Cass. Sez. III n. 19258 del 27 maggio 2026 (CC 10 dic 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. D’Ambrosio
Urbanistica. Inapplicabilità della fiscalizzazione agli abusi in zona vincolata 

In tema di reati edilizi, la procedura di "fiscalizzazione" dell'illecito prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 è applicabile esclusivamente alle opere realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo. Tale procedura non è invece mai esperibile per interventi eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, i quali, se realizzati in difformità dal titolo, sono considerati per legge in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato. Ne consegue che la pendenza di una istanza di fiscalizzazione o l'accertamento dell'inerzia della P.A. su di essa non giustificano la sospensione dell'ordine di demolizione, specie laddove l'abuso abbia comportato la creazione di nuovi volumi e superfici, opere comunque estranee al perimetro applicativo della sanzione pecuniaria sostitutiva

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, ha, con ordinanza del 25 luglio 2025, rigettato la istanza con la quale D’Ambrosio Elena aveva chiesto la sospensione della efficacia della ingiunzione a demolire a lei notificata in data imprecisata nonché dell'ordine di demolizione emesso a corredo della sentenza n. 199 del 2006, del 8 marzo 2006, divenuta irrevocabile il successivo 26 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, aveva accertato la difformità rispetto alla normativa di carattere edilizio e paesaggistico di un manufatto, composto da 8 pilastri e solaio in calcestruzzo nonché di una piattaforma in legno infitta nel calcestruzzo, realizzato da tale Calmini Vincenzo, del quale la D’Ambrosio è risultata essere erede,,,.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria della D’Ambrosio, affidando le proprie lagnanze ad un unico motivo di impugnazione, riguardante la pretesa erroneità ovvero mancanza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno,.
Ha rilevato la parte ricorrente come il Giudice della esecuzione avesse per un verso fondato la propria decisione sulla rilevata assenza di provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di Eboli incompatibili con la demolizione del manufatto e sulla impossibilità di prevederne a breve la adozione, senza rendersi conto che tale evenienza era da attribuirsi alla inerzia dell’Ente territoriale, non ostante la ricorrente avesse adito gli organi della giustizia amministrativa per ottenere l’adozione di provvedimenti autorizzatori in sanatoria ed avesse successivamente chiesto ai competenti organi del predetto Comune di sanare la propria inadempienza,.
Ha aggiunto la ricorrente la circostanza che il Tribunale non aveva considerato il fatto che l’eventuale demolizione delle opere interessate dall’ordine di esecuzione della sentenza emessa a carico del suo dante causa avrebbe determinato la compromissione anche della restante parte del corpo di fabbrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale va adesso dichiarato.
Osserva, infatti, il Collegio come il primo aspetto del motivo di impugnazione sia manifestamente infondato.
Invero il Tribunale di Salerno ha motivato il rigetto della istanza sulla base della non contestata circostanza che ad oggi non sono stati emessi dall’Ente titolare della funzione amministrativa in materia di governo edilizio del territorio provvedimenti il cui contenuto sia incompatibile con la esecuzione dell’ordine di demolizione.
Tale circostanza è di per sé idonea a giustificare la reiezione della istanza.
Nessun rilievo ha il dato evidenziato dalla ricorrente concernente l’avvenuto accertamento in sede giurisdizionale amministrativa (si allude alla sentenza, richiamata anche dal Tribunale di Salerno, del Tar della Campania n. 400 del 2023) dell’inadempimento da parte del Comune di Eboli del suo obbligo a provvedere sulla richiesta di “fiscalizzazione” dell’illecito edilizio presentata dalla ricorrente; invero la predetta sentenza (della quale, peraltro, allo stato si ignora anche la eventuale definitività) si limita ad accertare il mero silenzio inadempimento del Comune in ordine alla predetta richiesta, in nulla vincolando l’Ente territoriale in merito al contenuto del provvedimento da prendere; è, pertanto, parimenti irrilevante la istanza che la ricorrente dichiara di avere presentato al Comune di Eboli in data 8 maggio 2025 diffidandolo a provvedere, atteso che, anche ammettendo che nel termine di 90 giorni dall’avvenuta diffida il Comune avesse provveduto, non vi erano elementi predittivi che potessero far ritenere che l’esito di tale provvedimento dovesse essere favorevole alla odierna ricorrente,,.
Ingiustificata è, pertanto, anche la doglianza articolata avverso la ordinanza impugnata e riferita alla affermazione secondo la quale non vi erano allo stato elementi per ritenere imminente la adozione di alcun provvedimento amministrativo incompatibile con la demolizione del manufatto abusivo.
Con riferimento al secondo aspetto della doglianza articolata dalla ricorrente – riguardante la omessa considerazione della circostanza che, una volta demolita la parte di edificio oggetto dell’ordine di demolizione scaturito dalla sentenza emessa a suo tempo nei confronti del dante causa della D’Ambrosio, potesse essere compromessa anche la stabilità della restante parte – osserva il Collegio che, per un verso si tratta di questione di carattere tecnico che dovrà essere affrontata in sede di materiale realizzazione delle opere di demolizione e che, per altro verso, se in tale modo la ricorrente avesse inteso evidenziare la esigenza di procedere, onde ovviare al problema descritto, alla cosiddetta “fiscalizzazione” dell’illecito edilizio realizzato, secondo la procedura di cui all'art. 34, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, la ipotesi divisata dalla ricorrente non appare percorribile, posto che la particolare procedura cui si è alluso, è relative, alle sole opera realizzate in parziale difformità rispetto al titolo edilizio e non è mai applicabile alle opere abusivamente realizzate, come quelle di cui si parla, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, posto che le medesime non possono mai essere considerate realizzate in “parziale difformità”, atteso che tutti gli interventi realizzati in tali zone ed eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2020, n. 1443, rv 277724); va, peraltro, ribadito, a maggior sostegno della correttezza della tesi contenuta nella ordinanza impugnata, che alla procedura di “fiscalizzazione” sono anche estranee le opere che abbiano comportato – come risultante nel caso in esame ove si consideri che l'abuso ha comportato la realizzazione di 8 pilastri posti a sostegno di un solaio in calcestruzzo – la realizzazione di ulteriori superfici e volumetrie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 novembre 2024, n. 40565, rv 287157).
Alla luce delle argomentazioni che precedono anche questo secondo aspetto della impugnazione proposta dalla ricorrente va disatteso in quanto manifestamente infondato.
Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025