Progetto CRESCENT di Salerno
(Riflessioni sulle anticipazioni di stampa e nota in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato)

di MASSIMO GRISANTI

Il 13 febbraio u.s. è stato pubblicato sul sito web de “Il Fatto quotidiano” un articolo a firma di Vincenzo Iurillo che anticipa il contenuto di una verificazione disposta dal Consiglio di Stato, Sezione VI, per decidere le sorti del Crescent di Salerno, condotta da un Dirigente del Genio Civile di Ariano Irpino.

 

Si rimanda a:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/13/crescent-salerno-perizia-rileva-carenze-su-norme-sismiche/498724/#disqus_thread

di cui ne vengo ad estrapolare il passo più significativo:

“A proposito del rispetto delle norme sismiche, il progetto del Crescent di Salerno fa emergere “alcune carenze”. Carenze che però “è bene precisare, non denotano una manifesta deficienza delle opere, sia sotto il profilo della sicurezza che delle prestazioni, in quanto alcuna deficienza emerge dai risultati delle verifiche strutturali e geotecniche, come documentate nel progetto. Tuttavia, tali carenze – si afferma nel documento – non consentono un accertamento pieno di rispondenza del progetto alla normativa sismica vigente”.”.

 

Se le risultanze sono queste, occorre interrogarsi sull’operato dei funzionari del Genio Civile di Salerno, visto che dall’entrata in vigore del D.P.R. n° 380/2001 (30/6/2003) occorreva, di nuovo, l’autorizzazione sismica preventiva del Genio Civile per poter iniziare i lavori (cfr. Corte Costituzionale, n° 182/2006).

 

La Consulta ebbe anche a statuire, nella medesima sentenza, che:

“L'opzione per una disciplina derogatoria a sistemi di controllo semplificato, ove siano coinvolti interessi primari della collettività, ha ricevuto, infine, conferma dall'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, che generalizzando – a modifica dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – il regime della denuncia di inizio attività, esclude tuttavia dalla procedura semplificata «gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.».”.

 

I Giudici costituzionali non solo riconobbero come principi fondamentali le disposizioni contenute nell’art. 94 del D.P.R. n° 380/2001, ma andarono oltre elevando a norme interposte per i giudizi di costituzionalità le nuove disposizioni della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) introdotte con il D.L. n° 35/2005.

 

In sostanza, in tutto il territorio nazionale, NON è più possibile edificare, in qualunque zona sismica, senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dall’Ufficio regionale del Genio Civile.

 

Di ciò ne è ben consapevole la “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, il cui Capo Dipartimento, con nota prot. DAGL/15.3.6/6 del 2 febbraio 2007 ebbe a condividere quanto statuito dalla Corte Costituzionale.

 

Pertanto, poiché il progetto del CRESCENT non può non essere stato autorizzato dall’Ufficio regionale del Genio Civile di Salerno, quando il verificatore afferma che “il progetto non risponde alla normativa sismica vigente” a cosa potrebbe riferirsi ?

 

Considerato che il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune di Salerno in data 12.05.2011 e risulta, per informazioni contenute sul sito web della società costruttrice che i lavori sono iniziati in data 27.06.2011, possono esservi unicamente due ipotesi:

  1. che l’autorizzazione sismica è stata rilasciata in violazione delle norme tecniche vigenti al momento dell’adozione del provvedimento;

  2. che l’autorizzazione sismica è stata rilasciata in conformità alle norme vigenti al momento dell’adozione del provvedimento, ma non più vigenti al momento dell’inizio dei lavori di costruzione (invero il D.M. 14/1/2008 approvativo e contenente le nuove norme tecniche è entrato in vigore il 1/7/2009).

 

Nel caso ut supra b) viene in rilievo la manifesta illegittimità della Circolare ministeriale 5/8/2009, nonché della successiva Circolare ministeriale 11/12/2009, qualora viene chiesto all’interprete di considerarle nel senso di ritenere legittime le costruzioni che, seppur progettate in base alle norme tecniche del D.M. 16/1/1996, sono state iniziate dopo il 1/7/2009. In tal caso qualcuno scorda l’applicazione del principio di precauzione.

 

Si consideri, parimenti, che all’indomani dell’approvazione delle prime norme tecniche emanate dopo la legge n° 1684/1962, non è più applicabile la disposizione transitoria dell’art. 32 della legge n° 64/1974 che inequivocabilmente limita la propria efficacia alla prima integrale sostituzione.

 

Di conseguenza è privo di pregio qualsiasi sforzo compiuto dal Ministero delle Infrastrutture, con l’emanazione delle circolari, di voler attribuire un diverso significato all’inizio dei lavori.

 

Stante il fatto che l’art. 36 del D.P.R. n° 380/2001 richiede la c.d. “doppia conformità” anche per la disciplina tecnica edilizia, lo Scrivente ritiene che – qualora siano fondate e condivise le conclusioni della verificazione richiesta dal Consiglio di Stato – l’opera eseguita non potrà essere né sanata, né adeguata (visto che la sanatoria ha per oggetto le opere realizzate e non quelle da ricondursi a conformità).

 

I Giudici di Palazzo Spada saranno chiamati ad una decisione – che non può ovviamente contrastare con i giudicati della Corte Costituzionale e con i principi contenuti nella legislazione statale ed altre norme interposte – i cui effetti vanno ben oltre il caso di specie, trattandosi principi di carattere generale.

Il caso vuole che a fine del corrente mese di febbraio, e precisamente il giorno 27, la Corte Costituzionale deciderà il ricorso n° 68/2012 avanzato dal Governo contro una legge della Regione Toscana che, in ritenuta difformità dai principi ex art. 36 del D.P.R. n° 380/2001, ha introdotto la sanabilità anche per opere non conformi alla disciplina antisismica purché vengano adeguate con specifico progetto.

 

Sarebbe il caso che il Consiglio di Stato ne attendesse la pronuncia.

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Scritto il 15/02/2013