Cass.Sez. III n. 47372 del 20 docembre 2011 (CC 24 nov. 2011)
Pres.Teresi Est.Amoresano Ric. P.M. in proc Alloggia e altro
Urbanistica.Sequestro preventivo e sospensione dei lavori
In tema di sequestro preventivo per il reato di edificazione abusiva, l'intervenuta sospensione dei lavori disposta in via amministrativa non comporta, per ciò solo, la mancanza del requisito del "periculum in mora", essendo comunque necessario accertare se detta sospensione possa soddisfare le esigenze poste alla base del vincolo cautelare.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. TERESI    Alfredo          - Presidente  - del 24/11/2011
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 2052
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro       - Consigliere - N. 22295/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 P.M. presso Tribunale il Tribunale di L'Aquila;
 avverso l'ordinanza del 21.4.2011 del Tribunale di L'Aquila;
 nei confronti di:
 1) Alloggia Graziano, nato il 20.1.1958;
 2) Giusti Virma Fiorella, nata il 27.5.1960;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., Dr. Lettieri Nicola, che ha chiesto  			l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.  			OSSERVA
 1) Con ordinanza in data 21.4.2011 il Tribunale di L'Aquila annullava  			il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di  			L'Aquila il 21.3.2011, avente ad oggetto il terreno in catasto del  			Comune di Camarda fol. 29, p.le 11-17, con i fabbricati ivi  			esistenti, nei confronti di Alloggia Graziano e Giusti Virino  			Fiorella, indagati per violazione della legge urbanistica.  			Dopo aver premesso che il sequestro riguardava una costruzione  			ritenuta abusiva per aumento di volumetria in sede di costruzione e  			ricostruzione e che il Comune di L'Aquila aveva disposto la  			sospensione dei lavori, riteneva il Tribunale che sussistesse il  			difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il raccordo con  			l'azione amministrativa era estremamente agevole nel caso di specie,  			provenendo dalla stessa P.A. la "notitia criminis", e l'ipotizzata  			riforma (o sospensione) del provvedimento amministrativo non avrebbe  			potuto non incidere sulla portata degli indizi.
 Richiamava, poi, la sentenza delle sezioni unite n.23 e 24 del  			14.12.199, secondo cui la moltiplicazione di titoli cautelari (nella  			specie sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro  			probatorio) è ammissibile purché sussista un pericolo concreto ed  			attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità e che un  			tale pericolo è da escludere finché il procedimento resti nella  			fase delle indagini preliminari, potendo il P.M. rivolgersi  			tempestivamente al GIP per il sequestro preventivo o emettendo  			direttamente in via d'urgenza il decreto stesso.
 2) Ricorre per cassazione il PM. presso il Tribunale di L'Aquila per  			errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31, avendo  			il Tribunale ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere  			salvaguardate dalle suddette norme. Non tiene conto, invero, il  			Tribunale che i provvedimenti cautelari in via amministrativa  			assolvono ad una funzione solo parzialmente coincidente con i  			provvedimenti cautelari in sede penale. Con tali ultimi provvedimenti  			si ottiene, infatti, la sottrazione dell'immobile alla disponibilità  			materiale e giuridica (a norma dell'art. 104 disp.att.c.p.p. è  			prevista la trascrizione del provvedimento di sequestro).  			Assume, poi, che il provvedimento è carente anche per  			contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella  			parte in cui richiama la sentenza delle sezioni unite per ritenere  			insussistente un pericolo concreto ed attuale. La stessa sentenza  			richiamata, infatti, evidenzia che nel caso in cui il procedimento  			sia definito dalla fase delle indagini preliminari a quella  			dibattimentale non sussiste più per il P.M. la possibilità di  			operare tempestivamente il controllo. Chiede, pertanto,  			l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
 2.1) Con memoria, depositata in data 11.11.2011, il difensore degli  			indagati chiede il rigetto del ricorso del P.M., assumendo che il  			Tribunale ha fondato il provvedimento di annullamento sulla carenza  			di esigenze cautelari, non sussistendo alcun aggravamento del carico  			urbanistico. Non è quindi esatto che l'assenza del periculum in mora  			sia stato ricavato solo dall'intervenuto provvedimento amministrativo  			di sospensione dei lavori. Nè può certo sostenersi la  			contraddittorietà ed illogicità della motivazione.  			3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
 Dallo lettura del provvedimento impugnato risulta chiaramente che il  			Tribunale ha ritenuto il "difetto di attualità dell'esigenza  			cautelare" per il solo fatto che in sede amministrativa sia stata  			disposta la sospensione dei lavori.
 Il Tribunale non tiene conto, però, che le valutazioni del giudice  			penale si muovono su un piano "autonomo" e "diverso".  			Gli interventi in materia edilizia dell'a.g. non vengono, invero,  			disposti in supplenza dell'autorità amministrativa. Tale  			impostazione è stata da tempo superata, dal momento che il giudice  			è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e  			che a tale tutela si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere  			di emettere provvedimenti cautelari o ripristinatori specifici,  			qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse  			protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l'autorità  			amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato  			provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio". Sicché  			"sussiste il requisito del periculum in mora, necessario per  			l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un'area e  			del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai  			sensi dell'art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il Sindaco abbia  			sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal TAR la  			richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale.  			Infatti il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare  			le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente  			diverse da quelle cui tendono le norme amministrative" (cfr. Cass.  			pen.sez. 6, n. 1l747 del 14.5.1998).
 Peraltro, il Tribunale si è limitato a prendere atto dell'avvenuta  			ordinanza di sospensione dei lavori per farne discendere  			automaticamente la non attualità delle esigenze cautelari, senza  			nemmeno esaminare le ragioni per cui era stata disposta detta  			sospensione e, soprattutto, se essa potesse soddisfare comunque le  			esigenze connesse alle ragioni per le quali era stato imposto dai GIP  			il vincolo cautelare. A parte il fatto che, come ha sottolineato,  			correttamente, il P.M. ricorrente, i provvedimenti cautelari in via  			amministrativa assolvono ad una funzione solo parzialmente  			coincidente con quelli disposti in sede penale; in tale sede infatti,  			oltre che impedire la prosecuzione dell'attività edilizia, "si  			ottiene il più ampio fine di sottrarre totalmente l'immobile alla  			disponibilità dell'indagato" (disponibilità sia materiale, che  			giuridica). Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, il  			provvedimento impugnato va annullato con rinvio al medesimo  			Tribunale. I Giudici del rinvio accerteranno in via "autonoma" la  			sussistenza bielle esigenze cautelari, tenendo conto dei principi  			sopra richiamati, nonché della attualità e concretezza del  			periculum in mora.
 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezioni Unite n.  			12878 del 29.1.2003; conf. più di recente sez.6 n.21734 del  			4.2.2008) "Il pericolo, attinente alla libera disponibilità del  			bene, deve presentare i caratteri della concretezza e  			dell'attualità.
 In tal senso si sono pronunciate espressamente queste Sezioni Unite  			(Cass, Sez. U. 14.12.1994 - Adelio), sottolineando che, ancorché  			manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di  			concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà  			personale all'art. 274 c.p.p., lett. c), è nella fisiologia del  			sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., quale misura  			anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il  			pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla  			concretezza. Pertanto, spetta al giudice di merito con adeguata  			motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo derivante  			dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In  			particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli  			interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a  			stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale  			della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una  			effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se  			l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro  			sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice  			deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la  			utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine  			all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere  			processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per  			esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico  			urbanistico va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo  			della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato,  			tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del  			provvedimento coercitivo".
 P.Q.M.
 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di L'Aquila.  			Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011
                    



