Cass.Sez. III n. 6675 del 20 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Pres.Fiale Est.Sarno Ric.Lo Presti
Urbanistica. Antisismica e omesso deposito del progetto
Il reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica (artt. 17 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64) può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto e, quindi, anche dal direttore dei lavori che non abbia controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 20/12/2011
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MULLIRI   Guicla I.        - Consigliere - N. 2869
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SARNO     Giulio      - rel. Consigliere - N. 27380/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) LO PRESTI ALESSANDRO N. IL 02/10/1968;
 avverso la sentenza n. 508/2009 TRIBUNALE di ENNA, del 28/09/2010;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2011 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola  			che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Lo Presti Alessandro è stato condannato, nella qualità di  			direttore dei lavori, dal tribunale di Enna, (unitamente a  			Bonincontro Salvatore, costruttore) alla pena dell'ammenda per la  			contravvenzione di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 20 per la  			realizzazione sulla copertura degli immobili di Scaletta Giuseppe e  			Scaletta Filippo di due muretti, appoggiati ai muri perimetrali del  			sottostante vano scala, su cui venivano installati due travi in ferro  			portanti serbatoi, senza aver depositato il relativo progetto  			all'ufficio del genio civile di Enna in epoca di compresa tra il 2 e  			il 15 ottobre 2007. Il tribunale perveniva alla declaratoria di  			responsabilità dell'imputato ritenendo ininfluenti la comunicazione  			delle proprie dimissioni con lettere ai due proprietari dell'11 del  			12 ottobre 2007 e richiamando la sentenza di questa Sezione con cui  			è stato affermato il principio che il reato di cui alla L. n. 64 del  			1974, art. 20, potendo essere commesso da chiunque violi o concorra a  			violare l'obbligo di deposito del progetto delle opere realizzate in  			zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal  			committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi  			altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area  			su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività  			tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del  			rispetto degli adempimenti di legge (Sez. 3, n. 35387 del 24/05/2007  			Rv. 237537).
 Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge assumendo  			che l'art. 17 nelle zone a bassa sismicità prescrive il semplice  			preventivo deposito del preavviso scritto e che tale onere non  			compete al direttore dei lavori ma al committente, laddove è invece  			l'art. 18 della medesima legge a prevedere il deposito degli atti  			progettuali presso il Genio Civile per la preventiva autorizzazione  			all'esecuzione dei lavori. Si aggiunge poi che il precedente  			richiamato deve ritenersi malamente evocato in quanto afferente alla  			violazione della L. n. 64 del 1974, art. 18 e si rileva invece che la  			giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore  			dei lavori deve ritenersi destinatario autonomo del solo divieto  			dell'esecuzione delle opere senza la preventiva autorizzazione.  			MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso e infondato.
 Rileva il Collegio che a prescindere dal precedente richiamato, anche  			in altre occasioni è già stato effettivamente puntualizzato dalla  			Corte che l'omesso deposito del progetto delle costruzioni realizzate  			in zona sismica può essere commesso da chiunque violi o concorra a  			violare l'obbligo imposto. E si è puntualizzato anche nell'occasione  			che il reato "de quo", pur non essendo "proprio" del proprietario, va  			inquadrato tra quelli a "soggettività ristretta", poiché, oltre che  			da quest'ultimo, può essere realizzato dal committente, dal titolare  			della concessione edilizia e da qualsiasi soggetto, che abbia  			disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché  			da coloro, che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la  			costruzione, senza controllare il rispetto degli adempimento imposti  			dalla L. n. 64 del 1974 (Sez. 3, n. 4438 del 10/04/1997 Rv. 208031).  			La responsabilità del direttore dei lavori è dunque configurarle  			solo per effetto dell'omesso controllo sugli adempimenti richiesti  			dalla normativa antisismica.
 Nella specie, poiché il tribunale ha motivatamente ritenuto  			l'assenza di qualsiasi controllo da parte del direttore dei lavori in  			ordine alla procedura delineata dalla L. n. 64 del 1974, art. 17,  			rimasta peraltro immutata nel D.P.R. n. 380 del 2001, si deve  			ritenere corretta la decisione di condanna.
 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al  			pagamento delle spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte Sprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il  			ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012
                    



