Cass. Sez. III n. 12376 del 2 aprile 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Langella
Urbanistica. Rapporto tra ordine di demolizione e rimessione in pristino
In tema di reati ambientali e urbanistici, la sanzione amministrativa della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, prevista per il reato paesaggistico, possiede un ambito applicativo più ampio ed efficace rispetto all'ordine di demolizione edilizio. Ne consegue che, qualora permanga la condanna per il reato paesaggistico, la revoca dell'ordine di demolizione è superflua anche in caso di assoluzione dal reato urbanistico, poiché l'effetto ripristinatorio resta assicurato dalla rimessione in pristino, nella quale la demolizione deve ritenersi assorbita o implicitamente ricompresa
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, ha assolto Langella Pasquale dai reati previsti dai capi a) e b) dell'imputazione, con riferimento ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), 64, 65, 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, e ha confermato la penale responsabilità dell'imputato con riferimento: al capo di imputazione c), per il reato di cui agli artt. 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 2 della legge reg. n. 8 del 7/1/1983, per avere eseguito i lavori relativi all'opera di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente; al capo di imputazione d), per il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione agli artt. 146 e 149, per avere eseguito, in assenza dell'autorizzazione richiesta, su beni paesaggistici e nelle qualità indicate al capo a), l'opera sopra descritta. La Corte di appello ha rideterminato la pena in mesi quattro e giorni dieci di arresto e euro 18.000,00 di ammenda, confermando nel resto l'ordine di demolizione.
Avverso la sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere la Corte d'appello omesso di revocare l'ordine di demolizione delle opere realizzate, nonostante la riforma della sentenza di primo grado, limitatamente all'assoluzione dell'imputato dal reato edilizio e la ritenuta sussistenza dei soli reati paesaggistico e antisismico. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, assumendo che gli interventi oggetto di contestazione rientrassero nell'ambito della manutenzione ordinaria e fossero, pertanto, esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. 1.1. La prima censura è inammissibile. Preliminarmente, va osservato che la permanenza della condanna per il reato paesaggistico, per il quale l'ordinamento prevede la sanzione amministrativa della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rende superflua, una volta venuto meno il reato urbanistico, la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal giudice di primo grado. Deve, invero, ribadirsi che l'ordine di demolizione è funzionalmente orientato al ripristino dell'assetto territoriale violato e che, nei casi in cui venga accertata la responsabilità per il reato paesaggistico, tale finalità trova compiuta realizzazione nella rimessione in pristino, sanzione caratterizzata da un ambito applicativo più ampio e da una maggiore effettività rispetto alla demolizione prevista in materia urbanistica. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la sanzione della rimessione in pristino copre tutte le ipotesi di alterazione del paesaggio e comporta la reintegrazione integrale del bene nell'area protetta, mentre la demolizione urbanistica non esaurisce necessariamente tali esigenze ripristinatorie; ne consegue che, in caso di estinzione o insussistenza del reato edilizio e di perdurante affermazione di responsabilità per il reato paesaggistico, non è necessario procedere alla revoca dell'ordine di demolizione, poiché esso resta assorbito nella rimessione in pristino (ex multis, Sez. 3, n. 862 del 22/02/1996, Rv. 204601; Sez. 3, n. 10032 del 15/01/2015, Rv. 262753). Del resto, anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia disposto la sola demolizione, omettendo una statuizione espressa sulla rimessione in pristino, la caducazione della condanna per il reato urbanistico non comporta automaticamente la revoca dell'ordine demolitorio, qualora quest'ultimo sia idoneo, nel caso concreto, a soddisfare integralmente le esigenze di ripristino dello stato dei luoghi, dovendosi ritenere la rimessione in pristino implicitamente ricompresa nell'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 39001 del 26/09/2007, Rv. 237817). Nel caso di specie, peraltro, dal dispositivo della sentenza di primo grado si evince che il giudice aveva già disposto anche l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, statuizione che non è stata oggetto di revoca e che, pertanto, è rimasta ferma all'esito del giudizio di appello. Da tale circostanza discende che, anche a voler ritenere venuta meno la base giustificativa dell'ordine di demolizione in relazione al reato edilizio, l'effetto ripristinatorio risulta comunque assicurato dalla rimessione in pristino, già validamente disposta e tuttora efficace. In merito a tale aspetto, sarà riservata alla fase esecutiva la determinazione delle concrete modalità di ripristino, spettando al giudice dell'esecuzione individuare l'estensione degli interventi necessari, anche alla luce dell'eventuale mancanza di titolo edilizio del manufatto originario, gravando sull'interessato l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo che consenta di delimitare l'assetto dei luoghi legittimamente mantenibile. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa denuncia la violazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, assumendo che gli interventi oggetto di contestazione rientrino nella manutenzione ordinaria e siano, pertanto, sottratti all'obbligo di autorizzazione paesaggistica, è infondato. Dalla stessa sentenza impugnata risulta, infatti, che gli interventi realizzati non sono stati qualificati esclusivamente come manutenzione ordinaria, ma sono stati ricondotti anche alla categoria della ristrutturazione. E deve ribadirsi che non sono ammesse artificiose parcellizzazioni delle opere edilizie, le quali devono essere unitariamente considerate, in quanto parte di un unico complessivo intervento; con la conseguenza che se alcune di esse, prese singolarmente, sono riconducibili alla categoria della ristrutturazione, avente una più forte incidenza sull'assetto urbanistico di quella della manutenzione ordinaria, l'intero intervento deve essere ricondotto a tale categoria (Sez. 3, n. 2833 del 13/06/2018, dep. 2019, Rv. 274819 - 01). Ebbene, la censura difensiva si fonda su un presupposto erroneo nella parte in cui assume che anche gli interventi di ristrutturazione siano in ogni caso esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'esonero previsto dall'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda esclusivamente le ipotesi tassative di manutenzione ordinaria e non si estende agli interventi di ristrutturazione, i quali, ove incidano sull'assetto del territorio o sull'aspetto esteriore dei luoghi vincolati, restano assoggettati al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. E infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 e 149, d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta "super D.I.A.", prevista dall'art. 23, comma 1, lettera a), dello stesso d.P.R., necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica (cfr. Sez. 3, n. 8739 del 21/01/2010, Rv. 246218; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 679 del 11/10/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023, non mass.; Sez. 3, n. 43530 del 28/03/2019, non mass.; Sez. 3, n. 24410 del 09/02/2016, Rv. 267190). Ne consegue che, una volta accertato, come avvenuto nel caso di specie, che le opere realizzate rientrano nella categoria della ristrutturazione, la dedotta violazione dell'art. 149 cit. risulta priva di fondo- mento, dovendosi ritenere correttamente affermata la necessità del titolo paesaggistico in relazione agli interventi eseguiti.
Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/01/2026.


Scarica la locandina

