CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 18 ottobre 2012 
Causa C‑260/11 The Queen, su istanza di David Edwards e a. contro Environment Agency e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court [Regno Unito])
«Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale – Direttiva 96/61/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Accesso alla giustizia – Nozione di procedimenti giurisdizionali “eccessivamente onerosi”»
 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 18 ottobre 2012 (1) Causa C‑260/11 The Queen, su istanza di David Edwards e a. contro Environment Agency e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court [Regno Unito]) «Convenzione  di Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione  dell’impatto ambientale – Direttiva 96/61/CE – Prevenzione e riduzione  integrate dell’inquinamento – Accesso alla giustizia – Nozione di  procedimenti giurisdizionali “eccessivamente onerosi”» I –    Introduzione 1. Quanto  può costare un procedimento giurisdizionale in materia ambientale? La  presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte su tale quesito.  Infatti, ai sensi della convenzione di Aarhus (2) e delle disposizioni per il suo recepimento nella direttiva VIA (3) e nella direttiva IPPC (4), i procedimenti giurisdizionali concernenti controversie in materia ambientale non possono essere eccessivamente onerosi. 2. In  Inghilterra e nel Galles, tuttavia, sussistono rischi di spese  rilevanti nel procedimento giurisdizionale, soprattutto in ragione degli  onorari ivi dovuti solitamente ai rappresentanti processuali. In  seguito alla conclusione di un procedimento in materia ambientale, la  Suprema Corte chiede pertanto in che modo essa debba applicare la  convenzione e le corrispondenti disposizioni delle direttive nell’ambito  di una controversia sulla condanna alle spese. II – Contesto normativo A – Diritto internazionale 3. Le  prescrizioni applicabili alle spese giudiziali inerenti a procedimenti  in materia ambientale sono contemplate dalla convenzione di Aarhus,  firmata dall’allora Comunità europea il 25 giugno 1998 ad Aarhus  (Danimarca) (5). 4. L’accesso alla giustizia viene menzionato nei considerando 7, 8 e 18 della convenzione: «[Le  Parti della presente convenzione], [r]iconoscendo altresì che ogni  persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua  salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare  l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle  generazioni presenti e future; [c]onsiderando  che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i  cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a  partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in  materia ambientale e riconoscendo che, per esercitare i loro diritti,  essi possono aver bisogno di assistenza; (…) [i]nteressate  a che il pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a  meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi  interessi e di assicurare il rispetto della legge; (...)». 5. Il principale obiettivo della convenzione è formulato nell’articolo 1: «Per  contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni  presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua  salute e il suo benessere, ciascuna parte garantisce il diritto di  accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi  decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in  conformità delle disposizioni della presente convenzione». 6. L’articolo 3, paragrafo 8, della convenzione menziona le spese processuali: «Ciascuna  Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in  conformità della presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o  soggetti in alcun modo a misure vessatorie a causa delle loro azioni.  La presente disposizione lascia impregiudicato il potere dei giudici  nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di  spese processuali». 7. L’articolo  9 della convenzione disciplina l’accesso alla giustizia in materia  ambientale. I paragrafi 4 e 5 trattano, inter alia, delle spese: «4.      Fatto  salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono  offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente,  provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non  eccessivamente onerose. (…) 5.      (…) e  [ciascuna Parte] prende in considerazione l’introduzione di appositi  meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli  finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia». 8. Infine,  occorre fare riferimento alla prassi decisionale del comitato di  controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus (Aarhus Convention  Compliance Committee, in prosieguo:il «comitato di controllo»). Tale  comitato di controllo, composto da esperti, è stato istituito dalle  parti contraenti al fine di contribuire alla verifica, prevista  dall’articolo 15 della convenzione, concernente l’osservanza delle sue  disposizioni. Esso si occupa anzitutto di ricorsi individuali (6). Le sue indagini si concludono con le cosiddette «conclusioni e raccomandazioni». B – Diritto dell’Unione 9. Nell’attuazione della convenzione di Aarhus, la direttiva 2003/35/CE (7)  ha inserito un articolo 10 bis nella direttiva VIA e un articolo 15 bis  nella direttiva IPPC. Entrambe le disposizioni disciplinano l’accesso  alla giustizia in determinate controversie in materia ambientale e  dispongono rispettivamente al paragrafo 5 (8): «Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa». III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale 10. Il  presente procedimento prende le mosse da un ricorso presentato dal  sig. David Edwards per il riesame di una decisione della Environment  Agency, con la quale veniva autorizzata l’attività di un cementificio.  Da quanto risulta, l’impresa interessata non aveva preso parte a tale  procedimento. 11. Il  ricorso veniva respinto in primo grado nel 2005. Il sig. Edwards  presentava in seguito un’impugnazione contro tale decisione dinanzi alla  Court of Appeal. In tale grado la sig.ra Pallikaroupolos interveniva  nelle residue fasi del procedimento in qualità di ricorrente dopo che il  sig. Edwards si era ritirato. La sua responsabilità per le spese  giudiziali dinanzi alla Court of Appeal veniva limitata a priori a  GBP 2 000,00. La Court of Appeal rigettava l’impugnazione e nel 2006  statuiva sulle spese giudiziali, condannando la sig.ra Pallikaropoulos  alle spese sostenute dalle controparti nell’impugnazione nei limiti  dell’importo menzionato. 12. A  seguito di ciò la sig.ra Pallikaropoulos proponeva un ricorso dinanzi  alla House of Lords. In limine litis, essa presentava istanza di  provvedimenti cautelari concernenti le spese, chiedendo la limitazione  della sua responsabilità per le spese di detto procedimento di  impugnazione. La House of Lords rigettava però la sua istanza, tra  l’altro, perché la sig.ra Pallikaropoulos non aveva fornito indicazioni  relative alla sua situazione patrimoniale né all’identità e alla  situazione patrimoniale di tutti i soggetti da essa rappresentati. 13. Con  decisione del 16 aprile 2008, la House of Lords confermava la sentenza  della Court of Appeal, con la quale era stata respinta l’impugnazione  proposta dalla sig.ra Pallikaropoulos. Il 18 luglio 2008 la House of  Lords statuiva sulle spese, stabilendo che la sig.ra Pallikaropoulos era  condannata a sostenere tutte le spese dell’impugnazione presentata  dinanzi allo stesso giudice. 14. La controversia sulla decisione relativa alla spese è attualmente pendente dinanzi alla Supreme Court che, medio tempore, è subentrata alla House of Lords. In tale procedimento la Supreme Court  ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti  questioni: 1.      In che modo un giudice  nazionale debba affrontare la questione della condanna alle spese di un  membro del pubblico, rimasto soccombente come ricorrente in una  controversia in materia ambientale, alla luce delle prescrizioni  dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, quale attuato  dall’articolo 10 bis della direttiva VIA e dall’articolo 15 bis della  direttiva IPPC. 2.      Se la questione  se le spese della controversia siano da considerarsi «eccessivamente  onerose» o meno, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della  convenzione di Aarhus, quale attuata dalle direttive, debba essere  decisa sulla base di criteri oggettivi (considerando, ad esempio, la  capacità di un membro «ordinario» del pubblico di far fronte alla  potenziale responsabilità per le spese giudiziali), o di criteri  soggettivi (considerando i mezzi di cui dispone un ricorrente in  particolare), o sulla base di una combinazione di tali due criteri. 3.      Oppure  se si tratti invece di una questione che rientra interamente nel  diritto nazionale dello Stato membro, soggetto all’unica condizione di  raggiungere il risultato prefissato dalle direttive e, precisamente, che  il procedimento di cui trattasi non sia «eccessivamente oneroso». 4.      Se  sia rilevante, al fine di valutare se il procedimento sia o meno  «eccessivamente oneroso», che il ricorrente non sia stato, di fatto,  dissuaso dal proporre ricorso o dal proseguire il procedimento. 5.      Se,  in fase di (i) appello o (ii) di ulteriore impugnazione, sia  ammissibile un approccio a tali questioni diverso da quello che occorre  adottare in primo grado. 15. La  sig.ra Pallikaropoulos, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del  Nord, il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la  Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nonché orali  all’udienza del 13 settembre 2012. IV – Valutazione giuridica 16. Occorre  rispondere congiuntamente alle questioni prima e terza della Supreme  Court, in quanto riguardano in astratto il margine di discrezionalità  degli Stati membri nell’attuazione delle disposizioni di cui trattasi  (al riguardo, v. sub A). Sulla base della risposta fornita a tali due  questioni possono essere risolte, nell’ordine, le altre questioni  riguardanti aspetti specifici (al riguardo, v. sub B, C e D). A – Sulle questioni prima e terza; margine di discrezionalità relativo alle misure nazionali 17. Le  questioni prima e terza mirano a chiarire se la Corte possa stabilire  in che modo un giudice nazionale debba affrontare la questione della  condanna alle spese di un membro del pubblico, rimasto soccombente come  ricorrente in una controversia in materia ambientale alla luce  dell’obbligo di prevenire procedimenti giurisdizionali eccessivamente  onerosi, oppure se si tratti di una questione da definire interamente in  base al diritto nazionale dello Stato membro, sempreché il procedimento  di cui trattasi non diventi «eccessivamente oneroso». 18. L’articolo  9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, nonché l’articolo 10 bis,  paragrafo 5, della direttiva VIA e l’articolo 15 bis, paragrafo 5 della  direttiva IPPC prescrivono rispettivamente che le procedure in materia  ambientale siano giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose. 19. Come  rammenta l’Irlanda, ai sensi dell’articolo 288, paragrafo 3, TFUE, una  direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il  risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi  nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Tale fondamentale libertà di  scelta degli Stati membri non viene messa in dubbio dal fatto che,  mediante le direttive, venga attuata anche la disposizione, dal tenore  sostanzialmente identico, di una convenzione internazionale. 20. Nel  presente caso, il margine di discrezionalità così concesso è  particolarmente ampio, in quanto le menzionate disposizioni non  contengono prescrizioni più dettagliate sul modo in cui le spese  eccessive debbano essere evitate nel caso concreto. 21. L’estrema  varietà delle normative in materia di spese giudiziali negli Stati  membri accentua la necessità di tale margine di discrezionalità. Né  l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, né le disposizioni delle  direttive hanno l’obiettivo di armonizzare completamente dette  normative, ma richiedono esclusivamente i necessari specifici  adeguamenti. 22. A  titolo di conclusione intermedia, si può pertanto dichiarare che, in  linea di principio, sia compito degli Stati membri stabilire in che modo  venga conseguito il risultato previsto dall’articolo 9, paragrafo 4,  della convenzione di Aarhus, dall’articolo 10 bis della direttiva VIA e  dall’articolo 15 bis della direttiva IPPC, vale a dire che i  procedimenti giurisdizionali ivi contemplati non siano eccessivamente  onerosi. 23. Tuttavia  il margine di discrezionalità degli Stati membri non è illimitato. In  merito alla convenzione la Corte ha già rammentato che, in mancanza di  una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico  interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei  ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in  forza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, gli Stati  membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di  tali diritti (9). 24. Pertanto,  le normative degli Stati membri devono effettivamente prevenire, in  ogni singolo caso, che i procedimenti giurisdizionali ivi contemplati  siano eccessivamente onerosi. 25. Non  può essere lasciata agli Stati membri la decisione sul modo in cui  debba essere interpretata la nozione di «eccessivamente oneroso», vale a  dire come determinare il risultato previsto dall’articolo 9, paragrafo  4, della convenzione e dalle direttive. Infatti, dalle esigenze di  un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione discende che i termini  di una disposizione del diritto dell’Unione la quale non contenga alcun  espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della  determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma dar  luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme, da  effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della  finalità perseguita dalla normativa in questione; la Corte richiama  inoltre, a tal proposito, anche il principio di uguaglianza (10).  E, a differenza, ad esempio, delle nozioni di «interesse sufficiente» e  di «violazione di un diritto», in merito alla nozione di  «eccessivamente oneroso», le direttive non rinviano al diritto  nazionale. 26. Indicazioni  utili su cosa si debba intendere per prevenzione di procedimenti  giurisdizionali eccessivamente onerosi si ricavano non solo dal testo  della disposizione, ma anche dal suo contesto (11),  cioè, in mancanza di ulteriori indicazioni contenute nella direttiva  2003/35, in primo luogo dalla convenzione di Aarhus. Inoltre, risultano  rilevanti i requisiti generali in materia di recepimento e applicazione  del diritto dell’Unione, in particolare la necessità di un recepimento  sufficientemente chiaro (12), il principio di effettività e di equivalenza (13), nonché il rispetto dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione (14). 27. Il  termine «eccessivo», sottolineato dalla Commissione, che in alcune  versioni linguistiche delle direttive e nelle corrispondenti traduzioni  della convenzione caratterizza le spese giudiziali da evitare (15),  potrebbe richiamare il principio di proporzionalità. Quest’ultimo deve,  in ogni caso, essere rispettato nell’interpretazione e nell’attuazione  delle direttive (16)  ed osta per sua natura alle spese eccessive per l’accesso alla  giustizia previsto dalla convenzione di Aarhus e dalle direttive. 28. Limitare  la tutela in materia di spese processuali al principio di  proporzionalità non sarebbe però sufficiente. Infatti, nelle tre  versioni linguistiche vincolanti della convenzione, non viene impiegato  il termine «eccessivamente». In base alla versione francese, le spese  processuali non possono essere proibitive (17) e secondo quella inglese i procedimenti non dovrebbero essere proibitivamente costosi (18).  Sebbene la versione russa non utilizzi il termine «proibitivo»,  tuttavia anch’essa mira ad evitare che i procedimenti siano  inaccessibili per effetto di elevate spese processuali (19). 29. Di  conseguenza, non si tratta solo di prevenire spese processuali  eccessive, cioè sproporzionate rispetto al procedimento, ma i  procedimenti non possono essere soprattutto tanto onerosi che i suoi  costi minaccino di impedirne lo svolgimento. Spese ragionevoli eppure  proibitive possono sorgere, in particolare, nelle procedure in materia  ambientale relative a grandi progetti, in quanto questi ultimi possono  risultare, sotto ogni aspetto, molto onerosi, ad esempio con riguardo  alle questioni giuridiche, economiche e tecniche sollevate, nonché al  numero di partecipanti. 30. Pertanto,  è ora possibile fornire una risposta utile alle questioni prima e  terza. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di  Aarhus, all’articolo 10 bis della direttiva VIA e all’articolo 15 bis  della direttiva IPPC, in linea di principio, spetta agli Stati membri  stabilire come impedire che i procedimenti giurisdizionali ivi  contemplati non vengano portati a termine a causa delle loro spese. Tali  misure devono però essere sufficientemente chiare e assicurare in  maniera vincolante che le finalità della convenzione di Aarhus vengano  soddisfatte in ogni singolo caso e rispettare, nello stesso tempo, i  principi di effettività e di equivalenza, nonché i diritti fondamentali  dell’ordinamento giuridico dell’Unione. B – Sulla seconda questione; i criteri applicabili 31. In  secondo luogo, la Supreme Court chiede se la questione se le spese  della controversia siano da considerarsi «eccessivamente onerose» o meno  debba essere decisa sulla base di criteri oggettivi o di criteri  soggettivi oppure di una combinazione di tali due criteri. Al riguardo  essa menziona, a titolo esemplificativo, la capacità di un membro  «ordinario» del pubblico di far fronte alle spese e i mezzi economici di  cui dispone un ricorrente in particolare. 32. In  ultima analisi, detta questione consiste, in sostanza, nello stabilire  in che modo un giudice nazionale debba decidere se le spese della  controversia siano ancora o non siano più compatibili con l’articolo 9,  paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e con le disposizioni delle  direttive che ne hanno effettuato il recepimento. 33. È  vero che la Corte non può rispondere a tale domanda in maniera  esaustiva e definitiva non solo a causa del margine di discrezionalità  degli Stati membri, ma anche in ragione della molteplicità di situazioni  configurabili. Il contesto dell’articolo 9, paragrafo 4, della  convenzione di Aarhus consente tuttavia di individuare elementi che  possono risultare utili con riguardo alla determinazione delle spese  giudiziali ammissibili. 34. Si  deve anzitutto rilevare che l’articolo 3, paragrafo 8, della  convenzione di Aarhus consente espressamente un importo ragionevole a  titolo di spese. L’articolo 9, paragrafo 4, e le disposizioni delle  direttive non ostano pertanto ad una condanna alla spese, a condizione  che tale importo non sia proibitivo (20). 35. Non  esistono criteri semplici per stabilire quando le spese richieste siano  proibitive. Allorquando la Corte ha statuito che le tasse di un importo  pari a EUR 20,00 ovvero a EUR 45,00 non costituivano un ostacolo  all’esercizio dei diritti di partecipazione ad una valutazione di  impatto ambientale, essa non ha fornito alcun motivo per una tale  constatazione (21).  La Corte non ha fornito motivazione neanche del perché le spese  direttamente derivanti dalla comunicazione di informazioni ambientali,  fino ad un importo di circa EUR 5 000, non dovrebbero dissuadere i  singoli dall’esercizio del diritto di accedere a tali informazioni,  mentre le spese indirette, come ad esempio un contributo alle spese  fisse dell’autorità, li dissuaderebbero (22). 36. Il comitato di controllo (23)  si è già pronunciato più volte sulla questione delle spese giudiziali  proibitive, nella maggior parte dei casi proprio in relazione al Regno  Unito (24).  Detto comitato effettua, di volta in volta, un’approfondita valutazione  delle circostanze del rispettivo caso ovvero del sistema nazionale.  Tale modus operandi si impone già per il fatto che l’articolo 9,  paragrafo 4, della convenzione ‑ proprio come le disposizioni delle  direttive ‑ non contiene alcun criterio specifico. 37. La Commissione invoca anche il caso Kreuz (25)  della CEDU. Esso tuttavia non riguardava le spese complessive del  procedimento giurisdizionale, bensì solo un cospicuo acconto sulle spese  processuali che il ricorrente doveva corrispondere. A tal riguardo, la  CEDU faceva menzione del fatto che l’importo equivaleva ad uno stipendio  annuale medio nello Stato interessato. Secondo la Commissione,  questo costituirebbe un elemento idoneo a stabilire un criterio  oggettivo. Tale idea non ha trovato, tuttavia, nella più ampia  motivazione della sentenza, alcuna esplicita formulazione. Come  osservato dal Regno Unito, si trattava piuttosto, in primo luogo, della  capacità individuale di far fronte alle spese, cioè di un criterio  soggettivo (26). 38. La  capacità individuale di far fronte alle spese è rilevante anche per il  principio della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’articolo 47  della Carta dei diritti fondamentali. Ai sensi dell’articolo 47,  paragrafo 3, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso  il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per  assicurare un accesso effettivo alla giustizia. È vero che la  convenzione, all’articolo 9, paragrafo 5, non esige imperativamente  l’introduzione di meccanismi di assistenza come il patrocinio a spese  dello Stato (27),  ma solo la presa in considerazione dell’«introduzione di appositi  meccanismi di assistenza». Il patrocinio a spese dello Stato permette,  però, in certi casi, di prevenire il rischio di spese giudiziali  proibitive (28).  Laddove si tratti dell’attuazione di disposizioni di diritto  dell’Unione, tale patrocinio può essere imposto in modo addirittura  vincolante qualora i rischi di spese in linea di massima ammissibili, in  ragione della limitata capacità dell’interessato di farvi fronte,  costituiscano un insormontabile ostacolo all’accesso alla giustizia (29). 39. Tuttavia,  come giustamente sottolineato dalla Commissione, la tutela  giurisdizionale di cui alla convenzione di Aarhus va oltre l’effettiva  tutela giurisdizionale di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti  fondamentali. Tale articolo mira espressamente alla protezione di  diritti propri. La valutazione della necessità di concedere  assistenza ai fini della tutela giurisdizionale effettiva deve essere  effettuata partendo, dunque, dalla stessa persona i cui diritti e  libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati e non  dall’interesse generale della società, per quanto tale interesse possa  rilevare anch’esso ai fini di suddetta valutazione (30). 40. La  tutela giurisdizionale nelle questioni ambientali invece, di norma, non  è solo al servizio degli interessi individuali dei ricorrenti, ma anche  o addirittura esclusivamente della collettività. Tale interesse  generale assume un notevole peso nell’Unione, in quanto una delle sue  finalità è rappresentata da un elevato livello di tutela dell’ambiente  ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 37 della  Carta dei diritti fondamentali (31). 41. La  convenzione tiene conto di siffatto duplice interesse. Ai sensi  dell’articolo 1, ciascuna parte garantisce il diritto di accesso alla  giustizia in materia ambientale per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona,  nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad  assicurare la sua salute e il suo benessere. Il settimo e l’ottavo  considerando della convenzione confermano detta finalità e la integrano  con il dovere di ogni persona di tutelare e migliorare  l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle  generazioni presenti e future. Pertanto, la convenzione, ai sensi del  suo diciottesimo considerando, persegue l’interesse a che il pubblico  (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi giudiziari  efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della legge. 42. Il  riconoscimento dell’interesse generale alla tutela ambientale è tanto  più importante in quanto possono verificarsi molti casi in cui gli  interessi giuridicamente tutelati di determinati individui non vengano  affatto lesi oppure vengano lesi solo marginalmente. L’ambiente non può  però difendersi da solo in giudizio, ma necessita di rappresentanza, ad  esempio, mediante cittadini attivi oppure organizzazioni non  governative. 43. Il  duplice interesse alla tutela ambientale vieta di evitare i rischi di  spese giudiziali proibitive esclusivamente in considerazione della  capacità di far fronte alle spese da parte di coloro che si impegnano  per l’attuazione del diritto ambientale. Non si può esigere da questi  ultimi di sostenere l’intero rischio delle spese giudiziali fino al  limite della loro capacità, qualora i procedimenti risultino essere  contemporaneamente o addirittura in via esclusiva nell’interesse  generale. 44. Pertanto,  nella valutazione se le spese processuali siano proibitive, deve essere  tenuto adeguatamente conto del rispettivo interesse generale. Inoltre, a  giusto titolo, il comitato di controllo deduce tale presa in  considerazione anche dal requisito di un giusto processo parimenti  contemplato dall’articolo 9, paragrafo 4 (32). 45. La  considerazione dell’interesse generale non impedisce però che siano  inclusi eventuali interessi particolari dei ricorrenti. Si può esigere,  di norma, una maggiore assunzione di rischi di spese giudiziali nei  confronti di chi abbia propri considerevoli interessi economici connessi  ad una procedura volta all’attuazione del diritto ambientale rispetto  alla persona che non può attendersi alcun vantaggio economico. La soglia  per riconoscere la sussistenza di spese giudiziali proibitive può  pertanto collocarsi ad un livello più alto qualora siano presenti  interessi economici particolari. Ciò può spiegare perché il comitato di  controllo, in una lite tra vicini per immissioni maleodoranti, dunque in  un caso di interesse generale comparativamente basso, non abbia  considerato proibitiva una richiesta parziale di spese di oltre  GBP 5 000,00 (33). 46. Al  contrario, la sussistenza di interessi propri non può escludere che  vengano presi in considerazione gli interessi generali  contemporaneamente perseguiti. In tal senso, l’interesse proprio di  alcuni soggetti interessati dal progetto di un aeroporto non può  giustificare che venga trascurato, nella ponderazione delle spese  giudiziali ammissibili, il rilevante interesse generale per la  controversia, che si deduce già dal fatto che la cerchia di soggetti  interessati sia molto più ampia (34). 47. La  rilevanza dell’interesse generale può inoltre dipendere anche dalle  prospettive di successo. Un ricorso che sia manifestamente senza  possibilità di accoglimento non rientra nell’interesse della  collettività, anche qualora quest’ultima sia interessata, in linea di  principio, all’oggetto del medesimo. 48. Ai  fini dell’importo delle spese giudiziali ammissibili è, infine, altresì  rilevante il fatto che le disposizioni della convenzione sui  procedimenti giurisdizionali vadano interpretate con l’obiettivo di  offrire «un ampio accesso alla giustizia» (35).  Sebbene l’«ampio accesso alla giustizia» venga espressamente menzionato  all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione e nelle corrispondenti  disposizioni delle direttive unicamente in relazione ai presupposti del  ricorso consistenti nell’interesse sufficiente e nella violazione di un  diritto, tuttavia, almeno l’articolo 9, paragrafo 2, precisa che, a tal  riguardo, si tratta di un obiettivo generale della convenzione. Tale  principio interpretativo deve quindi valere anche ai fini della  determinazione delle spese giudiziali ammissibili. Sarebbe incompatibile  con un ampio accesso alla giustizia il fatto che i rischi di spese  rilevanti siano idonei ad impedire, di norma, un procedimento. 49. Occorre  dunque rispondere alla seconda questione dichiarando che, nella  valutazione se le spese processuali siano proibitive, devono essere  prese in considerazione le circostanze oggettive e soggettive del caso  di specie con l’obiettivo di consentire un ampio accesso alla giustizia.  La mancanza di capacità del ricorrente di far fronte alle spese non  deve costituire, nell’attuazione del diritto dell’Unione, un ostacolo al  procedimento. Occorre sempre tenere adeguatamente conto, nel caso  controverso, dell’interesse della collettività alla protezione  ambientale, dunque anche in sede di calcolo delle spese esigibili dai  ricorrenti capaci di farvi fronte. C – Sulla quarta questione; effettiva dissuasione  50. La  quarta questione concerne la rilevanza dell’aspetto che il ricorrente  non sia stato, di fatto, dissuaso dal proporre ricorso o dal proseguire  il procedimento. 51. Un  siffatto approccio potrebbe rendere superfluo il divieto di spese  proibitive. Qualora un procedimento sia stato portato a termine, il  rischio delle spese non l’ha evidentemente impedito. In mancanza di un  procedimento, la questione delle spese resta a livello ipotetico. Non  può però essere questa la conclusione. 52. La  questione trova piuttosto spiegazione nel fatto che nel Regno Unito è  possibile statuire su un’istanza di provvedimenti cautelari inerenti  alle spese prima della trattazione della causa. Così, nel procedimento  principale, il rischio delle spese giudiziali assunto dalla  sig.ra Pallikaropoulos dinanzi alla Court of Appeal veniva limitato a  GBP 2 000,00, mentre, per il giudice di ultimo grado, l’allora House of  Lords, la sua istanza veniva rigettata. Dalla circostanza che la  sig.ra Pallikaropoulos, ciò nonostante, abbia mantenuto la sua  impugnazione davanti alla House of Lords, si potrebbe dedurre che il  relativo rischio non fosse proibitivo. 53. A  tal riguardo, va constatato anzitutto che uno strumento come l’istanza  di provvedimenti cautelari inerenti alle spese, a prescindere da taluni  problemi pratici attinenti alla sua impostazione(36),  costituisce, in linea di principio, un elemento razionale di attuazione  dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione e delle disposizioni  delle direttive. La decisione su detta istanza consente, in primo luogo,  di prevenire spese giudiziali proibitive, ed elimina così,  contemporaneamente, un potenziale ulteriore ostacolo alla presentazione  di un ricorso, vale a dire l’incertezza delle spese processuali  incombenti. 54. Se  la decisione sull’istanza di provvedimenti cautelari inerenti alle  spese ha dato corretta attuazione all’articolo 9, paragrafo 4, della  convenzione di Aarhus e alle corrispondenti disposizioni delle  direttive, tale conclusione, in generale, non deve essere più messa in  discussione. Il rigetto dell’istanza di provvedimenti cautelari inerenti  alle spese può essere quindi valutato come un indizio che il rischio di  spese non ha frapposto alcun ostacolo al ricorso. In casi eccezionali  può risultare però necessario limitare a posteriori le spese da  sostenere, ad esempio qualora nel procedimento si manifestino nuovi  aspetti decisivi per la ponderazione dell’interesse generale oppure  qualora le spese si attestino su un importo significativamente più alto  di quanto prospettato nella decisione sull’istanza di provvedimenti  cautelari inerenti alle spese. 55. Qualora  invece non siano stati sufficientemente presi in considerazione gli  aspetti decisivi ai fini della prevenzione di spese giudiziali  proibitive, non sarebbe possibile addurre la disponibilità alla  presentazione del ricorso come indizio a favore del fatto che il rischio  ammesso di spese giudiziali non fosse proibitivo. Ciò equivarrebbe a  privare il ricorrente del suo diritto a prevenire spese proibitive.  L’effetto utile di tali diritti dovrebbe piuttosto essere assicurato nel  merito, nell’ambito della condanna alle spese dopo la conclusione del  procedimento (37). 56. Così,  si può tenere adeguatamente conto a posteriori, in sede di decisione  sulle spese, della circostanza che il ricorrente, nonostante il rigetto  di un’istanza di provvedimenti cautelari inerenti alle spese, non sia  stato di fatto dissuaso dal proporre ricorso o dal proseguire il  procedimento, qualora nella decisione su detta istanza sia stato  rispettato l’obbligo di prevenire spese proibitive. D – Sulla quinta questione; limitazione delle spese nel corso dei gradi di giudizio 57. Infine,  la Supreme Court chiede se riguardo alla limitazione delle spese sia  ammissibile procedere in modo differente nei diversi gradi di giudizio.  Nel procedimento principale è stato concesso un provvedimento cautelare  relativo alle spese dinanzi alla Court of Appeal, ma non dinanzi alla  House of Lords. 58. L’articolo  9, paragrafo 4, della convenzione e le disposizioni delle direttive  trattano solo di procedimenti e, a tal proposito, non fanno distinzione  per grado. Sebbene la convenzione non imponga di garantire un  determinato iter giudiziario o addirittura un mezzo d’impugnazione,  tuttavia i procedimenti ivi contemplati si considerano conclusi solo  quando la rispettiva sentenza acquisisca autorità di cosa giudicata.  Pertanto le spese proibitive, contrariamente all’opinione della  Danimarca, devono essere evitate in tutti i gradi del giudizio (38). 59. In  via di principio, ciò vale anche per le impugnazioni presentate da un  ricorrente che nel precedente grado abbia già goduto di un provvedimento  cautelare in materia di spese. Già l’aspetto dell’equità processuale,  che è parte del diritto fondamentale ad un equo processo (39),  citato espressamente anche dall’articolo 9, paragrafo 4, della  convenzione quale principio processuale, vieta di esporre il ricorrente,  nel procedimento d’impugnazione, al rischio di spese proibitive.  Altrimenti si dovrebbe temere che la controparte imposti la propria  strategia processuale sul fatto che sia praticamente precluso al  ricorrente un mezzo d’impugnazione. 60. La  sig.ra Pallikaropoulos sottolinea inoltre, giustamente, che, ai sensi  dell’articolo 267 TFUE, solo i giudici di ultimo grado, in caso di  dubbio sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione,  sono tenuti a proporre alla Corte una questione pregiudiziale. Qualora  questioni corrispondenti non siano state ancora sottoposte alla Corte  nei precedenti gradi, non è lecito impedire di adire un giudice  obbligato ad effettuare il rinvio pregiudiziale attraverso rischi di  spese proibitive. 61. Nondimeno  non è neanche escluso che, a seguito della decisione del grado  precedente, l’interesse della collettività all’ulteriore svolgimento del  procedimento venga meno o almeno sia ridotto. Pertanto, è compatibile  con l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione e con le disposizioni  delle direttive il fatto di valutare nuovamente, per ogni grado di  giudizio, in che misura debbano essere prevenute le spese proibitive. V –    Conclusione 62. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue: 1)      Conformemente  all’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus sull’accesso  alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,  all’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE concernente la  valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e  privati nella versione della direttiva 2003/35/CE e all’articolo 15 bis  della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate  dell’inquinamento nella versione della direttiva 2003/35/CE, in linea di  principio, spetta agli Stati membri stabilire come impedire che i  procedimenti giurisdizionali ivi contemplati non vengano portati a  termine in ragione delle spese che essi comportano. Tali misure devono  però essere sufficientemente chiare e assicurare in maniera vincolante  che le finalità della convenzione di Aarhus vengano soddisfatte in ogni  singolo caso e rispettare, nello stesso tempo, i principi di effettività  e di equivalenza, nonché i diritti fondamentali dell’ordinamento  giuridico dell’Unione. 2)      Nella  valutazione se le spese processuali siano proibitive, devono essere  prese in considerazione le circostanze oggettive e soggettive del caso  al fine di consentire un ampio accesso alla giustizia. La mancanza di  capacità del ricorrente di far fronte alle spese non deve costituire un  ostacolo al procedimento. Occorre sempre tenere adeguatamente conto, nel  caso controverso, dell’interesse della collettività alla protezione  ambientale, dunque anche in sede di calcolo delle spese esigibili dai  ricorrenti capaci di farvi fronte. 3)      Si  può tenere adeguatamente conto a posteriori, nella decisione sulle  spese, della circostanza che il ricorrente, nonostante il rigetto di  un’istanza di provvedimenti cautelari inerenti alle spese, non sia stato  di fatto dissuaso dal proporre ricorso o dal proseguire il  procedimento, qualora nella decisione su detta istanza sia stato  rispettato l’obbligo di prevenire spese proibitive. 4)      È  compatibile con l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus,  con l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, nonché con l’articolo  15 bis della direttiva 96/61, il fatto di valutare nuovamente, per ogni  grado di giudizio, in che misura devono essere prevenute le spese  proibitive. 1 –	Lingua originale: il tedesco. 2–      Convenzione  sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai  processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale  (GU 2005, L 124, pag. 4). 3–      Direttiva  85/337/CEE del Consiglio del 27 maggio 1982, concernente la valutazione  dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  (GU L 175, pag. 40), nella versione della direttiva 2003/35/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la  partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e  programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio  85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e  all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), codificata dalla  direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di  determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1). 4–      Direttiva  del Consiglio 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla  prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257,  pag. 26), nella versione della direttiva 2003/35, codificata dalla  direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate  dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) e sostituita dalla direttiva  2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010,  relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate  dell’inquinamento) (GU L 334, pag. 17). 5 –	Approvata mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1). 6 –	V. http://www.unece.org/env/pp/pubcom.htm. 7–      Cit. alla nota 3. 8–      Ora articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/92 ovvero, medio tempore.,  articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2008/1 e ora  articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2010/75. 9 – 	Sentenza dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47), v. anche sentenza del  15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, Racc. pag. I‑2483, punti 44 e segg.). 10 – 	Sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro (327/82, Racc. pag. 107, punto 11);  del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, non ancora pubblicata  nella Raccolta, punto 37), nonché del 19 luglio 2012, Pie Optiek  (C‑376/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33). 11 – 	V. la sentenza del 15 ottobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans  Miljöskyddsförening (C‑263/08, Racc. pag. I‑9967, punto 45), sul  riconoscimento delle organizzazioni non governative. 12 – 	Sentenze del 23 maggio 1985, Commissione/Germania (29/84,  Racc. pag. 1985, 1661, punto 23), e del 16 luglio 2009,  Commissione/Irlanda (C‑427/07, Racc. pag. I‑6277, punto 55), nonché la  giurisprudenza ivi citata. 13 – 	Sentenze Lesoochranárske zoskupenie (cit. alla nota 9, punti 47 e  segg.); del 12 maggio 2011, Trianel Kohlekraftwerk Lünen (C‑115/09, non  ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43), nonché del 18 ottobre 2011,  Boxus e Roua (da C‑128/09 a C‑131/09, C‑134/09 e C‑135/09, non ancora  pubblicata nella Raccolta, punto 52). 14 – 	Sentenze del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03,  Racc. pag. I‑5769, punto 105); del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux  francophones et germanophone e a. (C‑305/05, Racc. pag. I‑5305,  punto 68), nonché del 1° luglio 2010, Speranza (C‑35/09,  Racc. pag. I‑6577, punto 28). 15 – 	Ciò sembra riguardare, oltre alla versione tedesca, le versioni ceca,  spagnola, ungherese, italiana, lituana, lettone, olandese, polacca e  portoghese delle corrispondenti disposizioni. 16–      Sentenza Speranza (cit. alla nota 14, punti 28 e segg.). 17 – 	La versione francese recita: «(L)es procédures … doivent être  objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif». 18 –	La versione inglese dispone: «(T)he procedures … shall … be fair, equitable, timely and not prohibitively expensive». 19 – 	La versione russa, all’articolo 9, paragrafo 4, così stabilisce:  «Помимо и без ущерба для пункта 1 выше процедуры, упомянутые выше в  пунктах 1, 2 и 3, должны обеспечивать адекватные и эффективные средства  правовой защиты, включая при необходимости средства правовой защиты в  виде судебного запрещения, и быть справедливыми, беспристрастными,  своевременными и не связанными с недоступно высокими затратами». 20–      Sentenza Commissione/Irlanda (cit. alla nota 12, punto 92). 21–      Sentenza del 9 novembre 2006, Commissione/Irlanda (C‑216/05, Racc. pag. I‑10787, punto 45). 22–      Sentenza del 9 settembre 1999, Commissione/Germania (C‑217/97, Racc. pag. I‑5087, punti 47 e segg.). 23 –	V., sul comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus, supra, paragrafo 8. 24–        Conclusioni e raccomandazioni del 24 settembre 2010, Morgan e  Baker/Regno Unito (ACCC/C/2008/23, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.1, n. 49),  Cultra Residents’ Association/Regno Unito (ACCC/C/2008/27, n. 44 e  segg.), e ClientEarth e a./Regno Unito (ACCC/C/2008/33,  ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, n. 128 e segg.), nonché del 30 marzo 2012,  DOF/Danimarca (ACCC/C/2011/57, ECE/MP.PP/C.1/2012/7, n. 45 e segg.). 25 – 	Sentenza della CEDU del 19 giugno 2001, Kreuz/Polonia (ricorso  n. 28249/95, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, §§ 61 e segg.). 26 – 	V. pure le sentenze della CEDU del 26 luglio 2005, Podbielski and PPU  Polpure/Polonia (ricorso n. 39199/98, § 67), e del 10 gennaio 2006,  Teltronic-CATV/Polonia (ricorso n. 48140/99, in particolare §§ 50 e  segg.), relative ad acconti significativamente più contenuti. 27 – 	V. però il comitato di controllo, conclusioni e raccomandazioni, del  18 giugno 2010, Plataforma Contra la Contaminación del  Almendralejo/Spanien (ACCC/C/2009/36, ECE/MP.PP/C.1/2010/4/Add.2,  pag. 12, n. 66). 28 –	Comitato di controllo, conclusioni e raccomandazioni ClientEarth e a./Regno Unito (cit. alla nota 24, paragrafo 92). 29 – 	V. sentenza del 22 dicembre 2010, DEB Deutsche Energiehandels-und  Beratungsgesellschaft (C‑279/09, Racc. pag. I‑13849, punti 60 e segg.), e  ordinanza del 13 giugno 2012, GREP (C‑156/12, non pubblicata nella  Raccolta, punti 40 e segg.). 30 –	Sentenza DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft (cit. alla nota 29, punto 42). 31 –	V. anche il nono considerando del preambolo del Trattato UE e l’articolo 11 TFUE. 32 –	V. conclusioni e raccomandazioni Cultra Residents’ Association/Regno Unito (cit. alla nota 24, paragrafo 45). 33 –	Conclusioni e raccomandazioni Morgan e Baker/Regno Unito (cit. alla nota 24, paragrafo 49). 34 –	Risultano chiarificative le conclusioni e raccomandazioni Cultra Residents’ Association/Regno Unito (cit. alla nota 24). 35 – 	V. la sentenza Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (cit. alla  nota 11, punto 45), sul riconoscimento delle organizzazioni non  governative. 36 –	V. conclusioni e raccomandazioni ClientEarth e a./Regno Unito (cit. alla nota 24, paragrafi 129 e segg.). 37 – 	V. la sentenza del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.  (C‑275/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37). 38 – 	In tal senso pure il comitato di controllo, conclusioni e  raccomandazioni del 21 gennaio 2011, AJA e a./Spagna (ACCC/C/2008/24,  ECE/MP.PP/C.1/2009/8/Add.1S. 20, n. 108). 39 –	Sentenza Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (cit. alla nota 14, punti 29‑31).
                    



