Corte Costituzionale sent. n. 308 11 novembre 2011 
Oggetto: Energia - Norme della Regione Molise - Insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Individuazione dell'ulteriore area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano - Lamentata previsione di un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di localizzazione - Contrasto con le Linee Guida nazionali che non consentono l'individuazione per categorie generalizzate di aree - Contrasto con la normativa nazionale sulla autorizzazione unica che prevede specifiche e puntuali istruttorie pluridisciplinari in conferenza dei servizi - Ostacolo al libero accesso al mercato dell'energia - Ostacolo al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato; Aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici - Inclusione delle aree e dei beni di notevole interesse culturale, così dichiarati ai sensi del d.lgs. n. 2/2004, nonché degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo d.lgs.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
 SENTENZA N. 308 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:  Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano   SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,  Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,  Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo  1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23  dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti  degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel territorio della Regione Molise)», promosso dal Presidente del  Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°- 4 marzo 2011,  depositato presso la cancelleria il 10 marzo 2011 ed iscritto al n. 20  del registro ricorsi 2011. Udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso  depositato il 10 marzo 2011, ha impugnato l’articolo 1, comma 1,  lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n.  23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto  2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di  produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio  della Regione Molise)», per contrasto con l’art. 117, primo comma,  secondo comma, lettere a) ed e), e terzo comma, della Costituzione. 1.1.— L’art. 1, comma 1, lettera a), nell’introdurre la  lettera c-bis) all’art. 2, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009,  n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione  di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione  Molise), individua la Valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano  tra le aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di  energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da  fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). 1.2.— L’art. l, comma 1, lettera b), invece, inserisce  il comma 1-bis all’indicato art. 2 della legge regionale n. 22 del 2009,  stabilendo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui  all’allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello sviluppo  economico 10 settembre 2010, contenente le linee guida per  l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,  costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti  eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale, così  dichiarati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10  della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili e le aree  dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto  legislativo. 2.— Il ricorrente ritiene tali disposizioni in contrasto  con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art.  12, commi 3, 4 e 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, con il quale si è data  attuazione alla direttiva CE del 27 settembre 2001, 2001/77/CE  (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione  dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel  mercato interno dell’elettricità). 2.1.— In particolare, l’art. 12, comma 10, dispone che  le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla  realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nel rispetto delle linee  guida nazionali adottate in sede di Conferenza unificata. Queste ultime prevedono che le suddette aree sono  individuate mediante l’indicazione di specifici siti e in relazione  all’installazione di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti,  dovendo tale individuazione avvenire previo espletamento di una  istruttoria approfondita (d.m. 10 settembre 2010, allegato 3, paragrafo  17). Sarebbero, pertanto, in contrasto con le descritte  prescrizioni le disposizioni regionali impugnate che prevedono un  divieto generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di  produzione di energia da fonti rinnovabili. 2.2.— L’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge  regionale n. 23 del 2010 contrasterebbe, inoltre, con l’art. 12, commi 3  e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede che la costruzione e  l’esercizio degli impianti di energia alternativa sono soggetti ad  un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province  delegate dalla stessa, anche a seguito di un’eventuale conferenza dei  servizi alla quale partecipano le amministrazioni preposte alla tutela  dell’ambiente del paesaggio e del patrimonio storico artistico. I divieti previsti dalle norme regionali impugnate  contrasterebbero con tali principi in quanto risultano posti senza il  rispetto dell’iter procedimentale fissato dal legislatore nazionale  sopra riportato. 3.— La normativa regionale censurata violerebbe, poi, l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In particolare, il ricorrente ritiene che tale  disciplina, nel porre gli indicati divieti di installazione di impianti  di energia alimentati da fonti alternative, pregiudicherebbe il libero  accesso al relativo mercato, creando una situazione di artificiosa  alterazione della concorrenza fra le aree del Paese e tra i diversi modi  di produzione dell’energia. 4.— Infine, le disposizioni regionali in esame  violerebbero anche l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera a),  della Costituzione, in quanto impedirebbero il rispetto degli impegni  internazionali e comunitari assunti dallo Stato, i quali manifestano un  favor per le fonti energetiche rinnovabili, assumendo sul punto rilievo  la già citata direttiva 2001/77/CE, e quella più recente del 23 aprile  2009, 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla  promozione dell’uso dell’energia, recante modifica e successiva  abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Considerato in diritto 1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto  questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1,  lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n.  23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto  2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di  produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio  della Regione Molise)», per asserito contrasto con l’art. 117, primo  comma, secondo comma, lettere a) ed e), e terzo comma, della  Costituzione. L’art. 1, comma 1, lettera a), introducendo la lettera  c-bis) nell’art. 2, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22  (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di  energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione  Molise), individua la valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano  tra le aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di  energia elettrica da fonti rinnovabili. L’art. l, comma 1, lettera b), a sua volta, inserisce il  comma 1-bis nell’indicato art. 2 della legge regionale n. 22 del 2009,  stabilendo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui  all’allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello sviluppo  economico 10 settembre 2010, contenente le linee guida per  l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,  costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti  eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale, così  dichiarati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10  della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili e le aree  dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto  legislativo. 2.— Il ricorrente ritiene che tali disposizioni violino,  innanzitutto, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione  all’art. 12, commi 3, 4 e 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel  mercato interno dell’elettricità), commi che sono espressivi di principi  fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale dell’energia». In particolare, l’art. 12, comma 10, citato, dispone che  le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee  alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili solo a seguito  dell’adozione, avvenuta con decreto ministeriale del 10 settembre 2010,  delle linee guida nazionali da parte della Conferenza unificata. Tale decreto stabilisce che le suddette aree possono  essere individuate, previo espletamento di apposita istruttoria, solo  con riferimento a specifici siti e in relazione all’installazione di  determinate tipologie e/o dimensioni di impianti (allegato 3, paragrafo  17); diversamente, le norme impugnate prevedono un divieto generalizzato  di localizzazione di tali impianti. In secondo luogo, i suddetti divieti sarebbero anche in  contrasto con l’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, in  quanto non consentirebbero il rispetto del procedimento previsto dal  legislatore statale in materia di rilascio di autorizzazione alla  costruzione e all’esercizio dei suddetti impianti, impedendo ogni  valutazione da parte delle amministrazioni coinvolte dalle richieste a  tal uopo avanzate. Il ricorrente ritiene, poi, che la disciplina impugnata  incida sull’assetto del mercato, in quanto i divieti da essa previsti  limiterebbero il libero accesso al mercato dell’energia, creando una  situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra gli  operatori delle diverse aree del Paese e tra i diversi modi di  produzione dell’energia. Infine, l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge  regionale n. 23 del 2010 violerebbe l’art. 117, primo comma e secondo  comma, lettera a), della Costituzione, in quanto impedirebbe il rispetto  degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato con  riferimento alla maggiore produzione di energia da fonti alternative. 3.— La questione è fondata. 3.1.— In via preliminare, appare necessario indicare il  contenuto della disciplina statale rilevante ai fini della risoluzione  della questione di legittimità costituzionale proposta. L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 disciplina il  procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la  costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia  elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il comma 10 del citato art.  12 dispone che le linee guida devono essere approvate in Conferenza  unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi  Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro  per i beni e le attività culturali. L’obiettivo delle linee guida,  espressamente indicato, è quello di «assicurare un corretto inserimento  degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel  paesaggio». La norma in esame prevede che le Regioni possono procedere  alla individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di  specifiche tipologie di impianti in attuazione delle predette linee  guida. Queste ultime sono state adottate con il citato d.m. 10  settembre 2010, il quale, all’allegato 3 (paragrafo 17), indica i  criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di  individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti  alimentati da fonti di energia alternativa. Il suddetto paragrafo 17,  infatti, prevede che le Regioni possono procedere alla individuazione di  aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di  impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei  criteri di cui all’allegato 3. Lo stesso paragrafo stabilisce che il  giudizio sulla non idoneità dell’area debba essere espresso dalle  Regioni in seguito ad un’apposita istruttoria. Quest’ultima deve avere  ad oggetto la ricognizione delle disposizioni dirette alla tutela  dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle  tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio  rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con  l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o  dimensioni di impianti, i quali potrebbero determinare, in sede di  autorizzazione, una elevata probabilità di esito negativo delle  valutazioni. L’allegato 3 prevede, poi, che l’individuazione delle aree e  dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione  «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti  rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare  «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a  tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,  né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non  giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela». 3.2.— Alla luce del quadro normativo riportato, è  possibile procedere all’individuazione della materia nel cui ambito si  colloca la disciplina relativa al procedimento in esame. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il  legislatore statale, nel dettare tale disciplina, ha «inteso trovare  modalità di equilibrio» tra la competenza esclusiva statale in materia  di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia  (sentenza n. 275 del 2011). Si è, inoltre, precisato che «il  bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli  interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in  ossequio al principio di leale cooperazione» (sentenza n. 192 del 2011).  In questa prospettiva, si giustifica l’attribuzione alla Conferenza  unificata della competenza ad approvare le linee guida. 3.3.— Ciò premesso, le norme regionali impugnate sono in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. Le disposizioni censurate prevedono, infatti, un divieto  arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di  impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore  regionale ha individuato le suddette aree senza una adeguata e  preventiva istruttoria che tenesse conto dei diversi interessi  coinvolti, così come prevista dalle suindicate linee guida, vietando  l’installazione di ogni tipo di impianto alimentato da fonte di energia  alternativa, indipendentemente dalla sua tipologia o potenza. Questa Corte – in ragione degli ambiti materiali che  vengono in rilievo – ha affermato che il legislatore regionale non può  procedere autonomamente all’individuazione dei siti nei quali non è  consentita la costruzione dei suddetti impianti, potendo ciò avvenire  solo sulla base delle linee guida nazionali di cui sopra (sentenze nn.  124 e 119 del 2010). In particolare, la Corte, con la sentenza n. 168  del 2010, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di una norma  regionale analoga a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato  che non è consentito «alle Regioni di provvedere autonomamente alla  individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio  degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» e ciò in  quanto l’adozione delle linee guida nazionali, previste dall’art. 12 del  d.lgs. n. 387 del 2003, è informata al principio di leale  collaborazione tra Stato e Regioni. 4.— In definitiva, la Regione non ha osservato le  modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa  statale che, nella specie, costituisce corretta proiezione, sul piano  normativo, delle competenze costituzionali rilevanti nel settore. Deve,  pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme  regionali impugnate. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo  1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23  dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti  degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel territorio della Regione Molise)». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
 
 
 
                    



