Cass. Sez. III n. 12730 del 07 aprile 2026 (CC 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Deiana e altra
Urbanistica. Immanenza dell'abusività edilizia e prosecuzione degli interventi
In tema di reati edilizi, vige il principio di "immanenza" dell'abuso, per cui la connotazione di abusività di un'opera illecita permane sull'immobile in modo persistente e ininterrotto anche dopo la cessazione della permanenza del reato (per ultimazione o interruzione dei lavori). Ne consegue che qualsiasi ulteriore attività edilizia realizzata sulla struttura abusiva, sebbene non ancora legalmente sanata, si traduce in una condotta illecita che integra la "prosecuzione" del precedente abuso, dando vita a un nuovo reato con autonomi termini di prescrizione. Tale principio impedisce di considerare lecitamente le opere successive — anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione ordinaria o all'edilizia libera — in quanto esse incidono su un organismo unitario originariamente illegale, coinvolgendo l'intero intervento nell'illegalità. Ai fini della prescrizione e del carico urbanistico, il manufatto va dunque valutato unitariamente, escludendo la possibilità di distinguere tra parti anteriori e successive o di invocare il ne bis in idem per gli interventi di modifica o ampliamento eseguiti su strutture già oggetto di precedenti ordini di demolizione inottemperati.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lanusei, adito nell’interesse degli attuali due ricorrenti avverso il decreto di convalida del sequestro d’urgenza, adottato dal Gip del medesimo tribunale, in relazione ai reati ex artt. 44 lett. c) del DPR 380/01, 142 lett. a) e b) e 181 del Dlgs. 42/04 , rigettava l’istanza di riesame.
Avverso l’ordinanza sopra indicata hanno proposto ricorso per Cassazione, mediante i propri difensori, Deiana Rossano e Lai Manuela, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Deducono il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 322 bis 324 e 309 cod. proc. pen. Si sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe trasmesso gli atti richiesti dalla cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. fuori termine, e che sul punto, puntualmente dedotto, non sarebbe intervenuta alcuna motivazione. Sarebbe tardiva anche la decisione assunta rispetto alla proposizione della istanza del riesame, e si aggiunge che gli atti richiesti già erano nella disponibilità del tribunale del riesame. Così che non occorreva che venissero nuovamente trasmessi dalla Procura di Lanusei.
Nel prosieguio del medesimo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 44 del DPR 380/01 142 e 181 del Dlgs. 42/04, con omissione altresì di ogni confronto con le deduzioni difensive. Si rappresenta quindi, l'esistenza di due distinte proprietà, l’una dell’attuale ricorrente, l’altra riconducibile alla ricorrente Lai Manuela sulla base di un negozio preliminare. Su quest’ultima il tribunale avrebbe erroneamente sostenuto l'avvenuta realizzazione di un ampliamento edilizio della preesistente struttura, e se ne contestano i riferimenti documentali a riguardo, e si esclude anche la tesi della omessa ottemperanza ad un ordine di demolizione, disposto con sentenza di condanna. Si contesta anche la tesi per cui mere attività di manutenzione possano integrare forme di abuso edilizio. Quanto ad altra area, si contesta la corretta lettura da parte del tribunale di una relazione urbanistica del geometra Nieddu, il quale avrebbe ricondotto tutti gli interventi edilizi nell’ambito della edilizia libera. Si contesta anche che l’esame di dati fotografici possa avere fatto superare i contenuti della predetta relazione. Si sarebbe anche recepito acriticamente una nota del Servizio Tutela Paesaggio. Il tribunale non si sarebbe poi soffermato su annotazioni difensive circa la ridotta portata, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, della fattispecie ex art. 181 del Dlgs. 42/04. E in base a ciò si esclude la sussistenza del reato anche alla luce di cubature non computabili o ridotte. Si contesta poi la considerazione, a sostegno della esclusione della maturata prescrizione, di elementi di indagine. E più in generale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno delle ipotesi di reato elaborate. Si evidenzia infine, la assenza di elementi ulteriori in grado di supportare l'apertura di un nuovo procedimento penale relativo ad altri profili rispetto a quanto già risalente al passato.
Ulteriore passaggio del motivo formulato, riguarda la contestazione della esistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali a fronte di fatti consolidati e privi di mutamenti. Inoltre, le opere di cui al blocco a) in ragione della stagionalità non richiedono, si osserva, alcun atto autorizzativo e il mancato smontaggio rileverebbe solo sul piano amministrativo. Inoltre, il provvedimento impugnato contrasterebbe con la cronistoria dei fatti. E si ribadisce, in ragione di ciò, come illustrato, sia l'assenza di esigenze cautelari che la sussistenza della maturata prescrizione, rappresentando invece una valutazione mancante su tali punti da parte del tribunale. Sarebbero impropri i rilievi inerenti al carico urbanistico e al suo aggravio. Le violazioni sostenute dalla Procura come intervenute dal 2002 al 2025 sarebbero prive di ogni riscontro disponibile. E la motivazione sul periculum sarebbe alfine scarna e insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso, in ordine alla prima censura sulla trasmissione degli atti e sulla tempestività della decisione finale, dedotta nell'unico motivo proposto, che essa pur afferendo a questione processuale, è comunque del tutto generica circa la indicazione degli atti omessi o ritardati, la data di eventuale trasmissione, la loro rilevanza ai fini della decisione. A tale ultimo riguardo si è precisato che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini. (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Rv. 269497 - 01). Quanto alla specificazione della deduzione circa la trasmissione degli atti, anche in rapporto alla successiva censura sulla tardività della decisione impugnata rispetto alla data di arrivo del medesimi, vale il principio generale per cui, in tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ( e conseguentemente anche quella di tardiva decisione rispetto alla data di trasmissione), qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito (cfr. in tema di misure cautelari personali, ma con portata estensibile alle misure reali, per quanto qui di interesse, Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, , Rv. 275208 - 01). Va anche ricordato che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione, solo quest'ultima a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566 - 01). Dunque improprio è il motivo sulla rilevanza, sul piano della efficacia della misura, della tempestiva trasmissione degli atti al tribunale. Oltre che generico nella individuazione degli atti da trasmettere e della data di arrivo. Nel contempo, il motivo è contraddittorio, nella ultima parte in cui si lamenta anche la tardività della decisione rispetto alla data di avvenuta trasmissione degli atti, laddove appare in contrasto con la sua prima parte sopra citata, atteso che si afferma, invece, che tutti gli atti erano stati già in precedenza trasmessi e non andavano ritrasmessi. Esso è altresì generico laddove non illustra, in linea con il principio generale di specificazione della situazione di fatto su cui fondare il vizio processuale, le circostanze rilevanti (nella specie la data di trasmissione e arrivo dell'ultimo atto rilevante per il sequestro), per poi consentire a questa Corte il solo controllo di legittimità e tempestività della decisione finale. Il motivo quindi è inammissibile.
Riguardo alle altre censure formulate, si premette che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Rv. 215840). Inoltre, il vizio di violazione di legge se fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli atti di riferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi di motivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071).
Di questi principi non si tiene conto nel ricorso proposto, incentrato, da una parte, su una personale valutazione di dati, assertiva quanto indimostrata in concreto, dall’altra, su una prospettazione priva di una puntuale allegazione di quegli stessi dati che sono richiamati a supporto delle proprie considerazioni o per contestare quelle del tribunale. In tale prospettiva, è evidente che la critica si traduce nella contestazione degli argomenti del collegio della cautela, semplicemente perché non condivisi, come tale distante dal solo vizio motivazionale proponibile in questa sede, quale quello della motivazione assente o apparente. E trasmoda in una rivalutazione degli elementi disponibili, come già evidenziato, sebbene sia noto che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Si è evidenziato altresì che in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep. 10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01); ancora, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del 24/01/2023 Rv. 284556 - 01). Profili, questi ultimi, che come già sottolineato, esulano dal controllo di legittimità della motivazione relativa a misure cautelari reali, siccome circoscritto solo alla verifica della sua esistenza.
Rispetto a tale quadro, emerge, a fronte di una originaria unica struttura edilizia, già oggetto di condanna con correlato ordine di demolizione, rimasto inottemperato, la realizzazione successiva di interventi di ampliamento, e modifica, come descritti in ordinanza (pag. 2). Con conseguente inconfigurabilità, innanzitutto, della applicazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem e con perpetrazione, piuttosto, di nuovi reati edilizi e paesaggistici. Si tratta di tesi arricchita da congruenti richiami agli indirizzi giurisprudenziali, per cui la realizzazione su un immobile abusivo, di nuovi interventi, ancorchè minori e in astratto definibili di manutenzione, fa sì che questi ultimi, da una parte, non possano connotarsi in tal senso ma integrino il ben più rilevate intervento di “prosecuzione di opere edilizie abusive”, e dall’altra diano luogo a nuovi reati con rinnovati termini di prescrizione.
In proposito, questa Corte ha già evidenziato i profili distintivi tra la natura permanente del reato edilizio e la sua cessazione da una parte, e dall’altra il carattere “immanente” delle sue caratteristiche abusive, con sentenza ad oggi non massimata. ( cfr Cass. sez. 3 n. 12521/25 del 13.2.2025).
In particolare, si è osservato, da una parte, che il reato edilizio, come noto, è un reato permanente. Consegue che in caso di "esecuzione" di un'opera illecita, l'actione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, "con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questi due momenti". Consegue che l'abuso integrante l'esecuzione di un intervento vietato, quale è innanzitutto quello di cui all'art. 44 DPR 380/01 "ha natura permanente, ma [...] tale permanenza cessa al termine dell'esecuzione delle opere abusive" (cfr. Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002 Rv. 221400 - 01 cit.). In tale quadro, si precisa che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (tra le tante, Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001 Rv. 220351 - 01). Dall’altra, si è anche rilevato che diverso discorso deve farsi, come accennato, in ordine al carattere abusivo di un'opera edilizia ovvero alla sua caratteristica di non essere conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente al momento della sua realizzazione. Tale connotazione di abusività, infatti, permane sull'immobile e lo caratterizza in maniera persistente ed ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazione dell'opera o per interruzione stabile, spontanea o imposta. Come sopra anticipato, tale principio impone che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva, ancorchè materialmente "lieve" quali interventi "latu sensu" di mera "manutenzione" ( es. pitturazione delle pareti o installazione di elementi tecnici), incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente abusiva, si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la "prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato. In altri termini, non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. (Sez. 3, n. 18199 del 07/04/2005 Rv. 231527 - 0; Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011 Rv. 251290 - 01, Sez. 3, n. 9130 del 06/07/2000 Rv. 217215 - 01). Dunque e in altre parole, il principio di “immanenza” dell’abuso edilizio significa che l’abusività di un’opera illecita permane sull'immobile in maniera persistente ed ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva, ancorchè materialmente "lieve" e persino se astrattamente integrante una mera "manutenzione", incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente “sanata”, si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la "prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato.
Altro principio che si accompagna a quello di "immanenza" dell'abusività dell'opera sopra citato, è costituito da quello della necessaria valutazione "unitaria" dell'opera stessa. Dalla insuperabile persistenza del carattere abusivo di un 'opera illecita - così che ulteriori interventi su di essa, di qualsiasi materiale e tipologia e realizzati in qualsiasi momento cronologico, ancorchè successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, ne costituiscono, lo si ripete, prosecuzione -, deriva l’ulteriore principio della necessaria valutazione "unitaria" dell'opera abusiva: il nuovo intervento sull'opera abusiva, siccome per ciò solo anche esso abusivo, impone a taluni fini una valutazione unitaria del manufatto, impedendo di distinguere, per una diversa e distinta regimentazione, tra parti illecite e parti regolari, o anteriori e successive, e, piuttosto, coinvolge nell'illegalità l'intero intervento. Con ulteriori conseguenze: a) innanzitutto sul piano della disciplina del condono. Posto che alla luce del citato principio di unitarietà e di "immanenza" dell'abusività dell'opera, si spiega il noto indirizzo, valevole come principio generale in materia di condono, per cui, nell'ipotesi in cui entro il termine di legge sia stato eseguito il rustico e completata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori di integrale completamento dello stabile senza l'osservanza dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, determina l'applicabilità delle sanzioni penali, escluse quelle amministrative (articolo 38, comma 4). Il menzionato articolo 35, subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione. Ne consegue che, se la statuizione non è rispettata ed i lavori sono posti in essere prima dell'indicato momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reato edilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile. L'art. 35, legge n. 47 del 1985 (richiamato dall'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003) espressamente stabiliva che, decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda di condono e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria poteva completare sotto la propria responsabilità le opere non comprese tra quelle indicate dall'art. 33 come non suscettibili di sanatoria. A tal fine, l'interessato doveva notificare al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, e poteva iniziare i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. Questa Corte ha affermato che il rispetto della procedura prevista dall'art. 35, comma 13, cit., legittima solo gli interventi di completamento funzionale dell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria (Sez. 3, n. 12984 del 09/01/2009, Rullo, Rv. 243095 - 01), e deve quindi rilevarsi come tale stessa procedura, nella sua elaborazione e significato, confermi la necessità della considerazione unitaria dell'opera e della sua abusività persistente, e della impossibilità che il condono possa operare a fronte di un manufatto che sia stato fatto oggetto di continuazione dopo i termini cronologici di cui alla disciplina di condono di riferimento e al di fuori dei limiti di cui all'art. 35 citato. Ciò invero si spiega appunto perché, fino a quando, pur a fronte di domanda di condono pendente, non intervenga la relativa sanatoria, come tale legittimante l'opera, la stessa rimane ancora connotata del suo carattere di abusività (ancorchè potenzialmente eliminabile con l'esito positivo del condono) che giustifica la prosecuzione di un intervento edilizio su cui penda la procedura di condono solo nei limiti operativi ( opere esclusivamente di completamento funzionale) e procedurali e temporali fissati dalla legge e sopra citati. E sempre in materia di condono, si afferma la regola generale, ispirata questa volta al principio di unitarietà, per cui, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera.(Sez. 3, Sentenza n. 44596 del 20/05/2016 Cc. (dep. 24/10/2016). b) Sul piano della revisione: per cui in tema di reati edilizi, non è consentita la revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcune porzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reato commesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilità di una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003, ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenuta realizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessaria riferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza). (Sez. 3 - , Sentenza n. 14631 del 11/01/2024 Rv. 286194 - 02). c) Su quello del permesso ex art. 36 del DPR 380/01: per cui è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3 - , n. 28666 del 07/07/2020 Rv. 280281 - 01). d) Sul piano dell'ordine di demolizione: per cui l’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'intervenuta declaratoria di prescrizione non determina un giudicato favorevole all'imputato). (Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024 Cc. (dep. 10/10/2024) Rv. 286887 – 01).
Pertinente, in questo complessivo quadro giuridico sopra delineato, è dunque anche il rilievo, riportato in ordinanza, della mancata maturazione della prescrizione e fronte di opere abusive oggetto di costante “manutenzione” e confortata da foto che le rappresentano in perfetto stato di conservazione, così da lasciare ragionevolmente ritenere il carattere recente degli interventi integranti la prosecuzione degli abusi e comunque la mancanza di maturazione della prescrizione. Va ribadito che in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 – 01 ; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 – 01 cit.). Va aggiunto, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso di procedimento per violazione dell'art. 44 DPR 380/01, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato (o dell’indagato) a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 – 01; di recente, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 – 01).
Altra opera abusiva è stata rinvenuta su un distinto mappale, n. 1108, a ridosso del demanio marittimo, destinata alla ristorazione, priva di titoli edilizi e paesaggistici, e che il giudice della cautela ha rilevato esulare dall’ambito delle cd. opere stagionali, alla luce della chiara destinazione stabile dell’opera, tutt’altro che stagionale e quindi rimovibile immediatamente al termine della stagione di riferimento. Rispetto a tali rilevazioni, con cui si contesta in nuce la realizzazione di opere definibili come stagionali – laddove il legislatore rappresentando la necessità che gli interventi rivelino una ontologica destinazione a “ soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto” lascia intendere la inevitabile necessità della realizzazione di opere “leggere” e di facile rimozioni, quali non parrebbero essere quelle in esame (con una unica copertura di grandi dimensioni, poggiante su 200 mq. e su pilastri in legno di grandi dimensioni, bullonati su plinti infissi sul terreno “certamente costituiti da materiale ferroso o cementizio di peso notevole) - la difesa non pare confrontarsi se non nei termini sopra già censurati. E anche laddove affronta la circostanza della mancata, tardiva rimozione, sostenendone la connotazione di mero illecito amministrativo, trascura l’ulteriore principio per cui in tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali (peraltro qui insussistente rispetto alle reali caratteristiche dell’opera contestata, cfr. la penultima pagina della ordinanza impugnata), il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso. (Sez. 3, n. 846 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278376 - 01).
Quanto ai profili paesaggistici, il tribunale ha anche illustrato la non applicabilità di quanto previsto con il DPR n. 31 del 2017 art. 2 allegato A quanto ad opere non richiedenti autorizzazioni paesaggistiche, ancora una volta congruamente evidenziando le imponenti caratteristiche dell’opera, che non la lasciano ricondurre nel novero di quelle di cui al punto a 17, senza che al riguardo intervenga alcuna puntuale e corretta censura giuridica e non meramente fattuale, ossia di merito, inammissibile in questa sede. La predetta disposizione invero, stabilisce che, tra le altre, non richiedono autorizzazione paesaggistica “A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico- te, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”. Piuttosto, secondo il tribunale, l’opera sarebbe rientrata nella previsione di cui al medesimo DPR n. 31, art. 3 allegato B punto 26 relativo a strutture a servizio di esercizi commerciali non ricomprese nell’allegato B) per le quali è richiesto un provvedimento autorizzatorio semplificato.
Quanto al tema della prescrizione maturata, i ricorrenti propongono anche in ordine a tale questione una mera personale valutazione della data di decorrenza, peraltro rifacendosi a atti della Procura, neppure allegati, piuttosto che alla ordinanza impugnata e quindi ancora una volta pretermettendo ogni puntuale confronto, nei limiti consentiti dal presente strumento di impugnazione, con le ragioni elaborate dai giudici della cautela per escludere la maturazione della prescrizione anche in ordine alle opere del mappale da ultimo indicato. Riguardo alle esigenze cautelari, e alle opere di cui al mappale 950, la motivazione con cui si valorizza il dato per cui l’attuale utilizzo delle strutture incide sul carico urbanistico con riguardo alla disponibilità di opere infrastrutturali poste a servizio dell’area, si tratta di rilievo pertinente, alla luce dell’indirizzo di legittimità per cui in tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'essere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio, tanto da potersi avere persino riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l'impatto complessivo dell'immobile. (Sez. 3, n. 16085 del 13/02/2025, Rv. 287986 - 01).Nella medesima prospettiva incidente sul carico urbanistico, si pone, secondo la congrua valutazione dei giudici formulata sul punto in ordine alle opere di cui al mappale n. 1108, la rilevazione per cui, a fronte di un originaria struttura di “ombreggio” autorizzato in via stagionale, sussiste invece una struttura priva di adeguati titoli, destinata ad un utilizzo di plurime persone ben più intensivo e duraturo di una mera installazione di “ombreggio”, siccome dotata di carattere di definitività e stabilità, persistente ben oltre la mera stagione estiva.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
In Roma il 25 marzo 2026


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