Consiglio di Stato, Sez. IV  n. 6022 del 28 novembre 2012.
Urbanistica. Incompatibilità autolavaggio con la destinazione a verde privato

L’impianto di autolavaggio è incompatibile con la destinazione a verde privato, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente. L’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art.216 TULS, come integrato dal D.M. 2 marzo 1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria. Lo strumento urbanistico comunale e la relativa norma di attuazione del Comune di Barzanò vieta lo svolgimento di attività insalubre di I° e II° categoria in area destinate a verde privato. D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area destinata a verde privato è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06022/2012REG.PROV.COLL.

N. 02359/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2359 del 2012, proposto da: 
F.Lli Bonfanti Sas di Bonfanti Alberto e Paolo & C., Marino Bonfanti, Gian Carlo Bonfanti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Romano, Cristiano Romano e Lidia Ciabattini con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, Piazzale Clodio, 32;

contro

Alessandro Fossati e Rossana Nobili, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria N. 5;

nei confronti di

Comune di Barzano'

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03211/2011, resa tra le parti, concernente dia per realizzazione di autolavaggio in zona "C6" destinata a verde privato ai sensi del vigente prg comunale

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fossati - Nobili ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’avv. Umberto Grella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I coniugi Alessandro Fossati e Rossana Nobili , proprietari di un immobile in Comune di Barzanò ricadente in zona del PRG classificata C6, destinata a verde privato, e confinante con area di proprietà della Società F.lli Bonfanti, esercente attività di autotrasporti per conto terzi, su cui insiste un fabbricato adibito a garage con annessa pompa di benzina, proponevano ricorso e atto di motivi aggiunti al Tar per la Lombardia volti ad ottenere l’accertamento della insussistenza dei presupposti di una D.I.A presentata dai controinteressati Bonfanti per l’installazione presso il loro immobile di un impianto di autolavaggio.

Deducevano gli interessati vari profili di illegittimità e , in particolare, la incompatibilità del realizzando impianto con la destinazione di zona , sì che l’autolavaggio nell’area de qua, a loro avviso, non poteva essere autorizzato.

L’adito Tribunale territoriale con sentenza n. 3211/2011 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Peraltro nella parte motivazionale della suindicata decisione il primo giudice aveva cura tra l’altro di precisare che l’impianto di autolavaggio, collocato all’interno del capannone “è posto a servizio dell’attività esistente” e non è consentito l’utilizzo dell’impianto da parte di mezzi non utilizzati dalla società Bonfanti; ed inoltre, “nel caso ciò venga accertato , l’Amministrazione dovrà adottare i provvedimenti inibitori, relativamente e limitatamente all’attività esercitata”.

La Società Bonfanti ha impugnato, con il ricorso in appello di cui in epigrafe, in parte qua il suindicato decisum, esattamente nella parte in cui nella sede motivazionale la sentenza ha riservato l’utilizzo dell’autolavaggio all’uso esclusivo dei mezzi di proprietà della Ditta, sostenendo, con il primo mezzo d’impugnazione la erroneità di tale statuizione.

Inoltre con un secondo e terzo motivo parte interessata ha dedotto rispettivamente il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza ( travalicamento dei limiti esterni del giudizio ) e l’inammissibilità del ricorso di primo grado con rifermento all’impugnativa diretta della d.i.a e alla carenza di interesse all’autorizzazione sanitaria degli scariche dei reflui.

I sigg.ri Fossati - Nobili si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello ed hanno altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza n.3211, ritenuta erronea nella parte in cui ha dichiarato non incompatibile con la destinazione urbanistica a verde privato il realizzando impianto di autolavaggio ed ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti in prime cure.

In particolare, gli appellanti incidentali con tre mezzi d’impugnazione sostengono in primo luogo (primo motivo ) la non compatibilità dell’autolavaggio con la destinazione urbanistica prevista dal PRG in ragione della qualifica di attività industriale insalubre di seconda classe dell’impianto di autolavaggio; quindi ( secondo motivo ) la violazione della normativa in materia di inquinamento acustico; ripropongono, infine, ( terzo motivo) i profili di illegittimità già dedotti con i motivi aggiunti.

Le parti con successive memorie hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive

All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Tenuto conto del thema decidendum complessivamente portato alla cognizione della Sezione e avuto altresì riguardo, in particolare, ai principi di carattere processuale sanciti dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n.4 del 7 aprile 2011, sussiste una precedenza temporale dell’esame dell’appello incidentale ( quello proposto dai Fossati- Nobili ) rispetto alla disamina dell’appello principale ( quello proposto dalla Società Bonfanti ).

Invero, la domanda introdotta dagli appellanti incidentali è tale da paralizzare quella fatta valere dall’appellante principale, di talchè il primo dei suddetti gravami assume priorità logica nella trattazione.

Ciò preliminarmente stabilito, l’appello incidentale si appalesa fondato in relazione al primo assorbente motivo di gravame a mezzo del quale viene dedotta la non compatibilità urbanistico- edilizia dell’installando impianto di lavaggio all’interno di un capannone facente parte degli immobili adibiti dalla Società Bonfanti all’attività di garage e deposito di automezzi con annessa pompa di benzina.

Il Tar nella impugnata sentenza ha statuito che la realizzazione di un autolavaggio in area sita in zona a verde privato è ammessa, sia pure con la precisazione che trattasi di impianto a servizio di attività produttiva e/o artigianale esistente e con la limitazione che l’utilizzo dell’autolavaggio avvenga in favore esclusivamente dei mezzi di proprietà della Ditta esercente l’esistente attività, senza che sia possibile l’uso pubblico dell’impianto de quo.

La “parziale” compatibilità urbanistica viene affermata dal primo giudice sulla scorta di una lettura della normativa dettata dal Piano Regolatore Generale all’art.44 a proposito delle zone “C 6 - verde privato”

Detto articolo dopo aver precisato che “tali zone comprendono le parti del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di edifici residenziali in aree a giardino , al punto 4 prevede che gli edifici esistenti individuati con la lettera “M” e comunque utilizzati con destinazione d’uso produttiva e/o terziaria (nei quali sono inquadrabili gli immobili dei fratelli Bonfanti adibiti a deposito e garage dei automezzi con annessa pompa di benzina ) possono essere oggetto di interventi finalizzati alla realizzazione di magazzini e depositi al servizio dell’attività esistente o alla utilizzazione per attività artigianali di servizio”.

Dalla dizione letterale di tale ultime previsioni il Tar trae la logica deduzione per cui onde conseguire un “ampliamento” di una esistente attività produttiva e/o artigianale è consentito installare un impianto pertinenziale del genere di quello qui in discussione a servizio esclusivo di quanto già nel genere esercitato.

Rileva il Collegio che le osservazioni e prese statuizioni del primo giudice sono in realtà il frutto di una lettura incompleta e comunque non coordinata, oltrechè non razionale, della normativa complessivamente recata sul punto dallo strumento urbanistico comunale che, ove correttamente intesa, induce a rilevare il divieto di autorizzazione in area classificata a verde privato di interventi costituiti dalla realizzazione di un impianto di autolavaggio, come attività insalubre di seconda categoria, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente.

Invero, in relazione a quanto previsto dal citato art.44 a proposito degli edifici individuati con la lettera M o comunque utilizzati con destinazione d’uso produttiva o terziaria nelle norme tecniche del PRG, si fa espresso riferimento alla disciplina recata dagli artt.42 ( zone B1 ) e 39 ( zone per insediamenti a prevalenza residenziali) lì dove sulla scorta di tale ultima previsione il regolatore comunale nel descrivere gli insediamenti ammessi ha contestualmente ed espressamente escluso le lavorazioni insalubri di 1^ e 2^ classe e l’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art.216 TULS, come integrato dal D.M. 2 marzo 1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria.

E’ evidente che quest’ultima classificazione comporta tout court la impossibilità di realizzare un nuovo intervento costituito dalla installazione di un autolavaggio: sia che lo si voglia definire come attività industriale sia che lo si voglia intendere come attività artigianale un siffatto impianto costituisce comunque lavorazione insalubre e come tale non può essere realizzato ex novo neanche come impianto satellite di altra lavorazione artigianale e/o industriale.

D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area de qua è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale.

Con la classificazione operata ( verde privato ) si è inteso classificare una zona omogenea del territorio comunale destinata ad un uso residenziale e nel contempo ad assicurare esigenze di tutela ambientale , di talchè non appare concepibile permettere la realizzazione di “ nuovi” interventi che per le loro oggettive caratteristiche si rivelano del tutto incompatibili con tali funzioni e finalità, fatte salve , naturalmente, le preesistenze.

Ciò sta a significare che i titoli edilizi intervenuti a seguito della presentazione di d.i.a finalizzata alla realizzazione dell’impianto di autolavaggio per cui è causa devono considerasi illegittimi in quanto preordinati a permettere un intervento non consentito.

In definitiva l’appello incidentale in relazione alle assorbenti censure dedotte col primo mezzo d’impugnazione va accolto.

Passando ad esaminare l’appello principale, al di là del fatto che la fondatezza dell’appello incidentale comporta la riforma in toto della sentenza n.3211/2011 con conseguente travolgimento dell’appello proposto dalla F.lli Bonfanti, infondati si rivelano i tre mezzi d’impugnazione ivi dedotti.

Quanto alla sostenuta legittimità dell’autolavaggio senza limitazioni dell’uso esclusivo per l’attività esistente è sufficiente far presente, come sopra esposto, l’esistenza di un divieto di realizzazione della zona urbanistica de qua di impianti di autolavaggi senza distinzioni dell’uso del medesimo, al servizio esclusivo di attività esistente o per soddisfare l’utenza generalizzata, per cui del tutto inutile si appalesa il tentativo in via interpretativa fatto dall’appellante principale in ordine alla pretesa non validità della “restrizione” esegetica affermata dal Tar.

Il fatto che nel dispositivo non sarebbe stata dichiarata la limitazione di che trattasi è circostanza del tutto irrilevante che non vale certamente ad inficiare la sentenza nella sua interezza e/o ad evidenziare quale che sia contraddittorietà tra le parti della decisione, avendo il TAR proceduto semplicemente a precisare la portata e i limiti delle rese statuizioni.

Generici e comunque infondati si rilevano i rilievi di inammissibilità del ricorso di primo grado pure dedotti dall’appellante principale tenuto conto che il ricorso di prime cure dei coniugi Fossati - Nobili è diretto a far accertare la insussistenza delle condizioni per ritenere validamente conseguiti i titoli conseguenti alla presentazione di d.i.a, senza quindi impugnativa diretta della dichiarazione di inizio attività

Quanto all’altro aspetto di inammissibilità circa la dedotta carenza di interesse in ordine alle autorizzazioni sanitarie allo scarico dei reflui, la questione non ha rilevanza alcuna nella controversia all’esame e non vale perciò tale profilo ad inficiare l’ammissibilità del gravame di prime cure.

Conclusivamente, l’appello principale va respinto in quanto infondato.

Le spese competenze del doppio grado del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, così dispone:

a) accoglie l’appello incidentale autonomo proposto da Fossati Alessandro e Nobili Rossana e , per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

b) rigetta l’appello principale proposto da F.lli Bonfanti s.a.s., Bonfanti Marino e Bonfanti Gian Carlo

Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( oltre IVA e CPA )

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)