Consiglio di Stato Sez. IV n. 2368 del 31 marzo 2022
Sviluppo sostenibile.Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili

L’autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata. Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante.

Pubblicato il 31/03/2022

N. 02368/2022REG.PROV.COLL.

N. 08742/2020 REG.RIC.

N. 02376/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8742 del 2020, proposto dal Comune di Mosciano Sant’Angelo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Nieddu e Lorenzo Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Marramiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ctip Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit Societa' Agricola S.r.l., non costituiti in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2021, proposto dalle società Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l., Comavit Societa' Agricola S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Mantini e Giovanni Govi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Galoppi in Roma, via Sistina, n. 42;

contro

la Regione Abruzzo e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda sanitaria di Teramo Asl Teramo, Provincia di Teramo, Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale, Comune di Mosciano S. Angelo, Ruzzo Reti Spa, Consorzio bonifica nord Teramo bacino del Tronto, Tordino e Vomano, Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo, Edma Reti Gas S.r.l., Anas Spa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Arta Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Marramiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la società Ctip Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35b;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8742 del 2020:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (sezione Prima) n. 269/2020, resa tra le parti.

quanto al ricorso n. 2376 del 2021:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (sezione Prima) n. 553/2020, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, dell’Arta Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente e della società Ctip Blu S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Cons. Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo (r.g. n. 14/2020), il Comune di Mosciano Sant’Angelo impugnava:

a) la determinazione della Regione Abruzzo prot. DPC002/PAUR/007 del 30 ottobre 2019 contenente la “Determinazione Motivata Conclusiva” ed il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a favore della società CTIP BLU srl per la realizzazione e l’esercizio di un “impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque”, da ubicare nel Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), Zona industriale;

b) gli atti presupposti, inerenti e comunque consequenziali, in particolare: b.1) il verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi simultanea tenutasi in data 31 luglio 2019 in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990; b.2) la “Autorizzazione Unica” n. 222 del 24 ottobre 2019 (determinazione n. DPC025/384); b.3) la “Autorizzazione Integrata Ambientale” del 22 ottobre 2019 (determinazione n. DPC026/25).

2. Il T.a.r., con la sentenza 16 luglio 2020 n. 269, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:

a) è inammissibile il primo motivo dell’atto di intervento di Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit - Società Agricola S.r.l. che, deducendo fatti nuovi non menzionati nel ricorso, ritiene illegittimi i provvedimenti autorizzativi impugnati in quanto rilasciati ad un soggetto privo della disponibilità del suolo di insediamento dell’impianto; può invece prescindersi dall’esame delle restanti questioni introdotte con l’atto d’intervento, sovrapponibili ad altre contenute nel ricorso del Comune, stante l’infondatezza di queste ultime;

b) è inammissibile perché tardiva, nonché comunque infondata, la censura introdotta con la memoria del 20 aprile 2020 attinente alla violazione del limite di distanza di 500 metri dell’impianto dal centro abitato, imposta dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), stante l’erroneità della misurazione proposta dal Comune;

c) la lettura coordinata delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e al comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che disciplinano i procedimenti di autorizzazione degli impianti di potenza rispettivamente inferiore o superiore alle soglie predette (l’uno demandato al Comune, l’altro alla Regione), conduce ad affermare che la difformità dagli strumenti urbanistici del progetto di un impianto di potenza inferiore alla soglia prevista non ne preclude l’autorizzazione, ma esige il ricorso al procedimento ordinario;

d) l’individuazione delle “aree non idonee” all’insediamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è sottratta alla competenza dei Comuni e il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ha l’effetto di variante allo strumento urbanistico generale, da ciò conseguendo che non sono necessarie né la pubblicità della variante urbanistica né la delega del Consiglio comunale al rappresentante del Comune intervenuto in sede di conferenza dei servizi;

e) diversamente da quanto espresso inizialmente, l’ASL di Teramo e il CCR-VIA della Regione Abruzzo, alla luce dell’evoluzione dell’istruttoria, hanno successivamente rilasciato parere favorevole, così come non si ravvisa fondamento negli addebiti di difetto d’istruttoria e di motivazione, stante il nuovo studio d’impatto odorigeno, condotto da CTIP BLU di concerto con l’ARTA, che peraltro giustifica la prevalenza delle posizioni espresse dalla ASL e dall’ARTA sul parere sanitario del Comune;

f) non sono fondati gli ulteriori addebiti di difetto di istruttoria, diretti ad evidenziare:

f.1) la non adeguata valutazione dell’incremento degli oneri per la depurazione del digestato liquido per il quale è previsto il recapito in corso d’acqua superficiale, non essendo stato previsto un ulteriore processo di depurazione rispetto al progetto originario;

f.2) la carenza progettuale del processo di depurazione e il rischio di accumulo degli inquinanti nei reflui destinati allo scarico nel fiume Tordino, posto che il processo di concentrazione riguarda non la frazione liquida del digestato, ma la parte solida che residua dal processo di separazione che non viene recapitata nelle acque superficiali;

f.3) l’assenza di uno studio di impatto idraulico in caso di piena del fiume, alla luce della nota del Servizio del Genio civile di Teramo del 30 luglio 2019 recante l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto;

f.4) la vicinanza dell’impianto al corso d’acqua, risultando la localizzazione di esso all’esterno delle fasce di rispetto fluviale;

f.5) la mancanza del progetto strutturale agli atti del procedimento, necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, ciò non inficiando i provvedimenti gravati;

f.6) la mancanza dell’autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, non essendo richiesta per l’attraversamento dell’argine sinistro del fiume Tordino per lo scarico dei reflui;

g) non sono state autorizzate immissioni di sostanze tossiche nell’atmosfera, essendo stati rispettati i limiti di legge ed essendo stato prescritto il monitoraggio periodico;

h) l’impatto odorigeno dell’impianto è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni impartite dal CCR-VIA con giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019, che è stato poi dettagliatamente esaminato nel documento di valutazione del 31 luglio 2019 dell’ARTA, rispetto al quale emergono critiche del tutto generiche del Comune;

i) le integrazioni al progetto del 16 settembre 2019 apportate in data successiva alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi sono esecutive delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione tecnica dell’ARTA del 31 luglio 2020, essendo in tal modo garantita la garanzia di trasparenza e completezza dell’istruttoria in quanto dette prescrizioni venivano rese durante la conferenza dei servizi alla presenza di tutte le Amministrazioni partecipanti;

l) la sospensione del procedimento di autorizzazione, disposta in attesa di un parere dell’Avvocatura regionale, pendente il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 5/2018, non integra la fattispecie di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, pertanto non conseguendo all’inutile decorso del termine di 180 giorni l’archiviazione del procedimento.

3. Il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha proposto appello (r.g. n. 8742/2020), per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) negli impugnati provvedimenti amministrativi non sarebbero state esplicitate le superiori ragioni di pubblico interesse tali da far comprendere le motivazioni sottese al sacrificio della pianificazione urbanistica dettata dal Comune di Mosciano S. Angelo, non avendo fornito motivazioni in ordine al superamento dei pareri negativi resi dall’Amministrazione comunale in materia di “conformità urbanistica”; invero, non emergerebbe alcuna esplicitazione delle ragioni del giudizio di prevalenza reso in sede di conferenza di servizi, non ravvisabile neanche dall’analisi dei pareri favorevoli delle altre Amministrazioni o del Giudizio 3040 del 9 maggio 2019 reso in sede di CCR-VIA; peraltro, su tale specifico motivo (corrispondente al secondo motivo del ricorso introduttivo) non vi sarebbe stata alcuna pronuncia da parte del giudice di primo grado;

II) vi sarebbe violazione di legge per contrasto con gli artt. 36 e 37 delle NTA del PRG vigente del Comune di Mosciano S.Angelo e con l’art. 8-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in quanto la conferenza di servizi prevista in materia di autorizzazione d’impianti per il trattamento e recupero di rifiuti lascia immutate le competenze riservate dalla legge alle varie Amministrazioni, non sottraendo al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico; diversamente, nel provvedimento finale autorizzatorio si sarebbe dovuto dare conto dell’avvenuta valutazione, ponderazione ed armonizzazione di tutti gli interessi coinvolti e, in particolar modo, di quelli sacrificati, dando specifico rilievo alle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera;

III) i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto di quanto espresso dal Sindaco del Comune appellante con il parere negativo reso in qualità di autorità sanitaria locale nel corso della conferenza dei servizi conclusiva, ossia della necessità di “attendere i risultati ed analizzare le valutazioni della campagna di valutazione delle emissioni odorigene già richiesta all’ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente con l’indicata nota prot. n. 9402 del 2.5.2019 e successiva integrazione prot. n. 10.128 del 8.5.2019” ritenendo di subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di biometano, a “la revisione e/o modifica alla valutazione delle risultanze dello studio sulle emissioni odorigene già sollecitato e concordato con l’ARTA”; da ciò deriverebbe la necessità di valutare:

(a) il mancato rispetto delle distanze tra l’impianto ed il centro abitato, dovendo trovare applicazione, come ritenuto dalla stessa Regione Abruzzo nella nota del 5 giugno 2020, il criterio localizzativo regolamentato dal PRGR di cui alla d.c.r. n. 110/8/2018 (che richiama espressamente la definizione resa dal codice della strada d.lgs. n. 285/1992), piuttosto che l’inconferente criterio di cui alla disciplina cimiteriale del regio decreto del 1934 (come erroneamente ritenuto dal primo giudice);

(b) la violazione dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 derivante dalla mancata valutazione dell’impatto ambientale e del cumulo delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto proposto dalla CTIP BLU e dagli impianti operativi nella zona, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il parere positivo espresso dall’ASL in data 29 luglio 2019 motivato in ragione del richiamo operato allo studio previsionale di impatto odorigeno condotto da CTIP BLU e ARTA, in seguito alle prescrizioni impartite dal CCR-VIA con il giudizio 3040 del 9 maggio 2019; inoltre, non sarebbero stati posti dei limiti massimi di emissione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la prescrizione di un monitoraggio periodico.

Il Comune appellante ha infine avanzato richiesta di verificazione o di CTU, al fine di stabilire l’effettivo rispetto o meno da parte dell’impianto di progetto sia dei parametri richiesti dalla vigente normativa in materia ambientale che del criterio localizzativo prescritto circa la “Distanza da centri e nuclei abitati”.

3.1. Si sono costituiti in giudizio per resistere la Regione Abruzzo, l’ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente per l’Abruzzo e la società CTIP BLU s.r.l.

3.2. La società, successivamente depositando memoria difensiva, si è opposta all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto e ha evidenziato:

a) che il Servizio gestione dei rifiuti della Regione Abruzzo, con la nota prot. 20538/22 del 21 gennaio 2022, ha concluso il procedimento di verificazione, avviato con la nota prot. 171233/2020 del 6 giugno 2020, per accertare l’effettivo rispetto del criterio localizzativo sulle distanze rispetto al PRGR, affermando che “dalla misurazione effettuata da ARTA si evince che la distanza dalla recinzione di progetto dell’area della CTIP Blu Srl alla recinzione del primo fabbricato del centro/nucleo abitato il limite dei 500 metri sia abbondantemente verificato”;

b) l’irricevibilità dell’appello per tardività, per il superamento del termine dimidiato di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, in virtù dell’applicazione dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. previsto, inter alia, per i “giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai […] i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;

c) l’inammissibilità delle produzioni documentali di parte appellante del 14 novembre 2020, in quanto depositate in evidente violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.;

d) l’inammissibilità dei motivi di appello per violazione del principio di specificità dei motivi di appello di cui agli artt. 38, 40 e 101 c.p.a.;

e) che nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano non si rende necessaria alcuna espressa motivazione del dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico, poiché opera l’effetto di variante automatica, attribuito ex lege all’autorizzazione unica dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che si produce anche in presenza di parere negativo del Comune; ad ogni modo, il provvedimento autorizzatorio richiama e fa proprie le risultanze dell’istruttoria svolta in sede di Comitato VIA e di conferenza di servizi, nelle quali sono state analizzate tutte le matrici ambientali e i profili igienico-sanitari connessi alla realizzazione dell’opera e sono state espressamente indicate le ragioni che hanno consentito di superare il dissenso dell’Amministrazione comunale;

f) che il Comune, invece di intraprendere una doverosa azione di controllo e monitoraggio delle emissioni degli impianti esistenti, ha tentato di attribuire al privato l’impossibile onere di misurare le emissioni nell’intera zona industriale e negli insediamenti industriali altrui; ad ogni modo, l’istruttoria effettuata risulta approfondita, alla luce della richiesta di cui al Tavolo tecnico del 24 maggio 2019 di predisporre un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) delle emissioni ante e post operam nell’area di Mosciano Stazione, e risultano essere stati fissati i limiti di emissione, secondo quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle emissioni (di seguito, anche QRE) per le singole sostanze, oltre agli obblighi di monitoraggio imposti dall’ARTA;

g) l’inammissibilità del motivo relativo al mancato rispetto della distanza minima dell’impianto dal centro abitato imposta dal PRGR, per mancata impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato l’irricevibilità per tardività del motivo stesso, essendo stato proposto solo con memoria del 20 aprile 2020;

h) ad ogni modo, l’infondatezza di tale censura, visto che l’impianto della CTIP BLU rispetta pienamente i criteri localizzativi stabiliti dal PRGR, misurando, dal recinto dell’ultimo fabbricato incluso nel centro abitato alla recinzione di cantiere dell’impianto della CTIP BLU, la distanza da 501,419 mt a 501,539 mt, a seconda dei vari punti di misurazione.

3.3. La Regione Abruzzo, con memoria difensiva, ha a sua volta eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, in quanto notificato in data 20 ottobre 2020, a fronte di sentenza notificata dalla società CTIP BLU a tutte le parti in data 22 luglio 2020, dovendo trovare applicazione il termine dimidiato di 30 giorni per l’impugnazione, ai sensi dell’art.119, co.1, lett. f), c.p.a., nonché l’inammissibilità del motivo inerente alla distanza, per mancata impugnazione del relativo capo di sentenza. Nel merito, la Regione ha rilevato l’infondatezza delle censure di appello, dando atto, quanto al rispetto della distanza minima dal centro abitato, di avere nuovamente verificato l’assenza del vizio con procedimento concluso con provvedimento del 20 gennaio 2022 prot. 20538.

3.4. Con successiva memoria l’appellante ha dato atto che gli accertamenti compiuti dall’ARTA su richiesta della Regione Abruzzo nell’ambito del procedimento di verifica di rispetto della distanza (successivo all’udienza di discussione dinanzi al primo giudice), sui quali si è fondata la conclusione della Regione stessa di archiviazione del procedimento, si sono basati sul sopravvenuto adeguamento da parte della società CTIP BLU del 9 novembre 2021, mediante l’arretramento ulteriore della recinzione d’impianto.

3.5. Con ulteriori memorie il Comune e la società hanno replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure dedotte. In particolare, l’Amministrazione appellante si è opposta all’eccezione di tardività dell’appello, escludendo che la vicenda in esame presenti connessioni con la materia espropriativa, e all’eccezione di inammissibilità dei motivi d’appello per violazione del principio di specificità. Il Comune ha infine manifestato la persistenza del proprio interesse alla pronuncia, ritenendo fondamentale l’accertamento dell’illegittimità del PAUR in merito al mancato rispetto delle distanze.

4. Con separato ricorso dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo (r.g. n. 466/2019), le società Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit - Società Agricola S.r.l., proprietarie di diversi lotti ed unità immobiliari siti nel Comune di Mosciano Sant’Angelo posti a confine o nelle immediate vicinanze rispetto alle aree interessate dal progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), su iniziativa della società CTI Blu S.r.l., agivano per ottenere l’annullamento:

- del verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 31 luglio 2019;

- della determinazione n. DPC026/252 del 22 ottobre 2019 della Regione Abruzzo;

- dell’autorizzazione unica n. 222 del 24 ottobre 2019 della Regione Abruzzo;

- della nota PEC prot. n. 0007811/18 dell’11 gennaio 2018 della Regione Abruzzo;

- del verbale della Conferenza dei servizi del 15 febbraio 2018;

- della nota PEC prot. n. 0048582/18 del 19 febbraio 2018 della Regione Abruzzo;

- del giudizio-parere n. 3040 del 09 maggio 2019 del CCR - VIA della Regione Abruzzo;

- della nota PEC prot. n. 212511/18 del 18 luglio 2017 della Regione Abruzzo;

- del nulla osta espresso con nota del 22 luglio 2019 della Regione Abruzzo;

- del parere DPC 026 prot. n. 223197 del 30 luglio 2019 della Regione Abruzzo;

- della relazione istruttoria - parere ARTA Prot. n. 0223681/19 del 31 luglio 2019;

- del parere della ASL di Teramo Prot. n. 152 del 29 luglio 2019;

- del parere allo scarico delle acque industriali rilasciato dal Servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo in sede di conferenza di servizi - seduta del 15 febbraio 2018.

4.1. Con successivo atto di motivi aggiunti presentati il 31 dicembre 2019, le società impugnavano altresì:

- la determinazione DPC002/PAUR/007 del 30 ottobre 2019 contenente Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);

- la relativa lettera di trasmissione del 30 ottobre 2019.

4.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 1° giugno 2020 le società chiedevano infine l’annullamento:

- del verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 31 luglio 2019 e dei relativi allegati;

- della determinazione DPC026/252 del 22 ottobre 2019;

- del provvedimento/autorizzazione unica n. 222 determinazione n. DPC025/384 del 24 ottobre 2019;

- della nota PEC prot. 0007811/18 del 11 gennaio 2018;

- del verbale della conferenza dei servizi del 15 febbraio 2018;

- della nota PEC della Regione Abruzzo prot. n. 0048582/18 del 19 febbraio 2018;

- del giudizio-parere n. 3040 del CCR - VIA del 9 maggio 2019;

- della nota PEC prot. n. 212511/18 del 18 luglio 2017 della Regione Abruzzo;

- del nulla osta al prosieguo procedimento PAUR di cui alla nota 22 luglio 2019 del Servizio politica energetica, qualità aria, SINA e risorse estrattive della Regione Abruzzo;

- del parere DPC026 prot. n. 223197 del 30 luglio 2019 del Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo;

- della relazione istruttoria del parere dell’ARTA prot. n. 0223681/19 del 31 luglio 2019 e del parere dell’ASL Teramo prot n. 152 del 29 luglio 2019;

- del parere sullo scarico delle acque industriali del Servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo rilasciato in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 febbraio 2018;

- della determinazione DPC002/PAUR del 30 ottobre 2019 della Regione Abruzzo e di tutti i relativi allegati e della relativa lettera di trasmissione del 30 ottobre 2019.

5. Il T.a.r., con la sentenza 31 dicembre 2020 n. 553, ha respinto il ricorso e il primo atto di motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:

a) ha respinto la richiesta di riunione del ricorso ad altro pendente davanti al Tribunale iscritto al n. r.g. n. 489/2019;

b) ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame diretti avverso gli atti impugnati che sono stati introdotti dal Comune di Mosciano S. Angelo nella sua memoria di intervento;

c) ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza dello stesso;

d) ha ritenuto infondato il ricorso introduttivo, atteso che:

d.1) quanto al primo motivo, ha rilevato che l’impianto in questione non ha natura di impianto di trattamenti di rifiuti, che le osservazioni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 venivano tramesse da CTIP BLU in maniera tempestiva e che lo scarico dei reflui osmotizzati nel fiume Tordino era una delle opzioni di recapito già prevista nel progetto originario, non dovendo pertanto prevedere al riguardo una nuova pubblicazione;

d.2) quanto al secondo motivo, ha rilevato che la ponderazione fra l’interesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge che attribuisce all’autorizzazione regionale l’effetto di variante urbanistica, così come il progetto correttamente non era stato sottoposto a VAS e non è ravvisabile alcuna violazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA);

d.3) in ordine al terzo motivo, ha ritenuto irrilevante la censura relativa alla localizzazione dell’impianto a una distanza dal centro abitato inferiore a 500 metri ed ha escluso il difetto di istruttoria, in considerazione del contenuto del giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale e dell’evoluzione dell’istruttoria successiva ai pareri del 31 settembre 2017 e 6 maggio 2019 della ASL e alla nota del 18 luglio 2019 dell’ARTA Abruzzo;

e) ha rilevato che il primo ricorso per motivi aggiunti segue le sorti del ricorso principale del quale riproduce le identiche censure avverso gli atti impugnati per illegittimità derivata dai vizi degli atti inizialmente gravati;

f) ha dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti per tardività di entrambe le censure in esso previste (il mancato rispetto delle distanze di legge dalla viabilità pubblica e la mancata disponibilità dell’area da parte della società CTIP Blu).

6. Le società Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit - Società Agricola S.r.l. hanno proposto appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, le appellanti hanno sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) riproponendo il primo motivo del ricorso e dei primi motivi aggiunti, si è dedotta: (a) l’illegittimità del procedimento in questione poiché instaurato, svolto e concluso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, nell’ambito del detto d.lgs. n. 387/2003, disciplina il procedimento relativo alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, atteso che tanto il biogas che il digestato prodotti vengono espressamente indicati e classificati come rifiuti, che l’impianto si attesta ad una capacità produttiva inferiore alla soglia di cui all’art. 12 citato e che secondo il progetto di CTIP BLU, modificato con variazione sostanziale, lo scarico del digestato liquido dovrebbe avvenire nel fiume Tordino; (b) peraltro, il primo giudice oltre a non tener conto di tali circostanze, non avrebbe rilevato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 facendo erroneamente riferimento all’“elenco degli allegati al progetto pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo”, da ritenersi irrilevante rispetto alle risultanze della documentazione prodotta agli atti, così come (c) non avrebbe considerato che la modifica sostanziale apportata al progetto (consistente nello scarico diretto del digestato liquido nel fiume Tordino) avrebbe richiesto una nuova istruttoria e un nuovo avviso pubblico;

II) riproponendo il secondo motivo di ricorso e dei primi motivi aggiunti, si è rilevato che gli atti impugnati risultano altresì viziati: (a) per contrasto con le previsioni del vigente PRG del Comune di Mosciano Sant’Angelo e, in specie con l’art. 36 del detto piano regolatore, atteso che l’area su cui il progetto in questione verrà realizzato è inclusa in Zona D, incompatibile con tale destinazione in quanto, per un verso, risulta inapplicabile il procedimento sub art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per altro verso, non è stata acquisita la determinazione positiva dell’Amministrazione comunale competente in materia urbanistica; (b) ad ogni modo, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non contengono alcuna previsione di “costituire variante” e perché completamente privi di motivazione rispetto a quelle superiori ragioni di interesse pubblico; inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel non rilevare (c) il mancato espletamento della valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 4 e 6 e da 11 a 18, d.lgs. n. 152/2006 e (d) la violazione degli artt. 21 e 22 delle NTA del PSDA;

III) riproponendo il terzo motivo di ricorso e dei primi motivi aggiunti, si è rilevata (a) la violazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti come previsti dal PRGR 2017 della Regione Abruzzo, che, al punto 18.6, prevede quale fattore escludente di “Tutela della popolazione – tutela integrale dai centri abitati” la distanza minima di 500 mt. (da misurarsi “dalla recinzione dell’impianto” per la tipologia di impianto in questione); il primo giudice, al riguardo, avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la censura sulla base di quanto prescritto dal Servizio gestione rifiuti in sede di rilascio del PAUR, non considerando che esso rimanda non al “fattore escludente” di cui al PRGR ma ad un mero “criterio localizzativo classificabile come penalizzante” esclusivamente comportante “misure mitigative”. La sentenza gravata sarebbe altresì errata (b) nella parte in cui, con riferimento alla questione dell’impatto odorigeno e delle nocive emissioni che deriverebbero dal progettato impianto, avrebbe omesso di considerare la produzione di parte ricorrente di cui all’“Esame delle emissioni in atmosfera”, alle Note tecniche di Ecosurvey ed alla perizia del Comune di Mosciano S. Angelo, riferendosi esclusivamente al giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale; così come il primo giudice (c) erroneamente non avrebbe accolto l’istanza di verificazione o consulenza tecnica, non avrebbe rilevato la contraddittorietà delle posizioni assunte dalla ASL di Teramo e dall’ARTA e (d) non avrebbe ravvisato la violazione dei principi di prossimità, autosufficienza e proporzionalità;

IV) erroneamente il T.a.r. (a) avrebbe dichiarato inammissibile il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, secondo cui CTIP BLU non sarebbe mai stata proprietaria del sito interessato dal progetto e che, nelle more, avrebbe pure lasciato scadere il mero contratto preliminare a suo tempo sottoscritto; invero, solo dal successivo accesso agli atti (del 21 aprile 2020) sarebbe emerso (b) sia che CTIP BLU non è mai stata proprietaria del sito in questione sia che non sussiste una valida ed efficace proroga, nonché (c) che l’impianto invaderebbe le proprietà pubbliche costituite dalla viabilità, poste al confine nord e sud del lotto di intervento, e avrebbe alcuni manufatti in violazione dalla distanza prescritta dall’art. 36 delle NTA al PRG del Comune di Mosciano S. Angelo;

V) si ribadisce l’inammissibilità delle eccezioni di CTIP BLU ed ARTA di asserita “carenza di interesse – difetto di legittimazione” delle ricorrenti poiché formulate in primo grado solo con memoria di CTIP BLU del 21 febbraio 2020 e di ARTA del 29 aprile 2020.

6.1. Si sono costituiti in giudizio per resistere la Regione Abruzzo, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, l’ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente per l’Abruzzo e la società CTIP BLU s.r.l.

6.2. La società CTIP BLU s.r.l., successivamente depositando memoria difensiva, si è opposta all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto e ha evidenziato:

a) l’irricevibilità dell’appello per tardività, per il superamento del termine dimidiato di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, in virtù dell’applicazione dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. previsto, inter alia, per i “giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai […] i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;

b) l’inammissibilità delle produzioni documentali di parte appellante del 14 marzo 2021 e dell’8 ottobre 2021, in quanto depositate in evidente violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.;

c) che l’impianto oggetto di autorizzazione produce energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), così come definita nell’art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 28/2011, con la conseguenza che, trattandosi di un impianto da fonti rinnovabili, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto medesimo non poteva che essere rilasciata ai sensi dell’art 12 del d.lgs. 387/03 e, d’altro canto, non poteva farsi ricorso alla PAS (procedura abilitativa semplificata) ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2011;

d) che il progetto in esame prevede un sistema di depurazione della frazione liquida nel rispetto della prescrizione del Servizio competente di gestione e qualità delle acque - Ufficio scarico Teramo della Regione (DPC024) di cui al parere allegato al verbale della conferenza di servizi del 15 febbraio 2018, come peraltro riconosciuto dall’ARTA nel parere del 31 luglio 2019;

e) che risulta dagli atti del procedimento che la comunicazione della società CTIP Blu veniva inviata a mezzo PEC in data 20 dicembre 2018, “Identificativo messaggio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”, quindi entro i termini di dieci giorni previsti dal citato art. 10-bis della l. n. 241/1990;

f) che nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano opera l’effetto di variante automatica, attribuito ex lege all’autorizzazione unica dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che si produce anche in presenza di parere negativo del Comune; ad ogni modo, il provvedimento autorizzatorio richiama e fa proprie le risultanze dell’istruttoria svolta in sede di Comitato VIA e di conferenza di servizi, nelle quali sono state analizzate tutte le matrici ambientali e i profili igienico-sanitari connessi alla realizzazione dell’opera e sono state espressamente indicate le ragioni che hanno consentito di superare il dissenso dell’Amministrazione comunale;

g) l’inammissibilità del motivo di appello con il quale viene lamentata la violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS, in quanto con esso l’appellante si limita alla riproposizione di censure già proposte innanzi al T.a.r., senza introdurre argomenti critici per mettere in discussione i contenuti della sentenza; ad ogni modo il motivo sarebbe infondato, avendo il PAUR un oggetto differente da quello della valutazione ambientale strategica, così come il parere tecnico dell’ARTA, secondo il quale l’impianto sorge in zona a pericolosità idraulica “moderata”, esclude che vi sia violazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA);

h) l’inammissibilità del motivo di appello con il quale si lamentano vizi della fase istruttoria sulla valutazione dell’impatto odorigeno dell’impianto e alla mancata considerazione dell’impatto ambientale riguardo determinate sostanze inquinanti, non essendo stato dedotto uno specifico error in iudicando della sentenza sul punto; ad ogni modo, l’istruttoria effettuata risulta approfondita, alla luce della richiesta di cui al tavolo tecnico del 24 maggio 2019 di predisporre un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) delle emissioni ante e post operam nell’area di Mosciano Stazione, e risultano essere stati fissati i limiti di emissione, secondo quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle emissioni (di seguito, anche QRE) per le singole sostanze, oltre agli obblighi di monitoraggio imposti dall’ARTA;

g) l’inammissibilità del motivo relativo al mancato rispetto della distanza minima dell’impianto dal centro abitato imposta dal PRGR, per mancata impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato l’irricevibilità per tardività del motivo stesso, essendo stato proposto solo con memoria del 20 aprile 2020; ad ogni modo, l’infondatezza di tale censura, visto che l’impianto della CTIP BLU rispetta pienamente i criteri localizzativi stabiliti dal PRGR, misurando, dal recinto dell’ultimo fabbricato incluso nel centro abitato alla recinzione di cantiere dell’impianto della CTIP Blu, la distanza da 501,419 mt a 501,539 mt, a seconda dei vari punti di misurazione;

h) l’inammissibilità delle censure delle società appellanti in ordine alla presunta inidoneità del preliminare a costituire valido titolo per l’ottenimento del PAUR e sulla presunta violazione delle distanze dalla viabilità pubblica, in quanto non si sarebbe confutato il rilievo difensivo della CTIP BLU, valorizzato dal T.a.r., circa la tardività dei secondi motivi aggiunti; ad ogni modo, l’infondatezza di tale censura, stante la mancata attivazione della clausola risolutiva espressa del punto 5.1. del contratto e l’atto di proroga dello stesso acquisita al protocollo della Regione n. RA/258544 del 17 settembre 2019; peraltro, sul sito della Regione, in data 30 ottobre 2019, erano stati pubblicati il PAUR ed i relativi allegati, tra i quali figurano sia il contratto preliminare di acquisto del terreno da parte della CTIP BLU, sia la planimetria dell’area e tutti gli altri elaborati tecnici del progetto, dai quali poter desumere, tra gli altri aspetti, in particolare la distanza dalla viabilità pubblica.

6.3. Le società appellanti, con nota del 18 ottobre 2021, hanno presentato istanza di riunione dell’appello r.g. n. 2376/2021 con l’appello r.g. n. 8742/2020, per ragioni di connessione e di economia processuale. A tale istanza ha fatto opposizione la società CTIP Blu.

6.4. Le appellanti, con successiva memoria, oltre a richiamare le proprie difese, si sono opposte all’eccezione di tardività dell’appello, escludendo che la vicenda in esame presenti connessioni con la materia espropriativa ed evidenziando l’inconferenza della relata di notifica della sentenza prodotta dalla società CTIP Blu, nonché all’eccezione di inammissibilità dei motivi d’appello per violazione del principio di specificità. Il Comune ha infine manifestato la persistenza del proprio interesse alla pronuncia, ritenendo fondamentale l’accertamento dell’illegittimità del PAUR in merito al mancato rispetto delle distanze.

6.5. L’ARTA Abruzzo, con memoria difensiva, ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse delle società ricorrenti, che non avrebbero specificato né provato la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale che rinverrebbero nella loro sfera giuridica dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Nel merito, l’ente appellato ha rilevato l’infondatezza delle censure di appello, dando atto, quanto al rispetto della distanza minima dal centro abitato, di avere nuovamente verificato l’assenza del vizio con procedimento concluso con provvedimento del 20 gennaio 2022 prot. 20538.

6.6. La Regione Abruzzo, depositando memoria ex art. 73 c.p.a., ha quindi rilevato inter alia che:

a) non vi sono né le condizioni di fatto né le condizioni di diritto per l’applicabilità dell’art. 8-bis del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, atteso che nel caso di specie, trattandosi di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti, è applicabile il regime autorizzativo disposto con il d.m. 10 settembre 2010;

b) la fattispecie in esame va esclusa dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l’esclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante;

c) in virtù delle modifiche del 18 luglio 2018 il contratto preliminare di compravendita aveva validità fino al 28 ottobre 2019 e pertanto l’autorizzazione unica n. 222, rilasciata con determinazione n. DPC025/384 del 24 ottobre 2019, veniva rilasciata in regime di piena validità del contratto preliminare stesso.

6.7. Con ulteriori memorie difensive e memorie di replica la società appellanti e la società CTIP BLU hanno replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure e nelle eccezioni dedotte. In particolare, si rileva che:

a) le società appellanti si sono opposte all’eccezione di inammissibilità della propria produzione documentale e all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;

b) la società CTIP BLU ha rilevato la regolarità della notifica della sentenza in favore delle società appellanti, stante l’irrilevanza di due errori materiali nella relata di notifica, nonché la mancata contestazione delle appellanti dell’eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti.

7. All’udienza del 24 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

8. Preliminarmente, il Collegio, in accoglimento di specifica richiesta delle società appellanti, dispone ex art. 70 c.p.a. la riunione degli appelli r.g. n. 8742/2020 e n. 2376/2021, stante l’evidente connessione oggettiva esistente tra essi, in quanto i due giudizi hanno ad oggetto gli atti del medesimo procedimento autorizzatorio.

9. Gli appelli sono infondati e devono pertanto essere respinti.

10. Stante l’infondatezza degli appelli nel merito, si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità dell’appello per tardività, di inammissibilità dei motivi d’appello per violazione del principio di specificità, di inammissibilità del motivo relativo al mancato rispetto della distanza minima dell’impianto dal centro abitato imposta dal PRGR, di carenza di interesse delle società ricorrenti, di inammissibilità delle produzioni documentali del Comune appellante del 14 novembre 2020 nonché del quinto motivo dell’appello r.g. n. 2376/2021 concernente l’inammissibilità delle eccezioni di “carenza di interesse – difetto di legittimazione” delle ricorrenti.

11. Nel merito, ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio in fatto si precisa quanto segue:

i) con nota del 14 agosto 2017, acquisita in atti dal Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo in data 18 agosto 2017 con prot. n. 0216725, la società CTIP BLU S.r.l. presentava istanza di PAUR (Provvedimento autorizzativo unico regionale) ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l’esercizio di un “impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque” nel Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE);

ii) la relativa procedura amministrativa veniva sospesa su richiesta della proponente in data 19 aprile 2018, in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della l.r. Abruzzo n. 5/2018;

iii) la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2019 pubblicata in data 6 marzo 2019, dichiarava l’illegittimità costituzionale di parte della l.r. n. 5/2018, determinando la modifica del criterio escludente per “distanza minima dai centri abitati” da 1500 metri a 500 metri;

iv) in data 14 marzo 2019 la Regione Abruzzo riavviava la procedura per il rilascio del PAUR, ritenendo “...decadute le motivazioni che hanno condotto all’avvio del procedimento di archiviazione”;

v) in data 9 maggio 2019 il Comitato di coordinamento regionale della Regione Abruzzo per la valutazione di impatto ambientale emetteva il giudizio n. 3040 “favorevole con condizioni”;

vi) in data 31 luglio 2019 si teneva presso il Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo la seduta conclusiva della conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990, nell’ambito della quale il Comune di Mosciano S.A. rendeva tre distinti pareri – tutti negativi - in qualità di “Comune Ospitante”, di “Responsabile Sanitario locale”, e per la “Conformità Urbanistica”; al termine di tale conferenza di servizi la Regione Abruzzo riteneva “prevalenti” le ragioni favorevoli al rilascio del PAUR;

vii) in data 22 ottobre 2019 e 24 ottobre 2019 venivano rilasciate rispettivamente la “Autorizzazione Integrata Ambientale” (determinazione n. DPC026/25) e la “Autorizzazione Unica” n. 222 (determinazione n. DPC025/384);

viii) in data 30 ottobre 2019 veniva pubblicata, e comunicata alla ricorrente, la determinazione della Regione Abruzzo prot. DPC002/PAUR/007 contenente la “Determinazione motivata conclusiva” ed il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (PAUR) ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. a favore della società CTIP BLU, che risulta reso sulla scorta:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui al parere del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale (CCR-VIA), n. 3040 del 9 maggio, recante prescrizioni a tutela e prevenzione della saluta pubblica in tema di emissioni odorigene, imponendo alla società CTIP BLU l’esecuzione di un piano di monitoraggio ante e post operam delle concentrazioni di odore nell’area in oggetto;

- della citata autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di cui alla determinazione DPC026/25 del 22 ottobre 2019 della Regione Abruzzo;

- della citata autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di cui alla determinazione della Regione Abruzzo, 24 ottobre 2019, n. 222, prot. DPC025/384.

12. Ciò detto in punto di fatto, il Collegio rileva in primis l’infondatezza dei motivi di appello sub §§ 3.I e 3.II del Comune di Mosciano Sant’Angelo e sub 6.I.a) e 6.II.a)-b)-c) delle società appellanti, che in quanto connessi e in parte coincidenti possono essere trattati congiuntamente.

12.1. Al riguardo, si rileva che l’impianto in questione non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). Sebbene il materiale utilizzato nel processo di trasformazione per la produzione del biogas sia classificabile come “rifiuto”, il carattere biodegradabile di esso assume efficacia determinante nella qualificazione dell’intervento nel suo complesso.

Invero, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 28/2011:

- per “biomassa” si intende: “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” (lett. e) (nozione sostanzialmente analoga è rinvenibile all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 387/2003);

- per “biometano” si intende il: “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale” (lett. o).

12.2. Ne consegue che, ai fini dell’autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile, come correttamente effettuato nel caso di specie, il procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per l’appunto relativo alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Del resto, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non risultava applicabile la procedura semplificata (PAS) prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 prevista per gli impianti di produzione di biogas con produzione nominale inferiore a 500 metri cubi standard/ora (cfr. tabella A del d.lgs. n. 387/2003 e l’art. 8-bis d.lgs. n. 28/2011), in quanto:

- per un verso, tale procedura non veniva optata dall’istante CTIP BLU, come previsto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (punto 11.1 del d.m. 10 settembre 2010), essendo stata chiesta al contrario l’applicazione del procedimento di autorizzazione unica;

- per altro verso, tale procedura non era praticabile in concreto, in ragione della non compatibilità dell’intervento con le previsioni della strumentazione urbanistica, ossia con la destinazione prevista dal PRG per la Zona D – sottozona D3, ostacolo superabile solo seguendo il procedimento di autorizzazione unica, secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 (v. infra);

- ad ogni modo, considerato che l’impianto in questione è alimentato sia da energia elettrica che da fonti rinnovabili (tra le quali vi sono rifiuti), applicando la procedura “semplificata” ci si sarebbe posti in contrasto con l’art. 10.3 del d.m. 10 settembre 2010, secondo cui “gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1”.

12.3. Dall’applicazione del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 consegue pertanto che la ponderazione dell’interesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce all’autorizzazione regionale l’effetto di variante urbanistica. Non è pertanto richiesta una motivazione rafforzata al riguardo, avendo già il legislatore stabilito la prevalenza dell’interesse ambientale, rivolto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale (cfr. art 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, secondo cui: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”). Il procedimento de quo, per finalità semplificatoria ed acceleratoria realizzata seguendo il modulo della conferenza di servizi, prescinde pertanto dalla regola della competenza del Comune in materia urbanistica, sebbene non costituendo una deroga ad essa, e potendosi giungere a conseguire l’autorizzazione (come nella specie sulla base dei pareri positivi prevalenti), anche in assenza di adesione o in presenza di parere contrario dell’Amministrazione comunale circa la compatibilità urbanistica dell’impianto.

Del resto, non assume alcun rilevanza, ai fini della produzione dei citati effetti di legge, l’indicazione o meno che il provvedimento autorizzatorio costituisca “variante urbanistica”.

Nei sensi descritti è la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale l’autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; sez. V, 15 gennaio 2020, n. 377; sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249; sez. V, 13 marzo 2014, n. 1180).

12.4. Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante.

13. Parimenti infondate si palesano le censure aventi ad oggetto l’istruttoria svolta per appurare l’impatto ambientale ed il cumulo delle emissioni, corrispondenti ai motivi di appello sub §§ 3.III.b) del Comune e 6.III.b)-c)-d) delle società.

13.1. Al riguardo, il Collegio osserva che l’attività istruttoria tenuta nel corso del procedimento de quo risulta sufficientemente approfondita, in quanto:

a) relativamente all’impatto odorigeno, nel tavolo tecnico del 24 maggio 2019 si chiedeva di predisporre un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) delle emissioni nell’area di Mosciano Stazione, prescrivendo un sistema di monitoraggio che operasse sia nella fase ante operam che nella fase post operam;

b) secondo quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle emissioni per le singole sostanze, venivano fissati i valori di emissione, da intendersi come limiti massimi, conformemente alle previsioni normative stabilite al fine di evitare pregiudizi sanitari e ambientali (d.P.R. n. 203/1988; d.m. 2 luglio 1990; d.lgs. n. 152/2006; d.G.R. n. 1591/2000);

c) in adesione ad una precisa prescrizione dell’ARTA (espressa con parere del 31 luglio 2019), venivano altresì inseriti ulteriori obblighi di monitoraggio al fine di escludere la presenza di determinate sostanze potenzialmente dannose (definite cancerogene dagli appellanti).

Del resto, le prescrizioni inserite nel PAUR rappresentano un elemento costitutivo di esso, ponendosi come vincoli inderogabili per la realizzazione del progetto autorizzato, in tal modo non potendo sostenersi l’incompletezza dell’istruttoria per essere state previste misure attuabili solo successivamente all’approvazione del progetto.

13.2. Peraltro, non è ravvisabile alcun profilo di contraddittorietà nelle posizioni espresse dalla ASL e dall’ARTA, tenendo in considerazione che:

a) la prima, con il parere prot. 152 del 29 luglio 2019, ponendosi in continuità con le proprie precedenti richieste di valutazione dell’impatto ambientale del cumulo delle emissioni in atmosfera, ha richiamato lo studio previsionale di impatto odorigeno di CTIP BLU e ARTA del 26 luglio 2019, realizzato in adempimento delle prescrizioni del giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019 del CCR-VIA;

b) la seconda, redigendo tale studio, ha voluto superare il proprio precedente intendimento di avvalersi dell’ARTA Emilia Romagna per la rilevazione degli impatti odorigeni, espresso nella precedente nota del 18 luglio 2019.

13.3. Infine, si palesa priva di fondamento la censura relativa alla violazione del principio di prossimità, in quanto generica e carente di prova, stante l’assenza di dimostrazione della presenza di ulteriori impianti di produzione mediante trattamento della FORSU attualmente in attività.

14. Risulta infondata anche la censura attinente al mancato rispetto delle distanze tra l’impianto in esame ed il centro abitato, rinvenibile nei motivi di appello sub §§ 3.III.a) del Comune e 6.III.a) delle società.

14.1. Richiamando quanto innanzi affermato sulla natura e l’efficacia delle prescrizioni inserite nel PAUR (v. § 13.1), il Collegio rileva che il gravato provvedimento unico teneva in considerazione il problema della localizzazione dell’impianto ad una distanza minima di 500 metri dal centro abitato, prescrivendo il rispetto di tale misura secondo quanto previsto dal PRGR considerando a tal fine la perimetrazione del centro urbano descritta nella Tavola D di progetto approvata, allegata alla d.G.c. n. 30/2017, depositata dal medesimo Comune di Mosciano S.Angelo in sede di Comitato VIA.

Del resto, la dimostrazione dell’osservanza di tale prescrizione si è avuta con il successivo adeguamento compiuto dalla CTIP BLU, a seguito delle obiezioni del Comune in Comitato VIA, che ha portato alla chiusura del procedimento di verificazione delle distanze dell’impianto dal centro abitato svolto dalla Regione Abruzzo, mediante gli accertamenti tecnici dell’ARTA, su segnalazione dello stesso Comune appellante (cfr. nota del Servizio gestione rifiuti prot. 20538/22 del 21 gennaio 2022, ove si afferma che “dalla misurazione effettuata da ARTA si evince che la distanza dalla recinzione di progetto dell’area della CTIP Blu Srl alla recinzione del primo fabbricato del centro/nucleo abitato il limite dei 500 metri sia abbondantemente verificato”).

15. Infondato è anche il motivo sub § 6.I.b) delle società, atteso che le osservazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 venivano tramesse dalla società CTIP Blu in maniera tempestiva, in quanto, successivamente al preavviso di rigetto del 10 dicembre 2018, venivano inoltrate con pec del 20 dicembre 2018 alle ore 20:37:23 (cfr. l’elenco degli allegati al progetto pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo).

16. Si palesa priva di fondamento anche la censura sub 6.I.c) proposta dalle società, considerato che il progetto prevedeva, ab origine, un sistema di depurazione della frazione liquida, secondo cui il c.d. “digestato liquido”, ovvero la frazione separata liquida del residuo della digestione anaerobica, viene sottoposto ad un processo di depurazione a tre stadi. Il processo di scarico delle acque reflue trova compiuta descrizione sin dalla “Relazione Tecnica e Studio di Compatibilità Idraulica esteso alla tubazione di mandata dei reflui” del 1° ottobre 2018, corredata dalla Tavola redatta ed autorizzata nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Servizio del Genio civile della Provincia di Teramo di cui alle note 250229/17 del 29 settembre 2017 e 85625/17 del 9 novembre 2017 e nel rispetto delle prescrizioni ricevute dalla conferenza dei servizi del 15 febbraio 2018, con le quali si è prescritto lo scarico delle acque depurate direttamente nel fiume Tordino, come da autorizzazione dal competente Servizio DPC04 di gestione e qualità delle acque - Ufficio scarichi di Teramo.

Peraltro, lo scarico dei reflui osmotizzati nel fiume Tordino era una delle opzioni di recapito già prevista nel progetto originario, non essendo pertanto necessaria una nuova pubblicazione al riguardo.

17. È altresì infondata la censura sub 6.II.d) delle società, non essendo ravvisabile alcuna violazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA), atteso che, secondo quanto affermato dall’ARTA e risultante dal verbale della conferenza dei servizi del 31 luglio 2019 (e non specificamente contestato dalle società appellanti), l’impianto è situato in zona P1 di pericolosità idraulica “moderata” solo per una porzione che nel progetto è destinata ad opere compatibili con detti divieti.

18. Sono infine infondati i motivi di appello sub § 6.IV.a)-b)-c) delle società, dovendo sul punto trovare conferma la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo dei secondi motivi aggiunti effettuata dal primo giudice, essendo parte appellante venuta a conoscenza delle circostanze della censura sin dalla pubblicazione del PAUR in data 30 novembre 2019. Invero, a tali fini non assume alcun rilievo il successivo accesso agli atti del 21 aprile 2020, in quanto non avente ad oggetto il contratto preliminare di compravendita.

19. In conclusione, in ragione di quanto esposto, entrambi gli appelli devono essere respinti.

20. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

a) riunisce gli appelli r.g. n. 8742/2020 e n. 2376/2021;

b) respinge gli appelli r.g. n. 8742/2020 e n. 2376/2021;

c) condanna le parti appellanti dei due ricorsi, in solido fra loro, al pagamento:

c.1) in favore della Regione Abruzzo e dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, in solido fra loro, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti;

c.2) in favore dell’Arta Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti;

c.1) in favore della società Ctip Blu S.r.l. della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere