Cass. Sez. III n. 4435 del2 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Pres.Fiale Est.Marini Ric.Simcic
Urbanistica.Baracca in legno

Non integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'edificazione di una baracca in legno avente superficie di un metro quadrato e altezza modesta, incompatibile con finalità abitative anche solo temporanee e non ancorata stabilmente al suolo, non potendo ad essa applicarsi il concetto di costruzione previsto dall'art. 3 del citato d.P.R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/12/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2845
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 19292/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIMCIC Serenella, nata a Trieste il 4 Agosto 1953;
Avverso la sentenza emessa in data 2 Febbraio 2011 dalla Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste in data 28 Maggio 2008 che la ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di dieci giorni di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 in relazione alla edificazione abusiva di una tenda e di una baracca in legno. Fatto commesso nella primavera dell'anno 2006. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
RILEVA
Con sentenza del Tribunale di Trieste in data 28 Maggio 2008 la Sig.ra Simcic è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di dieci giorni di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 in relazione alla edificazione abusiva di una tenda e di una baracca in legno. L'odierna ricorrente e due altre persone erano state tratte a giudizio per avere realizzato abusivamente delle strutture in legno destinate ad essere utilizzale unitamente alle roulottes installate su un terreno in uso alla stessa Sig.ra Simcic. Il Tribunale ha ritenuto di assolvere i due coimputati dal reato edilizio "perché il fatto non sussiste" ed ha condannato la sola Sig.ra Simcic ritenendo che la stessa utilizzasse stabilmente la baracca realizzata.
La Corte di Appello di Trieste ha respinto i motivi di impugnazione proposti con i quali si lamentava la contraddittorietà della prima sentenza sotto il profilo della incomprensibile condanna della sola imputata a fronte di una situazione di fatto che risultava identica per i tre imputati e si lamentava il mancato accertamento della precarietà dell'opera e dell'assenza di prove circa la responsabilità dell'imputata nella edificazione dell'opera stessa. Avverso tale decisione la Sig.ra Smicic propone ricorso lamentando:
1. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere i giudici omesso di considerare che una piccolissima baracca di legno non ancorata al suolo, tanto che una volta rimossa non è rimasta traccia alcuna della sua presenza, non comporta alcuna modifica "sostanziale" dei luoghi (L.R. n. 52 del 1991, art. 61) e non comporta trasformazione edilizia nei termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3;
2. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L.R. n. 19 del 2009, art. 4, comma 1, letta), n. 5, che richiede la "permanenza" dell'installazione su suolo non edificato;
3. vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), difettando ogni indicazione circa l'epoca della costruzione della baracca, con conseguente difetto di motivazione in ordine al requisito della permanenza dell'installazione.
OSSERVA
La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e, in particolare, la ricostruzione delle caratteristiche della piccola baracca in legno impongono alla Corte di prendere atto di alcune circostanze essenziali ai fini del giudizio sulla corretta applicazione della legge: la costruzione in legno risulta avere superficie prossima ad un metro quadrato, altezza modesta e incompatibile con anche solo temporanee finalità abitative; risulta non ancorata stabilmente al suolo: appare per materiali e dimensioni manifestamente non rilevante rispetto alla tutela del territorio. Difettano, dunque, i requisiti minimi perché alla struttura realizzata dalla ricorrente possa applicarsi il concetto di "costruzione" come definito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3. Tale considerazione impone di considerare errata l'applicazione della legge al caso concreto operata dai giudici di merito e di concludere per l'evidente insussistenza del fatto, con conseguente applicazione della disposizione contenuta nell'art. 620 c.p.p.. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012