Cass. Sez. III n. 19973del 19 maggio 2008 (Ud. 16 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Petti Ric. Lus
Urbanistica. Differenza tra pergolato e tettoia

Mentre il pergolato, costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l\'abitabilità dell\'immobile .Per la realizzazione di una tettoia di non modeste dimensioni ,secondo l\'orientamento della corte, occorre il permesso di costruire.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 995
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 36520/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LUS Maria Rosa, nata a Licata il 13 giugno del 1956;
avverso la sentenza della corte d\'appello di Palermo del 10 luglio del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. MADIA Marcello, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 10 luglio 2007, la corte d\'appello di Palermo, in riforma di quella pronunciata il 6 dicembre del 2005 dal tribunale di Agrigento, accogliendo l\'impugnazione del procuratore della Repubblica, condannava Lus Maria Rosa alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto ed Euro 21.000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere, in variazione essenziale dal permesso di costruire, coperto con tavolato di legno sovrastato da coppi siciliani il pergolato che era stata autorizzata a costruire. Fatto accertato il 2 febbraio del 2004.
A fondamento della decisione la corte osservava che la prevenuta aveva ottenuto il permesso di costruire un porticato sul quale aveva realizzato in difformità dal progetto una tettoia stabile; che l\'intervento anzidetto richiedeva il permesso di costruire perché aveva comportato la modificazione del prospetto dell\'abitazione ;esso in definitiva aveva comportato una variazione essenziale rispetto al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Licata. Ricorre per cassazione l\'imputata per mezzo del proprio difensore deducendo:
a) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3, 10 e 44 perché l\'intervento in questione non aveva comportato alcuna variazione essenziale rispetto all\'opera assentita, come ritualmente ritenuto dal tribunale mentre la corte aveva travisato la realtà affermando che la prevenuta aveva realizzato una tettoia;
b) omessa concessione del beneficio della non menzione. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e) si considerano interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il permesso di costruire quelli non riconducibili agli interventi di manutenzione, restauro risanamento e ristrutturazione ed in ogni caso si considerano interventi di nuova costruzione, tra gli altri, quelli che comportino l\'ampliamento del manufatto all\'esterno della sagoma esistente nonché gli stessi interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree qualificano come interventi di nuova costruzione a prescindere da volume ovvero quelli pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del fabbricato principale (lett. e 1 ed e 6)
Orbene nella fattispecie è pacifico che nel 2003 la prevenuta aveva chiesto ed ottenuto il permesso di costruire il pergolato in questione sulla presumibile premessa che tale titolo abilitativo fosse necessario per la natura e le dimensioni del pergolato. Si tratta ora di stabilire se abbia realizzato l\'opera in difformità o in variazione essenziale dal progetto.
La ricorrente assume che la copertura del pergolato non prevista dal progetto non costituisce variazione essenziale.
L\'assunto non può essere condiviso. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32 l\'essenzialità della variazione sussiste, salvo quanto previsto dall\'art. 31, comma 1, tra le altre ipotesi, anche quando si modificano le caratteristiche dell\'intervento edilizio assentito. Nel caso in esame la prevenuta, anziché realizzare un pergolato, ha costruito una tettoia che è cosa diversa strutturalmente dall\'opera assentita e che, peraltro, è di notevoli dimensioni perché si estende per due lati dell\'intero fabbricato. Invero, mentre il pergolato, costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l\'abitabilità dell\'immobile. Per la realizzazione di una tettoia di non modeste dimensioni, secondo l\'orientamento di questa corte, occorre il permesso di costruire (Cass. 40843 del 2005; 4056 del 1997, 5331 del 1992).
Ai fini del configurabilità del reato non era determinante stabilire se la variazione essenziale dell\'opera assentita fosse o no stata effettuata senza soluzione di continuità, essendo sufficiente avere stabilito che l\'opera definitivamente realizzata era diversa da quella assentita. Nella fattispecie però si può presumere che l\'opera definitiva sia stata realizzata senza soluzione di continuità, avuto riguardo al fatto che il permesso è stato chiesto nel 2003 ed al 2 febbraio del 2004 l\'opera era completa. Il beneficio della non menzione non risulta chiesto ed il giudice non era tenuto a concederlo d\'ufficio anche se per ipotesi l\'imputata fosse stata incensurata.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile del 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008