventi edilizi
consentiti (se edifici o costruzioni rurali)".
E.3. Previsioni di piani attuativi o di settore.
E.3.1. Le varianti urbanistiche attuative.
Sez. 1, Sentenza n. 20252 del 19/09/2006 (non massimata sul punto)
afferma:

"Si e' infatti al cospetto di vincoli conformativi allorche' le

prescrizioni mirino ad una zonizzazione dell'intero territorio
comunale o di parte di esso, si' da incidere su di una generalita'
di beni, nei confronti di una pluralita' indifferenziata di
soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona
in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o

del rapporto (per lo piu' spaziale) con un'opera pubblica; laddove,

invece, allorquando le previsioni non abbiano una tale natura
generale, ma impongano un vincolo particolare incidente su beni
determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera

pubblica, la cui realizzazione non puo' coesistere con la proprieta'

privata, il vincolo deve essere, qualificato come preordinato alla
relativa espropriazione, con conseguente sua ininfluenza agli
effetti indennitari (Cass., Sez. un., 23 aprile 2001, n. 173;
nonche', tra le molte, Cass., 16 febbraio 2005, n. 3116).
E' quindi costante, nella giurisprudenza di questa Corte,
l'affermazione che le varianti attuative - vale a dire quelle
varianti al piano regolatore generale con le quali non si modifica

la classificazione di una zona omogenea, ma si interviene su un'area

ristretta al fine di imprimerle una specifica destinazione -
adottate al solo fine di regolarizzare sul piano formale
l'identificazione del sito sul quale deve sorgere l'edificio

pubblico, non hanno valenza conformativa, ma costituiscono soltanto

un adempimento preliminare del procedimento ablativo, sicche' alle
medesime non puo' essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di
determinazione della vocazione edificatoria del fondo (Cass., 19
maggio 2006, n. 11848; Cass., 16 febbraio 2005, n. 3116; Cass., 20
gennaio 2004, n. 821; Cass., 16 giugno 2000, n. 8223)".
Sez. 1, Sentenza n. 3189 del 11/02/2008 (Rv. 601440)

"In tema di espropriazione, il terreno sito in zona di estensione

secondo lo strumento urbanistico, non muta la natura edificabile per

effetto di una variante che lo destini in parte ad istruzione, in
parte a verde naturale ed attrezzato ed in parte a viabilita',
qualora sia situato in zona della citta' completamente urbanizzata
ed edificata in modo denso da anni e sia dotato, fin da prima

dell'occupazione, di tutti i servizi e reti tecnologiche, atteso che

il carattere edificatorio del terreno espropriato puo' essere
desunto, oltre che dalla destinazione risultante dagli strumenti

urbanistici adottati od in via di adozione, da altri elementi certi

ed obiettivi che attestino una concreta attitudine all'edificazione,

come ubicazione, accessibilita', sviluppo edilizio nella zona
circonvicina, esistenza di servizi pubblici essenziali".
E.3.2. Aree inserite in un piano per gli insediamenti produttivi.
Sez. 1, Sentenza n. 9891 del 24/04/2007 (Rv. 596250)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' espropriativa, la

destinazione a zona edificabile nello strumento urbanistico generale
e' condizione necessaria e sufficiente per l'adozione del criterio
previsto per le aree edificabili dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del
1992, conv. in l. n. 359 del 1992, tanto piu' qualora tale
destinazione sia confermata dallo strumento attuativo, come nella
fattispecie di aree destinate dal piano regolatore ad insediamento
di attivita' commerciali, laboratori artigianali, e per questo
inserite in un piano per gli insediamenti produttivi (pip), che,
comunque, anche ove sia in variante rispetto al piano regolatore
generale nel senso di attribuire prerogative di edificabilita', e'
su tale punto strumento conformativo".
E.3.3. Aree inserite in un piano di zona.
Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 17/01/2007 (Rv. 593777)

"Ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione di

suoli destinati all'attuazione di programma di edilizia economica e

popolare, di cui va ritenuta, per il semplice fatto del loro

inserimento nel peep, il carattere edificabile, occorre tener conto

dell'indice medio di fabbricabilita' del piano, in rapporto alla
superficie volta per volta espropriata, sicche' ove si sia
proceduto, in relazione alla proprieta' di un soggetto, ad
espropriare solo un parte di essa, cumulandovi, ai fini della
realizzazione dell'edificio residenziale, l'intera volumetria
esprimibile dall'intera proprieta', e destinando il residuo, non
contestualmente espropriato, a spazi pubblici, la valutazione del
fondo va commisurata alla volumetria esprimibile dalla parte

espropriata in base all'indice medio, senza che si possa utilizzare

il criterio della stima differenziale di cui all'art. 40 della legge

n. 2359 del 1865; quest'ultimo, infatti, indurrebbe a tener conto
della diminuzione di valore del residuo non espropriato, per la
perdita di edificabilita', con il risultato di determinare
un'indennita' commisurata all'intera volumetria esprimibile

dall'intera proprieta', poiche' nella specie difetta il presupposto

per la configurabilita' di un'espropriazione parziale, costituito
dall'incidenza negativa del distacco della porzione residua dalla
parte espropriata, la quale, in occasione della futura
espropriazione, sara' a sua volta valutata secondo l'indice medio,
con le possibili conseguenze, ove l'espropriazione non avvenga,

connesse alla decadenza della dichiarazione di pubblica utilita'".

Sez. 1, Sentenza n. 12771 del 31/05/2007 (Rv. 597124)

"L'indennita' di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo,

incluso in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare come

area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto
dall'art. 5 bis, comma 1, della legge n. 359 del 1992, a nulla
rilevando che al momento dell'imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie

previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola".

E.3.4. Aree inserite in un piano di lottizzazione.
Sez. 1, Sentenza n. 8360 del 03/04/2007 (Rv. 597106)
Con riguardo alla determinazione dell'indennita' di espropriazione

di un terreno all'interno di un piano di lottizzazione, la decadenza

del piano stesso per decorso del termine decennale non induce
automaticamente a ritenere l'area priva di disciplina urbanistica,
in modo da renderne necessaria una valutazione alla stregua

dell'edificabilita' di fatto, restando comunque il riferimento alla

classificazione della stessa come edificabile nell'ambito della
zonizzazione operata dal piano regolatore generale, che ne comporta
una valutazione in base ad un indice medio che tiene conto, in

relazione all'intera zona, dei terreni da destinare a spazi liberi o

a infrastrutture.
Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007 (Rv. 600791)
"Nel vigente sistema urbanistico, il piano di lottizzazione -

previsto dall'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, come modificato

dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 - assume la valenza di
strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di
dettaglio destinato in prevalenza a disciplinare interventi a
carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate; tale
strumento si completa e si perfeziona soltanto con la stipulazione
dell'apposita convenzione, cui l'autorizzazione alla lottizzazione
deve considerarsi subordinata. Ne consegue che, pur inserita nel
P.R.G., la lottizzazione ha un valore programmatorio, in grado di
ingenerare nei proprietari delle aree comprese un'aspettativa
particolarmente qualificata alla realizzazione del programma
concordato, ma non svolge una funzione conformativa del diritto di
proprieta' in relazione al maggiore indice di edificabilita'

contenuto nel piano di lottizzazione medesimo (nella specie la S.C.

ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito
che, ai fini del calcolo dell'indennita' di espropriazione, aveva
considerato l'indice di fabbricabilita' del P.R.G. anziche' quello
risultante dall'originario piano di lottizzazione non
convenzionato)".
E.4. Scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.
Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 26/01/2007 (Rv. 594421)
"Il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non e'
individuabile nell'imposizione originaria di un vincolo di

inedificabilita', e neppure nella protrazione di fatto del medesimo

dopo la sua decadenza - giacche' in tal caso ben puo' il
proprietario sollecitare l'esercizio del potere pianificatorio
attraverso la procedura di messa in mora, e far accertare, di
risulta, l'illegittimita' del silenzio -, bensi' nell'atto che
esplicitamente lo reitera".
Sez. 1, Sentenza n. 21434 del 12/10/2007 (Rv. 600668)
"Ai fini della valutazione del terreno per la determinazione
dell'indennita' di espropriazione (ed occupazione) non si puo'
prescindere dalla modifica della classificazione che le aree, pur
inedificabili perche' comprese in zona agricola, hanno subito per

effetto di un atto di specifica destinazione a servizi pubblici, al

quale non puo' negarsi il carattere di atto di pianificazione
urbanistica, con la conseguenza che, qualora il vincolo di

inedificabilita' che questa comporta divenga inefficace per decorso

di un quinquennio, non rivive la condizione urbanistica agricola
preesistente, ma la disciplina transitoria prevista dalla norma di
salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, legge n. 10 del 1977,

applicabile alle "aree bianche" che, in quanto prive di disciplina

urbanistica, sono valutabili secondo il criterio dell'edificabilita'

di fatto, ovvero alla stregua delle aree circostanti, costituenti
nel loro insieme un microsistema urbanistico".
Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 31/03/2008 (mass. non ufficiale)
In materia urbanistica, la scadenza del termine quinquennale del

vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio, comporta

il venir meno della regolamentazione urbanistica e l'applicazione
delle norme di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici generali (nella specie art. 4, ultimo comma,

legge n. 10 del 1977 applicabile "ratione temporis"). Tuttavia la

situazione di inedificabilita' conseguente alla sopravvenuta

inefficacia di talune destinazioni di piano (c.d. vuoto urbanistico)

e' per sua natura provvisoria, avendo l'autorita' comunale l'obbligo

di reiterare il vincolo (con previsione di indennizzo) ovvero, in
alternativa, di provvedere all'integrazione dello strumento

pianificatorio divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova

destinazione da assegnare all'area interessata. Qualora la P.A.
rimanga inerte, la situazione conseguente non e' equiparabile alla
compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli

preordinati all'esproprio, ne' e' definibile come espropriazione di

valore, attesa la provvisorieta' del regime urbanistico di
salvaguardia, per cui nessuna aspettativa si crea nel proprietario

in ordine al conferimento di particolari qualita' edificatorie oltre

quei limiti, o ancor meno, riguardo a possibili lottizzazioni; egli,

pero', non resta senza tutela nei confronti dell'inerzia dell'ente
territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli

intereventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la

procedura di messa in mora per far accertare, di risulta,
l'illegittimita' del silenzio.

E.5. Vincoli all'edificazione imposti da strumenti non urbanistici.

E.5.1. Vincolo di inedificabilita' nella fascia di rispetto
ferroviaria.
Sez. 1, Sentenza n. 8707 del 13/04/2006 (Rv. 590396)
"Agli effetti della determinazione dell'indennita' di
espropriazione, la rigida dicotomia cui e' ispirato l'art. 5 bis
d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992, impone
l'adozione, agli effetti della distinzione tra aree edificabili e
non edificabili, del criterio dell'edificabilita' legale, sicche',
in presenza di un vincolo conformativo previsto dalla legge (quale

la fascia di rispetto ferroviaria, non sono predicabili riferimenti

di effettualita' edificatoria (come, nella specie, l'occupazione del

suolo vincolato a mezzo di serbatoi petroliferi)".

E.5.2. Vincolo di inedificabilita' nella fascia di rispetto stradale

o autostradale.
Sez. 1, Sentenza n. 18544 del 25/08/2006 (Rv. 591959)

"In tema di espropriazione per pubblica utilita', il vincolo imposto

sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si
traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime
legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo che, pur non
derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, e'
comunque sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art.
41-septies della legge 17 agosto 1941, n. 1150, aggiunto dall'art.
19 della legge 6 agosto 1967, n. 765; art. 9 della legge 24 luglio
1961, n. 729) e dai relativi provvedimenti di attuazione (d.m. 1
aprile 1968). Ne consegue che, ai fini della determinazione
dell'indennita' di esproprio, indipendentemente dalle previsioni
urbanistiche, non e' in alcun modo predicabile la natura

edificatoria del terreno sottoposto al vincolo "de quo", senza che

possa assumere rilievo l'eventuale trasferimento della relativa
volumetria su diversi immobili."
E.5.3. Vincolo di inedificabilita' connesso alla presenza di
testimonianze. archeologiche.
Sez. 1, Sentenza n. 18219 del 22/08/2006 (Rv. 591957)
"In tema di espropriazione per pubblica utilita', il vincolo di
inedificabilita' connesso alla presenza di testimonianze
archeologiche, iscrivendosi tra le limitazioni legali della

proprieta' ed avendo, a differenza dei vincoli espropriativi, natura

conformativa del diritto al bene, incide negativamente sul valore di

mercato delle aree coinvolte e, quindi, sul calcolo dell'indennita':

e cio' anche nel caso in cui si discuta della determinazione del

valore venale, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n.

2359, di un'area edificata anteriormente all'apposizione del
vincolo, posto che l'applicazione di siffatto criterio se, per un

verso, non e' tale da escludere astrattamente la considerazione del

corrispettivo derivante dalle possibilita' di trasformazione
dell'edificio, attraverso ristrutturazioni, demolizioni e
riedificazioni, non puo', per altro verso, che essere operata in

relazione all'obiettiva ed effettiva sussistenza delle possibilita'

anzidette alla data di emanazione del provvedimento ablatorio".

 
E.5.4. Vincolo di inedificabilita' di tipo paesistico.
Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 07/02/2006 (Rv. 586599)

"Il vincolo di inedificabilita' di tipo paesistico, che rivela una

qualita' insita nel bene, si' che la proprieta' su di esso e' da
intendere limitata fin dall'origine, e' da considerare vincolo

conformativo, non soggetto a decadenza (Corte cost. nn. 55 e 56 del

1968), che incide sul valore del bene in sede di determinazione
dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere
irrilevante, sempre ai fini della valutazione del bene, il regime
imposto su di esso dalla disciplina urbanistica, che comunque e'

tenuta ad uniformarsi alla pianificazione paesistica (Corte cost. n.

327 del 1990): dette situazioni limitative sono inerenti alla natura

dei beni, e possono derivare da previsioni di legge, per via della
ubicazione degli stessi (nella specie, corsi d'acqua e relative
sponde)".
E.5.5. Vincolo di inedificabilita' conseguente all'istituzione di
area naturale protetta.
Sez. 1, Sentenza n. 10803 del 10/05/2006 (Rv. 590406)

"A prescindere dalla configurabilita' di un diritto al risarcimento

del danno o all'indennizzo (art. 15, comma terzo, legge n. 394 del
1991) in favore dell'attivita' di acquacoltura, per la
proliferazione di uccelli ittiofagi a seguito dell'istituzione di
parco naturale (nella specie, il parco del fiume Sile) in cui sono
collocati gli impianti aziendali, non e' dovuta alcuna indennita'
per il solo fatto dell'inclusione dei fondi all'interno del parco
naturale, ne' in base alla normativa comunitaria, che prevede un
regime di aiuti finalizzati a sostenere le attivita' agricole per
l'impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze di
tutela ambientale, ne' in base all'art. 15, comma secondo, della
legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), qualora il

Ministero dell'ambiente non abbia esercitato il potere discrezionale

di regolamentare e concedere provvidenze a carattere equitativo, pur

previste dalla norma citata, al fine di indennizzare i vincoli

conseguenti all'istituzione del parco, ne' alla stregua della natura

espropriativa di detti vincoli, atteso che l'espropriazione di
valore e' in genere ravvisabile ove si privi il diritto dominicale
dello ius aedificandi (mentre nella specie si tratta di terreni

indubbiamente agricoli), e che, inoltre, la finalita' ambientale del

vincolo ne giustifica la natura conformativa, non indennizzabile, e

comporta la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale della legge istitutiva del parco".
E.5.6. Vincolo di inedificabilita' assoluta su fondo agricolo
ricadente in un'area di pertinenza fluviale per effetto
dell'approvazione di un piano di bacino.
Sez. Un., Sentenza n. 20319 del 20/09/2006 (Rv. 591500)
"Il vincolo di inedificabilita' assoluta, imposto ad un fondo
agricolo ricadente in un'area di pertinenza fluviale per effetto
dell'approvazione di un piano di bacino, nell'ambito del quale
l'immobile sia stato destinato alla realizzazione di un'opera

pubblica (nella specie, "casse di esondazione"), non ha carattere

espropriativo, non comportando la sottrazione del fondo alla sua

destinazione, e costituendo un limite dovuto alla natura dei luoghi,

simile a quelli che subiscono i siti che meritano tutela ambientale

e/o paesaggistica, quale che sia l'autorita' che li impone o la
procedura attraverso la quale vengono sanciti. Salvo prova

contraria, deve quindi ritenersi che il valore del fondo (soggetto a

rischio idraulico per la sua vicinanza al corso d'acqua, e non

perche' lo abbia sancito l'autorita' competente, la quale si limita

a prendere atto della situazione di fatto, imponendo misure di
sicurezza) non e' condizionato in negativo dal provvedimento in
questione, che invece, rendendo piu' sicuro il territorio, puo'
addirittura incrementarne il valore, riducendo il rischio naturale
con apposite prescrizioni ed interventi".
F. L'occupazione legittima.
F.1. Il verbale di immissione in possesso: effetti.
Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 31/03/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di occupazione destinata alla realizzazione dell'opera
pubblica, vige il principio secondo cui non puo' lamentare alcun
danno chi non ha perso il godimento del bene e non e' di per se'
sufficiente ad integrare il pregiudizio il fatto che
l'Amministrazione abbia meramente dichiarato di prendere possesso
dell'immobile. Tuttavia, la formale redazione di un verbale di

immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto

di occupazione, non resta priva di rilevanza, giacche' fa presumere

che il beneficiario dell'occupazione stessa si sia effettivamente

impossessato dell'immobile e che il proprietario di questo subisca,

durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facolta' di

godimento del bene e di vedersi limitata la facolta' di disporne.
Con la conseguenza che, nell'ipotesi di avvenuta redazione del
verbale di immissione in possesso, non e' sul proprietario che
incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso
dell'immobile, bensi' e' il beneficiario del provvedimento di
occupazione a dover dimostrare la mancata esecuzione del
provvedimento amministrativo di occupazione.
F.2. Occupazione legittima e decreto di esproprio: rapporti.
Sez. 1, Sentenza n. 16162 del 20/07/2007 (Rv. 600777)

"In tema di espropriazione per pubblica utilita', qualora il fondo

espropriato sia stato irreversibilmente trasformato durante
l'occupazione legittima o anche successivamente, ma comunque prima

dell'emissione del decreto di esproprio, quest'ultimo e' "inutiliter

datum", mentre se il definitivo compimento dei lavori avvenga dopo

il decreto di esproprio, questo titolo comunque giustifica
l'attribuzione della proprieta' all'ente pubblico, ferma restando

l'indennita' per l'occupazione e l'eventuale risarcimento del danno

per il periodo di occupazione illegittima, dalla scadenza del
quinquennio (eventualmente prorogato) di cui all'art. 20 legge n.
865 del 1971 alla data del decreto ablatorio."
Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 31/03/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di espropriazione, l'art. 20, commi primo e secondo, legge

n. 865 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevede che

l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare deve
necessariamente seguire il provvedimento amministrativo che la
dispone, mancando il quale la stessa non e' legittima; ne' la
sopravvenienza di detto provvedimento puo' avere efficacia sanante
retroattiva, atteso che l'occupazione eseguita in via di fatto e'
direttamente disciplinata dall'art. 2043 cod. civ. e non da scelte
discrezionali dell'ente pubblico o dai suoi poteri autoritativi.
F.3. Liquidazione dell'indennita' di occupazione.
Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 14/03/2006 (Rv. 587439)
"L'indennita' di occupazione non e' un interesse, bensi' il
corrispettivo del mancato godimento del bene occupato fino
all'espropriazione, in relazione all'anticipata privazione del
proprietario del suo diritto reale, ed e' ragguagliato al tasso
legale degli interessi sull'indennita' di espropriazione, sicche',
per la loro natura e funzione compensativa, gli interessi legali
dovuti al proprietario per la ritardata corresponsione delle somme

spettanti a titolo di indennita' di espropriazione e di occupazione

decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti,
ovvero, rispettivamente, dalla data del decreto di esproprio, e
dalla scadenza di ciascuna annualita' di occupazione".
Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 22/03/2007 (Rv. 597352)

"L'indennita' di occupazione deve essere liquidata secondo una

percentuale dell'indennita' di espropriazione, e non del valore

venale del bene, sia nell'ipotesi in cui sia applicabile il criterio

dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, sia nell'ipotesi in
cui, avendo il terreno destinazione agricola o comunque non
edificatoria, l'indennita' debba essere calcolata secondo il
criterio di cui all'art. 20 legge n. 865 del 1971, in somma pari,
per ciascun anno, ad un dodicesimo dell'indennita' che sarebbe

dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, calcolata in base al

criterio del valore agricolo tabellare del fondo".
Sez. 1, Sentenza n. 11782 del 21/05/2007 (Rv. 597761)

"L'indennita' di occupazione, derivando da un atto autonomo, deve

essere liquidata qualunque sia l'evento giuridico che caratterizza
l'ablazione (cessione volontaria, espropriazione formale,

occupazione acquisitiva, asservimento) in base ad un criterio unico

ed unitario che, se il terreno non e' edificabile, va determinato ai

sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, senza

che possa computarsi il deprezzamento dell'area residua, ma con
riferimento alla sola superficie individuata dal decreto di
occupazione temporanea, giacche' il relativo indennizzo ha la

funzione di compensare il detrimento provocato dal mancato godimento

di detta area materialmente occupata per la durata indicata dal
provvedimento, e cioe' una perdita reddituale correlata
esclusivamente al mancato godimento di questa e percio' diversa
dalla perdita della proprieta' dell'intero cespite e delle sue
conseguenze: percio' da determinare necessariamente in una somma
corrispondente, per ciascun anno di occupazione, ad 1/12

dell'indennita' che sarebbe spettata per l'espropriazione della sola

area effettivamente occupata (quale indicata nel relativo decreto),

e calcolata a norma dell'art.16, in base al criterio del valore
agricolo medio del fondo, secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati".
Sez. 1, Sentenza n. 16162 del 20/07/2007 (mass. non ufficiale)
Nella determinazione dell'importo dell'indennita' da occupazione
legittima, da calcolarsi nella misura degli interessi legali sul
parametro di riferimento dell'indennita' "virtuale" di
espropriazione stabilita ai sensi dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio
1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8
agosto 1992, n. 359, e' rimessa al prudente apprezzamento del

giudice di merito la scelta, sindacabile in sede di legittimita' nei

limiti di logicita' e congruita' della motivazione, di non operare
l'abbattimento del 40 previsto dal comma primo dell'art. 5 bis
cit., in presenza di un'offerta provvisoria dell'indennita'
proveniente dall'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria,
in quanto il giudizio sulla fondatezza dell'opposizione alla stima
amministrativa dell'indennita' deve comprendere la verifica
sull'esistenza e sulla non irrisorieta' dell'offerta
dell'espropriante.
Sez. 1, Sentenza n. 16744 /2007 (mass. non ufficiale)
Il provvedimento di occupazione temporanea preordinata
all'espropriazione di un immobile privato, attribuisce
immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di
accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale e'
stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri
dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in

tutto o in parte delle facolta' di godimento e di disposizione. Per

tale ragione produce un'obbligazione indennitaria volta a

compensare, per tutta la durata dell'indisponibilita' del bene, fino

all'esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento

(piuttosto che dal ritardo con cui viene corrisposta l'indennita' di

espropriazione), ossia una perdita reddituale che, essendo diversa
da quella patrimoniale della perdita della proprieta' del bene,
impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile
nell'indennita' di espropriazione che, pero', rappresenta il
parametro di riferimento per la quantificazione dell'indennita' di
occupazione, sia nel caso di terreni agricoli, che edificabili.
Sez. 1, Sentenza n. 16744 /2007 (mass. non ufficiale)

La determinazione dell'indennita' di occupazione prescinde dal modo

di acquisizione della proprieta' del bene da parte della P.A.
espropriante ed anzi, dalla stessa acquisizione dell'immobile (ben
potendo verificarsi l'ipotesi della sua restituzione durante o al
termine del periodo di occupazione) e, qualunque sia l'evento
giuridico ablatorio del diritto di proprieta' del privato
sull'immobile (cessione volontaria, espropriazione formale,

occupazione acquisitiva), il "quantum" spettante al proprietario a

ristoro del suo diritto deve essere liquidato, con riferimento a un

valore da determinarsi secondo il criterio che dovrebbe essere
adottato ai fini della liquidazione della indennita' per la sua
(eventuale) formale espropriazione: in tal modo delineandosi il

concetto d'indennita' cosiddetta "virtuale" d'espropriazione, con

cui si esprime l'esigenza che la base di calcolo dell'indennita'

d'occupazione d'urgenza debba commisurarsi a quella dell'indennita'

d'espropriazione, pur in quei casi nei quali l'occupazione non sia
seguita da formale espropriazione.
Sez. 1, Sentenza n. 16744 del 27/07/2007 (Rv. 600839)

"In tema di espropriazione, il diritto all'indennita' di occupazione

matura al compimento di ogni singola annualita', per cui e' a

ciascuno di questi momenti che deve essere calcolato il parametro di

riferimento che, per le aree edificatorie, e' quello del valore
venale attuale del bene (secondo il criterio di cui all'art. 5 bis

d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), passibile nel tempo di
variazioni dipendenti dallo specifico mercato immobiliare di
riferimento. Ne consegue che, se la determinazione monetaria del
valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello
sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole
consecutive cadenze annuali, ad ogni scadenza dovra' procedersi al
calcolo virtuale della indennita' di espropriazione fondata anche
sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel

tempo. Tuttavia, la diversita' tra la data di effettiva valutazione

dell'immobile e quella di maturazione del diritto a percepire
l'indennizzo per la scadenza dell'annualita' di occupazione

legittima non rende censurabile la liquidazione di detto indennizzo,

ove non si dimostri un apprezzabile divario del valore del bene in
tali rispettivi momenti".
Sez. 1, Sentenza n. 19170/2007 (mass. non ufficiale)
Il fatto che l'indennita' di occupazione debba essere determinata

assumendo a base del calcolo la somma dovuta a titolo di indennita'

di espropriazione non comporta il venir meno della natura di sorte
capitale della somma stessa, sulla quale decorrono gli interessi
legali dalla scadenza di ciascuna annualita', quale momento di
maturazione del relativo diritto.
Sez. 1, Sentenza n. 21143 del 10/10/2007 (Rv. 600814)

"In tema di espropriazione, l'accertamento del "dies a quo"

dell'occupazione legittima costituisce oggetto di una valutazione
dei fatti rilevanti che e' riservata al giudice del merito,

incensurabile in sede di legittimita', salvo che per l'esistenza di

vizi logici o giuridici della motivazione. In mancanza di fatti che

giustifichino una durata inferiore, il "dies ad quem" e' determinato

dall'art. 20, comma terzo, legge n. 865 del 1971, per il quale

l'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data di

immissione in possesso".
F.4. Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalita' dei
primi due commi dell'art. 5 bis d.l. 333/92 sulla liquidazione
dell'indennita' di occupazione legittima.
Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 10/04/2008 (mass. non ufficiale)
In tema di espropriazione, la modifica del criterio di
determinazione dell'indennita' di espropriazione operata dall'art.
2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il
quale, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di

illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n.

333 del 1992, convertito con modificazioni, nella legge n. 359 del

1992, ha modificato l'art. 37, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001,

n. 327 del 2001 disponendo che l'indennita' di espropriazione di
un'area edificabile e' determinata nella misura pari al valore

venale del bene - incide anche sulla determinazione dell'indennita'

di occupazione legittima, dovendo la stessa essere calcolata, con
riferimento a ciascun anno di occupazione, sulla base
dell'indennita' di espropriazione - effettiva o virtuale - in esso
spettante.
F.5. Accordi transattivi successivi alla scadenza dell'occupazione
legittima.
Sez. 1, Sentenza n. 6195 del 07/03/2008 (Rv. 602249)
"In tema di espropriazioni per p.u., qualora, compiuto il
quinquennio di occupazione legittima, l'opera pubblica sia stata
realizzata senza che sia intervenuto decreto di esproprio, con
irreversibile trasformazione del bene occupato, si realizza la
fattispecie della cosiddetta accessione invertita, od occupazione
acquisitiva, con l'acquisto della proprieta' a titolo originario a
favore della P.A. e la corrispondente estinzione del diritto del
proprietario. Pertanto, un accordo transattivo successivo alla

scadenza del termine di occupazione legittima ed alla realizzazione

dell'opera pubblica, non puo' prevedere la cessione del fondo

occupato, atteso che la proprieta' del bene e' gia' stata acquisita

per via dell'accessione invertita, ma puo' avere ad oggetto soltanto

la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento per
porre fine alla controversia insorta tra le parti. In tal caso va
escluso il carattere novativo dell'atto di transazione, poiche'
questo non costituisce fonte di un'obbligazione oggettivamente
diversa da quella preesistente".

(Red. Pasquale Fimiani)

Il direttore aggiunto
(Luigi Macioce)